CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 22669/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
imati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaPUGLIA n. 4135/2024 depositata il 10/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12017/2025Numero sezionale 4239/2026Numero di raccolta generale 22669/2026Data pubblicazione 03/07/20261. La questione controversa nel presente giudizio – avente per oggettol’impugnazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia (hinc: CGT2) n. 4135/2024 depositata in data10/12/2024 – scaturisce dal recupero della maggior IVA dovuta in relazionea una compravendita immobiliare, sulla quale era stata applicata l’aliquotaagevolata del 4%, successivamente disconosciuta dall’amministrazionefinanziaria, in quanto il contribuente [OSCURATO:PERSONA], aveva rivendutol’immobile prima del decorso del quinquennio, perdendo, in tal modo, ilbeneficio fiscale. L’aliquota era, quindi, stata rideterminata nella misura parial 10% ed era chiesta, unitamente alle sanzioni irrogate e agli interessi,mediante avviso di liquidazione, che secondo l’amministrazione finanziariaera diventato definitivo in data 30/10/2012, poiché non impugnato. Erastata, poi, emessa la cartella di pagamento, impugnata dal contribuentedavanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che aveva respintoil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo aveva, quindi, appellatola sentenza di primo grado davanti alla CGT2.2.1. La questione controversa davanti al giudice di seconde cure vedevacontrapposte due tesi:- per il contribuente, considerato che l’imposta controversa era l’IVA, lacartella di pagamento avrebbe dovuto essere emessa entro il termineprevisto a pena di decadenza dall’art. 25 comma 1 lett. c) d.p.r. n. 602/73ossia entro il 31 dicembre «del secondo anno successivo a quello in cuil'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agliaccertamenti dell'ufficio» e quindi entro il 31.12.2014;- per l’Agenzia delle Entrate, anche se «alla compravendita è applicabilel’IVA è alla disciplina del [OSCURATO:PERSONA] dell’Imposta di registro che occorreriferirsi per stabilire la regolarità dell’iter seguito dall’ufficio per laliquidazione e la riscossione dell’imposta». In sostanza, posto che l’l’attoprodromico alla cartella è un avviso di liquidazione a seguito decadenzaNumero registro generale 12017/2025Numero sezionale 4239/2026Numero di raccolta generale 22669/2026Data pubblicazione 03/07/2026dall’agevolazione cd. prima casa, i cui presupposti e la cui riscossione sonodisciplinati dal d.P.R. n. 131 del 1986 (art. 1 della tariffa Parte I, nota II-bis) non può trovare applicazione l’articolo 25 d.P.R. n. 602 del 1973.3. La CGT2, aderendo alla tesi del contribuente, ha rilevato che il rinvioal d.p.r. n. 131 del 1986 (e segnatamente alla Nota II° bis all’art. 1 dellaparte prima della Tariffa) è limitato alle condizioni stabilite per la fruizioneo per la perdita dell’agevolazione tariffaria, senza tramutare la naturadell’imposta che resta imposta sul valore aggiunto (e non di registro) e,fatta eccezione per la limitata deroga da esso apportata alla sostanzadell’obbligazione da cui il tributo scaturisce, conserva tutte le sue peculiaritàsul versante procedimentale (con particolare riguardo all’accertamento ealla riscossione). Tanto più che l’acquisto di un immobile da un imprenditorecommerciale o altro soggetto previsto dall’art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972 (cheè la verosimile ragione per cui la compravendita immobiliare conclusa nel2005 ha scontato l’IVA) nell’esercizio delle attività ivi previste integra unacessione di beni ricadente nell’ambito di applicazione dell’IVA ai sensidell’art. 2 d.P.R. n. 633 del 1972 (in quanto essa implica il trasferimento diproprietà dell’immobile), senza lasciare margine alcuno per l’interventodell’imposta di registro.Non esiste, infine, alcuna norma primaria che stabilisca che, nellapeculiare fattispecie, all’accertamento ed alla riscossione dell’IVA debbanoapplicarsi le norme contenute nel d.P.R. n. 131 del 1986. La tesi sostenutadall’Agenzia delle Entrate presupporrebbe invece l’esistenza di una normasimile, in omaggio al principio di legalità che permea tutta la materiatributaria.Considerato che, ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 46 del 1999 «Ledisposizioni previste dall'articolo 15, primo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituitodall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché itermini di decadenza di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto delNumero registro generale 12017/2025Numero sezionale 4239/2026Numero di raccolta generale 22669/2026Data pubblicazione 03/07/2026Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano ancheall'imposta sul valore aggiunto», deve ritenersi che anche alla riscossionedell’IVA si applichino i termini di decadenza previsti dall’art. 25 d.P.R. n.602 del 1973. La CGT2 ha, quindi, ritenuto che, nel caso in esame la notificadella cartella in data 23/02/2023 era avvenuta oltre il termine previsto dallanorma da ultimo richiamata.3.1. La CGT2 ha, infine, ritenuto fondata (anche) l’eccezione sollevatadal contribuente con riferimento alla prescrizione del diritto di creditocostituito dalle sanzioni inflitte con l’avviso di liquidazione n. 2005 1T005031 (pari a Euro 2.055,00), alla luce di quanto previsto dall’’art. 20,comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 («Il diritto alla riscossione della sanzioneirrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione delprovvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre finoalla definizione del procedimento»). Difatti, il primo atto interruttivo dellaprescrizione – a fronte della definitività dell’atto di liquidazione in data30/10/2012 – è del 23/02/2023. Analoga conclusione vale anche per gliinteressi addebitati nella cartella di pagamento, ai sensi di quanto previstodall’art. 2948, n. 4, c.c.4. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso in cassazione con un motivo.5. Il contribuente e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono rimastiintimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha denunciato,ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la falsa applicazione dell’art. 25, co.1, lett. c), d.P.R. 600/1973 in relazione alla Nota II-bis, art. 1, Parte I,Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 e in relazione agli artt. 76, 77 e 78,d.P.R. 131/1986.1.1. Ad avviso del ricorrente la sentenza è errata, perché ha applicato iltermine di decadenza dalla riscossione previsto dall’art. 26, co. 1, lett. c),Numero registro generale 12017/2025Numero sezionale 4239/2026Numero di raccolta generale 22669/2026Data pubblicazione 03/07/2026d.P.R. 600/1973, senza considerare che nel presente caso si tratta direcupero della maggiore IVA, derivante dalla decadenza dall’agevolazione“prima casa”, ragione per cui la disciplina della riscossione dell’IVA siuniforma alle regole stabilite per l’imposta di registro, cui non è applicabileil termine di decadenza, ma esclusivamente il termine di prescrizionedecennale. Nel presente caso si discute, infatti, del recupero della maggioreIVA, dovuta all’applicazione della maggiore aliquota del 10%, a seguito didecadenza dall’agevolazione “prima casa”. Come noto, la disciplina di taleagevolazione è unitaria, quanto ai suoi presupposti, ed è recata dalla NotaII-bis, art. 1, Parte I, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, sia che sitratti di imposta di registro sia che si tratti di imposta sul valore aggiunto.Ne consegue che, in applicazione del principio di unicità del regime diriscossione della maggiore imposta (sia essa IVA o imposta di registro), aseguito dell’accertata insussistenza delle condizioni per la fruizionedell’agevolazione, l’Agenzia delle entrate emette apposito avviso diliquidazione, con cui recupera la maggiore imposta in applicazionedell’aliquota ordinaria: non 2%, ma 9%, se si tratta di registro; non 4% ma10%, se si tratta di IVA.1.2. L’errore di diritto, in cui è incorso il giudice di appello, è stato quellodi non considerare che il regime della riscossione della maggiore IVA,dovuta a seguito di decadenza dall’agevolazione “prima casa”, è assimilatoa quello dell’imposta di registro. Infatti, la disciplina è unitaria, perché unicaè l’agevolazione, disciplinata dalla Nota II-bis citata. Di conseguenza, purtrattandosi in questo caso di recupero dell’IVA, il giudice non avrebbe maipotuto applicare il termine di decadenza di cui all’art. 25, d.P.R. 602/1973.1.3. Tanto più che, nel presente caso, non si tratta di un accertamentoIVA, ma della liquidazione dell’imposta con l’aliquota ordinaria inconseguenza della decadenza dall’agevolazione “prima casa”. Dunque, atale recupero non si applica la disciplina della riscossione dell’IVA, ma quelladettata dal d.P.R. n. 131 del 1986 per l’imposta di registro.Numero registro generale 12017/2025Numero sezionale 4239/2026Numero di raccolta generale 22669/2026Data pubblicazione 03/07/20262. Il motivo di ricorso è fondato, dovendosi dare continuitàall’orientamento di questa Corte (Cass., 30/06/2016, n. 13418), secondo ilquale la normativa di riferimento nei casi come quello in esame deve essereindividuata in quella propria dell'imposta di registro, posto chel'agevolazione in oggetto (IVA al 4%) è prevista in una disposizione (d.P.R.n. 633 del 1972, Tab. parte II, n.21) che richiama espressamente ladisciplina di cui al d.p.r. n. 131 del 19 86, Tab. I parte, nota II bis dell'arti,aggiungendo che: «in caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto,ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano ledisposizioni indicate nella predetta nota». Quest'ultima, a sua volta,richiama l'agevolazione (aliquota 4%) spettante nell'ipotesi in cui il cedentesia soggetto IVA, prescrivendo altresì direttamente l'azione di recuperodell'agenzia delle entrate nei confronti dell'acquirente per quanto concernela maggiore IVA eventualmente dovuta, nell’ipotesi in cui sia riscontratal'insussistenza dei presupposti del beneficio.2.1. Di conseguenza, una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento(come è qui accaduto, non avendo il contribuente proposto impugnazione),l'unico termine rilevante in fase di recupero del credito tributario è quello -non di decadenza - ma decennale di prescrizione ex art. 78 d.P.R. n. 131del 1986 (Cass., n. 13418 del 2016, cit.).2.2. Resta, invece, fermo, per gli interessi e sanzioni il terminequinquennale di prescrizione, così come previsto, rispettivamente, per lesanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gliinteressi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass., 08/03/2022, n. 7486;v. anche Cass., 11/08/2025, n. 23052).3. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata con rinviodavanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che,in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.Numero registro generale 12017/2025Numero sezionale 4239/2026Numero di raccolta generale 22669/2026Data pubblicazione 03/07/2026 P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]