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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24601/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] detto Steve [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 7 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 3 legge n. 146 del 2006 e rideterminato la pena inflitta, per quel che rileva in questa sede, a [OSCURATO:PERSONA] in anni otto di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata.

Va premesso che la condanna, in entrambi i gradi di giudizio, ha riguardato il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quanto [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe dell'associazione di tipo mafioso, denominata Eiye o [OSCURATO:PERSONA], facente parte del più ampio sodalizio radicato in Nigeria, finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e la persona al fine di assumere e mantenere il predominio sulla comunità nigeriana.

In particolare, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato in quello di membro "brutale" degli Eiye, insignito del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], che partecipava alle attività del "nest" (letteralmente "nido", ovvero l'articolazione territoriale del sodalizio) ed alle riunioni dei suoi membri, prendeva parte 'attiva ai confitti con gli altri "cult" e operava, nel rispetto delle regole "cultiste", nella piazza di spaccio di Ballarò a Palermo (condotta contestata in forma aperta a partire dal 2003).

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione relativa alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed alla loro utilizzazione ai fini del giudizio di colpevolezza del ricorrente.

Si lamenta, in particolare, la genericità delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia i quali si sono limitati a riferire dell'intraneità al sodalizio dell'imputato, ammessa anche dall'[OSCURATO:PERSONA] ma in relazione ad un periodo antecedente il suo ingresso nel territorio italiano, senza alcuna specifica indicazione dell'attività svolta dal ricorrente nel territorio italiano.

A conferma di tale deduzione difensiva, si sottolinea che nessun reato fine è stato ascritto all'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso di essere già stato giudicato per l'attività di spaccio e di avervi fatto ricorso per necessità economiche.

Si deduce, inoltre, con riferimento alla credibilità ed attendibilità soggettiva dei due collaboratori di giustizia, l'omessa considerazione dei motivi di rancore che questi nutrivano nei confronti di alcuni connazionali, emergente dal carattere unidirezionale delle propalazioni accusatorie verso soggetti con i quali avevano avuto scontri di vedute (si segnala al riguardo che il ricorrente aveva declinato l'invito del collaboratore Ofladu di partecipare ad una riunione e di lavorare per lui), senza attingere soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

Mancano, inoltre, adeguati riscontri esterni individualizzanti in ordine alla intraneità dell'[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio anche in territorio italiano, tale non potendosi considerare, ad esempio, l'invito alla riunione del 10 dicembre 2017 cui il ricorrente non aveva partecipato. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. applicata senza un effettivo riscontro della disponibilità di armi da parte del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità dei due motivi con i quali il ricorrente si limita a riproporre acriticamente le medesime questioni già dedotte in appello.

2. Quanto al primo motivo, va, innanzitutto premesso che la sussistenza dell'associazione, non contestata dal ricorrente, è stata desunta dalla sentenza impugnata da precedenti sentenze passate in giudicato (si citano tra le altre Cass.n. 16353/2015 sui gruppi [OSCURATO:PERSONA] e Eiye).

Risulta, in particolare, che il gruppo Eye (in nigeriano "uccello") pur non avendo matrice religiosa, viene comunemente definita "culto" (nigerian cult) al pari di altri movimenti nigeriani, ed i suoi membri sono chiamati "cultisti".

Di tale associazione, sono state già accertate ramificazioni in Italia, in particolare a Torino, Padova, Cagliari e Roma.

Va anche detto, per meglio comprendere la terminologia usata dai collaboratori di giustizia, che le articolazioni territoriali vengono chiamate "nest" (nido).

Il capo del "nest" viene definito Fliyng IBaka, mentre gli affiliati sono definiti "birds" o "omoboy".

Ciò premesso, chiarito il lessico che guiderà nella ricostruzione degli elementi di fatto considerati nella sentenza impugnata, ritiene il Collegio che la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge nella valutazione delle chiamate in correità dei due collaboratori di giustizia, e, con motivazione immune da vizi e coerente con il metodo trifasico indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465), ne ha ritenuto la credibilità ed attendibilità, giustificando, peraltro, il diverso grado di precisione delle propalazioni alla luce delle cariche rivestite nel sodalizio.

