CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40104/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Triettka confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 14 febbraio 2022 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all' art. 186 co.7 C.d.S., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ordinando altresì la sospensione della patente di guida per un anno. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando: a) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle norme integratrici dell'art. 186, comma 3, cod. strada, assenza di antigiuridicità del fatto e violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e travisamento della prova testimoniale; b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.; c) erronea applicazione della legge e mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta responsabilità penale, della regolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di P.G., evidenziando che, dalla documentazione in atti (in particolare, dal verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dall'imputato come riportato dal Tribunale, dalla testimonianza del teste Gazzola, dalle gravità della condotta emersa in dibattimento, dai precedenti specifici ed omogenei), emerge che l'uomo aveva ricevuto regolarmente l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che lo stesso aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà. La Corte territoriale ha poi motivato in punto di adeguata mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (ben due precedenti penali specifici dimostrativi della scelta di tenere una condotta di guida sistematicamente violativa delle regole imposte a tutela della sicurezza collettiva). Il ricorrente, quindi, riproduce un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle FA4/00.< spese processuali e della somma di euro tremila la Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 1