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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 37315/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi dell'art 444 e ss cpp; ritenuto che i motivi prospettati dai diversi ricorsi sono tutti inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella prospettata dall'impugnazione in esame che mette in gioco asseriti difetti di motivazione quanto alla misura della pena irrogata e che, dunque, risulta all'evidenza estranea all'unica ipotesi di vizio utilmente rilevabile avverso la sentenza a pena patteggiata, i.e. quella della avvenuta applicazione di una pena che seppur concordata possa ritenersi illegale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle fmmende.

Così deciso in data 24 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, reso ai sensi dell'art 444 e ss cpp; ritenuto che i motivi prospettati dai diversi ricorsi sono tutti inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella prospettata dall'impugnazione in esame che mette in gioco asseriti difetti di motivazione quanto alla misura della pena irrogata e che, dunque, risulta all'evidenza estranea all'unica ipotesi di vizio utilmente rilevabile avverso la sentenza a pena patteggiata, i.e. quella della avvenuta applicazione di una pena che seppur concordata possa ritenersi illegale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle fmmende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37315/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris