CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03775/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2024 C . C . dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 6953 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA suiricors i iscritt i al numero 6953 del ruolo generale dell’anno 2021, proposti da PISANU [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58D42 I452E) avvocato costituito personalmente in giudizio, ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente principale- e da MARTEDDU Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55T30 G120L) avvocato costituito personalmente in giudizio, ai sensi dell’art.86 c.p.c., altresì rappresentato e difeso, giusta procura deposi- tata in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58D42 I452E) -ricorrente successivo (incidentale)- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49E54 F979V) MONNI Graziella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72B52 F979S) MONNI Vincenzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73H12 F979F) MONNI Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78C09 F979N) MONNI Pierfrancesca (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84M60 F979Q) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50C07 F979O) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari –Sezione distaccata di Sassari n. 412 /20 20 , pubblicata in data Ric. n. 6953/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 23 dicembre 2020 (che si assume notificata in data 28 dicembre 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], nonché Graziella, Vincenzo, Giovanni e Pier- francesca Monni,hanno agito in giudizio nei confronti d egli av- vocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenerela restituzione di alcune somme di danaro (con i relativi accessori), che assumono da questi ultimi indebita- mente trattenute sugli importi versati in loro favore da terzi, all’esito di un giudizio risarcitorio oggetto di incarico professio- nale di patrocinio conferito ai convenuti. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Nuoro, che ha condannato i convenuti, in solido, a pagare agli attori la somma di € 119.298,07, oltre accessori, quale quota del corrispettivo professionale indebitamente percepito, nonché il solo Marteddu a restituire, in favore dei medesimi attori, le ulteriori somme di € 200.000,00e di € 1.461,54, oltre acces- sori, indebitamente trattenute sugli importiversati dai terzi, a seguito della sentenza di primo grado oggetto dell’incarico di patrocinio. La Corte d’appello di Cagliari –Sezione distaccata di Sassariha confermatola decisione di primo grado. Ricorre la Pisanu,in via principale, sulla base di quattro motivi. Ricorre altresìil Marteddu, con successivo autonomo ricorso (da qualificarsi come ricorso incidentale), sulla base di due motivi. Resistono ai due ricorsi, con due distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] e i Monni. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le partihanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.. Ric. n. 6953/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Va , in primo luogo , esaminata l’eccezione dei controricor- renti, di improcedibilità del ricorso della Pisanu per omessa pro- duzione della relazione di notificazione della sentenza impu- gnata (cfr. paragrafo 1 del controricorso; pag. 5), ai sensi dell’art. 369 c.p.c.. A tale eccezione la Corte ritiene non potersi dare seguito. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 23 dicembre 2020. Nello stesso ricorso , la ricorrente principale (Pisanu) afferma che tale sentenza le èstata notificata in data 28 dicembre 2020. Il ricorso della Pisanu è stato notificato mercoledì 24 febbraio 2021 (sia ai [OSCURATO:PERSONA]-Monni che al Marteddu), quindi oltre i ses- santagiorni dalla pubblicazione , ma entro i sessanta giorni dalla data della dedotta notificazione, di tale sentenza. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente di aver depositato la copia della sentenza notificata «all’atto del deposito del ricorso e degli al- legati ex art. 369 Cpc (deposito avvenuto con plico raccoman- dato spedito il 16/03/2021, ex art. 134, disp. att. Cpc)», come risultante dal «frontespizio del fascicolo di parte contenente l’Indice delle produzioni di parte ricorrente nonché i documenti informatici trasmessi via Pec il 9/11/2023» Effettivamente, in base all’esame del fascicolo di ufficio carta- ceo, risultaprodotta una copia della sentenza impugnata , de- nominata“copia notificata”, che reca un timbro del 19 marzo 2021 ealla quale è allegata la copia della relazione di notifica- zione, nonchédel relativo messaggio di P.E.C . . I controricorrenti, nella memoria depositat a ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., insistono nel sostenere il «mancato tempestivo deposito della prova della notifica della sentenza impugnata, secondo le modalità di legge (deposito ‘tradizionale’ della copia cartacea del messaggio p.e.c. di notifica e di tutti i suoi allegati, Ric. n. 6953/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 munita di attestazione di conformità, oppure deposito telema- tico del relativo file in formato.eml)». Non vi è però, a giudizio della Corte, alcuna prova che la “copia notificata” della sentenza impugnata, corredata direlazione di notificazione e di copia del messaggio P.E.C. di tale notifica- zione (ricevuto in data 28 dicembre 2020), contenuta nel fasci- colo di parte cartaceo, non fosse presente in detto fascicolo al momento del deposito del ricorso (avvenuto a mezzo posta e ricevuto il 19 marzo 2021, come da attestazione di Cancelleria). Dunque, il ricorso principale, proposto dalla Pisanu, deveessere esaminato nel merito. 2.Sempre in via pregiudiziale, va, invece, rilevata l’inammissi- bilità del ricorso proposto dal Marteddu. Il ricorso di quest’ultimo è stato notificato lunedì 21 giugno 2021, quindi nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza im- pugnata. Poiché, però,il Marteddu aveva ricevuto la notificazione del ri- corso principale della Pisanu in data 24 febbraio 2021, egli aveval’onere di proporre il suo ricorso in via incidentale, entro il termine di cui all’art. 370 c.p.c., ai sensi dell’art. 371 c.p.c. (nella formulazione all’epocavigente), cioè nei quaranta giorni dal 24 febbraio 2021, in quanto, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, «il principio dell’unicità del processo di impu- gnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le al- tre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso pro- cesso e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni – venti più venti – risultante dal combinato Ric. n. 6953/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini, l’abbreviato e l’ordinario, di impugnazione in astratto operativi; tale principio non trova deroghe riguardo all’impu- gnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell’impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell'ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 –01; Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020, Rv. 656830 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 2516 del 09/02/2016, Rv. 638617 – 01 ; Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015, Rv. 634799 -01) Il ricorso del Marteddu è, pertanto, irrimediabilmente tardivoe, come tale, inammissibile, anche a prescindere dalla sorte del ricorso principale. 3.Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia « Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e co- munque al di sotto del cd “minimo costituzionale”, in violazione degli artt. 132, co. I, n.4 c.p.c., 156, co. II, c.p.c. e 111, co. II e VI Cost.in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c.». La ricorrente «segnala il macroscopico disorientamento dei Giu- dici del primo e secondo grado laddove dichiarano l’esistenza di un contratto di patrocinio tra le parti in causa senza, tuttavia, argomentare sul punto». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’ art. 360, nu- meri 3 e 4, c.p.c.». La ricorrente deduce che «alla luce di quanto argomentato nel punto precedente, emerge altresì l’illegittimità della sentenza oggi impugnata per omesso e/o insufficiente e/o apparente esame di documenti fondamentali ritualmente prodotti in Ric. n. 6953/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 giudizio (Cassazione 29.04.1993, n. 5077; 18.02.1995, n. 1791) e della prova testimoniale espletata». I primi due motivi del ricorso principale hanno entrambi ad og- getto la medesima questione, cioè la sussistenza di un diretto rapporto contrattuale professionale di patrocinio anche con la Pisanu, oltre che con il Marteddu: ne è, pertanto, possibile l’esame congiunto. Tali motiv i sono in parte inammissibil i ed in parte manifesta- mente infondati. 