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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10738/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla riqualificazione del reato da rapina impropria tentata, a rapina impropria consumata, oltre ad essere manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U., n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153 - 01;Sez.

U., n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438 - 01), non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che i restanti motivi di ricorso, che lamentano rispettivamente insufficienza della motivazione con riferimento alla richiesta di assoluzione; violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione agli atti processuali, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del lp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla riqualificazione del reato da rapina impropria tentata, a rapina impropria consumata, oltre ad essere manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153 - 01;Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438 - 01), non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che i restanti motivi di ricorso, che lamentano rispettivamente insufficienza della motivazione con riferimento alla richiesta di assoluzione; violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione agli atti processuali, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del lp ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 10738/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris