CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2021
Cassazione n. 03659/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1.982; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 12/01/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Salerno ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui: -[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 74, comma 6, d. P.R.9 ottobre 1990, n. 309 - (capo 1), e 73, comma 5, d.P.R. cit. (capi 4-5-34); -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. (rispettivamente il primo, per il capo 23, essendo stato l'imputato assolto dalla Corte per il capo 9, e il secondo, per i capi 4- 5).2.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concordato la pena in appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte non pronunciato sentenza di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen. 3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] articolando due motivi. 3.1.Con il primo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La sentenza di condanna, fondata sul contenuto di colloqui intercettati, sarebbe viziata in relazione alla valutazione di due conversazioni. Il tema attiene: a) al significato della espressione "arancione"- contenuta nel dialogo, che, diversamente da quanto ritenuto, non sarebbe riferibile alla marjuana ma al colore di una autovettura, atteso che nell'occasione in realtà si stava organizzando "solo" un falso sinistro; b) alla non verosimiglianza della tesi investigativa, secondo cui proprio la marjuana, in una determinata fase della sua maturazione, assumerebbe il colore arancione e che proprio ciò spiegherebbe il senso del dialogo intercettato; c) alla identificazione del soggetto autore della conversazione n. 11339 che, si argomenta, non potrebbe essere il ricorrente, atteso che l'uomo intercettato sarebbe identificato con il termine "uomo" laddove invece nelle altre conversazione il ricorrente sarebbe stato sempre indicato con il suo cognome; d) al senso della conversazione in questione. 3.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione; il tema, già lambito nel primo motivo, attiene alla identificazione del ricorrente come autore della conversazione n. 11339- valorizzata in chiave accusatoria- ed al senso del dialogo e della espressione in essa contenuta "vuoi dividere a metà". La Corte, a fronte di uno specifico motivo, avrebbe ritenuto certa la identificazione perché certificata nella informativa e non avrebbe fornito adeguate risposte in ordine alla esatta ricostruzione del contenuto del dialogo. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due ricorsi. A Giorgi è contestato di avere ceduto a Bovalino sostanza stupefacente a corrieri campani ivi giunti (capi 4-5). 4.1. Con il primo ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sono stati articolati tre motivi. 4.1.1.Con il primo ed il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La questione attiene alla prova che Giorgi sia il soggetto che abbia ceduto la sostanza stupefacente in occasione dei due viaggi in Calabria dei corrieri campani. L'imputato sarebbe stato assolto dal reato contestato al capo 2) - che riguardava un fatto del tutto sovrapponibile agli altri a lui contestati, per il quale la piattaforma accusatoria era basata sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dalla prova del viaggio in Calabria del compartecipe [OSCURATO:PERSONA] per acquistare sostanza stupefacente - e condannato per gli altri reati sulla base di una piattaforma probatoria ancora meno solida. Il tema attiene alla valenza dimostrativa dell'assunto accusatorio relativo al percorso ed all'uscita autostradale che sarebbe stata utilizzata dai corrieri per raggiungere Bovalino ed alla prova che proprio l'imputato fosse il soggetto che i corrieri campani incontrarono per la cessione della sostanza stupefacente. 4.1.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla dosimetria della pena, ritenuta eccessivamente severa tenuto conto della incensuratezza dell'imputato. 4.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato un secondo ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui sono stati articolati due motivi. 4.2.1. Quanto al primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; il tema, di cui si è già detto, attiene alla prova della cessione della droga da parte dell'imputato. Si evidenzia come la difesa avesse indicato possibili ricostruzioni alternative emergenti dalle stesse informative di Polizia, e cioè che i fornitori della sostanza stupefacente potessero essere alcuni soggetti residenti nella Locride che avevano condiviso periodi di detenzione con [OSCURATO:PERSONA] e come la Corte, senza motivazione, non abbia preso in considerazione tale ipotesi. In tal contesto si rivisita il senso e la portata di alcuni elementi valorizzati in chiave accusatoria; si fa riferimento, in particolare: a) all'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere stato ospite della famiglia Giorgi in una casa "a due passi dal mare", laddove invece la casa dell'imputato si troverebbe altrove; b) alla conversazione tra presenti intercettata nel carcere di Sulmona il 20.10.2016, il cui significato sarebbe non univoco e per certi versi incomprensibile; c) al contenuto della intercettazione del 12/12/2016; d) al dialogo intercettato il 2.4.2017 in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito a [OSCURATO:PERSONA] che il soggetto con cui si incontrava a Bovalino per l'acquisto della sostanza stupefacente aveva un autovettura "207" e che proprio l'imputato aveva la disponibilità di una autovettura del tipo Peugeot 207. Quanto alla conversazione sub c), si assume che nel caso di specie si sarebbe fatto riferimento ad un viaggio in Calabria ma a Roma e, quanto alla conversazione sub d), che vi sarebbe stato un travisamento della prova, atteso che lo stesso Giudice di primo grado, a pag. 112 della sentenza, avrebbe riportato il contenuto del colloquio in cui in realtà si sarebbe fatto riferimento ad un viaggio di [OSCURATO:PERSONA] in Campania nel 2017 e non nel 2016, epoca in cui i fatti di causa si sarebbero verificati. 4.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di Giorgi sono inammissibili, quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 2. Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. solo nel caso in cui siano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, peraltro del tutto generiche come quelle poste a fondamento del ricorso in esame, relative a motivi rinunciati i:fra le altre, Sez. 1, 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 3. Sono inammissibili anche i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Quanto ai motivi relativi al giudizio di responsabilità (primo e secondo motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), la Corte di appello con una motivazione puntuale, immune da illogicità evidenti, ha ricostruito i fatti relativi ai capi 4)- 5) e spiegato il senso dei viaggi compiuti dagli acquirenti campani in Calabria, nella Locride, e perché non siano rilevanti le argomentazioni difensive relative al tragitto ed all'accertamento del viaggio compiuto dai corrieri (pag. 36 sentenza impugnata). La Corte ha chiarito: a) quali fossero i consolidati rapporti tra le famiglie [OSCURATO:PERSONA] e Giorgi e come, dunque, non sia dotata di elevata capacità persuasiva l'argomentazione difensiva volta a prospettare che i corrieri campani potessero recarsi in quella parte del territorio per incontrare esponenti di altri gruppi criminali; b) sulla base di quali elementi si stata raggiunta la prova che "i rapporti" tra le famiglie comprendessero anche l'approvvigionamento di sostanza stupefacente; c) perché assume rilievo al riguardo la conversazione del 21.9.2016, confermativa del fatto che la destinazione del corriere fosse proprio la famiglia Giorgi, e perché il senso di quel dialogo, nella parte in cui si fa riferimento ad una casa nei pressi del mare, non sarebbe affatto scalfito dall'assunto difensivo secondo cui l'abitazione dell'imputato sarebbe invece "sull'Aspromonte" (pag. 38 sentenza); d) il senso della conversazione tra presenti intercettata nel carcere di Sulmona il 20.10.2016, e perché il significato del dialogo - riportato nella motivazione della sentenza- è, diversamente dagli assunti difensivi, tutt'altro che oscuro o poco comprensibile; e) il significato della conversazione del 12.12.2016. Con particolare riguardo alla identificazione nell'odierno ricorrente del soggetto cedente la sostanza stupefacente, la Corte, ricostruito il contesto in cui i fatti si collocano, ha descritto i rapporti fra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], dato atto del pieno coinvolgimento del primo nelle cessioni di sostanza stupefacente (conversazione 9.10.2016, rispetto alla quale si sono indicate, diversamente dagli assunti difensivi, le ragioni per cui il soggetto chiamato "Ciccio" debba identificarsi nell'imputato), chiarito la valenza della conversazione intercettata il 2.4.2017- intercorsa tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cioè uno dei corrieri- in cui questi riferiva al primo come la persona con cui si incontrava a Bovalino "andasse" da solo in macchina con una "207" cioè con un tipo di macchina "la Peugeot 207" che era nella disponibilità proprio del ricorrente, per essere stato questo fermato in numerose occasioni alla guida di una autovettura di quel tipo. Dunque un ragionamento probatorio c:oerente, per nulla assertivo, non manifestamente illogico sulla base del quale è stata fatta discendere la prova della responsabilità penale. Alla luce del quadro di riferimento descritto, i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità perché, da una parte, si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già sottoposte ai Giudici di merito e da questi correttamente valutate, e, dall'altra, finiscono per sollecitare la Corte a rivalutare il quadro probatorio, ad attribuire un diverso significato probatorio ai dialoghi intercettati, a compiere una diversa valutazione fattuale. 