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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:690
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0219_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 ottobre 2021 –

JK / [OSCURATO:PERSONA]

(causa T‑219/20) «Funzione pubblica – Funzionari – Personale della [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso il SEAE – [OSCURATO:PERSONA] di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Decisione implicita di rigetto della domanda – Decisione di rigetto del reclamo – Articolo 90 dello Statuto – APN competente – Principio di buona amministrazione»

1. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Natura del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] – Decisione di rigetto – Risposta dell’amministrazione riguardante una decisione diversa da quella contestata nel reclamo – Inammissibilità (Statuto dei funzionari, art. 90, § 1) (v. punti 55-60)

2. Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Presentazione di una domanda di assistenza – Decisione implicita di rigetto – [OSCURATO:PERSONA] – Decisione adottata senza consapevolezza da parte dell’amministrazione della natura della domanda – Inammissibilità – Violazione del principio di buona amministrazione – Conseguenze (Statuto dei funzionari, artt. 24 e 90, § 1) (v. punti 62-67) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] del 5 giugno 2019 che respinge la domanda di assistenza del ricorrente presentata ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e della sua decisione del 6 gennaio 2020 recante rigetto del reclamo proposto da quest’ultimo.

Dispositivo 1) La decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] europea del 5 giugno 2019 che respinge la domanda di assistenza di JK presentata ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e la sua decisione del 6 gennaio 2020 recante rigetto del reclamo proposto da quest’ultimo sono annullate. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute da JK.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0219_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 ottobre 2021 – JK / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑219/20) «Funzione pubblica – Funzionari – Personale della [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso il SEAE – [OSCURATO:PERSONA] di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Decisione implicita di rigetto della domanda – Decisione di rigetto del reclamo – Articolo 90 dello Statuto – APN competente – Principio di buona amministrazione» 1. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Natura del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] – Decisione di rigetto – Risposta dell’amministrazione riguardante una decisione diversa da quella contestata nel reclamo – Inammissibilità (Statuto dei funzionari, art. 90, § 1) (v. punti 55-60) 2. Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Presentazione di una domanda di assistenza – Decisione implicita di rigetto – [OSCURATO:PERSONA] – Decisione adottata senza consapevolezza da parte dell’amministrazione della natura della domanda – Inammissibilità – Violazione del principio di buona amministrazione – Conseguenze (Statuto dei funzionari, artt. 24 e 90, § 1) (v. punti 62-67) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] del 5 giugno 2019 che respinge la domanda di assistenza del ricorrente presentata ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e della sua decisione del 6 gennaio 2020 recante rigetto del reclamo proposto da quest’ultimo. Dispositivo 1) La decisione implicita della [OSCURATO:PERSONA] europea del 5 giugno 2019 che respinge la domanda di assistenza di JK presentata ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e la sua decisione del 6 gennaio 2020 recante rigetto del reclamo proposto da quest’ultimo sono annullate. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute da JK.