Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 626/2021
ECLI:EU:C:2021:273
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0515
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
15 aprile 2021 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite – Decisione n. 626/2008/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) – Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii) – Articolo 7, paragrafi 1 e 2 – Articolo 8, paragrafi 1 e 3 – Sistemi mobili via satellite – Nozione di “stazione terrestre mobile” – Nozione di “componenti terrestri complementari” – Nozione di “qualità necessaria” – Rispettiva funzione dei componenti satellitari e terrestri – Obbligo per l’operatore di sistemi mobili via satellite selezionato di servire una determinata percentuale della popolazione e del territorio – Inosservanza – Rilevanza»
Nella causa C‑515/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 28 giugno 2019, pervenuta in cancelleria l’8 luglio 2019, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP),
[OSCURATO:PERSONA] SE
, già [OSCURATO:PERSONA],
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA].,
[OSCURATO:PERSONA] UK Ltd,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, A. Kumin (relatore), T. von Danwitz, P.G. Xuereb e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: H. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] SA, da L. de la Brosse e C. Barraco‑David, avocats;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] SE, da C. Spontoni, N. Brice ed É. Barbier de [OSCURATO:PERSONA], avocats;
–
per la [OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd, da L. Panepinto, P. de Bandt e H. Farge, avocats, e J. [OSCURATO:PERSONA], abogado;
–
per il governo francese, da A.‑L. Desjonquères, E. de Moustier e P. Dodeller, in qualità di agenti;
–
per il governo belga, da P. Cottin e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da S. Depré, avocat;
–
per il governo del [OSCURATO:PERSONA], da S. Brandon, in qualità di agente, assistito da J. Morrison, barrister;
–
per la Commissione europea, da É. [OSCURATO:PERSONA], G. Braun e L. Nicolae, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 novembre 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 8, paragrafi 1 e 3, della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (
GU 2008, L 172, pag. 15
; in prosieguo: la «decisione MSS»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] SA e l’[OSCURATO:PERSONA] de régulation des communications électroniques et des postes (Autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e delle poste) (ARCEP, Francia), relativamente alla decisione di quest’ultima di concedere alla [OSCURATO:PERSONA] SE, già [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), diritti di uso di componenti terrestri complementari (in prosieguo: «CTC») di sistemi mobili via satellite.
Contesto normativo
Diritto internazionale
Costituzione dell’UIT
3
L’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) è un’istituzione specializzata delle Nazioni Unite incaricata delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Come emerge, in particolare, dall’articolo 1 della sua costituzione, nell’ambito dell’UIT sono assegnati lo spettro radioelettrico e le orbite dei satelliti su scala mondiale e sono elaborate norme tecniche al fine di garantire l’interconnessione delle reti e delle tecnologie.
4
Conformemente all’articolo 2 della costituzione dell’UIT, quest’ultima è composta da [OSCURATO:PERSONA] membri e da membri dei settori. Attualmente, sono membri dell’UIT 193 [OSCURATO:PERSONA], tra cui tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione europea, la quale, a sua volta, è un «membro di settore».
5
L’articolo 4 di detta costituzione, intitolato «Strumenti dell’[UIT]», al paragrafo 3 dispone quanto segue:
«Le disposizioni della presente [c]ostituzione e della [c]onvenzione sono inoltre completate da quelle dei [r]egolamenti amministrativi enumerati in appresso, che regolamentano l’utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri:
(...)
–
il [r]egolamento delle radiocomunicazioni.
(...)».
Regolamento delle radiocomunicazioni
6
[OSCURATO:PERSONA] mondiali delle radiocomunicazioni (CMR) hanno il compito di esaminare e, se del caso, di sottoporre a revisione il regolamento delle radiocomunicazioni di cui all’articolo 4 della costituzione dell’UIT. Tale regolamento, nella versione risultante dalla CMR tenutasi a Ginevra (Svizzera) il 23 gennaio 2012 (CMR‑12) (in prosieguo: il «regolamento delle radiocomunicazioni»), contiene un capo I, intitolato «Terminologia e caratteristiche tecniche», che comprende l’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Termini e definizioni». Detto articolo è suddiviso in sezioni, delle quali la sezione III è intitolata «Servizi radio». Le sezioni sono a loro volta suddivise in punti. In tale sezione III figura, in particolare, il punto 1.25 di detto articolo 1, che è così formulato:
«servizio mobile via satellite: servizio di radiocomunicazione:
–
tra stazioni terrestri mobili e una o più stazioni spaziali oppure tra stazioni spaziali utilizzate da tale servizio; o
–
tra stazioni terrestri mobili, attraverso una o più stazioni spaziali.
Questo servizio può altresì includere i collegamenti di connessione necessari alla sua gestione».
7
L’articolo 1 del regolamento delle radiocomunicazioni comprende una sezione IV, intitolata «Stazioni e sistemi radio», che contiene, in particolare, i punti 1.61, 1.63, 1.64, 1.67 e 1.68 del medesimo, i quali sono così formulati:
«1.61 stazione: uno o più trasmettitori o ricevitori, oppure un insieme di trasmettitori e di ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per garantire un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia, in una determinata postazione.
Ogni stazione è classificata secondo il servizio nel quale opera in modo permanente o temporaneo.
(...)
