CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09911/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Palermo,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’Avvocatodifende giusta procura speciale allegata al ricorso.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Palermo,alla via Terrasanta n. 39, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tulone, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giustaprocura speciale allegata al controricorso.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.1124/2025, depositata il 21/07/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 21474/2025Numero sezionale 196/2026Numero di raccolta generale 9911/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondoData pubblicazione 17/04/2026comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Roma, 16 aprile 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese