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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 21868/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; • lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente che ha replicato alle deduzioni della Procura Generale e illustrato ulteriormente i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza emessa il 27 giugno 2022 confermava la sentenza del Tribunale di Crotone, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di giustizia per il delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e l'esposizione alla pubblica fede di una consoekcontenente i comandi elettronici montata su una autovettura, in [OSCURATO:PERSONA] il 1 giugno 2010.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa notifica dell'avviso di citazione dell'appello, rinnovato dalla Corte territoriale con ordinanza del 6 aprile 2022 e effettuata il 21 giugno 2022 presso il domicilio eletto dall'imputato ma a mani di un omonimo.

La notifica era stata effettuata tardivamente, come già eccepito con le conclusioni scritte in appello, ed era da ritenersi nulla, in quanto priva delle generalità dell'imputato e recante la sottoscrizione diversa da quella dell'imputato.

Il 24 giugno 2022 anche la notifica al difensore risultava nulla, per quanto diretta all'imputato, che aveva eletto regolare domicilio.

4. Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 18 e 40 Cost, 1 e 2 legge 146/1990, 3 Codice di autoregolamentazione e art. 420-ter cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe errato nel non rinviare la trattazione del procedimento nonostante l'invio della nota di adesione alla astensione proclamata dall'Unione delle Camere penali per il 27 e 28 giugno 2022 e anche nel non motivare a riguardo.

5. Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 192 e 500 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe mal valutato la prova testimoniale resa da Torchia, che rendeva dichiarazioni, in parte riportate in ricorso, dalle quali emergeva un deficit di attendibilità non valutato, non essendo sufficiente la conferma delle dichiarazioni rese in sede di indagini.

6. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione.

La Corte di appello non ha dato risposta al motivo di impugnazione sulla applicazione della recidiva.

7. Il quinto motivo deduce violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.

Sia il Tribunale che la Corte di appello avrebbero dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione al 27 ottobre 2017. t.

8. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso.

9. Il difensore del ricorrente ha ribadito di avere richiesto un controllo tempestivo sulla regolarità della notifica dell'avviso di citazione in appello, ritenendola omessa o tardiva.

10. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che effettivamente con la memoria difensiva depositata il 28 marzo 2022, in vista dell'udienza del 6 aprile 2022, il difensore eccepiva l'omessa notifica all'imputato.

La Corte di appello in data 6 aprile 2022 dichiarava la nullità della notifica e disponeva procedersi alla rinnovazione della stessa presso il domicilio eletto dell'imputato a mezzo Carabinieri oltre che al difensore, a mezzo pec del 12 aprile 2022, in vista dell'udienza del 27 giugno 2022.

A ben vedere non risulta formulata successivamente alcuna eccezione, con il deposito di ulteriore memoria, sempre consentita anche a ridosso dell'udienza, per dedurre la nullità della notifica avvenuta a mani di destinatario omonimo, ovvero per la tardività della stessa.

In sostanza tali eccezioni, deducenti nullità a regime intermedio, andavano proposte entro la definizione del grado di appello, il che non risulta avvenuto, neanche con conclusioni tardive, come pure consentito: difatti, le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ario, Rv. 278002 - 01, in relazione alla notifica del decreto di citazione a giudizio in appello; Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015, dep. 2016, Moscatiello, Rv. 265710 - 01; mass. conf.: N. 2818 del 2014 Rv. 262590 - 01, N. 44880 del 2014 Rv. 260606 - 01).

Pertanto, il motivo è manifestamente infondato.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, il termine di cinque giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni, previsto dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria perché il suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice.

Pertanto — cfr. Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022 Ud.

Della Mina, Rv. 283262 - 01— la Corte deve ritenere corretta la decisione del giudice di appello di affermata irrilevanza, quale legittimo impedimento, dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata per una data successiva alla scadenza del predetto termine per il deposito delle conclusioni.

Nel caso in esame, infatti, l'attività defensionale doveva svolgersi fino a data antecedente le due giornate di astensione, essendo precedente la scadenza del termine dei cinque giorni: ne consegue l'infondatezza del motivo.

4. Il terzo motivo non è consentito così come articolato, oltre che manifestamente infondato.

Quanto alla violazione di legge, le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01; conf.

N. 18973 del 2009 Rv. 244042 - 01, N. 20388 del 2015 Rv. 264035 - 01, N. 13910 del 2016 Rv. 266445 - 01, N. 17089 del 2017 Rv. 270091 - 01).

Ne consegue che non censurabile per violazione dell'art. 500 cod. proc. pen. è la sentenza impugnata che dava atto che era intervenuta la conferma delle dichiarazioni rese nel corso dele indagini.

Quanto poi al vizio da travisamento, pure dedotto, con il riportare alcuni brani della deposizione del teste Torchia, deve rilevare questa Corte per un verso come tale vizio è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" (salvo il caso della inedita valorizzazione nel giudizio d'appello di prove non considerate dal giudice di primo grado) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa)(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758): infatti difetta di specificità la prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, che non sia in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01).

Nel caso in esame si verte in tema di doppia conforme, il Giudice di appello non valorizza prove non valutate in primo grado, ciò che si richiede a questa Corte è quindi una rilettura dei risultati istruttori.

Il ricorrente non censura la illogicità della sentenza in sé, ma invece propone una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).

D'altro canto, la natura disarticolante della censura non solo non è prospettata, ma non è comprovata in quanto l'attacco' avviene solo nei confronti di uno dei due testimoni, non anche nei confronti dell'altro.

Per altro, e da ultimo, il ricorso in modo decisivo difetta di autosufficienza: infatti, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801).

Nel caso in esame alcun verbale è stato allegato al ricorso.5.

Il quarto motivo è precluso.

Difatti nell'atto di appello alcun motivo veniva formulato in ordine alla recidiva, che veniva ad essere oggetto di censura solo con la memoria di conclusioni.

E però, a riguardo, deve rilevarsi come si vette sostanzialmente in un motivo nuovo che, concerne punti della sentenza impugnata che non hanno costituito oggetto dell'appello principale.

E dunque, i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525).

Ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", come è nel caso della censura rivolta per la prima volta alla recidiva, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 11/01/2013, P.C. in proc.

Platannone e altro, Rv. 254301).

Ne consegue la natura preclusa dell'attuale motivo.

6. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Il termine di prescrizione non è ancora scaduto.

A differenza del calcolo operato in ricorso, la riduzione per il tentativo — correttamente calcolato tenute in conto l'aggravante dell'art. 625, comma 2, cod. pen. e poi la recidiva, con aumento non superiore a un terzo ex art. 63, comma 4, cod. pen. — non deve essere nella misura massima di due terzi, bensì di quella minima prevista dall'art.56 cod. pen. di un terzo: ne consegue che il termine di prescrizione è pari a anni otto, mesi dieci e giorni 20 di reclusione, da aumentare ex art. 161, comma 2, cod. pen. di due terzi, per la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., quindi a anni 14, mesi 9 e giorni 23, cosicchè il termine di prescrizione va a scadere il 24 marzo 2025.

Ciò in quanto l'art. 157, comma 1, cod. pen. stabilisce che « La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge», vale a dire per il tentativo con la riduzione minima di un terzo.

7. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n.103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; • lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente che ha replicato alle deduzioni della Procura Generale e illustrato ulteriormente i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza emessa il 27 giugno 2022 confermava la sentenza del Tribunale di Crotone, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di giustizia per il delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e l'esposizione alla pubblica fede di una consoekcontenente i comandi elettronici montata su una autovettura, in [OSCURATO:PERSONA] il 1 giugno 2010. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa notifica dell'avviso di citazione dell'appello, rinnovato dalla Corte territoriale con ordinanza del 6 aprile 2022 e effettuata il 21 giugno 2022 presso il domicilio eletto dall'imputato ma a mani di un omonimo. La notifica era stata effettuata tardivamente, come già eccepito con le conclusioni scritte in appello, ed era da ritenersi nulla, in quanto priva delle generalità dell'imputato e recante la sottoscrizione diversa da quella dell'imputato. Il 24 giugno 2022 anche la notifica al difensore risultava nulla, per quanto diretta all'imputato, che aveva eletto regolare domicilio. 4. Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 18 e 40 Cost, 1 e 2 legge 146/1990, 3 Codice di autoregolamentazione e art. 420-ter cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe errato nel non rinviare la trattazione del procedimento nonostante l'invio della nota di adesione alla astensione proclamata dall'Unione delle Camere penali per il 27 e 28 giugno 2022 e anche nel non motivare a riguardo. 5. Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 192 e 500 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe mal valutato la prova testimoniale resa da Torchia, che rendeva dichiarazioni, in parte riportate in ricorso, dalle quali emergeva un deficit di attendibilità non valutato, non essendo sufficiente la conferma delle dichiarazioni rese in sede di indagini. 6. Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello non ha dato risposta al motivo di impugnazione sulla applicazione della recidiva. 7. Il quinto motivo deduce violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. Sia il Tribunale che la Corte di appello avrebbero dovuto dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione al 27 ottobre 2017. t. 8. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. 9. Il difensore del ricorrente ha ribadito di avere richiesto un controllo tempestivo sulla regolarità della notifica dell'avviso di citazione in appello, ritenendola omessa o tardiva. 10. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che effettivamente con la memoria difensiva depositata il 28 marzo 2022, in vista dell'udienza del 6 aprile 2022, il difensore eccepiva l'omessa notifica all'imputato. La Corte di appello in data 6 aprile 2022 dichiarava la nullità della notifica e disponeva procedersi alla rinnovazione della stessa presso il domicilio eletto dell'imputato a mezzo Carabinieri oltre che al difensore, a mezzo pec del 12 aprile 2022, in vista dell'udienza del 27 giugno 2022. A ben vedere non risulta formulata successivamente alcuna eccezione, con il deposito di ulteriore memoria, sempre consentita anche a ridosso dell'udienza, per dedurre la nullità della notifica avvenuta a mani di destinatario omonimo, ovvero per la tardività della stessa. In sostanza tali eccezioni, deducenti nullità a regime intermedio, andavano proposte entro la definizione del grado di appello, il che non risulta avvenuto, neanche con conclusioni tardive, come pure consentito: difatti, le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ario, Rv. 278002 - 01, in relazione alla notifica del decreto di citazione a giudizio in appello; Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015, dep. 2016, Moscatiello, Rv. 265710 - 01; mass. conf.: N. 2818 del 2014 Rv. 262590 - 01, N. 44880 del 2014 Rv. 260606 - 01). Pertanto, il motivo è manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, il termine di cinque giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni, previsto dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria perché il suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice. Pertanto — cfr. Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022 Ud. Della Mina, Rv. 283262 - 01— la Corte deve ritenere corretta la decisione del giudice di appello di affermata irrilevanza, quale legittimo impedimento, dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata per una data successiva alla scadenza del predetto termine per il deposito delle conclusioni. Nel caso in esame, infatti, l'attività defensionale doveva svolgersi fino a data antecedente le due giornate di astensione, essendo precedente la scadenza del termine dei cinque giorni: ne consegue l'infondatezza del motivo. 4. Il terzo motivo non è consentito così come articolato, oltre che manifestamente infondato. Quanto alla violazione di legge, le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01; conf. N. 18973 del 2009 Rv. 244042 - 01, N. 20388 del 2015 Rv. 264035 - 01, N. 13910 del 2016 Rv. 266445 - 01, N. 17089 del 2017 Rv. 270091 - 01). Ne consegue che non censurabile per violazione dell'art. 500 cod. proc. pen. è la sentenza impugnata che dava atto che era intervenuta la conferma delle dichiarazioni rese nel corso dele indagini. Quanto poi al vizio da travisamento, pure dedotto, con il riportare alcuni brani della deposizione del teste Torchia, deve rilevare questa Corte per un verso come tale vizio è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" (salvo il caso della inedita valorizzazione nel giudizio d'appello di prove non considerate dal giudice di primo grado) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa)(Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758): infatti difetta di specificità la prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, che non sia in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01). Nel caso in esame si verte in tema di doppia conforme, il Giudice di appello non valorizza prove non valutate in primo grado, ciò che si richiede a questa Corte è quindi una rilettura dei risultati istruttori. Il ricorrente non censura la illogicità della sentenza in sé, ma invece propone una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). D'altro canto, la natura disarticolante della censura non solo non è prospettata, ma non è comprovata in quanto l'attacco' avviene solo nei confronti di uno dei due testimoni, non anche nei confronti dell'altro. Per altro, e da ultimo, il ricorso in modo decisivo difetta di autosufficienza: infatti, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacchè così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801). Nel caso in esame alcun verbale è stato allegato al ricorso.5. Il quarto motivo è precluso. Difatti nell'atto di appello alcun motivo veniva formulato in ordine alla recidiva, che veniva ad essere oggetto di censura solo con la memoria di conclusioni. E però, a riguardo, deve rilevarsi come si vette sostanzialmente in un motivo nuovo che, concerne punti della sentenza impugnata che non hanno costituito oggetto dell'appello principale. E dunque, i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525). Ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", come è nel caso della censura rivolta per la prima volta alla recidiva, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 11/01/2013, P.C. in proc. Platannone e altro, Rv. 254301). Ne consegue la natura preclusa dell'attuale motivo. 6. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Il termine di prescrizione non è ancora scaduto. A differenza del calcolo operato in ricorso, la riduzione per il tentativo — correttamente calcolato tenute in conto l'aggravante dell'art. 625, comma 2, cod. pen. e poi la recidiva, con aumento non superiore a un terzo ex art. 63, comma 4, cod. pen. — non deve essere nella misura massima di due terzi, bensì di quella minima prevista dall'art.56 cod. pen. di un terzo: ne consegue che il termine di prescrizione è pari a anni otto, mesi dieci e giorni 20 di reclusione, da aumentare ex art. 161, comma 2, cod. pen. di due terzi, per la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., quindi a anni 14, mesi 9 e giorni 23, cosicchè il termine di prescrizione va a scadere il 24 marzo 2025. Ciò in quanto l'art. 157, comma 1, cod. pen. stabilisce che « La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge», vale a dire per il tentativo con la riduzione minima di un terzo. 7. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n.103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen
Sentenza Cassazione n. 21868/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris