CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 21541/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23756/2020proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; -Intimato - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5215/2019 depositata il 03/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione ex art. 22, legge n. 689 del 1981, dinanzi al Tribunale di Treviso, avverso l’ordinanza SANZIONI AMMINISTRATIVEingiunzione emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in data 22/02/2017, che gli applicava la sanzione di €48.514,00, per l’illecito di cui all’art. 291 bis (Contrabbando di T abacchi L avorati Esteri), d.P.R. n. 43 del 1973, depenalizzato dall’art. 1, d.lgs. n. 8 del 2016. Il contrabbando di TLE per 9.400 grammi era stato accertato dalla Guardia di Finanza di Treviso, in data 31/08/2016, e l’ordinanza ingiunzione era stata emessa dopo che il trasgressore si era reso inadempiente all’obbligo di pagamento rateale della sanzione in misura ridotta; 2. il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 790 del 2018, in accoglimento dell’opposizione, ha annullato la sanzione. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , la Corte d’appello di Venezia, in contumacia dell’appellato, ha confermato la decisione di primo grado, basata sulla circostanza che, trattandosi di illecito tributario, la Pubblica amministrazione avrebbe erroneamente applicato il procedimento sanzionatorio ex lege n. 6 89 del 1981, anziché il procedimento sanzionatorio di cui al d.lgs. n. 472 del 1997. A giudizio della Corte territoriale, il contrabbando di tabacchi costituisce un illecito tributario , che risponde alla tutela della potestà impositiva dello Stato, e che non viene meno per effetto della concomitante protezione di altri beni giuridici. D’altra parte, prosegue la sentenza, non si rinvengono elementi normativi che giustifichino un procedimento diverso a seconda che l’accertamento dell’illecito avvenga all’interno o all’esterno degli spazi doganali; 3. l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza d’appello. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Considerato che: I. preliminarmente, osserva la Corte che si è formato giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario, con esclusione di quella del giudice tributario, in ragione del fatto che la causa è stata decisa nei gradi di merito , con implicita affermazione del la giurisdizione del giudice ordinario, alla quale le parti hanno prestatoacquiescenza non proponendo impu gnazione sotto questo profilo; 1. l’unico motivo di ricorso censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 8, 26, legge n. 689 del 1981,e delle norme di cui al d.lgs. n. 472: la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l’applicabilitàalla fattispecie in esame - in cui è pacifico che l’infrazione siastata accertata al di fuori degli s pazi doganali - dell a legge n. 689 del 1981 che, secondo la prospettazione della ricorrente, disciplina il procedimento sanzionatorio in tema di violazioni accertate al di fuori degli spazi doganali, mentre le disposizioni di cui al d.lgs. n. 472 del 1997 riguardano le violazioni accertate all’interno degli spazi doganali; 1.1. il motivo è infondato; 1.2. l’art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 6”), entrato in vigore il 06/02/2016, ha depenalizzato, tra gli altri, il reato di cui all’art. 291 bis (“Contrabbando di tabacchi lavorati esteri”), d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43(Testo unico in materia doganale) . Detto che il contrabbando semplice di tabacchi lavorati esteri è un illecito amministrativo , la questione che la Corte deve risolvere concerne se, nella specie, trovi o meno applicazione il procedimento sanzionatorio di cui alla legge n. 689 del 1981. L’art. 6 (“Disposizioni applicabili) del d.lgs. n. 8 del 2016, recita: « N el procedimento per l ’ applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre1981, n. 689». In base a questa norma, dunque, il procedimento sanzionatorio previsto dalla legge n. 689 del 1981 ha un ambito di applicazione residuale e non generalizzato (“si osservano, in quanto applicabili”), con la conseguenza che non è ad esso che si deve fare riferimento nell’ipotesi del depenalizzato contrabbando semplice, che incontestabilmente è un illecito tributario, il cui bene protetto è il diritto dello Stato all’imposizione e alle entrate fiscali. E questo perché le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, ivi incluso l’illecito (depenalizzat o ) d el contrabbando semplice , sono stabilite dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In dettaglio, il procedimento sanzionatorio finalizzato all’irrogazione della sanzione in caso di accertamento della violazione tributaria è regolato dall’art. 16 del decreto legislativo, secondo modalità specifiche, non completamente sovrapponibili alla normativa generale di cui agli artt. 13 e seguenti della legge n. 689 del 1981. Va enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di illecito tributario, ivi incluso il contrabbando semplice di tabacchi lavorati , è applicabile il procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 16,d.lgs. n. 472 del 1997 , e, soltanto in maniera residuale, la disciplina generale ex art. 13 e seguenti della legge n. 689 del 1981»;1.3.non si discosta da questi enunciati la posizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, nelle istruzioni del 24/05/2016, prot. 55383/R.U., (par. 3), afferma che « Il contrabbando è […] un fenomeno esclusivamente tributario (cfr. Cass. pen. n. 39196/2015, secondo cui esso “consiste nella sottrazione delle merci ai diritti di confine”), sicché può affermarsi che, per quanto riguarda il contrabbando recentemente depenalizzato, trattandosi di irrogare sanzioni tributarie, debba applicarsi il procedimento di cui al D.Lgs. n. 472/1997, le cui compiute previsioni, essendo di carattere speciale, possono ritenersi prevalenti sulla L. n. 689/1981. In linea generale, dunque, di fronte a un caso di contrabbando depenalizzato saranno applicabili, per i profili procedimentali, le norme di cui al D.Lgs. n. 472/1997 e, solo in caso di lacune, le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981»; 1.4. nel caso in esame, la Corte di Venezia si è attenuta al principio di diritto sopra enunciato. La sentenza impugnata, infine, sottolinea correttamente che è priva di “appigli” normativi la tesi della Pubblica amministrazione circa dell’esistenza di due distinti procedimenti sanzionatori – disciplinati, rispettivamente , dalla legge n. 689 del 1981 e dal d.lgs. n. 472 del 1997 – a seconda che l’illecito sia accertato all’esterno o all’interno degli spazi doganali; 2. in conclusione, il ricorso va rigettato; 3. nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la parte vittoriosa non ha svolto difese; 4. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere un’amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte riget