Si è, pertanto, considerato che proprio in ragione del ruolo apicale svolto dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (Ostrich nel direttivo di Detsiny e Silver e poi Ibaka), le sue dichiarazioni sono connotate da maggiori dettagli rispetto a quelle rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], senza che ciò abbia influito sulla credibilità delle rispettive propalazioni che hanno trovato riscontro, non solo nell'organigramma del gruppo ma anche, come si dirà di seguito, nelle conversazioni intercettate.

Quanto alla valutazione di credibilità ed attendibilità intrinseca dei due collaboratori, la sentenza impugnata ha considerato: -l'irrilevanza delle ragioni utilitaristiche a base della scelta collaborativa, non essendo emersi profili di falsità o ragioni di astio nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. -Il contenuto anche autoaccustaorio delle dichiarazioni, avendo entrambi ammesso la loro partecipazione al sodalizio e la commissione di reati in materia di prostituzione e stupefacenti;-L'autonomia ed originalità delle dichiarazioni, determinata dal diverso bagaglio conoscitivo dei due collaboratori di giustizia, attraverso le quali sono stati ricostruiti l'organigramma dell'associazione, la sua operatività, i riti di affiliazione ed i ruoli attribuiti ai vari affiliati; -La precisione e costanza delle dichiarazioni relative al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto fotograficamente dai due collaboratori ed indicato come intraneo al gruppo, con il ruolo di flight commander alle dipendenze di ,Azoro (Ibaka di Palermo) e, come dichiarato da Ofladu, da questo "benedetto", ovvero ritualmente affiliato.

Quanto ai riscontri, completamente ignorati dal ricorrente, sono stati considerati: - la specifica indicazione del numero e dell'utenza del ricorrente ed i numerosi contatti tra detta utenza e quelle di altri membri del gruppo, in particolare con [OSCURATO:PERSONA], detto Azoro, oltre che con gli stessi collaboratori di giustizia; -il coinvolgimento dell'imputato nelle tematiche associative e, in particolare, nel settore dello spaccio di droga; - l'invito, che neanche il ricorrente nega, a partecipare alla riunione (air Jam) indetta dall'ibaka della Sicilia, [OSCURATO:PERSONA], a Caltanissetta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - la conversazione del 14/12/2017 in cui Ofladu incaricava il ricorrente, con l'utilizzo del lessico interno al gruppo ("kanary", "bird") di inviare un "kanary", cioè un messaggio, a tutti i membri del "Nest"; - la conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il ricorrente ed Azoro (ibaka di Palermo) sui comportamenti di alcuni associati.

La sentenza impugnata ha, inoltre, escluso la credibilità della versione offerta da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio con la quale lo stesso ha tentato di ridimensionare, anche temporalmente, il proprio ruolo affermando di avere preso parte al sodalizio in Nigeria dal 2008 e che dal 2013 rivestiva il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] (così riscontrando egli stesso le dichiarazioni dei collaboratori).

E' stata, in particolare, sottolineata la genericità della dichiarazione, non avendo l'imputato saputo giustificare il contenuto delle conversazioni intercettate né giustificare i suoi rapporti con Azoro con il quale si era rapportato per risolvere i problemi in tema di spaccio.

3. Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha confermato la configurabilità dell'aggravante sulla base delle specifiche dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

Tale argomentazione si salda con quella della sentenza di primo grado (p. 114) da cui risulta che i collaboratori hanno riferito che le quote associative, versate da ogni affiliato, erano gestite dall'Ibaka ed erano di regola impiegate per l'acquisto di armi, nonché per il pagamento delle spese di viaggio dell'Ibaka ed il supporto economico ai membri ritenuti meritevoli.

Va, al riguardo, ribadito che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., ha natura oggettiva, e, in quanto tale, è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258956) Ai fini della sua configurabilità, non è, tuttavia, richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni o, come nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, purché sottoposte ad un attento vaglio di credibilità ed attendibilità (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743).

