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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 27298/2026

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erso la sentenza pronunciata in data 27/01/2026 dal Tribunale di Benevento,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale diBenevento, su concorde richiesta delle parti, ha applicato agli imputati la pena concordata inordine ai reati a loro ascritti.2.

Avverso detta sentenza ha proposto due distinti ricorsi per cassazione il comune difensoredegli imputati deducendo per [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo e per [OSCURATO:PERSONA] due motivi.2.1. [OSCURATO:PERSONA], si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. la mancatadeclaratoria immediata di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.2.2.

Anche per l’imputata [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si censura, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) cod. proc. pen. la mancata declaratoria immediata di proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen..2.2.1.

Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione per omessa verifica dei presupposti di cui all'art.444, comma 2, cod. proc. pen., lamentando l'omessa motivazione in ordine all’insussistenzadelle cause di non punibilità, che configurerebbe un'ipotesi di illegalità della pena applicata.3.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ai sensi dell'art. 610comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen.3.1.

Quanto al primo motivo, si tratta di motivo di impugnazione avverso la sentenza dipatteggiamento diverso da quelli consentiti.

Ed invero, l'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti dicorrelazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché perapplicazione di pena o misura di sicurezza illegale.

La contestazione della pronuncia per difettodi motivazione in ordine alla questione indicata dai ricorrenti esula dunque dalle ipotesitassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita e ammissibile (Sez. 6, n. 1032del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 – 01, secondo la quale in tema di patteggiamento, èinammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui sideduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod. pen.).3.2.

Quanto al secondo motivo di ricorso nell’interesse dell’imputata [OSCURATO:PERSONA], pur essendo quelloproc. pen., nel caso di specie è pacifico e non contestato che la sentenza impugnata abbiarecepito l’accordo delle parti sul trattamento sanzionatorio con la conseguenza che, non essendoravvisabile, né essendo stata prospettata, alcuna ipotesi di illegalità nella determinazione dellapena concordata o di difformità fra la sentenza e l’accordo delle parti, il relativo motivo di ricorsodeve ritenersi anch’esso inammissibile.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenzadi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificarein euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, in Roma il 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso la sentenza pronunciata in data 27/01/2026 dal Tribunale di Benevento,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale diBenevento, su concorde richiesta delle parti, ha applicato agli imputati la pena concordata inordine ai reati a loro ascritti.2. Avverso detta sentenza ha proposto due distinti ricorsi per cassazione il comune difensoredegli imputati deducendo per [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo e per [OSCURATO:PERSONA] due motivi.2.1. [OSCURATO:PERSONA], si censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. la mancatadeclaratoria immediata di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.2.2. Anche per l’imputata [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si censura, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) cod. proc. pen. la mancata declaratoria immediata di proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen..2.2.1. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione per omessa verifica dei presupposti di cui all'art.444, comma 2, cod. proc. pen., lamentando l'omessa motivazione in ordine all’insussistenzadelle cause di non punibilità, che configurerebbe un'ipotesi di illegalità della pena applicata.3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano ai sensi dell'art. 610comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen.3.1. Quanto al primo motivo, si tratta di motivo di impugnazione avverso la sentenza dipatteggiamento diverso da quelli consentiti. Ed invero, l'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti dicorrelazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché perapplicazione di pena o misura di sicurezza illegale. La contestazione della pronuncia per difettodi motivazione in ordine alla questione indicata dai ricorrenti esula dunque dalle ipotesitassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita e ammissibile (Sez. 6, n. 1032del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 – 01, secondo la quale in tema di patteggiamento, èinammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui sideduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod. pen.).3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso nell’interesse dell’imputata [OSCURATO:PERSONA], pur essendo quelloproc. pen., nel caso di specie è pacifico e non contestato che la sentenza impugnata abbiarecepito l’accordo delle parti sul trattamento sanzionatorio con la conseguenza che, non essendoravvisabile, né essendo stata prospettata, alcuna ipotesi di illegalità nella determinazione dellapena concordata o di difformità fra la sentenza e l’accordo delle parti, il relativo motivo di ricorsodeve ritenersi anch’esso inammissibile.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenzadi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificarein euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, in Roma il 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]
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