3.1C ontrariamente a quanto afferma la ricorrente, sul la que- stione di fattoin contestazione, la sentenza impugnata contiene una motivazione ampia e del tutto adeguata (che si sviluppa da pag. 6 a pag. 9del provvedimento): la corte d’appello ha preso in considerazione in modo esaustivo e specifico tutte le ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della sua deci- sione (di pieno riconoscimento delrapporto contrattuale diretto negato dalla Pisanu), nonché tutte le censure formulate con l’appello dalle parti soccombenti, e ha giudicato queste ultime infondate, sulla base di argomentazioni del tutto condivisibili, sia in fatto che in diritto. In particolare, la corte territoriale, in diritto, ha richiamatol’in- dirizzo di questa Corte secondo il quale la procura alle liti (nella specie pacificamente conferita anche alla Pisanu) è, di per sé, un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell’autonomo rapporto di patrocinio(cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6905 del 11/03/2019, Rv. 652939 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 26060 del 20/11/2013, Rv. 628919 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 24010 del 27/12/2004, Rv. 578511 -01) e ha affermato che, nella speci e, era condivisibile la valutazione del giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto sussistere anche ulteriori elementi presun- tivi, idonei a confermare la sussistenza di tale rapporto di pa- trocinio (tra i quali, il fatto che la Pisanu avesse sottoscritto diversi atti del giudizio, che avesse partecipato a diverse Ric. n. 6953/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 udienze del giudizio e che le somme della cui restituzione si controverte fosseroaffluite su un conto corrente bancario di cui ella stessa era cointestataria), indicando altresì, specifica- mente, le ragioni per cui non erano sufficienti a pervenire ad una diversa soluzione gli elementi addotti in senso contrario dalla ricorrente. 3.2 Tanto premesso, pare evidente che i motivi di ricorso in esame si risolvono, in definitiva, nella contestazione di un ac- certamentodi fatto, avente ad oggetto l’esistenza del diretto rapporto contrattuale professionale di patrocinio con la Pisanu, operatosulla base della prudente valutazione delle prove e so- stenutoda adeguata motivazione, non apparente, né insanabil- mente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindaca- bile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giu- dizio di legittimità. 3.3Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., inoltre, non sono formulate in modo ammissibile, in conformità ai ca- noni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 –01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 , Rv. 659037 – 02 : « in tema di ricorso per cassazione, la do- glianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comun- que, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo “prudente ap- prezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso va- lore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una diffe- rente risultanza probatoria, come, ad esempio, valore di prova legale, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica Ric. n. 6953/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa se- condo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»)e di certo non sussistono i presupposti del preteso travisamento delle prove, che, come già visto, risultano correttamente valutate. 4.Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia « Viola- zione e falsa applicazionedell’art. 1298 c.c. in relazione all’ art. 360, n.3, c.p.c.». Il motivo non è formulato in modo tale da consentire agevol- mente di individuare il suo effettivo oggetto: la parte della de- cisione impugnata che viene censurata parrebbe, comunque, certamente quella in cui si conferma la condanna in solido dei due legali convenuti a restituire parte della somma trattenuta quale compenso professionale sulla base di un patto di quota lite. La contestazione di tale statuizione risulta fondata sia sulla ne- gazione del rapporto contrattuale di patrocinio con la Pisanu, sia sull’assunto che la cointestazione, tra i due legali convenuti, del conto corrente bancario sul quale erano affluite le somme di danaro in questione non avrebbe giustificato la conclusione per cui tali somme erano da ritenersi spettanti in pari quota a ciascuno di essi e avrebbero dovuto essere, quindi, restituite da entrambi, con obbligazione solidale. Anche tale motivo è in parte inammissibileed in parte manife- stamente infondato. 4.1Per quanto riguarda la sussistenza del contratto di patroci- nio con la Pisanu, è sufficiente rinviare a quanto esposto in re- lazione ai primi due motivi. Ric. n. 6953/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 4.2 Per quanto riguarda la questione del la natura solidale dell’obbligo di restituzione, la censura è manifestamente infon- data. Il rilievo per cui le somme da restituire sono affluite su conto corrente cointestato ai due legali convenuti e quello della man- canza di elementi sufficienti a superare la conseguente presun- zione di titolarità comune e per quote uguali, tra i convenuti, di dette somme, costituiscono accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, come tali non censurabili nella presente sede. Deve, pertanto,ritenersi del tutto conforme a diritto la conclu- sione dicomune titolarità della somma da restituire, in capo ai due intestatari del conto, nonché la conseguente applicazione del principio di solidarietà con riguardo all’obbligo di restitu- zione di detta somma. 