1.63 stazione terrestre: stazione situata o sulla superficie della Terra oppure nella parte principale dell’atmosfera terrestre, e destinata a comunicare:
–
con una o più stazioni spaziali; oppure
–
con una o più stazioni della stessa natura, per mezzo di uno o più satelliti riflettori o altri oggetti spaziali.
1.64 stazione spaziale: stazione situata su un oggetto che si trova, è destinato ad andare, o è andato, al di là della parte principale dell’atmosfera terrestre.
(...)
1.67 stazione mobile: stazione del servizio mobile destinata ad essere utilizzata quando è in movimento o durante soste in postazioni non determinate.
1.68 stazione terrestre mobile: stazione terrestre del servizio mobile via satellite destinata ad essere utilizzata quando è in movimento o durante soste in postazioni non determinate».
Diritto dell’Unione
Decisione MSS
8
I considerando 1, 4, 5, 18 e 19 della decisione MSS così recitano:
«(1)
Come confermato dal Consiglio nelle conclusioni del 3 dicembre 2004, l’uso razionale e coerente dello spettro radio è essenziale per lo sviluppo dei servizi di comunicazione elettronica e contribuisce a stimolare la crescita, la competitività e l’occupazione; occorre agevolare l’accesso allo spettro per aumentare l’efficacia, incoraggiare l’innovazione ed offrire maggiore flessibilità agli utenti e una scelta più ampia ai consumatori, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale.
(...)
(4)
La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) [(
GU 2002, L 108, pag. 33
)] mira ad incoraggiare un uso efficace e a garantire una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione, rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti e servizi rilevanti, garantendo che non vi sia alcuna discriminazione e incoraggiando l’istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l’interoperabilità dei servizi paneuropei.
(5)
L’introduzione di nuovi sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) contribuirebbe allo sviluppo del mercato interno e rafforzerebbe la concorrenza, migliorando la disponibilità di servizi paneuropei e la possibilità di connessioni punto-a-punto e incentivando la realizzazione di investimenti efficienti. Gli MSS rappresentano una piattaforma alternativa innovativa per vari tipi di servizi di telecomunicazione e radiodiffusione/multicasting paneuropei, come l’accesso Internet/Intranet ad alta velocità, l’accesso mobile a contenuti multimediali, la protezione civile e i soccorsi in caso di calamità, indipendentemente dal luogo in cui si trovano gli utenti finali. In particolare, gli MSS possono migliorare la copertura delle zone rurali della Comunità, colmando in tal modo il divario digitale ascrivibile a ragioni geografiche, rafforzando la diversità culturale e il pluralismo dei media e contribuendo nel contempo alla competitività del settore europeo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata. (...)
(...)
(18)
I [CTC] costituiscono parte integrante di un sistema mobile via satellite e sono utilizzati tipicamente per migliorare la disponibilità dei servizi offerti via satellite nelle zone in cui può non essere possibile mantenere una linea ottica continua con il satellite a causa di ostruzioni dell’orizzonte dovute agli edifici e al profilo del terreno. (…) L’autorizzazione di questi [CTC] sarà quindi subordinata principalmente a condizioni inerenti a circostanze locali. Essi dovrebbero pertanto essere selezionati e autorizzati a livello nazionale, fatte salve le condizioni stabilite dal diritto comunitario. Ciò non dovrebbe pregiudicare le specifiche richieste fatte dalle autorità nazionali competenti ai richiedenti selezionati di fornire informazioni tecniche che indichino in che modo determinati componenti terrestri complementari migliorerebbero la disponibilità degli MSS proposti nelle aree geografiche in cui le comunicazioni con una o più stazioni spaziali non possono essere garantite con la qualità necessaria, purché tali informazioni tecniche non siano già state fornite in conformità del titolo II.
(19)
La quantità limitata di spettro radio disponibile implica che anche il numero di imprese che possono essere selezionate e autorizzate è inevitabilmente limitato. Tuttavia, se il processo di selezione porta alla conclusione che non c’è scarsità di spettro radio, tutti i candidati ammissibili dovrebbero essere selezionati. La quantità limitata di spettro radio disponibile può significare che la fusione di un operatore che fornisce MSS con un altro o l’acquisizione di un operatore da parte di un altro potrebbe ridurre considerevolmente la concorrenza e sarebbe pertanto oggetto di un controllo ai sensi del diritto della concorrenza».
9
L’articolo 1 di tale decisione è così formulato:
«1. La presente decisione ha la finalità di favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale dei servizi mobili via satellite (MSS) nella Comunità e di garantire la copertura graduale in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
La presente decisione crea una procedura comunitaria per la selezione comune degli operatori di sistemi mobili via satellite che utilizzano la banda di frequenze 2 GHz conformemente alla decisione 2007/98/CE [della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (
GU 2007, L 43, pag. 32
)], che comprende lo spettro radio da 1980 a 2010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2170 a 2200 MHz per le comunicazioni spazio-terra. Essa stabilisce altresì le disposizioni relative all’autorizzazione coordinata, da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri, degli operatori selezionati per utilizzare lo spettro radio assegnato all’interno di tale banda per la gestione dei sistemi mobili via satellite.
2. Gli operatori di sistemi mobili via satellite sono selezionati secondo una procedura comunitaria conformemente al titolo II.
