Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:195
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 17 marzo 2022 (
1
)
Cause riunite C
‑
518/20 e C
‑
727/20
XP
contro
[OSCURATO:PERSONA] (C
‑
518/20)
e
AR
contro
St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C
‑
727/20)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88 – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Invalidità totale o incapacità lavorativa per malattia insorta durante un periodo di riferimento e perdurante oltre tale periodo – Estinzione o mantenimento del diritto alle ferie annuali retribuite al termine del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto – Inadempimento da parte del datore di lavoro al suo obbligo di porre il lavoratore in condizione di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite – Conseguenze»
I.
Introduzione
1.
Con le presenti domande di pronuncia pregiudiziale, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) chiede alla Corte di interpretare l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (
2
) e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
3
).
2.
Tali domande sono formulate nell’ambito di due controversie, la prima tra XP e la [OSCURATO:PERSONA] AG [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la seconda tra AR e la St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (in prosieguo: la «St. Vincenz-Krankenhaus»). Tali controversie riguardano il diritto alle ferie annuali retribuite di XP e di AR per l’anno di riferimento nel corso del quale essi si sono trovati in stato di invalidità totale o di incapacità lavorativa a seguito di malattia.
3.
Essenzialmente, la Corte è invitata a decidere se il diritto dell’Unione osti ad una normativa nazionale da cui discenda che il diritto alle ferie annuali retribuite maturato da un lavoratore nel corso dell’anno di riferimento durante il quale è insorta un’invalidità totale o un’incapacità lavorativa per malattia, perdurante da allora, possa estinguersi al termine di un periodo di riporto autorizzato dalla legge nazionale, anche qualora tale lavoratore non sia stato posto, dal suo datore di lavoro, in condizione di esercitare tale diritto durante il periodo di lavoro effettivo precedente tale invalidità totale o tale incapacità lavorativa.
4.
La Corte dovrà quindi conciliare, in una fattispecie in cui un lavoratore è in stato di incapacità lavorativa per più periodi di riferimento consecutivi, ma in cui ha parzialmente lavorato durante il periodo in cui tale incapacità lavorativa è insorta e rivendica il mantenimento del diritto alle ferie maturato per tale periodo, i principi che possono essere ricavati, da un lato, dalla giurisprudenza risultante dalle sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (
4
), e del 22 novembre 2011, KHS, (
5
) e, dall’altro, da quella risultante dalla sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (
6
).
5.
Infatti, anche se risulta da una lettura congiunta di tali due prime sentenze che una normativa nazionale può prevedere una limitazione temporale del diritto alle ferie annuali retribuite maturato da un lavoratore durante i periodi di riferimento consecutivi nel corso dei quali egli era in stato di incapacità lavorativa a seguito di malattia, una tale limitazione temporale può applicarsi in maniera sistematica al diritto alle ferie annuali retribuite maturato da tale lavoratore nel corso del periodo di riferimento in cui egli ha lavorato prima di trovarsi in stato di incapacità lavorativa? Deve ritenersi che, se il datore di lavoro non ha adempiuto ai propri obblighi di invito e di informazione quanto al godimento delle ferie prima del verificarsi di tale incapacità lavorativa, quali messi in rilievo dalla Corte in particolare nella sua sentenza Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, il detto lavoratore non possa perdere il diritto alle ferie annuali retribuite da lui maturato per tale periodo di riferimento? Queste sono, in sostanza, le questioni al centro delle presenti controversie.
6.
Nelle considerazioni che seguono esporrò i motivi per i quali ritengo che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dovrebbero essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in applicazione della quale il diritto alle ferie annuali retribuite di un lavoratore maturato per un periodo di riferimento, nel corso del quale è insorta un’invalidità totale o un’incapacità lavorativa a seguito di malattia perdurante da allora, può estinguersi, vuoi al termine di un periodo di riporto autorizzato dal diritto nazionale, vuoi successivamente, quando il suo datore di lavoro non lo ha posto in tempo utile in condizione di esercitare tale diritto prima dell’insorgenza di tale invalidità totale o di tale incapacità lavorativa.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
7.
L’articolo 7 della direttiva 2003/88, dal titolo «Ferie annuali», prevede:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
B.
Diritto tedesco
8.
L’articolo 7 del Bundesurlaubsgesetz (legge federale relativa alle ferie) (
7
), dell’8 gennaio 1963, nella sua versione del 7 maggio 2002 applicabile al rapporto di lavoro tra le parti (
8
), è intitolato «Periodo di godimento, riporto e indennità sostitutiva delle ferie». Tale articolo così dispone:
«(1) Ai fini della determinazione del periodo in cui le ferie possono essere fruite occorre tenere in considerazione le preferenze del lavoratore, salvo che vi ostino necessità rilevanti dell’azienda o richieste di ferie di altri lavoratori, meritevoli di maggiore considerazione sotto il profilo sociale. Le ferie devono essere concesse quando il lavoratore le richieda a seguito di interventi medici di prevenzione o riabilitazione.
(2) Le ferie devono essere concesse in un solo periodo, a meno che motivi imperativi attinenti all’impresa o motivi attinenti alla persona del lavoratore non rendano necessario un frazionamento delle ferie. Se, per motivi del genere, le ferie non possono essere concesse in un solo periodo e se il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie superiori a dodici giorni lavorativi, una delle frazioni del periodo di ferie deve allora comprendere almeno dodici giorni lavorativi consecutivi.
