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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28450/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del Ministero. / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto parzialmente l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] liquidando in suo favore, per 74 giorni di arresti domiciliari, la somma complessiva di euro 8.695,00.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso denunciando, con unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al quantum del risarcimento per la misura cautelare subita.

Premesso che la Corte territoriale ha adottato il criterio matematico, il ricorrente lamenta che i giudici della riparazione abbiano escluso che il licenziamento subìto fosse conseguenza immediata e diretta della misura cautelare e deduce che, al contrario, la misura cautelare ha inciso sul licenziamento privando l'indagato della retribuzione per sette anni; sebbene egli sia stato reintegrato con pagamento di quanto dovutogli, ciò non toglie che fino a quella data egli abbia subito un danno esistenziale.

Lamenta anche che la determinazione del quantum è stata collegata alla circostanza che sia stato assolto con formula dubitativa; contesta, infine, che sia stato negato il pregiudizio derivante dal cosiddetto strepitus fori.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, altresì, proposto ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con un primo motivo, per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314 e 125 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Ritiene, in primo luogo, che la motivazione sia assente in quanto del tutto apparente, con particolare riguardo ai comportamenti gravemente colposi dello [OSCURATO:PERSONA] aventi effetto sinergico nella emissione della misura cautelare.

La Corte territoriale si è limitata ad affermare che dagli atti non fossero evidenti particolari condotte che inducessero a individuare gli estremi del dolo o della colpa grave, senza alcun riferimento alle peculiarità del caso concreto.

Ritiene che non si possa escludere l'elemento soggettivo quale condizione ostativa al diritto alla riparazione identificandolo con la colpa penale, venendo in questo procedimento in rilievo la sola componente della prevedibilità oggettiva dell'intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria secondo l'id quod plerumque accidit.

La motivazione, oltre a essere apparente/ è altresì perplessa e contraddittoria posto, che il riferimento alle intercettazioni sembrava far intendere la sussistenza della condotta ostativa piuttosto che la sua esclusione.

Con un secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314 ss. cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, posto che nel fare riferimento alla pronuncia assolutoria non è chiaro se i giudici abbiano inteso escludere o confermare la ricorrenza dell'elemento ostativo del dolo o della colpa grave.

Al momento dell'irrogazione della misura cautelare sussisteva, infatti, l'apparenza del reato come rilevata dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare e che tale apparenza fosse stata ingenerata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva omesso di effettuare le verifiche su numerosi veicoli che risultavano revisionati con esito regolare dichiarando di aver svolto tale attività in un lasso temporale doppio rispetto a quello realmente occorso risultando inoltre essere inquilino moroso di un appartamento di proprietà del titolare della società i cui automezzi erano periodicamente sottoposti a revisione.

Secondo il Ministero ricorrente, la condotta tenuta dal richiedente è affetta da macroscopica negligenza perché, in ragione della titolarità dell'ufficio rivestito, lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe di certo dovuto evitare di intrecciare rapporti personali, di natura economica, con rapporti d'ufficio, di natura amministrativa.

Con un terzo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314 ss. cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Nell'evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in sede cautelare esclusivamente in ordine al pericolo di reiterazione criminosa, il ricorrente sottolinea che l'aver reso dichiarazioni in fase di indagine non esclude la possibilità di una condotta processuale ostativa al riconoscimento della riparazione e riproduce l'interrogatorio di garanzia dal quale, si assume, emerge come l'indagato oltre a non fornire una soddisfacente versione alternativa dei fatti contestati abbia reso dichiarazioni non veritiere e incoerenti, ritenute dal giudice ripetutamente inverosimili e non credibiliitali da far presumere la volontà di non collaborare con l'autorità.

Anche il tenore dell'ordinanza di rigetto del tribunale del riesame, che nel confermare la decisione impugnata ha fatto riferimento ad ulteriori vantaggi indebiti ricevuti dallo [OSCURATO:PERSONA], quali promesse di sconti sull'acquisto di autovetture, ceste di frutta o verdura, forniture di gelati, inviti a cena e alle palesi anomalie nel versamento del canone di locazione, giustificava la protrazione della misura a causa della mancanza di un'immediata e piena collaborazione da parte dell'indagato.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del Ministero.

5. Si esamina il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto la sua fondatezza risulta dirimente ai fini della valutazione del ricorso yf di [OSCURATO:PERSONA].6.

Risulta che la Corte territoriale abbia tralasciato di valutare autonomamente ai fini del diritto alla riparazione le condotte tenute dall'istante.