3. Gli operatori di sistemi mobili via satellite selezionati sono autorizzati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri conformemente al titolo III.
(...)».
10
L’articolo 2, paragrafo 2, di detta decisione dispone quanto segue:
«Si applicano (…) le seguenti definizioni:
a)
“sistemi mobili via satellite”: le reti di comunicazioni elettroniche e le risorse correlate che permettono di fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione terrestre mobile e uno o più [CTC] utilizzati presso postazioni fisse. I sistemi di questo tipo comprendono almeno una stazione spaziale;
b)
“[CTC]” di sistemi mobili via satellite: stazioni di terra utilizzate presso postazioni fisse per migliorare la disponibilità di MSS nelle aree geografiche coperte dall’impronta del satellite o dei satelliti del sistema in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali».
11
Il titolo II della decisione MSS, intitolato «Procedura di selezione», contiene, in particolare, gli articoli 3 e 4 della stessa. L’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione così prevede:
«Per la selezione degli operatori di sistemi mobili via satellite, la Commissione organizza una procedura di selezione comparativa (…)».
12
L’articolo 4, paragrafo 1, della medesima decisione dispone quanto segue:
«Si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti:
(...)
b)
le domande devono precisare la quantità di spettro radio richiesto, che non può superare i 15 MHz per le comunicazioni terra-spazio e i 15 MHz per le comunicazioni spazio-terra in relazione a ciascun richiedente e includere le dichiarazioni e i giustificativi riguardanti lo spettro radio richiesto, le tappe necessarie e i criteri di selezione;
c)
nelle domande il richiedente deve impegnarsi a che:
(...)
ii)
l’MSS sia disponibile in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e almeno al 50% della popolazione e su almeno il 60% della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro nel momento definito dal richiedente, ma in ogni caso non oltre sette anni dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione [relativa alla selezione dei richiedenti]».
13
Il titolo III della decisione MSS, intitolato «Autorizzazione», contiene, in particolare, gli articoli 7 e 8 della stessa. Ai sensi dell’articolo 7 della decisione in parola:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che i richiedenti selezionati, conformemente al calendario e all’area di servizio per i quali si sono impegnati, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria, abbiano il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione della Commissione [relativa alla selezione dei richiedenti] e il diritto di gestire un sistema mobile via satellite. [OSCURATO:PERSONA] membri informano i richiedenti selezionati di tali diritti.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono soggetti alle condizioni comuni seguenti:
(...)
c)
i richiedenti selezionati devono rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande e nel corso della procedura di selezione comparativa, indipendentemente dal fatto che la quantità complessiva di spettro radio richiesta superi il quantitativo disponibile;
(...)».
14
L’articolo 8 della decisione succitata prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri, in conformità con il diritto nazionale e comunitario, assicurano che le loro autorità competenti concedano ai richiedenti selezionati conformemente al titolo II e autorizzati ad utilizzare lo spettro conformemente all’articolo 7 le autorizzazioni necessarie alla fornitura di [CTC] di sistemi mobili via satellite sul loro territorio.
(...)
3. Qualsiasi autorizzazione nazionale rilasciata per la gestione di [CTC] di sistemi mobili via satellite nella banda di frequenze 2 GHz è soggetta alle condizioni comuni seguenti:
a)
gli operatori devono utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di [CTC] di sistemi mobili via satellite;
b)
i [CTC] devono costituire parte integrante di un sistema mobile via satellite e devono essere controllati dal meccanismo satellitare di gestione delle risorse e delle reti; devono utilizzare la stessa direzione di trasmissione del segnale e le stesse porzioni delle bande di frequenza utilizzate dai componenti satellitari correlati e non devono aumentare le esigenze in materia di spettro del sistema mobile via satellite correlato;
c)
il funzionamento autonomo dei [CTC], in caso di guasto del componente satellitare del sistema mobile via satellite correlato, non deve protrarsi oltre diciotto mesi;
d)
i diritti di uso e le autorizzazioni devono essere concessi per un periodo che non può protrarsi oltre la scadenza dell’autorizzazione del sistema mobile via satellite associato».
Decisione di selezione
15
Ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2009/449/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa alla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (
GU 2009, L 149, pag. 65
; in prosieguo: la «decisione di selezione»):
«In esito alla prima fase di selezione della procedura di selezione comparativa di cui al titolo II della decisione [MSS], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono richiedenti ammissibili.
Poiché la quantità complessiva di spettro radio richiesto dai richiedenti ammissibili prescelti in esito alla prima fase di selezione della procedura di selezione comparativa di cui al titolo II della decisione [MSS] non supera la quantità di spettro radio disponibile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione [MSS], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono selezionati».
16
L’articolo 3 di tale decisione è così formulato:
«Le frequenze che ciascuno dei richiedenti selezionati è autorizzato a utilizzare in ogni Stato membro, conformemente al titolo III della decisione [MSS], sono le seguenti:
a)
[OSCURATO:PERSONA]: da 1980 a 1995 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2170 a 2185 MHz per le comunicazioni spazio-terra;
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17
In esito alla procedura di selezione di cui al titolo II della decisione MSS, la [OSCURATO:PERSONA] è stata selezionata, in forza dell’articolo 2, secondo comma, della decisione di selezione, quale uno degli operatori di sistemi mobili via satellite.
18
Tale impresa ha sviluppato un sistema denominato «[OSCURATO:PERSONA]» (EAN), destinato a fornire servizi di connessione in volo agli aeromobili che sorvolano l’Unione mediante trasmissioni via satellite, ricevute da un terminale posto sopra la fusoliera degli aerei, e trasmissioni effettuate a partire da CTC installati nel territorio dell’Unione, ricevute da un terminale posto sotto la fusoliera degli aerei.
19
Con decisione del 21 ottobre 2014, l’ARCEP ha autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] a utilizzare, nel territorio della Francia metropolitana, le frequenze di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di selezione. Inoltre, con decisione del 22 febbraio 2018 (in prosieguo: la «decisione del 22 febbraio 2018»), detta autorità ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] l’autorizzazione a gestire CTC di sistemi mobili via satellite.
20
[OSCURATO:PERSONA], concorrente della [OSCURATO:PERSONA], ha presentato dinanzi al giudice del rinvio, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), un ricorso diretto all’annullamento della decisione del 22 febbraio 2018, facendo valere, segnatamente, una violazione del diritto dell’Unione.
21
A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] deduce principalmente tre motivi di ricorso. Essa sostiene, in primo luogo, che il sistema EAN predisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] non costituisce un sistema mobile via satellite, atteso che i suoi CTC non sono parte integrante di tale sistema. In secondo luogo, i CTC autorizzati con la decisione del 22 febbraio 2018 non presenterebbero carattere complementare rispetto al componente satellitare di questa rete. In terzo luogo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito servizi mobili via satellite alla data di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della decisione MSS impedirebbe il rilascio dell’autorizzazione a gestire CTC di sistemi mobili via satellite.
22
[OSCURATO:PERSONA]. e la [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]») sono intervenute a sostegno del ricorso di annullamento presentato dalla [OSCURATO:PERSONA].
23
Il giudice del rinvio ritiene, anzitutto, che la risposta da fornire al primo motivo di ricorso, menzionato al punto 21 della presente sentenza, richieda, segnatamente, la determinazione dei criteri giuridici che consentono di individuare una «stazione terrestre mobile», ai sensi della decisione MSS, al fine di verificare se il sistema EAN possa essere considerato conforme a tali criteri.
24
Secondo detto giudice, poi, la risposta al secondo motivo di ricorso, di cui al punto 21 della presente sentenza, impone di chiarire la rispettiva funzione dei componenti satellitari e terrestri di un sistema mobile via satellite, in virtù dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione MSS, nonché la nozione di «qualità necessaria», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).
25
Infine, il giudice del rinvio ritiene che la risposta al terzo motivo di ricorso, menzionato al punto 21 della presente sentenza, richieda di precisare l’incidenza di un’eventuale inosservanza della data limite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della decisione MSS da parte dell’operatore selezionato conformemente al titolo II di quest’ultima, per la copertura del territorio mediante un sistema mobile via satellite nonché, in particolare, di determinare se, nel caso di una simile inosservanza, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano rifiutare la concessione di autorizzazioni alla gestione dei CTC o se, quantomeno, possano rifiutare di concedere tali autorizzazioni.
26
Stanti tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Quali criteri giuridici consentano di identificare una stazione terrestre mobile ai sensi della decisione [MSS]. Se tale decisione debba essere interpretata nel senso che richiede che una stazione terrestre mobile che comunica con un [CTC] possa comunicare, senza un’apparecchiatura distinta, anche con un satellite. In caso affermativo, come debba essere valutata l’unicità dell’apparecchiatura.
2)
Se le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, della [decisione MSS] debbano essere interpretate nel senso che un sistema mobile via satellite deve basarsi principalmente su componenti satellitari, oppure consentano di ritenere che la rispettiva funzione dei componenti satellitari e di quelli terrestri sia indifferente, anche in una configurazione nella quale il componente satellitare sia utile solo quando non sia possibile garantire le comunicazioni con i componenti terrestri. Se possano essere installati [CTC] in modo da coprire l’intero territorio dell’[Unione] in quanto le stazioni spaziali non consentono di assicurare la qualità necessaria delle comunicazioni in nessun punto ai sensi [dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale decisione].
3)
Qualora l’operatore selezionato conformemente al titolo II della [decisione MSS] non abbia rispettato gli impegni in termini di copertura del territorio definiti all’articolo 7, paragrafo 2, [di tale decisione] entro la data limite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), [della medesima], se le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri debbano rifiutare di concedere l’autorizzazione alla gestione di [CTC]. In caso di risposta negativa, se esse possano rifiutare di concedere siffatta autorizzazione».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda questione
27
Al fine di fornire una risposta alla seconda questione, che occorre esaminare per prima, si deve precisare che è pacifico che, nel caso di specie, il sistema sviluppato dalla [OSCURATO:PERSONA], pur essendo dotato di un satellite, si basa, in termini di capacità dei dati trasmessi, essenzialmente sulle comunicazioni con stazioni di terra, le quali coprono l’intero territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Le stazioni di terra in questione nel procedimento principale, che la [OSCURATO:PERSONA] è stata autorizzata a gestire in quanto CTC di sistemi mobili via satellite, con la decisione del 22 febbraio 2018, si estendono, infatti, su tutto il territorio della Francia metropolitana.