5.Con il quarto motivo del ricorso principale si denunzia « Vio- lazione e falsa applicazione dell’ art. 2233 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.». 5.1 La corte d’appello ha ritenuto , in base alla ricostruzione della effettiva volontà negoziale delle parti, che, secondo gli ac- cordi dalle stesse stipulati,il compenso in favore de i legali pa- trocinanti dovesse essere in un primo tempo corrisposto in pro- porzione all’importo ottenuto all’esito del giudizio di primo grado, ma dovesse poi essere definitivamente fissato in propor- zione a quanto conseguito all’esito definitivo del giudiziostesso. Di conseguenza,ha ritenuto sussistere l’ obbligo di restituzione di parte delle somme trattenute dai legali su quanto ottenuto in virtù della sentenza di primo grado, a seguito della riforma di questa, avvenuta in secondo grado, con il dimezzamento del risarcimento spettanteagli attori (per il riconoscimento di un concorso di colpa del 50% del loro dante causa). 5.2La ricorrente (in via subordinata rispetto alle censure espo- ste con i primi tre motivi)contesta tale conclusione, censurando Ric. n. 6953/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 l’interpretazione data dalla corte d’appello del patto di quota lite. Il motivo è in parte inammissibile,in parte manifestamente in- fondato. 5.3La ricostruzione dell’effettivo contenuto della volontà nego- ziale delle parti, espressa nel patto di quota lite dalle stesse concluso,è oggetto di un accertamento di fatto, sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente con- traddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, nella quale, tra l’altro, si richiama espressa- mente (e del tutto correttamente), il canone interpretativo della buona fede di cui all’art. 1371 c.c.. La ricorrente, in sostanza, contesta tale accertamento di fatto, senza peraltro formulare una specifica censura con riguardo all’applicazione dell’art. 1371 c.c. da parte della corte territo- riale. Essa propone, in sostanza, una interpretazione del contenuto della volontà negoziale a lei più gradita, il che certamente non è consentito in sede di legittimità. 5.4D’altra parte, essendo stato accertato dalla corte d’appello che l’accordo negoziale dovesse essere interpretato nei termini indicati, la censura (l’unica formulata dalla Pisanu, in diritto) di violazione dell’art. 2233 c.c., sull’assunto per cui non sarebbe stata rispettata la previsione del compenso stabilita nel con- tratto, risulta manifestamente infondata, in quanto la corte non ha affatto ritenuto dovuto un compenso diverso da quello sta- bilito dalle parti, ma ha ritenuto che fosse lo stesso contratto, correttamente interpretato, a prevedere che il compenso finale fosse parametrato all’esito definitivo del giudizio. 6.Il ricorso proposto , in via principale, dalla Pisanu è rigettato. Il ricorsoproposto, in via incidentale, dal Marteddu è dichiarato inammissibile Ric. n. 6953/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo (tenuto anche conto del diverso importo oggetto della condanna pro- nunciata nei confronti dei due ricorrenti). Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposi- zione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., nei confronti della ri- corrente principale. Il ricorso della Pisanu è, infatti, in parte manifestamente infon- dato e in parte inammissibile. Ad avviso del Collegio, la proposizione di una siffatta impugna- zione costituisce un evidente abuso dello strumento proces- suale da parte della ricorrente, dovendosi certamente ritenere percepibile dalla stessa, in quanto legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori,sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avan- zare una impugnazione di legittimità non suscettibile di acco- glimento. La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella mi- sura di € 2.500,00 (importo pari,all’incirca, alla metà di quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità), in favore della parte controricorrente. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso proposto da lla Pisanu ; - dichiara inammissibile il ricorso proposto da l Marteddu; - condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dei controricorrent i , Ric. n. 6953/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 12 liquidandole in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pagare , in favore dei con- troricorrenti, l’ulteriore somma di € 2.500,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liqui- dandole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o impro