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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 09720/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE. di CASTROVILLARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Castrovillari, adito ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il 22 gennaio 2019, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento del 9 agosto 2014 con cui è stata dichiarata inammissibile la A richiesta di ammissione al patrocinio spese dello Stato avanzata dal ricorrente.

2. Il ricorrente si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 75, 76, 79 e 112 del d.P.R. n. 115 del 2002) ed illogicità della motivazione.

Il Tribunale avrebbe - si ritiene - illegittimamente, erroneamente ed ingiustamente rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a causa dell'assenza della documentazione I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., documentazione richiesta, insieme ad altri atti regolarmente depositati, e non presentata ma per causa - si sottolinea - non imputabile ad [OSCURATO:PERSONA] ossia il mancato rilascio da parte degli enti competenti cui erano stati richiesti.

Pur essendosi la Difesa attivata, gli enti aditi sarebbero rimasti inerti: donde la violazione del diritto di difesa, garantito dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali.

Si domanda, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.11 P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 28 settembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 5.Dalla ricostruzione delle scansioni temporali emerge l'inerzia del richiedente, valorizzata dai giudici di merito che hanno rigettato il ricorso (il 22 gennaio 2019) e dichiarato l'inammissibilità dell'istanza (il 9 agosto 2014).

Infatti, al fine di decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio avanzata il 14 novembre 2012, il Tribunale di Rossano il 12-13 giugno 2013 ha onerato il richiedente di produrre tutta una serie di documenti, assegnando a tal fine il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Solo in data 11 settembre 2013, secondo quanto si legge nel provvedimento del 9 agosto 2014, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto una proroga al fine di completare il deposito, sul presupposto della mancata risposta dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.

Il 9 agosto 2014 il Giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza sul presupposto che la richiesta agli enti è stata proposta il giorno stesso della richiesta di proroga del termine e che, "ad ogni modo, L.] la documentazione neppure ad oggi è stata prodotta".

5.1. Il ricorrente al riguardo sottolinea e documenta che la richiesta egli enti pubblici è stata avanzata, in realtà, non il giorno stesso della richiesta di proroga, come si legge nell'ordinanza del 9 agosto 2014, ma cinque giorni prima - e comunque entro il termine di novanta giorni assegnato nel provvedimento interlocutorio - e che nel periodo precedente vi erano state più richieste verbali. 5.2.Pur essendo, in effetti, l'invio della richiesta agli enti da retrodatare di cinque giorni, tuttavia, come osservato dal P.G. nella requisitoria, la situazione di inerzia della parte richiedente si è protratta oltre la data del 90 0 giorno assegnato dal giudice (scadente nel mese di settembre 2013) e - quantomeno - sino al 9 agosto 2014: si tratta di circostanza di fatto di centrale importanza che viene valorizzata nel provvedimento reiettivo del 22 gennaio 2019 e con la quale il ricorso non si confronta: donde la aspecificità dell'impugnazione.

6. Essendo dunque il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

7. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE. di CASTROVILLARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Castrovillari, adito ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il 22 gennaio 2019, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento del 9 agosto 2014 con cui è stata dichiarata inammissibile la A richiesta di ammissione al patrocinio spese dello Stato avanzata dal ricorrente. 2. Il ricorrente si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 75, 76, 79 e 112 del d.P.R. n. 115 del 2002) ed illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe - si ritiene - illegittimamente, erroneamente ed ingiustamente rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a causa dell'assenza della documentazione I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., documentazione richiesta, insieme ad altri atti regolarmente depositati, e non presentata ma per causa - si sottolinea - non imputabile ad [OSCURATO:PERSONA] ossia il mancato rilascio da parte degli enti competenti cui erano stati richiesti. Pur essendosi la Difesa attivata, gli enti aditi sarebbero rimasti inerti: donde la violazione del diritto di difesa, garantito dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali. Si domanda, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.11 P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 28 settembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 5.Dalla ricostruzione delle scansioni temporali emerge l'inerzia del richiedente, valorizzata dai giudici di merito che hanno rigettato il ricorso (il 22 gennaio 2019) e dichiarato l'inammissibilità dell'istanza (il 9 agosto 2014). Infatti, al fine di decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio avanzata il 14 novembre 2012, il Tribunale di Rossano il 12-13 giugno 2013 ha onerato il richiedente di produrre tutta una serie di documenti, assegnando a tal fine il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Solo in data 11 settembre 2013, secondo quanto si legge nel provvedimento del 9 agosto 2014, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto una proroga al fine di completare il deposito, sul presupposto della mancata risposta dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. Il 9 agosto 2014 il Giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza sul presupposto che la richiesta agli enti è stata proposta il giorno stesso della richiesta di proroga del termine e che, "ad ogni modo, L.] la documentazione neppure ad oggi è stata prodotta". 5.1. Il ricorrente al riguardo sottolinea e documenta che la richiesta egli enti pubblici è stata avanzata, in realtà, non il giorno stesso della richiesta di proroga, come si legge nell'ordinanza del 9 agosto 2014, ma cinque giorni prima - e comunque entro il termine di novanta giorni assegnato nel provvedimento interlocutorio - e che nel periodo precedente vi erano state più richieste verbali. 5.2.Pur essendo, in effetti, l'invio della richiesta agli enti da retrodatare di cinque giorni, tuttavia, come osservato dal P.G. nella requisitoria, la situazione di inerzia della parte richiedente si è protratta oltre la data del 90 0 giorno assegnato dal giudice (scadente nel mese di settembre 2013) e - quantomeno - sino al 9 agosto 2014: si tratta di circostanza di fatto di centrale importanza che viene valorizzata nel provvedimento reiettivo del 22 gennaio 2019 e con la quale il ricorso non si confronta: donde la aspecificità dell'impugnazione. 6. Essendo dunque il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, conforme a diritto ed equa, in dispositivo. 7. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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