(3) Le ferie devono essere concesse e godute nell’anno civile in corso. Un riporto delle ferie all’anno successivo è ammissibile solo qualora sussistano rilevanti ragioni legate alla gestione dell’impresa o alla persona del lavoratore. In caso di riporto, le ferie devono essere concesse e godute nei primi tre mesi dell’anno civile successivo. Su richiesta del lavoratore, il periodo di ferie parziale maturato conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), è tuttavia riportato all’anno civile successivo.
(4) Qualora le ferie non possano essere più concesse, integralmente o in parte, per cessazione del rapporto di lavoro, deve essere corrisposta un’indennità.»
III.
Fatti dei procedimenti principali e questioni pregiudiziali
A.
Procedimento C
‑
518/20
9.
XP, riconosciuto come persona gravemente disabile, è dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dall’anno 2000 in qualità di autista addetto al trasporto merci. Dal 1° dicembre 2014, egli percepisce una pensione per invalidità totale («Rente wegen voller Erwerbsminderung»), che è stata prorogata da ultimo sino al 31 agosto 2022. Dagli elementi informativi forniti alla Corte risulta che non si tratta di invalidità permanente, dato che tale invalidità forma oggetto di nuova valutazione da parte dell’ente pensionistico ogni tre anni, e che il rapporto di lavoro tra le due parti, per quanto sospeso, non è cessato.
10.
XP fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] gli deve ancora 34 giorni lavorativi di ferie per l’anno 2014. A suo parere, tali diritti non sono decaduti, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto al proprio obbligo di contribuire alla concessione e alla fruizione delle ferie. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le ferie non godute dal ricorrente nel 2014 si siano estinte il 31 marzo 2016 a mezzanotte, al termine del periodo di riporto. Infatti, a suo parere, un lavoratore che, per ragioni di salute, si trovi nell’incapacità di godere delle ferie per un lungo periodo – come XP a causa della sua invalidità totale – perde il proprio diritto alle ferie decorsi quindici mesi dal termine dell’anno di riferimento per tali ferie, e ciò indipendentemente dall’adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi ad esso incombenti al fine di consentire a tale lavoratore di godere delle dette ferie.
11.
Il giudice del rinvio precisa che la controversia nel procedimento principale verte sull’esistenza di diritti alle ferie da parte di XP per gli anni 2010, 2011 e 2014, ma che solo le ferie per quest’ultimo anno rilevano ai fini del presente procedimento pregiudiziale (
9
).
12.
Avendo i giudici di merito respinto la sua domanda, XP ribadisce le sue pretese nell’ambito del ricorso per cassazione («Revision»).
B.
Procedimento C
‑
727/20
13.
AR, una dipendente della St. Vincenz-Krankenhaus, si trova in stato di incapacità lavorativa in maniera ininterrotta dopo essersi ammalata nel corso dell’anno 2017 (
10
). Dagli elementi informativi forniti alla Corte risulta che AR non è in stato di invalidità totale e che quest’ultima ha presentato un reclamo contro una decisione di rigetto di una sua domanda di concessione di una pensione di invalidità.
14.
AR non ha fruito della totalità delle sue ferie di legge per l’anno 2017. [OSCURATO:PERSONA]. Vincenz-Krankenhaus non l’ha invitata a fruire delle sue ferie e non l’ha neppure informata del fatto che le ferie non richieste potevano decadere al termine dell’anno civile o del periodo di riporto. AR chiede che venga accertato che ella mantiene sempre il diritto ai quattordici giorni di ferie restanti per l’anno civile 2017. Ella ritiene che tali ferie non siano decadute in quanto il suo datore di lavoro non l’ha tempestivamente informata del rischio di perderle. [OSCURATO:PERSONA]. Vincenz-Krankenhaus ha fatto valere che il diritto alle ferie per l’anno 2017 si era estinto al più tardi il 31 marzo 2019 a mezzanotte.
15.
La controversia tra le parti verte quindi unicamente sull’esistenza di diritti alle ferie da parte di AR per l’anno 2017.
16.
Avendo i giudici di merito respinto la sua domanda, XP ribadisce le sue pretese nell’ambito del ricorso per cassazione («Revision»).
C.
Questioni pregiudiziali
17.
Il giudice del rinvio asserisce che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, esso ha interpretato l’articolo 7 del BUrlG in maniera conforme alla direttiva 2003/88 sotto un duplice profilo.
18.
In primo luogo, esso ha applicato la giurisprudenza derivante dalla sentenza Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften dichiarando che il diritto alle ferie minime di legge si estingue, in linea di principio, alla fine dell’anno civile (articolo 7, paragrafo 3, prima frase, del BUrlG) o di un periodo di riporto autorizzato (articolo 7, paragrafo 3, seconda e quarta frase, del BUrlG) solo se il datore di lavoro ha in precedenza posto il lavoratore in condizione di esercitare il suo diritto alle ferie e, ciononostante, detto lavoratore non ha volutamente fruito di tali ferie. Secondo un’interpretazione conforme dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del BUrlG, spetta al datore di lavoro prendere l’iniziativa ai fini della concretizzazione di tale diritto. La limitazione nel tempo del detto diritto, prevista all’articolo 7, paragrafo 3, del BUrlG, presuppone, in linea di principio, che tale datore di lavoro provveda, in maniera concreta e in piena trasparenza, a che il detto lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle sue ferie annuali retribuite.
19.
Se il datore di lavoro non si è conformato ai propri obblighi di cooperazione, il periodo di ferie non venuto ad estinguersi al 31 dicembre dell’anno di riferimento si aggiunge al diritto alle ferie che sorge il 1° gennaio dell’anno seguente. Così come il nuovo diritto alle ferie, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, e paragrafo 3, del BUrlG. Tale datore di lavoro può pertanto evitare il cumulo illimitato dei diritti alle ferie risultante da più anni adempiendo a posteriori, durante l’anno di riferimento in corso, ai propri obblighi di cooperazione per quanto riguarda le ferie per gli anni di riferimento precedenti. Se, in un caso del genere, il lavoratore non esercita il diritto cumulativo alle ferie durante l’anno di riferimento in corso, pur avendone avuto la possibilità, egli perde tali ferie alla fine dell’anno civile o di un periodo di riporto. Le decisioni del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) vertevano su situazioni in cui i lavoratori non presentavano un’invalidità totale o non erano affetti da malattia di lunga durata.
20.
In secondo luogo, il giudice del rinvio ha dichiarato, in applicazione della giurisprudenza risultante dalle sentenze Schultz-Hoff e a. e KHS, che le ferie di legge non sono perdute in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del BUrlG se il lavoratore è in stato di incapacità lavorativa per malattia sino alla fine dell’anno di riferimento e/o del periodo di riporto e se non gli è quindi possibile fruirne. In tal caso, il diritto alle ferie che è mantenuto si aggiunge al diritto alle ferie maturato l’anno successivo ed è pertanto nuovamente limitato nel tempo in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del BUrlG. Tuttavia, se l’incapacità lavorativa persiste, esso si estingue quindici mesi dopo la fine dell’anno di riferimento. Il giudice del rinvio ha altresì applicato tale giurisprudenza nei casi in cui il lavoratore percepiva una pensione di invalidità.
21.
Tale giudice specifica di non avere ancora dovuto pronunciarsi, dopo la sentenza Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, sulla questione se, e in quali casi, i diritti alle ferie di lavoratori colpiti da invalidità totale o affetti da malattia di lunga durata si estinguano decorsi quindici mesi dal termine dell’anno di riferimento, in caso di persistenza dell’incapacità lavorativa.
22.
Al pari della Corte, il detto giudice considera che un’estinzione dei diritti alle ferie nei casi in cui il lavoratore si sia trovato nell’impossibilità di fruire delle sue ferie è configurabile solo in via eccezionale, in presenza di circostanze particolari che giustifichino la perdita di tali ferie (
11
). Orbene, secondo la giurisprudenza dello stesso giudice, la presenza di tali circostanze particolari è, in linea di principio, esclusa qualora tale lavoratore non sia stato in grado di fruire delle sue ferie in quanto il datore di lavoro non ha adempiuto ai propri obblighi di sollecito e di informazione o ha altrimenti impedito al detto lavoratore di mettere in atto il suo diritto alle ferie.
23.
Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se tale giurisprudenza valga anche a proposito di lavoratori colpiti da invalidità totale o affetti da malattia di lunga durata.
24.
A questo proposito, tale giudice considera che se il datore di lavoro ha adempiuto ai propri obblighi di cooperazione in tempo utile, l’articolo 7, paragrafo 3, del BUrlG dev’essere interpretato, conformemente alla direttiva 2003/88, nel senso che un lavoratore affetto da una malattia comportante un’incapacità lavorativa dall’inizio dell’anno di riferimento o che abbia contratto tale malattia nel corso di tale anno di riferimento perde il suo diritto alle ferie di legge decorsi quindici mesi dal termine del detto anno di riferimento in caso di ininterrotta persistenza dell’incapacità lavorativa. Qualora tale incapacità lavorativa si protragga sino al 31 marzo del secondo anno successivo all’anno di riferimento, ciò costituirebbe una circostanza particolare giustificativa della limitazione nel tempo del diritto alle ferie al fine di salvaguardare un interesse superiore del datore di lavoro ad evitare il cumulo illimitato di diritti alle ferie, malgrado il fatto che il lavoratore malato non abbia avuto la possibilità di concretizzare il suo diritto alle ferie.
25.
Per contro, sarebbe necessario che la Corte chiarisca la questione se il diritto dell’Unione autorizzi anche la decadenza del diritto alle ferie decorsi quindici mesi dallo scadere dell’anno di riferimento, o, se del caso, di un termine più lungo, in caso di persistenza di un’invalidità totale o di un’incapacità lavorativa per malattia, qualora il datore di lavoro non abbia rispettato i propri obblighi di sollecito e di informazione e il lavoratore abbia ancora potuto, quanto meno parzialmente, fruire di tali ferie durante tale anno di riferimento prima dell’insorgenza di tale invalidità totale o di tale incapacità lavorativa.
26.
Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se il diritto a ferie annuali retribuite maturato nel corso di un anno di riferimento possa estinguersi al termine di un periodo di riporto autorizzato dalla legge nazionale qualora il datore di lavoro non abbia posto il lavoratore in condizione di esercitare tale diritto prima dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa intervenuta durante tale anno di riferimento. In particolare, alla luce di quanto apportato dalle sentenze KHS e Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, si porrebbe la questione di stabilire se, alla luce della finalità di riposo assegnata alle ferie annuali retribuite, il principio secondo il quale l’estinzione del diritto a tali ferie è subordinata all’adempimento, da parte del datore di lavoro, dei suoi obblighi di sollecito e di informazione si applichi solo entro taluni limiti.
27.
Tale giudice rileva, al riguardo, che sarebbe possibile ritenere che, ove il datore di lavoro avesse adempiuto ai propri obblighi di sollecito e di informazione in tempo utile, il lavoratore avrebbe ancora potuto fruire delle sue ferie annuali retribuite prima dell’insorgenza della sua invalidità totale o della sua incapacità lavorativa. Non avendo proceduto al sollecito e non avendo informato tale lavoratore conformemente alla normativa applicabile, tale datore di lavoro dovrebbe sopportare il rischio che il diritto alle ferie non sia interamente perduto, anche ove l’invalidità totale o l’incapacità lavorativa del detto lavoratore si protragga oltre il 31 marzo del secondo anno successivo all’anno di riferimento.
28.
Ciò premesso, il detto giudice osserva, basandosi sulla giurisprudenza risultante dalla sentenza KHS, che le ferie annuali retribuite possono rispondere alla loro finalità di riposo solo in quanto il riporto non ecceda un determinato limite temporale, di modo che una normativa nazionale può prevedere un limite del genere in caso di malattia di lunga durata dei lavoratori al fine di evitare un cumulo illimitato di diritti a tali ferie.
29.
Secondo il giudice del rinvio, se tali principi fossero applicabili anche all’anno di riferimento nel corso del quale è intervenuta l’invalidità totale o l’incapacità lavorativa del lavoratore, perdurata a partire da tale data, il diritto alle ferie annuali retribuite relativo a tale anno potrebbe decadere scaduti quindici mesi dal termine di quest’ultimo, e ciò anche qualora il datore di lavoro non abbia rispettato i propri obblighi di sollecito e di informazione. Le ferie maturate per l’anno di riferimento prima di tale invalidità totale o di tale incapacità lavorativa sarebbero allora estinte, malgrado il fatto che tale lavoratore avrebbe potuto ancora fruire di tali ferie prima dell’insorgenza della detta invalidità totale o della detta incapacità lavorativa se tale datore di lavoro avesse tempestivamente adempiuto ai propri obblighi di sollecito e di informazione.
30.
Il giudice del rinvio rileva altresì che la Corte non avrebbe ancora deciso la questione se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta fissino la data, nel corso dell’anno di riferimento, entro la quale il datore di lavoro deve, al più tardi, adempiere ai propri obblighi di sollecito e di informazione perché tale adempimento avvenga in «tempo utile», ai sensi del diritto dell’Unione.
31.
Alla luce degli elementi che precedono, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali (
12
):
«1) Se l’articolo 7 della [direttiva 2003/88] e l’articolo 31, paragrafo 2, della [Carta] ostino all’interpretazione di una normativa nazionale quale l’articolo 7, paragrafo 3, del [BUrlG], per effetto della quale il diritto alle ferie annuali retribuite non godute spettante a un lavoratore il quale, nel corso dell’anno di riferimento, cada in stato di incapacità lavorativa totale per motivi di salute (invalidità) [o il quale, nel corso dello stesso anno, cada in stato di incapacità lavorativa a causa di malattia], pur avendo tuttavia potuto fruire delle ferie – quantomeno in parte – nell’anno di riferimento medesimo prima dell’insorgere dello stato di incapacità, si estingue, in caso di incapacità lavorativa ininterrotta e persistente, decorsi 15 mesi dal termine dell’anno di riferimento, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia, di fatto, messo il lavoratore in condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, invitando a farlo e fornendogli le pertinenti informazioni.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, in presenza di tali condizioni, sia altresì escluso, nel caso di incapacità lavorativa totale e persistente, il differimento dell’estinzione a un momento successivo.»
32.
Nella causa C‑518/20, hanno presentato osservazioni scritte XP, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] europea.
33.
Nella causa C‑727/20, hanno presentato osservazioni scritte AR, la St. Vincenz-Krankenhaus e la [OSCURATO:PERSONA].
IV.
Analisi
34.
Con le sue questioni pregiudiziali, che vanno, a mio parere, esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di dichiarare se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in applicazione della quale il diritto di un lavoratore alle ferie annuali retribuite maturato per un periodo di riferimento, nel corso del quale è insorta un’invalidità totale o un’incapacità lavorativa per malattia perdurante da allora, può estinguersi, vuoi al termine di un periodo di riporto autorizzato dalla legge nazionale, vuoi successivamente, mentre il suo datore di lavoro non lo ha posto in condizione – in tempo utile – di esercitare tale diritto prima dell’insorgenza di tale invalidità totale o di tale incapacità lavorativa.
35.
La Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su questioni vertenti sul diritto alle ferie annuali retribuite di un lavoratore che non sia stato in condizione di esercitare, sino alla cessazione del suo rapporto di lavoro, il suo diritto a tali ferie per motivi indipendenti dalla sua volontà, e più in particolare a causa di malattia.
36.
In tale contesto, essa è partita, nella sua sentenza Schultz-Hoff e a., dalla considerazione secondo cui «la direttiva 2003/88 non pone alcuna distinzione tra i lavoratori assenti dal lavoro a titolo di congedo per malattia, sia esso di durata breve oppure indeterminata, durante il periodo di riferimento, e quelli che hanno effettivamente lavorato nel corso di tale periodo» (
13
). Secondo la Corte, ne consegue che, «per i lavoratori in congedo per malattia debitamente prescritto, il diritto alle ferie annuali retribuite, che scaturisce per ogni lavoratore dalla stessa direttiva 2003/88 (…) non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di avere effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento stabilito da detto Stato» (
14
).
37.
Nella stessa sentenza, la Corte ha altresì dichiarato che «l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato dalla direttiva che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che la direttiva gli conferisce» (
15
).
38.
Orbene, una normativa nazionale quale l’articolo 7, paragrafo 3, del BUrlG disciplina l’ambito delle modalità di esercizio delle ferie annuali retribuite, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, così come interpretato dalla Corte (
16
). Una normativa di questo tipo fa parte delle norme e delle procedure di diritto nazionale applicabili per la determinazione delle ferie dei lavoratori e volte a tener conto dei vari interessi in gioco (
17
).
39.
Secondo la Corte, occorre tuttavia, in ogni situazione, «assicurarsi che l’applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l’estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest’ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali diritti» (
18
). Pertanto, una «perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, viola i limiti (…) che si impongono imperativamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri quando essi precisano le modalità di esercizio di tale diritto» (
19
). Infatti, «l’estinzione del diritto maturato da un lavoratore alle ferie annuali retribuite o del suo correlato diritto al pagamento di un’indennità per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza che l’interessato abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare detto diritto alle ferie annuali retribuite, arrecherebbe pregiudizio alla sostanza stessa del diritto medesimo» (
20
).
40.
La Corte ha constatato che un lavoratore in congedo per malattia per l’intera durata del periodo di riferimento e che perdura allo scadere di tale periodo e/o di un periodo di riporto «non ha periodi di tempo in cui fruire delle ferie annuali retribuite» (
21
). Essa ne ha dedotto che «l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia per l’intera durata del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro è perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite» (
22
).
41.
È interessante osservare che la Corte ha tratto la stessa conclusione relativamente ad un lavoratore che, così come XP e AR nell’ambito dei presenti procedimenti, ha lavorato durante parte del periodo di riferimento prima di essere collocato in congedo per malattia, congedo perdurato alla scadenza di tale periodo o di un periodo di riporto.
42.
Infatti, secondo la Corte, un lavoratore che si trovi in congedo di malattia di durata indeterminata per l’intero periodo di riferimento oppure soltanto per parte di quest’ultimo, si trova in entrambi i casi nella stessa situazione «dal momento che la sopravvenienza di un’inabilità al lavoro per causa di malattia è imprevedibile» (
23
). Egli può quindi, in ciascun caso, rivendicare il beneficio del diritto alle ferie maturato durante il periodo di riferimento in questione.
43.
In caso di protrazione di tale incapacità lavorativa per una durata indeterminata, tale interpretazione poteva tuttavia comportare automaticamente un cumulo illimitato dei diritti alle ferie annuali retribuite maturate durante i periodi consecutivi di assenza dal lavoro per malattia. Per questo motivo, nella sua sentenza KHS, la Corte ha considerato che la soluzione da essa adottata nella sentenza Schultz-Hoff e a. doveva essere «sfumata» in «circostanze specifiche» (
24
).
44.
Pertanto, nel contesto particolare di lavoratori impossibilitati ad esercitare il loro diritto alle ferie annuali retribuite a causa della loro assenza dal lavoro per malattia, la Corte ha dichiarato che, se un lavoratore inabile al lavoro per diversi periodi di riferimento consecutivi avesse il diritto di accumulare, senza limiti, tutti i diritti alle ferie annuali retribuite maturati durante la sua assenza dal lavoro, un siffatto cumulo illimitato non risponderebbe più alla finalità stessa del diritto alle ferie annuali retribuite (
25
).
45.
Pertanto, nelle circostanze specifiche in cui si trova un lavoratore inabile al lavoro per più periodi di riferimento consecutivi, la Corte ha dichiarato che, alla luce non soltanto della tutela del lavoratore a cui tende la direttiva 2003/88, ma anche di quella del datore di lavoro, che deve far fronte al rischio di un cumulo troppo rilevante di periodi di assenza del lavoratore e alle difficoltà che dette assenze potrebbero comportare per l’organizzazione del lavoro, l’articolo 7 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che non osta a norme o a prassi nazionali, che, prevedendo un periodo di riporto di quindici mesi allo scadere del quale il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue, limitano il cumulo dei diritti a tali ferie di un lavoratore inabile al lavoro durante più periodi di riferimento consecutivi (
26
).
46.
Di conseguenza, occorre verificare se circostanze come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali siano «specifiche», ai sensi della giurisprudenza risultante dalla sentenza KHS, di modo che esse siano tali da giustificare una deroga al principio posto dall’articolo 7 della direttiva 2003/88 e dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, ai sensi del quale un diritto alle ferie annuali retribuite maturato non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non ha potuto beneficiare delle sue ferie (
27
).
47.
Non penso che siffatte circostanze specifiche possano essere constatate nelle presenti cause. Infatti, rilevo che, anche se, al pari di quanto avveniva nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza KHS, si pone la questione di una limitazione temporale del diritto alle ferie annuali retribuite in caso di assenza prolungata del lavoratore per malattia o invalidità, esiste una differenza rilevante tra tale causa e quelle in esame.
48.
Così, nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza KHS, la Corte doveva decidere la questione se la soluzione a cui essa era pervenuta nella sentenza Schultz-Hoff e a. significasse che un lavoratore in congedo di malattia di durata indeterminata aveva il diritto di cumulare in maniera illimitata i diritti alle ferie annuali retribuite maturati durante periodi di riferimento consecutivi. Tale questione poteva porsi legittimamente in quanto, durante la sua assenza dal lavoro per malattia, il lavoratore interessato era stato effettivamente impossibilitato ad esercitare il suo diritto a tali ferie, di modo che, ove la soluzione accolta nella sentenza Schultz-Hoff e a. avesse dovuto essere seguita alla lettera, tale diritto non poteva estinguersi. La Corte era perfettamente consapevole degli eccessi che tale soluzione poteva comportare ed è per evitarli che essa ha riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri la possibilità di prevedere una limitazione temporale del diritto alle ferie annuali retribuite maturato durante un periodo di prolungata assenza dal lavoro per malattia.
49.
Tuttavia, la situazione controversa nelle presenti cause è diversa poiché i lavoratori interessati non rivendicano il mantenimento di tutti i diritti alle ferie annuali retribuite maturati durante il loro periodo di prolungata assenza dal lavoro, ma unicamente i diritti a tali ferie maturati per il periodo di riferimento durante il quale essi si sono trovati in parte al lavoro e in parte in stato di invalidità totale o di incapacità lavorativa per malattia.
50.
Orbene, osservo che, come ho in precedenza rilevato, la Corte ha considerato, nella sentenza Schultz-Hoff e a., a proposito di un periodo di riferimento durante il quale una persona ha lavorato per parte di tale periodo prima di essere collocata in congedo di malattia, che il diritto alle ferie annuali retribuite non poteva estinguersi.
51.
Inoltre, deduco dalla sentenza KHS che solo al fine di evitare le conseguenze negative di un cumulo illimitato dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati durante un periodo di assenza prolungata dal lavoro per malattia di durata indeterminata la Corte ha riconosciuto che occorreva apportare una deroga al principio secondo il quale siffatti diritti non possono estinguersi e, in tale contesto, essa ha ammesso la possibilità di una limitazione temporale per quanto li riguarda.
52.
Ritengo che una deroga del genere dovrebbe essere interpretata restrittivamente e quindi limitarsi al rischio che essa è destinata ad evitare, e cioè quello di un cumulo illimitato dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati durante un periodo di assenza prolungata dal lavoro per malattia di durata indeterminata. In altri termini, quando tale rischio non si presenta, dovrebbe prevalere il principio enunciato dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite maturato non può estinguersi alla scadenza del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in grado di fruire delle sue ferie (
28
).
53.
È importante, al riguardo, insistere sul fatto che, conformemente ad una giurisprudenza costante della Corte, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere interpretato in modo restrittivo (
29
). Ne consegue che «qualsiasi deroga al regime dell’Unione in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, previsto dalla direttiva 2003/88 deve essere interpretata in modo che la sua portata sia limitata a quanto strettamente necessario alla tutela degli interessi che tale deroga permette di proteggere» (
30
).
54.
Di conseguenza, anche se la limitazione temporale ammessa dalla Corte nella sua sentenza KHS impedirebbe certamente, qualora sia prevista dal diritto nazionale, a lavoratori come XP e AR di rivendicare il mantenimento di tutti i diritti alle ferie annuali retribuite maturati durante la loro assenza prolungata dal lavoro per più periodi di riferimento consecutivi, dubito che si possa ammettere che tale limitazione sia parimenti destinata ad applicarsi in maniera sistematica al diritto alle ferie annuali retribuite maturato per il periodo di riferimento durante il quale sia insorta un’invalidità totale o un’incapacità lavorativa. Infatti, il carattere misto di tale periodo, nel corso del quale il lavoratore interessato ha lavorato prima di trovarsi in stato di invalidità totale o di incapacità lavorativa, spinge a porsi interrogativi sul rispetto da parte del suo datore di lavoro degli obblighi di invito e di informazione a lui incombenti quanto al godimento delle ferie e alle conseguenze che dovrebbero trarsi dall’inosservanza dei suoi obblighi da parte di tale datore di lavoro.
55.
A tale riguardo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che spetta al datore di lavoro provvedere a mettere il lavoratore in grado di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite (
31
). A tal fine, la Corte ha dichiarato che «il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (
32
).
56.
Inoltre, la Corte ha dichiarato che «l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (…) Ove quest’ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88» (
33
).
57.
Discende, a mio parere, da tale giurisprudenza della Corte che, qualora un lavoratore che si trovi in stato di incapacità lavorativa di durata indeterminata rivendichi il beneficio di ferie annuali retribuite maturato per un periodo di riferimento durante il quale egli è stato in parte al lavoro e in parte in stato di invalidità totale o di incapacità lavorativa per malattia, il giudice nazionale adito deve verificare se il datore di lavoro abbia adempiuto ai propri obblighi di invito e di informazione quanto al godimento delle ferie prima dell’insorgenza di tale invalidità totale o di tale incapacità lavorativa.
58.
Infatti, in una situazione del genere, il lavoratore interessato ha effettivamente lavorato durante parte del periodo di riferimento e ha maturato un diritto alle ferie annuali retribuite di cui una parte non era stata ancora utilizzata al momento dell’insorgenza della sua incapacità lavorativa. Orbene, non può essere escluso che un diritto del genere avrebbe potuto essere esaurito o, quanto meno, fruito in ampia misura prima dell’insorgenza di tale incapacità lavorativa ove il datore di lavoro dell’interessato avesse posto quest’ultimo, in tempo utile, in condizione di esercitare tale diritto.
59.
Si potrebbe, certamente, considerare che, qualora un’invalidità totale o un’incapacità lavorativa per malattia sia intervenuta nel corso di un periodo di riferimento, le ragioni del mancato godimento di ferie annuali retribuite da parte del lavoratore sono potenzialmente di due ordini. Da un lato, tale lavoratore non ha potuto esaurire le sue ferie in quanto si è ammalato. Dall’altro, egli non ha potuto fruire delle sue ferie in quanto il datore di lavoro non lo ha messo in condizione di farlo.
60.
Ciò premesso, in questo tipo di situazione sono del parere che il datore di lavoro non dovrebbe poter esimersi dal rispetto degli obblighi a lui propri sostenendo che è esclusivamente a causa di un evento imprevedibile, quale la malattia del lavoratore, che quest’ultimo non ha potuto esaurire il suo diritto alle ferie. A mio modo di vedere, dovrebbe prevalere l’idea secondo la quale se fosse stato posto, dal suo datore di lavoro, in condizione di godere delle sue ferie, tale lavoratore non dovrebbe probabilmente più rivendicare, vari anni dopo, il beneficio di queste ultime.
61.
Pertanto ritengo, per riportare i termini utilizzati dalla Corte, che «il datore di lavoro che non metta un lavoratore in condizione di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite deve assumersene le conseguenze» (
34
). A mio parere, ammettere che, a seguito dell’insorgenza di un’invalidità totale o di un’incapacità lavorativa per malattia, il datore di lavoro sia stato esonerato dal suo obbligo di mettere il lavoratore in condizione di fruire delle ferie sino alla data a partire dalla quale tale lavoratore non può più compiere il proprio lavoro, porterebbe a creare uno squilibrio a vantaggio di tale datore di lavoro e a scapito del lavoratore, il quale dev’essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro (
35
). Infatti, al datore di lavoro verrebbe allora offerta la possibilità di esimersi dai propri obblighi con il pretesto che l’insorgenza di un’invalidità totale o di un’incapacità lavorativa per malattia costituisce un evento imprevedibile (
36
). Riportando, anche in questo caso, i termini utilizzati dalla Corte, «in tali condizioni, ammettere un’estinzione del diritto alle ferie annuali acquisito dal lavoratore equivarrebbe a legittimare un comportamento che causa un arricchimento illegittimo del datore di lavoro a danno dell’obiettivo stesso d[ella direttiva 2003/88] di rispettare la salute del lavoratore» (
37
).
62.
Ne consegue, a mio parere, che, al pari di quanto varrebbe in applicazione della giurisprudenza risultante dalla sentenza Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, riguardante un periodo di riferimento nel corso del quale un lavoratore ha effettivamente lavorato senza che sia insorta un’incapacità lavorativa o un’invalidità totale (
38
), un lavoratore che abbia lavorato durante parte di un periodo di riferimento prima dell’insorgenza di un’incapacità lavorativa o di un’invalidità totale non perde, alla scadenza di un periodo di riporto autorizzato dal diritto nazionale, il diritto alle ferie annuali retribuite da lui maturato per tale periodo di riferimento qualora il suo datore di lavoro non lo abbia messo in condizione di esercitare tale diritto. Di conseguenza, in circostanze del genere, ritengo che il diritto così maturato dal lavoratore debba essere riportato dopo la data di ripresa del lavoro o, in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, debba dar luogo ad un’indennità pecuniaria per ferie non godute.
63.
La circostanza che vi sia uno sfasamento temporale tra la costituzione del diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del periodo di riferimento durante il quale è insorta un’incapacità lavorativa o un’invalidità totale e il beneficio di tale diritto non rappresenta, a mio parere, un ostacolo ad un’applicazione rigorosa della giurisprudenza derivante dalla sentenza Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Ancora una volta, sta al datore di lavoro farsi carico delle conseguenze della constatazione secondo cui egli non ha adempiuto in tempo utile ai propri obblighi di invito e di informazione quanto al godimento delle ferie. Aggiungo, a tale proposito, che la Corte ha già riconosciuto che, «se è pur vero che l’effetto positivo delle ferie annuali retribuite sulla sicurezza e sulla salute del lavoratore si esplica pienamente se esse vengono prese nell’anno all’uopo previsto, vale a dire l’anno in corso, tale periodo di riposo permane interessante sotto tale profilo anche qualora se ne fruisca in un momento successivo» (
39
).
64.
Anche se la mia posizione si distingue quindi da quella sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale propugna, in sostanza, una rigorosa applicazione della sentenza KHS in circostanze quali quelle controverse nei procedimenti principali, riconosco tuttavia che, come afferma tale istituzione nelle sue osservazioni, solo se il datore di lavoro ha effettivamente avuto la possibilità di mettere il lavoratore in condizione di esercitare il suo diritto alle ferie può essergli opposto il suo obbligo. Solo in una situazione del genere un inadempimento del datore di lavoro potrebbe comportare conseguenze giuridiche negative nei suoi confronti.
65.
A tale riguardo, ritengo che spetti al giudice nazionale valutare, caso per caso, se, in relazione al momento in cui è insorta un’incapacità lavorativa o un’invalidità totale nel corso del periodo di riferimento in questione, il datore di lavoro abbia effettivamente avuto il tempo di adempiere ai propri obblighi di invito e di informazione quanto al godimento delle ferie.
66.
In tale valutazione, dev’essere preso in considerazione il fatto che quando un’invalidità totale o un’incapacità lavorativa è insorta al termine del periodo di riferimento in questione, come avvenuto nelle due cause in esame, è lecito supporre che il datore di lavoro abbia disposto del tempo necessario per adempiere ai propri obblighi di invito e di informazione quanto al godimento delle ferie.
V.