In dettaglio, secondo quanto si legge nell'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto perché il fatto non sussiste dall'accusa di corruzione e falso avendo rivestito, in qualità di pubblico ufficiale, il ruolo di funzionario tecnico revisore presso il D.D.T. di Firenze (ex Motorizzazione civile) in relazione ai mezzi pesanti presentati dall'officina del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in violazione della specifica normativa, avendo attestato falsamente di aver visionato n.11 autocarri, quando invece non lo aveva fatto, comunque facilitando a costui il superamento delle procedure di revisione e ricevendo dal [OSCURATO:PERSONA] riparazioni gratuite della macchina o concessione in locazione a condizioni di favore di un appartamento ad uso abitativo.

7. La motivazione è errata in diritto, laddove esclude la condotta ostativa al diritto alla riparazione sulla base delle circostanze da subito addotte a giustificazione dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, al contempo evidenziando contraddittoriamente come ciò nonostante il Tribunale del riesame avesse confermato la misura.

7.1. La Corte di appello, ha, dunque, omesso di esaminare quali fossero le condotte che avevano dato luogo all'applicazione della misura cautelare, soffermandosi esclusivamente sulle giustificazioni fornite dall'interessato in sede di interrogatorio di garanzia e sulla circostanza che la Corte di Cassazione avesse annullato il provvedimento del tribunale del riesame in quanto non supportato da idonea motivazione, omettendo di esaminare la portata di quelle che la stessa Corte di appello definisce «prassi - irregolari - comunemente adottate col [OSCURATO:PERSONA], in difformità rispetto alle previsioni normative e alle procedure adottate per la revisione degli autocarri ,.

7.2. Secondo la Corte, tale condizione irregolare non sarebbe compromessa dalle intercettazioni telefoniche tra il richiedente e il [OSCURATO:PERSONA], ricevendo conferma di tale assunto dalla pronuncia assolutoria sulla base della carenza di prove certe circa la corruzione e il falso attribuiti allo [OSCURATO:PERSONA], ossia sovrapponendo la valutazione circa la responsabilità penale del richiedente al giudizio autonomo che invece spetta al giudice della riparazione.

Ma, come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione è connotato da totale autonomia e impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.

In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice.

8. L'accoglimento del ricorso per vizio di violazione di legge e di motivazione così come denunciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze supera, allo stato, ogni valutazione circa la fondatezza del ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] in merito al quantum debeatur.

Al giudice del rinvio viene, altresì, demandata la regolazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Firenze, cui demanda altresì il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

La valutazione del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del Ministero. / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto parzialmente l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] liquidando in suo favore, per 74 giorni di arresti domiciliari, la somma complessiva di euro 8.695,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso denunciando, con unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al quantum del risarcimento per la misura cautelare subita. Premesso che la Corte territoriale ha adottato il criterio matematico, il ricorrente lamenta che i giudici della riparazione abbiano escluso che il licenziamento subìto fosse conseguenza immediata e diretta della misura cautelare e deduce che, al contrario, la misura cautelare ha inciso sul licenziamento privando l'indagato della retribuzione per sette anni; sebbene egli sia stato reintegrato con pagamento di quanto dovutogli, ciò non toglie che fino a quella data egli abbia subito un danno esistenziale. Lamenta anche che la determinazione del quantum è stata collegata alla circostanza che sia stato assolto con formula dubitativa; contesta, infine, che sia stato negato il pregiudizio derivante dal cosiddetto strepitus fori. 3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, altresì, proposto ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con un primo motivo, per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314 e 125 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ritiene, in primo luogo, che la motivazione sia assente in quanto del tutto apparente, con particolare riguardo ai comportamenti gravemente colposi dello [OSCURATO:PERSONA] aventi effetto sinergico nella emissione della misura cautelare. La Corte territoriale si è limitata ad affermare che dagli atti non fossero evidenti particolari condotte che inducessero a individuare gli estremi del dolo o della colpa grave, senza alcun riferimento alle peculiarità del caso concreto. Ritiene che non si possa escludere l'elemento soggettivo quale condizione ostativa al diritto alla riparazione identificandolo con la colpa penale, venendo in questo procedimento in rilievo la sola componente della prevedibilità oggettiva dell'intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria secondo l'id quod plerumque accidit. La motivazione, oltre a essere apparente/ è altresì perplessa e contraddittoria posto, che il riferimento alle intercettazioni sembrava far intendere la sussistenza della condotta ostativa piuttosto che la sua esclusione. Con un secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314 ss. cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, posto che nel fare riferimento alla pronuncia assolutoria non è chiaro se i giudici abbiano inteso escludere o confermare la ricorrenza dell'elemento ostativo del dolo o della colpa grave. Al momento dell'irrogazione della misura cautelare sussisteva, infatti, l'apparenza del reato come rilevata dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di custodia cautelare e che tale apparenza fosse stata ingenerata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva omesso di effettuare le verifiche su numerosi veicoli che risultavano revisionati con esito regolare dichiarando di aver svolto tale attività in un lasso temporale doppio rispetto a quello realmente occorso risultando inoltre essere inquilino moroso di un appartamento di proprietà del titolare della società i cui automezzi erano periodicamente sottoposti a revisione. Secondo il Ministero ricorrente, la condotta tenuta dal richiedente è affetta da macroscopica negligenza perché, in ragione della titolarità dell'ufficio rivestito, lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe di certo dovuto evitare di intrecciare rapporti personali, di natura economica, con rapporti d'ufficio, di natura amministrativa. Con un terzo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314 ss. cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Nell'evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in sede cautelare esclusivamente in ordine al pericolo di reiterazione criminosa, il ricorrente sottolinea che l'aver reso dichiarazioni in fase di indagine non esclude la possibilità di una condotta processuale ostativa al riconoscimento della riparazione e riproduce l'interrogatorio di garanzia dal quale, si assume, emerge come l'indagato oltre a non fornire una soddisfacente versione alternativa dei fatti contestati abbia reso dichiarazioni non veritiere e incoerenti, ritenute dal giudice ripetutamente inverosimili e non credibiliitali da far presumere la volontà di non collaborare con l'autorità. Anche il tenore dell'ordinanza di rigetto del tribunale del riesame, che nel confermare la decisione impugnata ha fatto riferimento ad ulteriori vantaggi indebiti ricevuti dallo [OSCURATO:PERSONA], quali promesse di sconti sull'acquisto di autovetture, ceste di frutta o verdura, forniture di gelati, inviti a cena e alle palesi anomalie nel versamento del canone di locazione, giustificava la protrazione della misura a causa della mancanza di un'immediata e piena collaborazione da parte dell'indagato. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del Ministero. 5. Si esamina il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto la sua fondatezza risulta dirimente ai fini della valutazione del ricorso yf di [OSCURATO:PERSONA].6. Risulta che la Corte territoriale abbia tralasciato di valutare autonomamente ai fini del diritto alla riparazione le condotte tenute dall'istante. In dettaglio, secondo quanto si legge nell'ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto perché il fatto non sussiste dall'accusa di corruzione e falso avendo rivestito, in qualità di pubblico ufficiale, il ruolo di funzionario tecnico revisore presso il D.D.T. di Firenze (ex Motorizzazione civile) in relazione ai mezzi pesanti presentati dall'officina del coimputato [OSCURATO:PERSONA], in violazione della specifica normativa, avendo attestato falsamente di aver visionato n.11 autocarri, quando invece non lo aveva fatto, comunque facilitando a costui il superamento delle procedure di revisione e ricevendo dal [OSCURATO:PERSONA] riparazioni gratuite della macchina o concessione in locazione a condizioni di favore di un appartamento ad uso abitativo. 7. La motivazione è errata in diritto, laddove esclude la condotta ostativa al diritto alla riparazione sulla base delle circostanze da subito addotte a giustificazione dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, al contempo evidenziando contraddittoriamente come ciò nonostante il Tribunale del riesame avesse confermato la misura. 7.1. La Corte di appello, ha, dunque, omesso di esaminare quali fossero le condotte che avevano dato luogo all'applicazione della misura cautelare, soffermandosi esclusivamente sulle giustificazioni fornite dall'interessato in sede di interrogatorio di garanzia e sulla circostanza che la Corte di Cassazione avesse annullato il provvedimento del tribunale del riesame in quanto non supportato da idonea motivazione, omettendo di esaminare la portata di quelle che la stessa Corte di appello definisce «prassi - irregolari - comunemente adottate col [OSCURATO:PERSONA], in difformità rispetto alle previsioni normative e alle procedure adottate per la revisione degli autocarri ,. 7.2. Secondo la Corte, tale condizione irregolare non sarebbe compromessa dalle intercettazioni telefoniche tra il richiedente e il [OSCURATO:PERSONA], ricevendo conferma di tale assunto dalla pronuncia assolutoria sulla base della carenza di prove certe circa la corruzione e il falso attribuiti allo [OSCURATO:PERSONA], ossia sovrapponendo la valutazione circa la responsabilità penale del richiedente al giudizio autonomo che invece spetta al giudice della riparazione. Ma, come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione è connotato da totale autonomia e impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. 8. L'accoglimento del ricorso per vizio di violazione di legge e di motivazione così come denunciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze supera, allo stato, ogni valutazione circa la fondatezza del ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] in merito al quantum debeatur. Al giudice del rinvio viene, altresì, demandata la regolazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Firenze, cui demanda altresì il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio. La valutazione del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]
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