3.2. Inammissibili sono anche i motivi relativi alla dosimetria della pena (terzo motivo ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA], secondo motivo ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Rispetto ad una adeguata motivazione in c:ui la Corte ha giustificato l'entità della pena inflitta facendo riferimento alla gravità dei fatti - fatta discendere dal senso di quei viaggi finalizzati all'approvvigionamento di sostanza stupefacente- nulla di specifico è stato dedotto 4. È invece fondato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. All'imputato è contestato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di avere detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente di tipo marjuana "proponendone la cessione" per l'importo di 500 euro a tale "Rosario" (capo 23) La Corte di appello ha fatto discendere la prova della responsabilità penale dal contenuto di alcune conversazioni intercettate. In particolare, si è valorizzata: a) la conversazione del 26.1.2017 delle ore 11,29 in cui Liliano, contattato da Rosario, avrebbero fatto riferimento a questi di sostanza stupefacente da lui detenuta; b) la conversazione intercettata lo stesso giorno alle ore 11,31 in cui Liliano avrebbe contattato l'imputato per chiedergli il numero di una determinata utenza e per chiedergli "di scendere da casa per incontrarsi di persona" (così la Corte a pag. 48 della sentenza); c) la conversazione registrata in cui Liliano, incontratosi con Fimiano, avrebbe detto a questi " vuoi dividere a metà?.... eh... da te..." (così testualmente la Corte facendo riferimento al progressivo n. 11338- in altra parte della sentenza si cita il progressivo n. 11339).Sulla base di tale quadro di riferimento, la Corte ha ritenuto che la frase "vuoi dividere a metà" fosse significativa della intenzione di Libano di dividere con il ricorrente il profitto della successiva cessione della sostanza da lui detenuta (pag. 51); la circostanza che il profitto dovesse essere diviso è stata a sua volta fatta discendere dal contenuto di un'altra conversazione, intercettata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa, tuttavia, ad un fatto del tutto diverso. Si tratta di un ragionamento probatorio che ha una sua ragionevolezza nella parte in cui si è ritenuto che il dialogo tra Liliano e Rosario avesse ad oggetto sostanza stupefacente, nonchè in quella relativa alla prova che Liliano si incontrò effettivamente con l'imputato, ma è viziato in ordine alla inferenza della responsabilità dell'imputato, non essendo stato chiarito: a) perché, se a parere della stessa Corte, la frase che Liliano riferì all'imputato "vuoi dividere a metà " non riguardava la sostanza ma il profitto della cessione, l'imputato dovrebbe essere chiamato a rispondere della detenzione, tenuto conto che non è stato nemmeno provato che la cessione successivamente sia stata effettivamente posta in essere; b) perché l'offerta della sostanza stupefacente detenuta da Liliano dovrebbe essere attribuita all'imputato, che, pur volendo ragionare con la Corte, avrebbe dovuto beneficiare al più solo di una parte del provento derivante dalla cessione compiuta da altri; c) perché il contenuto della conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa ad un fatto accaduto mesi prima e del tutto scisso rispetto a quello per cui si procede, confermerebbe che la frase di Libano "vuoi dividere a metà" sarebbe significativa della intenzione di dividere il provento del reato. Una motivazione contraddittoria e illogica; ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. La Corte di appello, alla luce dei rilievi esposti, procederà ad un nuovo esame degli elementi di prova e verificherà se ed in che termini sia possibile formulare un giudizio di penale responsabilità per l'imputato in ordine dal capo in questione 5. Alla inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] consegue al condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello cli Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spes