Conclusione
67.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali proposte dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) nei seguenti termini:
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in applicazione della quale il diritto di un lavoratore alle ferie annuali retribuite maturato per un determinato periodo di riferimento, nel corso del quale è insorta un’invalidità totale o un’incapacità lavorativa per malattia perdurante da allora, può estinguersi, vuoi al termine di un periodo di riporto autorizzato dalla legge nazionale vuoi successivamente, quando un datore di lavoro non lo ha posto, in tempo utile, in condizione di esercitare tale diritto prima dell’insorgenza di tale invalidità totale o di tale incapacità lavorativa.
1
Lingua originale: il francese.
2
GU 2003, L 299, pag. 9.
3
In prosieguo: la «Carta».
4
C‑350/06 e C‑520/06; in prosieguo: la «sentenza Schultz-Hoff e a.», EU:C:2009:18.
5
C‑214/10; in prosieguo: la «sentenza KHS», EU:C:2011:761.
6
C‑684/16; in prosieguo: la «sentenza Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften», EU:C:2018:874.
7
BGBl, 1963, pag. 2.
8
BGBl, 2002 I, pag. 1592; in prosieguo: il «BUrlG».
9
Per quanto riguarda i diritti alle ferie per gli anni 2010 e 2011, il giudice del rinvio precisa che il ricorso per cassazione («Revision») dev’essere respinto, non foss’altro perché, in mancanza di motivazione conforme ai requisiti di legge, l’appello del ricorrente era irricevibile su questo punto e perché, di conseguenza, questioni relative al diritto dell’Unione non sono rilevanti ai fini della soluzione della controversia al riguardo.
10
Nelle sue osservazioni scritte, la St. Vincenz-Krankenhaus precisa che AR si trova in stato di incapacità lavorativa ininterrottamente dal mese di settembre 2017.
11
Esso fa riferimento, al riguardo, alla sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na [OSCURATO:SOCIETA] (C‑762/18 e C‑37/19, EU:C:2020:504, punti 73 e segg.).
12
Poiché tali questioni sono pressoché identiche nelle due cause, le riporto una sola volta indicando tra parentesi quadre le minime differenze di formulazione.
13
Sentenza Schultz-Hoff e a. (punto 40).
14
Sentenza Schultz-Hoff e a. (punto 41).
15
Sentenza Schultz-Hoff e a. (punto 43).
16
V. sentenza Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (punto 36).
17
V. sentenza Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (punto 37 e giurisprudenza citata).
18
Sentenza Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (punto 38).
19
Sentenza Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (punto 40).
20
Sentenza Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (punto 26 e giurisprudenza citata).
21
Sentenza Schultz-Hoff e a. (punto 44).
22
Sentenza Schultz-Hoff e a. (punto 49).
23
Sentenza Schultz-Hoff e a. (punto 51).
24
Sentenza KHS (punto 28).
25
V., in questo senso, sentenza KHS (punti 29 e 30). Conformemente ad una giurisprudenza costante della Corte, il diritto alle ferie annuali retribuite «possiede una duplice finalità, vale a dire, da una parte, consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall’altra, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione» (punto 31 di tale sentenza). La Corte ha altresì considerato che «il diritto alle ferie annuali retribuite acquisito da un lavoratore inabile al lavoro per diversi periodi di riferimento consecutivi può rispondere ai due elementi della sua finalità […] solo ove il riporto non superi un certo limite temporale. Oltre tale limite, infatti, le ferie annuali sono prive del loro effetto positivo per il lavoratore quale momento di riposo, mantenendo solo la loro natura di periodo di distensione e di ricreazione» (punto 33 della detta sentenza).
26
V., in questo senso, sentenza KHS (punti 38, 39 e 44).
27
V. sentenza del 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, punto 56).
28
V., per analogia, sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na [OSCURATO:SOCIETA] (C‑762/18 e C‑37/19, EU:C:2020:504, punto 72).
29
V., in particolare, sentenza del 25 novembre 2021, job-medium (C‑233/20, EU:C:2021:960, punto 26 e giurisprudenza citata).
30
Sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na [OSCURATO:SOCIETA] (C‑762/18 e C‑37/19, EU:C:2020:504, punto 74 e giurisprudenza citata).
31
V., in particolare, sentenze del 6 novembre 2018, Kreuziger (C‑619/16, EU:C:2018:872, punto 51 e giurisprudenza citata), nonché Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (punto 44 e giurisprudenza citata).
32
Sentenze del 6 novembre 2018, Kreuziger (C‑619/16, EU:C:2018:872, punto 52), nonché Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (punto 45).
33
Sentenze del 6 novembre 2018, Kreuziger (C‑619/16, EU:C:2018:872, punto 53), nonché Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (punto 46).
34
Sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na [OSCURATO:SOCIETA] (C‑762/18 e C‑37/19, EU:C:2020:504, punto 77 e giurisprudenza citata).
35
V. sentenza Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (punto 41).
36
V., sull’impossibilità per il lavoratore di esimersi dal rispetto dei propri obblighi, sentenza Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (punto 43).
37
Sentenza del 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, punto 64).
38
Immaginiamo che anche le cause principali riguardassero il diritto alle ferie annuali retribuite maturato per anni precedenti a quello durante il quale è insorta un’invalidità totale o un’incapacità lavorativa e che, nel corso di tali anni anteriori, il datore di lavoro non abbia adempiuto ai propri obblighi di invito e di informazione quanto al godimento delle ferie. In applicazione della giurisprudenza risultante dalla sentenza Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, tale diritto non potrebbe essere considerato estinto.
39
Sentenza del 30 giugno 2016, Sobczyszyn (C-178/15, EU:C:2016:502, punto 33 e giurisprudenza citata).