CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 marzo 2021, con cui il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di violazione del foglio di via, commesso il 25 gennaio, 27 agosto, 1, 2 e 4 settembre 2018, condannandolo alla pena di mesi due di arresto; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., del diniego delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondatcl, avendo il secondo giudice motivato con riferimento ai parametri legali le scelte operate in relazione ai punti dedotti con l'atto di impugnazione, fra i quali non risulta esservi anche la richiesta del riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2