28
Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che il satellite installato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo sistema mobile via satellite è destinato ad essere utilizzato solo nelle zone non coperte dalle stazioni di terra gestite da tale impresa, vale a dire, segnatamente, al di sopra dei mari.
29
Pertanto, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della decisione MSS debba essere interpretato nel senso che un sistema mobile via satellite deve basarsi principalmente, in termini di capacità dei dati trasmessi, sul componente satellitare di tale sistema, e se CTC di sistemi mobili via satellite possano essere installati in modo da coprire l’intero territorio dell’Unione, per il motivo che tale componente satellitare non consente di garantire, in nessun punto di tale territorio, comunicazioni della «qualità necessaria», ai sensi di tale disposizione.
30
Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione MSS, i «sistemi mobili via satellite» sono definiti come le reti di comunicazioni elettroniche e le risorse correlate che permettono di fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione terrestre mobile e uno o più CTC utilizzati presso postazioni fisse. Tale disposizione precisa anche che i sistemi di questo tipo comprendono almeno una stazione spaziale.
31
Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale decisione, i «CTC di sistemi mobili via satellite» sono le stazioni di terra utilizzate presso postazioni fisse per migliorare la disponibilità di MSS nelle aree geografiche coperte dall’impronta del satellite o dei satelliti del sistema in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali.
32
Per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite, l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS prevede che spetta alle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri concedere tali autorizzazioni, con effetto sui loro rispettivi territori nazionali, ai richiedenti selezionati conformemente al titolo II di tale decisione e autorizzati a utilizzare lo spettro ai sensi dell’articolo 7 della stessa.
33
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, della medesima decisione, dette autorizzazioni sono soggette a condizioni comuni, elencate alle lettere da a) a d) della disposizione in parola. In tal senso, si richiede, in particolare, che gli operatori utilizzino lo spettro radio assegnato per la fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite. Inoltre, i CTC devono costituire parte integrante di un sistema mobile via satellite; devono essere controllati dal meccanismo satellitare di gestione delle risorse e delle reti; devono utilizzare la stessa direzione di trasmissione del segnale e le stesse porzioni delle bande di frequenza utilizzate dai componenti satellitari correlati, e non devono aumentare le esigenze in materia di spettro del sistema mobile via satellite correlato. In aggiunta, il funzionamento autonomo dei CTC, in caso di guasto del componente satellitare del sistema mobile via satellite correlato, non deve protrarsi oltre diciotto mesi.
34
Innanzitutto, dalle disposizioni precedentemente richiamate emerge che un «sistema mobile via satellite», ai sensi della decisione MSS, deve obbligatoriamente includere almeno una stazione spaziale, mentre la gestione di CTC è solo facoltativa. Inoltre, quando un operatore intende ricorrere a CTC, devono essere rispettate le condizioni comuni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della decisione in parola.
35
A tal riguardo, occorre constatare che né l’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della decisione MSS né l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, della medesima definiscono, in termini di capacità dei dati trasmessi, la relazione tra il componente satellitare di un sistema mobile via satellite, da un lato, e il componente terrestre di tale sistema, dall’altro.
36
In particolare, nessuna conclusione può essere tratta, su questo punto, dall’uso del termine «complementare» nell’espressione «componenti terrestri complementari», poiché, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, tale termine non fornisce indicazioni quanto all’importanza relativa dei due componenti.
37
Di conseguenza, non può ritenersi che un sistema mobile via satellite, di cui fanno parte sia un satellite che CTC, debba basarsi principalmente, in termini di capacità dei dati trasmessi, sul componente satellitare di tale sistema.
38
Per quanto riguarda, poi, l’estensione della copertura dei CTC, occorre rilevare, anzitutto, che, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri concedono le autorizzazioni necessarie alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite soltanto per i loro rispettivi territori nazionali.
39
Conformemente alla condizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), di tale decisione, comune a tutte le autorizzazioni rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’operatore deve utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite. Di conseguenza, le stazioni di terra che un operatore chiede di gestire in quanto CTC devono corrispondere a «CTC di sistemi mobili via satellite», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale decisione.
40
Da quest’ultima disposizione emergono due requisiti principali affinché una stazione di terra possa essere qualificata come «CTC di sistemi mobili via satellite». In termini di ubicazione, tale stazione di terra deve essere utilizzata presso una postazione fissa e coprire un’area geografica all’interno dell’impronta del satellite o dei satelliti del sistema mobile via satellite interessato. Inoltre, da un punto di vista funzionale, essa deve essere utilizzata per migliorare la disponibilità del servizio mobile via satellite nelle aree in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con il componente satellitare di tale sistema.
41
Ne consegue che, una volta soddisfatti tali requisiti e le altre condizioni comuni, di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della decisione MSS, nessuna limitazione quanto al numero di CTC che possono essere gestiti o all’estensione della loro copertura geografica può essere dedotta dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale decisione o da qualsiasi altra disposizione di quest’ultima.
42
Per quanto riguarda, a tale proposito, la nozione di «qualità necessaria», contenuta nel succitato articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e specificamente menzionata dal giudice del rinvio, la Commissione sostiene, nelle sue osservazioni scritte, che essa dovrebbe essere interpretata in relazione al componente satellitare del sistema mobile via satellite interessato. Pertanto, la «qualità necessaria» dovrebbe essere intesa come il livello massimo di capacità di trasmissione di dati che questo componente sarebbe in grado di fornire in circostanze normali di gestione commerciale, in condizioni di comunicazione ideali, in un luogo determinato in cui è situata una stazione di terra.
43
Tale interpretazione, non trovando alcun fondamento nel tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della decisione MSS, non può essere accolta.
44
Al contrario, tenuto conto del contesto in cui si colloca detto articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e degli obiettivi perseguiti dalla decisione MSS, si deve ritenere che la «qualità necessaria», ai sensi di tale disposizione, si determini, in primo luogo, in funzione del livello di qualità necessario per fornire il servizio proposto dall’operatore del sistema mobile via satellite interessato.
45
Infatti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della decisione MSS, letto alla luce del considerando 18 della medesima, i CTC costituiscono parte integrante di un sistema mobile via satellite. Al riguardo, i servizi forniti da un simile sistema rappresentano, come emerge dal considerando 5 di tale decisione, una piattaforma alternativa innovativa per vari tipi di servizi di telecomunicazione e radiodiffusione/multicasting paneuropei, come l’accesso Internet/Intranet ad alta velocità o l’accesso mobile a contenuti multimediali. Inoltre, dai considerando 1 e 5 di tale decisione risulta che essa mira a promuovere l’innovazione e gli interessi dei consumatori.
46
Orbene, la fornitura di tali servizi, innovativi e di qualità, richiede sempre maggiore capacità. Inoltre, non risulta né tecnicamente possibile né commercialmente sostenibile per l’operatore di un sistema mobile via satellite soddisfare richieste di aumento di capacità e, di conseguenza, di miglioramento della qualità rafforzando unicamente il componente satellitare del suo sistema, atteso che la quantità di spettro radio di cui dispone tale operatore è limitata e non può superare, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione MSS, i 15 MHz per le comunicazioni terra‑spazio e i 15 MHz per le comunicazioni spazio‑terra.
47
Ciò premesso, la gestione rafforzata di stazioni di terra, che sono, in considerazione delle loro proprietà tecniche intrinseche, più efficienti in termini di capacità, può essere più adatta a soddisfare tali esigenze e permette, inoltre, un uso più efficace delle radiofrequenze, obiettivo posto in evidenza dal considerando 4 della decisione MSS.
48
Occorre altresì rilevare, a tal proposito, che il principio di neutralità tecnologica, che deve essere preso in considerazione in tale settore, richiede che l’interpretazione delle disposizioni in questione non limiti l’innovazione e il progresso tecnologico.
49
Del resto, il testo del considerando 18 della decisione MSS non osta a una simile interpretazione in quanto esso, enunciando che i CTC sono utilizzati tipicamente per migliorare la disponibilità dei servizi offerti via satellite nelle zone in cui può non essere possibile mantenere una linea ottica continua con il satellite a causa di ostruzioni dell’orizzonte dovute agli edifici e al profilo del terreno, si limita a menzionare un certo tipo di uso possibile di CTC, senza tuttavia escluderne altri.
50
Occorre nondimeno aggiungere che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione MSS, la finalità di quest’ultima è quella di favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale dei servizi mobili via satellite, obiettivo posto in evidenza anche dai considerando 5 e 19 della decisione stessa. Orbene, alla luce di tale obiettivo, il diritto di gestire CTC conferito all’operatore di un siffatto sistema mobile via satellite non dovrebbe produrre distorsioni della concorrenza nel mercato interessato.
51
Di conseguenza, l’autorità nazionale competente, la sola legittimata a rilasciare le autorizzazioni necessarie alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite, è tenuta a esaminare in quale misura la gestione di CTC richiesta possa provocare una distorsione della concorrenza e ad apporre a tali autorizzazioni limitazioni e obblighi adeguati e necessari affinché la concorrenza non venga falsata, o persino, eventualmente, a rifiutare l’autorizzazione.
52
Ne consegue che l’autorità competente di uno Stato membro è legittimata ad autorizzare che CTC di sistemi mobili via satellite siano gestiti in modo da coprire l’intero territorio di tale Stato membro, per il motivo che, in nessun punto di tale territorio, il componente satellitare del sistema mobile via satellite interessato consente di garantire comunicazioni della «qualità necessaria», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della decisione MSS, intesa come il livello di qualità necessario per fornire il servizio proposto dall’operatore di tale sistema, a condizione che la concorrenza non sia falsata.
53
Infine, spetta altresì a tale autorità verificare che sia rispettata la condizione comune di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), di tale decisione, secondo cui qualsiasi funzionamento autonomo dei CTC è circoscritto al caso di guasto del componente satellitare di tale sistema e non deve protrarsi oltre diciotto mesi.
54
Infatti, da tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della decisione MSS, emerge che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, un sistema mobile via satellite deve non soltanto essere dotato di un componente satellitare, ma quest’ultimo deve anche essere effettivamente utilizzato.
55
Ne consegue che il componente satellitare di un sistema mobile via satellite deve funzionare, in pratica, congiuntamente ai CTC e che la sua funzione non può limitarsi, in realtà, a fare in modo che, da un punto di vista formale, le condizioni previste dalla decisione MSS siano soddisfatte.
56
Pertanto, l’autorità nazionale competente è tenuta a verificare che il componente satellitare del sistema mobile via satellite interessato presenti un’utilità reale e concreta, nel senso che un simile componente deve essere necessario per il funzionamento di detto sistema, fatto salvo, come precisato al punto 33 della presente sentenza, un funzionamento autonomo dei CTC in caso di guasto del componente satellitare, il quale non deve protrarsi oltre diciotto mesi.
57
Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della decisione MSS, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, di tale decisione, dev’essere interpretato nel senso che un sistema mobile via satellite non deve basarsi principalmente, in termini di capacità dei dati trasmessi, sul componente satellitare di tale sistema e che CTC di sistemi mobili via satellite possono essere installati in modo da coprire l’intero territorio dell’Unione, per il motivo che tale componente satellitare non consente di garantire, in nessun punto di tale territorio, comunicazioni della «qualità necessaria», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della decisione in parola, intesa come il livello di qualità necessario per fornire il servizio proposto dall’operatore di tale sistema, a condizione che la concorrenza non sia falsata e che detto componente satellitare presenti un’utilità reale e concreta, nel senso che un siffatto componente dev’essere necessario per il funzionamento del sistema mobile via satellite, fatto salvo un funzionamento autonomo dei CTC in caso di guasto del componente satellitare, il quale non deve protrarsi oltre diciotto mesi.
Sulla prima questione
58
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «stazione terrestre mobile», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione MSS, debba essere interpretata nel senso che, per rientrare in tale nozione, è richiesto che una siffatta stazione possa essere in grado di comunicare, senza un’apparecchiatura distinta, sia con un CTC che con un satellite.
59
In via preliminare, occorre ricordare che, nel caso di specie, nell’ambito del sistema sviluppato dalla [OSCURATO:PERSONA], gli aerei equipaggiati di detto sistema sono dotati di un terminale di ricezione posto sopra la fusoliera e di un terminale di ricezione posto sotto di essa. Mentre il primo terminale riceve comunicazioni via satellite, il secondo riceve quelle che sono effettuate a partire dai CTC. Inoltre, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che i due terminali sono collegati da un gestore di comunicazione.
60
A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] affermano, in sostanza, da un lato, che il terminale di ricezione posto sotto la fusoliera non può essere considerato come una «stazione terrestre mobile», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione MSS, atteso che tale terminale di ricezione non è in grado di comunicare con un satellite. Dall’altro lato, secondo le suddette parti, non è possibile considerare i due terminali e il gestore di comunicazione, nel loro insieme, come costituenti una siffatta stazione.
61
Occorre rilevare che, mentre la decisione MSS non reca alcuna precisazione quanto al contenuto della nozione di «stazione terrestre mobile», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale decisione, il regolamento delle radiocomunicazioni fornisce una definizione della nozione in parola.
62
Secondo costante giurisprudenza della Corte, i testi del diritto dell’Unione devono essere interpretati, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale (sentenza del 4 settembre 2014, Zeman,
C‑543/12
,
EU:C:2014:2143
, punto
58
e giurisprudenza ivi citata). Ciò vale in particolare quando un siffatto testo impiega nozioni specifiche utilizzate in un accordo internazionale concluso sotto l’egida di un’organizzazione internazionale, come l’UIT, di cui sono membri tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione e di cui l’Unione, a sua volta, è un «membro di settore».
63
Pertanto, ai fini dell’interpretazione della nozione di «stazione terrestre mobile», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione MSS, occorre tener conto della definizione fornita dal regolamento delle radiocomunicazioni.
64
Ai sensi del punto 1.68 dell’articolo 1 del regolamento delle radiocomunicazioni, per «stazione terrestre mobile» si intende una stazione terrestre del servizio mobile via satellite destinata ad essere utilizzata quando è in movimento o durante soste in postazioni non determinate. A tale riguardo, le espressioni «stazione», «stazione terrestre» e «servizio mobile via satellite» sono a loro volta definite, rispettivamente, ai punti 1.61, 1.63 e 1.25 di detto articolo 1.
65
Dall’insieme di tali disposizioni deriva che una stazione terrestre mobile, ai sensi del regolamento delle radiocomunicazioni, è caratterizzata da quattro elementi distinti, in termini di struttura, ubicazione, mobilità e funzione.
66
In primo luogo, per quanto riguarda la sua struttura, una stazione del genere consiste in uno o più trasmettitori o ricevitori, oppure in un insieme di trasmettitori e di ricevitori, compresi apparecchi accessori.
67
In secondo luogo, per quanto riguarda la sua ubicazione, una stazione terrestre mobile è situata o sulla superficie della Terra o nella parte principale dell’atmosfera terrestre.
68
In terzo luogo, per quanto riguarda l’aspetto relativo alla sua mobilità, una siffatta stazione è destinata ad essere utilizzata quando è in movimento o durante soste in postazioni non determinate.
69
In quarto luogo, per quanto riguarda l’aspetto funzionale di una stazione terrestre mobile, va rilevato che, nell’ambito della fornitura di determinati tipi di servizi di radiocomunicazioni, essa è destinata a consentire la comunicazione tra stazioni spaziali, o a comunicare con una o più stazioni spaziali, oppure con altre stazioni della medesima natura, per mezzo di una o più stazioni spaziali.
70
Orbene, relativamente al suddetto aspetto funzionale e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, a differenza del regolamento delle radiocomunicazioni, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione MSS non contempla, in riferimento ai servizi di radiocomunicazioni di cui a tale disposizione, le comunicazioni tra stazioni spaziali, mentre invece include le comunicazioni tra una stazione terrestre mobile e uno o più CTC. Inoltre, la disposizione in parola prevede che i sistemi mobili via satellite includano almeno una stazione spaziale.
71
Pertanto, occorre considerare che una «stazione terrestre mobile», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione MSS, è una stazione – vale a dire uno o più trasmettitori o ricevitori, o un insieme di trasmettitori e di ricevitori, compresi apparecchi accessori – situata sulla superficie della Terra oppure nella parte principale dell’atmosfera terrestre; destinata ad essere utilizzata quando è in movimento o durante soste in postazioni non determinate; che deve essere in grado di comunicare con una o più stazioni spaziali, o con altre stazioni della stessa natura per mezzo di una o più stazioni spaziali, e che può essere in grado di comunicare con uno o più CTC.
72
Per quanto riguarda una configurazione come quella in questione nel procedimento principale, occorre constatare che risponde a tali requisiti un insieme composto da due terminali di ricezione distinti collegati da un gestore di comunicazione, il primo posto sopra la fusoliera di un aereo e comunicante con una stazione spaziale, il secondo posto sotto tale fusoliera e comunicante con CTC.
73
Per contro, come rilevato dall’avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 57 delle sue conclusioni, la circostanza che i singoli componenti non formino un insieme fisicamente indivisibile è irrilevante al riguardo.
74
Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che la nozione di «stazione terrestre mobile», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione MSS, dev’essere interpretata nel senso che, per rientrare in tale nozione, non è richiesto che una siffatta stazione possa essere in grado di comunicare, senza un’apparecchiatura distinta, sia con un CTC che con un satellite.
Sulla terza questione
75
Con la sua terza questione, il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione, debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui risulti che un operatore selezionato conformemente al titolo II di detta decisione e autorizzato ad utilizzare lo spettro radio ai sensi dell’articolo 7 di questa medesima decisione non ha fornito servizi mobili via satellite per mezzo di un sistema mobile via satellite entro la data limite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della decisione MSS, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono o, quantomeno, possono rifiutare la concessione delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite a detto operatore con la motivazione che quest’ultimo non ha rispettato l’impegno assunto nella propria domanda.
76
Atteso che, nella sentenza del 5 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑100/19
,
EU:C:2020:174
), la Corte ha già avuto modo di esaminare una questione identica, la risposta fornita dalla Corte a tale questione, quale contenuta nel dispositivo di detta sentenza, è pienamente applicabile per analogia alla questione pregiudiziale in esame.
77
Ciò posto, occorre rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione MSS, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui risulti che un operatore selezionato conformemente al titolo II di detta decisione e autorizzato ad utilizzare lo spettro radio ai sensi dell’articolo 7 di questa medesima decisione non ha fornito servizi mobili via satellite per mezzo di un sistema mobile via satellite entro la data limite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della decisione MSS, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono legittimate a rifiutare la concessione delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di CTC di sistemi mobili via satellite a tale operatore con la motivazione che quest’ultimo non ha rispettato l’impegno assunto nella propria domanda.
Sulle spese
78
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, di tale decisione, dev’essere interpretato nel senso che un sistema mobile via satellite non deve basarsi principalmente, in termini di capacità dei dati trasmessi, sul componente satellitare di tale sistema e che componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite possono essere installati in modo da coprire l’intero territorio dell’Unione europea, per il motivo che tale componente non consente di garantire, in nessun punto di tale territorio, comunicazioni della «qualità necessaria», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della decisione in parola, intesa come il livello di qualità necessario per fornire il servizio proposto dall’operatore di tale sistema, a condizione che la concorrenza non sia falsata e che detto componente satellitare presenti un’utilità reale e concreta, nel senso che un siffatto componente dev’essere necessario per il funzionamento del sistema mobile via satellite, fatto salvo un funzionamento autonomo dei componenti terrestri complementari in caso di guasto del componente satellitare, il quale non deve protrarsi oltre diciotto mesi.
2)
La nozione di «stazione terrestre mobile», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 626/2008, dev’essere interpretata nel senso che, per rientrare in tale nozione, non è richiesto che una siffatta stazione possa essere in grado di comunicare, senza un’apparecchiatura distinta, sia con un componente terrestre complementare che con un satellite.
3)
L’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui risulti che un operatore selezionato conformemente al titolo II di detta decisione e autorizzato ad utilizzare lo spettro radio ai sensi dell’articolo 7 di questa medesima decisione non ha fornito servizi mobili via satellite per mezzo di un sistema mobile via satellite entro la data limite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della decisione n. 626/2008, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono legittimate a rifiutare la concessione delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite a tale operatore con la motivazione che quest’ultimo non ha rispettato l’impegno assunto nella propria domanda.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.