CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -939 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiCHIARA SPERA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controE [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI ODONTOIATRI;- intimata -Numero registro generale 16370/2025avverso la sentenza n. 235/2025 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 20349/2026ROMA, depositata il 24/01/2025 R.G.N. 1937/2023;Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1. Il dottor [OSCURATO:PERSONA], titolare di un incarico dicollaborazione libero professionale, quale specialista inneurologia ed elettromiografia, con l’Associazione dei CavalieriItaliani del [OSCURATO:PERSONA] di Malta – A.C.I.S.M.O.M.(d’ora innanzi solamente ACISMOM), adiva il Tribunale diRoma, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di accertarel’obbligo della ACISMOM al versamento dei contributiprevidenziali in favore del ricorrente dal 7 aprile 2009 al 23dicembre 2016 e per l’effetto condannare la ACISMOM alversamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrentepresso il competente [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM e/o comunqueal risarcimento del danno.1.1. A fondamento della domanda [OSCURATO:PERSONA] l’applicazione in suo favore – in ragione dellamansione di specialista oculista svolta nelle struttureambulatoriali ACISMOM – del [OSCURATO:PERSONA] pressol'ENPAM riservato agli specialisti ospedalieri in regime diconvenzione, sin dal 12 dicembre 2003, quando lo stessoricorrente aveva avviato la sua collaborazione con ACISMOMmediante rapporto libero professionale rinnovato nel tempo.Numero registro generale 16370/2025Numero sezionale 939/20261.2. L’ACISMOM si costituiva in giudizio contestanNdumoe rol dei raccolta generale 20349/2026Data pubblicazione 17/06/2026domande del ricorrente e chiedendone il rigetto. L’Associazioneevidenziava come:il rapporto instaurato con il medico fosse unacollaborazione libero professionale e non un rapportoconvenzionale, ai sensi dell’art. 48 e degli Accordi CollettiviNazionali per gli specialisti ambulatoriali convenzionati con ilSSN;il ricorrente svolgesse la sua attività in favore di ACISMOMin totale autonomia e il pagamento del compenso pattuitoavvenisse previa presentazione di fattura, sulla base dellaquale il dottor [OSCURATO:PERSONA] aveva versato il corrispondentecontributo al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM (quotaB) per i medici esercenti la libera professione;non vi fosse, pertanto, alcun obbligo contributivo neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM per i mediciambulatoriali, considerato che il rapporto intercorso esulavadal regime in convenzione.1.3. L’Enpam rimaneva contumace nel giudizio di primogrado.1.4. Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, accoglievaparzialmente il ricorso e, per l’effetto, condannava l’ACISMOMal versamento dei contributi previdenziali in favore delricorrente presso il competente [OSCURATO:PERSONA] dell’EMPAM,limitatamente alle pretese creditorie non prescritte, ovvero dal22.12.2015 al 23.12.2016; condannava l’Acismom alrisarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, inrelazione al credito contributivo prescritto; rigettava nel restoil ricorso.2. Avverso detta sentenza l’ACISMOM proponeva appello.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di secondo gradoNumero registro generale 16370/2025chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’ENPAM rimaneva Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 20349/2026contumace anche nel giudizio di secondo grado. Con laData pubblicazione 17/06/2026sentenza n. 235/2025 depositata in data 24/01/2025 la Cortedi Appello di Roma, sezione lavoro, rigettava l’appello.2.1. La Corte ha ricordato che il Tribunale aveva ritenutoche l’ACISMOM, in disparte la sua natura di Ente di dirittopubblico internazionale, svolgesse nei centri antidiabetici da luigestiti - equiparati anche a fini previdenziali agli enti pubbliciospedalieri italiani (ex D.P.C.M. 16 ottobre 1987) - attività inconvenzione con il SSN, o comunque equiparata ad Istituti cheoperano in tale ambito, tal che era riconducibile tra gli “[OSCURATO:PERSONA] comunque denominati” chesono tenuti a norma del Regolamento dell’ENPAM alversamento dei contributi al [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente.2.2. Nel richiamare il contenuto dell’art. 48 della legge n.833 del 1978 il giudice di appello ha rammentato che il 14gennaio 1983 era stato stipulato tra l’ACISMOM e l’Ordine deimedici di Roma e Provincia un accordo con il quale erano statiregolamentati i rapporti libero professionali con gli operatorisanitari dei centri antidiabetici (CAD) stabilendosi che conapposito regolamento, da emanarsi entro il 30 giugno 1983,sarebbe stato disciplinato un adeguato sistema previdenziale eche, nelle more, l’ACISMOM avrebbe costituito un fondocumulativo fruttifero a favore di tutti gli operatori sanitaripresso la propria cassa con un contributo del 10% deicompensi spettanti agli operatori sanitari sin dal 1 gennaio1983. Ha poi ricordato che il Fondo non era stato costituito eche il Regolamento non era stato adottato.2.3. Per l’effetto la Corte di merito ha ritenuto chel’espressione contenuta all’art. 48 della legge n. 833 del 1978“Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono,Numero registro generale 16370/2025Numero sezionale 939/2026altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistichNeum eer od dii raccolta generale 20349/2026Data pubblicazione 17/06/2026riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privaticonvenzionati con la regione” non potesse che significare che,nei limiti della compatibilità, anche i sanitari che non sianoconvenzionati in proprio ma che prestino la loro opera inambulatori convenzionati con la Regione, come ilcontroricorrente, fossero soggetti all’art. 48.2.4. Inoltre, ha sottolineato che, in base ai Regolamentidell’ENPAM, anche per i medici in rapporto libero professionalecon enti in convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di versamento dei contributi ed haaccertato quindi che, specificatamente, l’attività era stataprestata sempre in favore di pazienti pervenuti tramite ilservizio sanitario nazionale in quanto i CAD dell’ACISMOMfanno parte del servizio sanitario nazionale e dunque sonoequiparati con il loro personale agli enti pubblici ospedalierianche a livello previdenziale.3. Avverso detta sentenza l’ACISMOM ha proposto ricorsoper cassazione articolando sei strumenti di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso chiedendo ilrigetto dell’impugnazione. L’ENPAM è rimasto intimato.4. La procura generale ha rassegnato conclusioni scritte invista dell’udienza pubblica di discussione chiedendol’accoglimento del ricorso.5. La parte ricorrente e la parte controricorrente hannodepositato memorie illustrative.6. All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ascoltati ilrappresentante della Procura generale e i difensori delle parti,il Collegio ha riservato la decisione nei termini di legge.Ragioni della decisione:Numero registro generale 16370/20251. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 20349/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsaData pubblicazione 17/06/2026applicazione dei principi del diritto internazionale, dell’art. 4,comma 13, del d.lgs. n. 502/92 della l. n. 157/03. Si lamentala violazione e/o falsa applicazione dei principi generali deldiritto internazionale, dell’art. 4, co. 13, del d.lgs. n. 502/92 edella successiva l. n. 157/03 nella parte in cui, i giudicidell’appello hanno ritenuto applicabili – sic et simpliciter –all’ACISMOM non solo l’art. 48 della l. n. 833/78, ma anchetutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli Accordi CollettiviNazionali applicati ai medici specialisti ambulatoriali del SSN,pur in assenza di un esplicito e formale atto di recepimento daparte dell’odierna ricorrente per cassazione.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsaapplicazione del DPCM 16 ottobre 1987, dell’art. 4, co. 13, deld.lgs. n. 502/92 e della l. n. 157/03. Con il secondo motivo sicensura la sentenza impugnata nella parte in cui, applicandoerroneamente i principi di cui al DPCM 16 ottobre 1987, all’art.4, co. 13, del d.lgs. n. 502/92 e alla l. n. 157/03 confondel’equiparazione dell’attività resa dalle strutture ACISMOM inambito sanitario con l’equiparazione al personale del SSN delpersonale operante, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitariedell’odierna ricorrente.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della l. n. 833/78 e dell’art. 39 Cost.,del DPR n.316/1990, degli ACN del 1994, del 2005 e del 2015.Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha condannato l’ACISMOM al pagamento deicontributi al [OSCURATO:PERSONA] ENPAM, ritenendo applicabileNumero registro generale 16370/2025Numero sezionale 939/2026all’odierna ricorrente per cassazione, per la Nupmaerrot dei raccolta generale 20349/2026Data pubblicazione 17/06/2026previdenziale, le previsioni degli [OSCURATO:PERSONA] pergli specialisti ambulatoriali del SSN, sottoscritti dalla SISAC([OSCURATO:PERSONA]) e daisindacati dei medici convenzionati, pur in assenza diqualsivoglia mandato dell’ACISMOM nei confronti dellacomponente datoriale firmataria di tali accordi, in violazionedel principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/1978 e dei RegolamentiENPAM del 1976 e del 1983. Con il quarto motivo si censura lasentenza impugnata per violazione dei [OSCURATO:PERSONA] del1976 e del 1983, nonché dell’art. 48 della legge n. 833/79 nellaparte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’obbligocontributivo in favore del [OSCURATO:PERSONA] per gli SpecialistiAmbulatoriale riguardi tutti i liberi professionisti a qualsiasititolo operanti negli Ambulatori del SSN e non solo i mediciconvenzionati di cui al citato art. 48 l. n. 833/78, estendendocosì inopinatamente l’ambito oggettivo di applicazione delcitato obbligo.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 24 Cost.;violazione e/o falsa applicazione della legge con riferimentoall’art. 101 c.p.c.. Con il quinto motivo si lamenta la violazionedell’art. 101 c.p.c. da parte della Corte territoriale, nella partein cui, nella sentenza impugnata, ha ricondotto il rapporto dilavoro del dottor [OSCURATO:PERSONA] ai rapporti convenzionali di cui all’art.48 della l. n. 833/78, sebbene tale questione non fosse maistata sollevata dalle parti nel corso del giudizio, conNumero registro generale 16370/2025Numero sezionale 939/2026conseguente violazione del diritto di difesa dell’oNduimeerrno dai raccolta generale 20349/2026Data pubblicazione 17/06/2026ricorrente per cassazione.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/1978, degli artt. 17,18, 19, 20 e 25 A.C.N. e dell’art. 1 del Regolamento del Fondodi previdenza per gli specialisti ambulatoriali ENPAM. Sicensura la sentenza per aver erroneamente ricondotto ilrapporto di lavoro del dottor [OSCURATO:PERSONA] ai rapporti convenzionalidi cui all’art. 48 della l. n. 833/1978, in violazione dello stessoarticolo 48, e delle previsioni degli ACN che disciplinano talirapporti.7. Preliminarmente ritiene il Collegio che i rilievi diinammissibilità ed improcedibilità mossi dalla controricorrentealle censure articolate in ricorso siano infondati. Le censuresono ben individuate e specifiche rispetto ai profili denunciatinè può dirsi che le stesse si contrappongano acriticamente allagiurisprudenza già formatasi di questa Corte che, peraltro, si èoccupata della natura giuridica dell’Associazione ricorrente e diprofili che investono specificatamente questioni nonsovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso come diseguito si andrà a precisare.8. Tanto premesso il primo, il secondo, il terzo, il quarto eil sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente acagione dei collegamenti che presentano per la complessivasoluzione della controversia, devono essere accolti nei limiti diseguito esposti.9. L’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del Sovrano MilitareOrdine di Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblicointernazionale, svolge nei [OSCURATO:PERSONA] da essa gestiti -equiparati ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a finiNumero registro generale 16370/2025previdenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani – attività in Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 20349/2026convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] o comunqueData pubblicazione 17/06/2026equiparata ad istituti che operano in tale ambito ed è perciòriconducibile agli Istituti del [OSCURATO:PERSONA] denominati che sono tenuti al versamento deicontributi all’ENPAM.9.1. Fin dalla legge n. 833 del 1978 il riconoscimentodell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalleistituzioni dello SMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre1987 attraverso un sistema di convenzioni - pone tali istitutisu un identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubblicheitaliane. Essi non appartengono né all'amministrazionepubblica né alla sanità privata ma sono piuttosto equiparati aisoggetti del sistema pubblico. A seguito dell'entrata in vigoredel d.lgs. n. 502 del 1992, questo assetto normativo si èsviluppato con la previsione della regolamentazione, medianteaccordi internazionali, dell'attività svolta dalle anzidettestrutture sanitarie secondo un sistema di integrazione conl'attività del servizio sanitario pubblico italiano (cfr. laricostruzione in Cass. s.u. n. 11513 del 2012).9.2. Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000,ratificato con la legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quantogestore di strutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, èsoggetto all'ordinamento sanitario statuale e regionale,secondo un sistema - organicamente delineato nel d.lgs. n.502 del 1992 ispirato al decentramento e al trasferimento alleregioni delle maggiori attribuzioni operative - tendente allarealizzazione della tutela della salute mediante ilcoinvolgimento degli enti pubblici interessati (strutture eospedali regionali, aziende sanitarie, enti di ricerca ed entiecclesiastici gestori di assistenza sanitaria). Il processo diNumero registro generale 16370/2025decentramento ("regionalizzazione" e aziendalizzazione" della Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 20349/2026tutela sanitaria) ha richiesto nuovi accordi dello Stato con gliData pubblicazione 17/06/2026enti extraterritoriali coinvolti, e tra questi anche l'ACISMOM.All’art. 4 del d.lgs. n. 502 del 1992, citato nel preambolodell'Accordo del 2000, è espressamente riaffermata lapreminenza del criterio generale dell'integrazione con ilservizio pubblico (art. 2, comma 1) consolidando il potere divigilanza e di sorveglianza degli organismi pubblici, rimodellatoalla stregua del decentramento della programmazione e deilivelli di operatività (Cass. s.u. ult. cit.).9.3. Date queste premesse non può, in via preliminare,condividersi la doglianza spiegata sotto il primo motivo con laquale si criticano i giudici dell’appello per avere ritenutoapplicabili all’ACISMOM non solo l’art. 48 della l. n. 833/78, maanche tutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli AccordiCollettivi Nazionali applicati ai medici specialisti ambulatorialidel SSN, pur in assenza di un esplicito e formale atto direcepimento da parte dello stesso ricorrente. Sotto questoprofilo, la doglianza di violazione e/o falsa applicazione deiprincipi del diritto internazionale, benvero neppure specificatinei riferimenti che si assumono violati, non coglie nel segno.L’immunità dalla giurisdizione italiana dell’Associazione deiCavalieri Italiani del [OSCURATO:PERSONA] di Malta(ACISMOM) attiene ai rapporti rivolti alla realizzazione difinalità istituzionali, non in relazione alle attività di assistenzasanitaria e ospedaliera laddove, come osservato dalla sentenzaCass. SU n.960/1989, tale immunità è esclusa qualora questagiurisdizione del giudice italiano, non vertendosi in un rapportodi lavoro attinente alle funzioni di governo dell’enteinternazionale (cfr. Cass. 489/1999); ed è stato ancheNumero registro generale 16370/2025Numero sezionale 939/2026precisato (Cass. SU 2755/06) che l’attività svolta sul terNruimtoerroi doi raccolta generale 20349/2026Data pubblicazione 17/06/2026nazionale delle strutture sanitarie della ACISMOM “è regolatasul piano internazionale, da epoca antecedente al d.lgs. n.502del 1992, dagli accordi realizzati tra lo Stato italiano e l'Ordine”alla stregua dei quali le istituzioni dell’Ordine, per le attivitàsvolte nel quadro dell’assistenza sanitaria nazionale, “sonoposte su un identico piano rispetto alla P.A. sanitaria italiana”e, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.502 del 1992,“questo assetto normativo si è sviluppato con la previsionedella regolamentazione, mediante accordi internazionali,dell'attività svolta dalle strutture sanitarie dello SMOM secondoi ‘criteri di integrazione’ con l'attività dell'amministrazionesanitaria italiana, indicati nello stesso provvedimentolegislativo”; per la giurisdizione del giudice italiano si vedaanche Cass. SU n.18481/2010. Pertanto, non si ravvisa nellamateria in esame alcuna violazione dei principi di dirittointernazionale stante l’accordo del 2000 ratificato conL.157/2003 come già innanzi rilevato.10. Va ulteriormente osservato che nella loro attività i CADsi avvalgono di personale in regime di subordinazione - per ilquale sono tenuti ad applicare il c.c.n.l. del comparto Sanitàstante la detta equiparazione alle strutture sanitarie di dirittopubblico (cfr. Cass. 26/10/2015 n. 21734) e anche di liberiprofessionisti neppure legati da un rapporto convenzionale.11. È incontroverso che in favore dei collaboratori che, comel’odierno controricorrente, abbiano lavorato negli anni senzavincolo di esclusività e siano stati pagati a fronte dellapresentazione di fattura, l’Associazione abbia versato icontributi dovuti al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAMper i medici libero professionisti.Numero registro generale 16370/2025Numero sezionale 939/202612. Occorre stabilire se invece fosse tenuto al versamNumeenrot doi raccolta generale 20349/2026Data pubblicazione 17/06/2026dei contributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialistiambulatoriali.13. Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondodi previdenza generale, al quale sono iscritti tutti i mediciodontoiatri come conseguenza necessaria e automatica dellaloro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cuisono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapportodi convenzione e/o accreditamento con gli istituti del serviziosanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medicidi medicina generale; b2) il Fondo degli specialistiambulatoriali; b3) il Fondo degli specialisti esterni. Anchel'iscrizione ai [OSCURATO:PERSONA] ENPAM è automatica e conseguealla stipula delle convenzioni. [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM,vigente ratione temporis e applicabile al caso concreto,prevede che al Fondo speciale per gli specialisti ambulatorialisiano iscritti i medici e gli odontoiatri aventi rapportoprofessionale con gli Istituti del [OSCURATO:PERSONA] denominati ed operanti negli ambulatori da questigestiti ed anche quelli aventi rapporto professionale con altriIstituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del lororapporto professionale recepiscano le norme dell’AccordoCollettivo [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48 della legge 23dicembre 1978 n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e ivi il rinvio alsuccessivo comma 3 della stessa norma del RegolamentoEnpam in atti).14. Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che“la determinazione della misura dei contributi previdenziali edelle modalità del loro versamento è rimessa alle normeNumero registro generale 16370/2025dell’[OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48 della Numero sezionale 939/2026Numero di raccolta generale 20349/2026legge 23 dicembre 1978 n. 833”.Data pubblicazione 17/06/202615. Occorre riempire di significato l’espressione genericacontenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento“rapporto professionale” (ripetuta anche in successivedisposizioni: cfr. ad esempio il successivo art. 2 comma 1 lett.a)) per chiarire se essa debba intendersi limitatarestrittivamente al personale in regime di convenzione ai sensidell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 ovvero se debbaestendersi a tutti i rapporti intrattenuti anche liberoprofessionali.16. Ritiene il Collegio che dell’espressione «rapportoprofessionale» debba essere necessariamente data una letturapiù rigorosa che limita l’obbligo di iscrizione al Fondo specialeed il conseguente obbligo di versamento dei contributi a queirapporti che sono riconducibili a quelli convenzionali disciplinatidall’art. 48 della legge n. 833 del 1978.17. Come più sopra ricordato le strutture gestitedall’ACISMOM devono considerarsi equiparate alle strutturesanitarie pubbliche e rientrano perciò tra gli «altri istituti» i cuimedici e odontoiatri sono iscritti al Fondo speciale «semprechégli accordi per la regolamentazione del loro rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale» di cui all’art. 48 della legge n. 833 del 1978 (cfr.Art. 1 commi 2 e 3 del Regolamento del Fondo di previdenza afavore degli specialisti ambulatoriali). Si tratta di strutture che,come detto, sono poste su un identico piano rispetto allestrutture sanitarie pubbliche italiane, non appartenendoNumero registro generale 16370/2025Numero sezionale 939/2026all'amministrazione pubblica, né alla sanità privata, eN usmoerno doi raccolta generale 20349/2026Data pubblicazione 17/06/2026equiparate ai soggetti del sistema pubblico.18. In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da«altri istituti» è possibile l’iscrizione al Fondo – previa deliberadel [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM su conforme parere delComitato Consultivo -a condizione che il rapporto con il medicosia regolamentato dall’Accordo che a norma del primo commadell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamentoeconomico e normativo del personale che opera in regime diconvenzionamento. L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983 disciplina leincompatibilità al conferimento di incarichi in convenzione e traqueste individua l’esercizio della professione medica conrapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente( Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi aqualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate oaccreditate con il S.S.N., salve le deroghe possibili pergarantire il servizio e la continuità terapeutica.19. Coerentemente anche la misura dei contributi e lemodalità del loro versamento è demandata poi alla disciplinadettata dai medesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. èstabilita la misura dei contributi – 13 per cento a caricodell’Azienda e 9% a carico del singolo specialista - e le vociretributive su cui vanno calcolati).19.1. Va, peraltro, rilevata l’infondatezza del terzo motivo diricorso sotto il circoscritto profilo della eccepita inapplicabilitàdegli accordi collettivi nazionali per gli specialisti ambulatorialiin ragione della carenza di mandato dell’ACISMOM alla SISACquale firmataria per la componente datoriale; in proposito varilevato che, oltre alla novità della questione di cui non v’èNumero registro generale 16370/2025Numero sezionale 939/2026traccia nei motivi di appello come riportati nella narrativaNu dmeeroll dai raccolta generale 20349/2026Data pubblicazione 17/06/2026impugnata sentenza, la questione non si confronta con lapronuncia che aveva ritenuto esistente l’obbligo contributivo inbase alla norma regolamentare ENPAM ed al carattereuniforme del trattamento economico e normativo ex art. 48 L.833/78, nonché in base alla equiparazione agli istituti cheoperano nel SSN nel cui ambito lo specialista aveva prestato20. Al fine della individuazione dell’obbligo non è, tuttavia,decisiva la circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] gestitidall’ACISMOM siano essi legati da un regime diconvenzionamento con il [OSCURATO:PERSONA].21. Tale circostanza costituisce senz’altro un presuppostoche consente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istitutipotenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione econtributivi che tuttavia restano ancorati al necessarioaccertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza dirapporti in regime di convenzione con i medici.22. In definitiva è la natura del rapporto intercorso con ilCAD a determinare l’insorgenza dell’obbligo di versamento deicontributi.23. Tale accertamento è mancato. La sentenza impugnata siè mossa, infatti, nella prospettiva di una generale estensionedell’obbligo di iscrizione a prescindere dalle modalità con cui inconcreto il rapporto si era svolto senza alcuna verifica del suoconcreto atteggiarsi e dell’applicazione degli A.C.N. vigenti neltempo.Numero registro generale 16370/2025Numero sezionale 939/202624. Sotto tale profilo è, perciò, necessario che la senNtuemenroz dai raccolta generale 20349/2026Data pubblicazione 17/06/2026cassata sia rinviata alla Corte di appello perché proceda ad unnuovo esame della controversia applicando il seguenteprincipio di diritto: «ai fini dell’obbligo di versamento deicontributi al Fondo speciale di previdenza a favore deglispecialisti ambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatriche abbiano un rapporto professionale con Istituti che, come iCentri Antidiabetici dell’Acismom, offrano servizi sanitari inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] è necessarioche gli accordi per la regolamentazione del rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione».25. In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deveessere accolto quanto al primo, al secondo, al terzo, al quartoe al sesto motivo nei limiti innanzi specificati, restandoassorbito l’esame delle censure mosse con il quinto motivo ela sentenza cassata in relazione alle censure accolte deveessere rinviata alla Corte di appello di Roma che in diversacomposizione procederà ad un nuovo esame della controversiaalla luce dei principi sopra esposti. Alla Corte del rinvio èdemandata anche la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, inNumero registro generale 16370/2025Numero sezionale 939/2026diversa composizione, anche per le spese del giudiNzuimoe rod dii raccolta generale 20349/2026Data pubblicazione 17/06/2026legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])