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] detto Steve [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 7 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 3 legge n. 146 del 2006 e rideterminato la pena inflitta, per quel che rileva in questa sede, a [OSCURATO:PERSONA] in anni otto di reclusione, confermando nel resto la sentenza appellata. Va premesso che la condanna, in entrambi i gradi di giudizio, ha riguardato il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quanto [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe dell'associazione di tipo mafioso, denominata Eiye o [OSCURATO:PERSONA], facente parte del più ampio sodalizio radicato in Nigeria, finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e la persona al fine di assumere e mantenere il predominio sulla comunità nigeriana. In particolare, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato in quello di membro "brutale" degli Eiye, insignito del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], che partecipava alle attività del "nest" (letteralmente "nido", ovvero l'articolazione territoriale del sodalizio) ed alle riunioni dei suoi membri, prendeva parte 'attiva ai confitti con gli altri "cult" e operava, nel rispetto delle regole "cultiste", nella piazza di spaccio di Ballarò a Palermo (condotta contestata in forma aperta a partire dal 2003). 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione relativa alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed alla loro utilizzazione ai fini del giudizio di colpevolezza del ricorrente. Si lamenta, in particolare, la genericità delle dichiarazioni rese dai due collaboratori di giustizia i quali si sono limitati a riferire dell'intraneità al sodalizio dell'imputato, ammessa anche dall'[OSCURATO:PERSONA] ma in relazione ad un periodo antecedente il suo ingresso nel territorio italiano, senza alcuna specifica indicazione dell'attività svolta dal ricorrente nel territorio italiano. A conferma di tale deduzione difensiva, si sottolinea che nessun reato fine è stato ascritto all'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso di essere già stato giudicato per l'attività di spaccio e di avervi fatto ricorso per necessità economiche. Si deduce, inoltre, con riferimento alla credibilità ed attendibilità soggettiva dei due collaboratori di giustizia, l'omessa considerazione dei motivi di rancore che questi nutrivano nei confronti di alcuni connazionali, emergente dal carattere unidirezionale delle propalazioni accusatorie verso soggetti con i quali avevano avuto scontri di vedute (si segnala al riguardo che il ricorrente aveva declinato l'invito del collaboratore Ofladu di partecipare ad una riunione e di lavorare per lui), senza attingere soggetti appartenenti al medesimo gruppo. Mancano, inoltre, adeguati riscontri esterni individualizzanti in ordine alla intraneità dell'[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio anche in territorio italiano, tale non potendosi considerare, ad esempio, l'invito alla riunione del 10 dicembre 2017 cui il ricorrente non aveva partecipato. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. applicata senza un effettivo riscontro della disponibilità di armi da parte del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità dei due motivi con i quali il ricorrente si limita a riproporre acriticamente le medesime questioni già dedotte in appello. 2. Quanto al primo motivo, va, innanzitutto premesso che la sussistenza dell'associazione, non contestata dal ricorrente, è stata desunta dalla sentenza impugnata da precedenti sentenze passate in giudicato (si citano tra le altre Cass.n. 16353/2015 sui gruppi [OSCURATO:PERSONA] e Eiye). Risulta, in particolare, che il gruppo Eye (in nigeriano "uccello") pur non avendo matrice religiosa, viene comunemente definita "culto" (nigerian cult) al pari di altri movimenti nigeriani, ed i suoi membri sono chiamati "cultisti". Di tale associazione, sono state già accertate ramificazioni in Italia, in particolare a Torino, Padova, Cagliari e Roma. Va anche detto, per meglio comprendere la terminologia usata dai collaboratori di giustizia, che le articolazioni territoriali vengono chiamate "nest" (nido). Il capo del "nest" viene definito Fliyng IBaka, mentre gli affiliati sono definiti "birds" o "omoboy". Ciò premesso, chiarito il lessico che guiderà nella ricostruzione degli elementi di fatto considerati nella sentenza impugnata, ritiene il Collegio che la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge nella valutazione delle chiamate in correità dei due collaboratori di giustizia, e, con motivazione immune da vizi e coerente con il metodo trifasico indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465), ne ha ritenuto la credibilità ed attendibilità, giustificando, peraltro, il diverso grado di precisione delle propalazioni alla luce delle cariche rivestite nel sodalizio. Si è, pertanto, considerato che proprio in ragione del ruolo apicale svolto dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (Ostrich nel direttivo di Detsiny e Silver e poi Ibaka), le sue dichiarazioni sono connotate da maggiori dettagli rispetto a quelle rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], senza che ciò abbia influito sulla credibilità delle rispettive propalazioni che hanno trovato riscontro, non solo nell'organigramma del gruppo ma anche, come si dirà di seguito, nelle conversazioni intercettate. Quanto alla valutazione di credibilità ed attendibilità intrinseca dei due collaboratori, la sentenza impugnata ha considerato: -l'irrilevanza delle ragioni utilitaristiche a base della scelta collaborativa, non essendo emersi profili di falsità o ragioni di astio nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. -Il contenuto anche autoaccustaorio delle dichiarazioni, avendo entrambi ammesso la loro partecipazione al sodalizio e la commissione di reati in materia di prostituzione e stupefacenti;-L'autonomia ed originalità delle dichiarazioni, determinata dal diverso bagaglio conoscitivo dei due collaboratori di giustizia, attraverso le quali sono stati ricostruiti l'organigramma dell'associazione, la sua operatività, i riti di affiliazione ed i ruoli attribuiti ai vari affiliati; -La precisione e costanza delle dichiarazioni relative al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto fotograficamente dai due collaboratori ed indicato come intraneo al gruppo, con il ruolo di flight commander alle dipendenze di ,Azoro (Ibaka di Palermo) e, come dichiarato da Ofladu, da questo "benedetto", ovvero ritualmente affiliato. Quanto ai riscontri, completamente ignorati dal ricorrente, sono stati considerati: - la specifica indicazione del numero e dell'utenza del ricorrente ed i numerosi contatti tra detta utenza e quelle di altri membri del gruppo, in particolare con [OSCURATO:PERSONA], detto Azoro, oltre che con gli stessi collaboratori di giustizia; -il coinvolgimento dell'imputato nelle tematiche associative e, in particolare, nel settore dello spaccio di droga; - l'invito, che neanche il ricorrente nega, a partecipare alla riunione (air Jam) indetta dall'ibaka della Sicilia, [OSCURATO:PERSONA], a Caltanissetta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - la conversazione del 14/12/2017 in cui Ofladu incaricava il ricorrente, con l'utilizzo del lessico interno al gruppo ("kanary", "bird") di inviare un "kanary", cioè un messaggio, a tutti i membri del "Nest"; - la conversazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il ricorrente ed Azoro (ibaka di Palermo) sui comportamenti di alcuni associati. La sentenza impugnata ha, inoltre, escluso la credibilità della versione offerta da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio con la quale lo stesso ha tentato di ridimensionare, anche temporalmente, il proprio ruolo affermando di avere preso parte al sodalizio in Nigeria dal 2008 e che dal 2013 rivestiva il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] (così riscontrando egli stesso le dichiarazioni dei collaboratori). E' stata, in particolare, sottolineata la genericità della dichiarazione, non avendo l'imputato saputo giustificare il contenuto delle conversazioni intercettate né giustificare i suoi rapporti con Azoro con il quale si era rapportato per risolvere i problemi in tema di spaccio. 3. Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha confermato la configurabilità dell'aggravante sulla base delle specifiche dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Tale argomentazione si salda con quella della sentenza di primo grado (p. 114) da cui risulta che i collaboratori hanno riferito che le quote associative, versate da ogni affiliato, erano gestite dall'Ibaka ed erano di regola impiegate per l'acquisto di armi, nonché per il pagamento delle spese di viaggio dell'Ibaka ed il supporto economico ai membri ritenuti meritevoli. Va, al riguardo, ribadito che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., ha natura oggettiva, e, in quanto tale, è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258956) Ai fini della sua configurabilità, non è, tuttavia, richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni o, come nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, purché sottoposte ad un attento vaglio di credibilità ed attendibilità (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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