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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40969/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2019 del TRIBUNALE di PALERMOto avviso alle p-atti; -- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod.pen., la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con due motivi, la violazione di legge, in relazione agli artt. 624, 625, 62 -bis, 69 e 99 cod.pen. e 444, comma 2, e 129 cod.proc.pen., e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio operato circa le cause di immediato proscioglimento dell'imputato e circa il bilanciamento delle circostanze del reato [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. - che la ritenuta inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod.proc.pen., comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.proc.pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00.

P. T. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] •rnMA4 Ao.,,,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2019 del TRIBUNALE di PALERMOto avviso alle p-atti; -- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod.proc.pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod.pen., la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con due motivi, la violazione di legge, in relazione agli artt. 624, 625, 62 -bis, 69 e 99 cod.pen. e 444, comma 2, e 129 cod.proc.pen., e il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio operato circa le cause di immediato proscioglimento dell'imputato e circa il bilanciamento delle circostanze del reato [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. - che la ritenuta inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod.proc.pen., comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.proc.pen., ivi compresa l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare nella misura di Euro 4.000,00. P. T. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] •rnMA4 Ao.,,,