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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19562/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio provvedendo alla rettifica ex art. 619,2° co.

C.P.P.; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 6/07/2020-dep. 28/07/2020, su ricorso per cassazione del PROCURATORE GENERALE, convertito in appello, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BRESCIA in composizione monocratica il 25/10/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Angelo a pena di giustizia per il reato di ricettazione, per avere egli acquistato, o comunque ricevuto, la motoslitta Polaris RMK provento di furto nel 2006 ai danni di MOSSINI Piero, reato accertato a EDOLO il 13/10/2013, ritenute la recidiva e l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen.

La CORTE territoriale escludeva tale attenuante, disapplicava la recidiva, e rideterminava la pena, facendola coincidere quanto alla reclusione col minimo edittale previsto per la ricettazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 co. 2 cod. pen.

Rileva che, poiché l'argomento decisivo ai fini della riforma in appello è che il bene ricettato fosse stato posto in vendita nel 2013 sul sito subito.it al prezzo di 1.500 euro, tale importo tuttavia non corrispondeva al valore effettivo della motoslitta, che era vecchia e mal messa, bensì a quanto chi l'aveva posta in vendita confidava di ricavarne, tant'è che poi essa era rimasta invenduta; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 co. 2 cod. pen.

Reitera il motivo già proposto in appello sul difetto di elemento psicologico del delitto contestato, e sostiene che non era stata dimostrata la consapevolezza della provenienza illecita del bene; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 bis cod. pen., essendo stata generica e assertiva la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, senza che la CORTE abbia tenuto conto neanche a tal fine dell'avvenuto risarcimento del danno; - come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) in relazione all'art. 442 cod. proc. pen. perché, essendosi svolto il primo grado nelle forme del giudizio abbreviato, la sanzione determinata dal Collegio di appello non è stata poi ridotta di un terzo.

Il PROCURATORE GENERALE rassegna conclusioni scritte nel senso di ritenere fondato l'ultimo motivo, con conseguente nuova determinazione della pena attraverso l'abbattimento di un terzo.

Valuta invece gli altri motivi manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, come precisato dal P.G., soltanto con riferimento all'ultimo dei motivi proposti, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza, e rideterminazione della pena, tenendo conto della diminuzione per il rito abbreviato, poiché la CORTE territoriale non ha proceduto in tal senso dopo aver quantificato la sanzione da irrogare.

2. Gli altri motivi sono invece infondati.

Lo è certamente il secondo, che censura la sentenza impugnata quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico della ricettazione: esso, articolato in fatto, è stato proposto oltre i limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

A fronte della reiterazione della censura, del tutto generica, secondo cui il Collegio di appello avrebbe confuso la posizione di [OSCURATO:PERSONA] con quella della moglie coimputata [OSCURATO:PERSONA] Elena, la CORTE territoriale ha ripreso e confermato l'ampia e logica ricostruzione della vicenda svolta dal TRIBUNALE, e ha dato conto della non incidenza, quanto al potere di fatto che le due pronunce di merito hanno ravvisato avere egli esercitato sulla motoslitta custodita all'interno della ditta [OSCURATO:PERSONA], della natura o della durata del suo rapporto di lavoro con la ditta medesima.

3. Infondato è pure il primo motivo, sulla qualificazione del fatto ai sensi del comma 1 e non del comma 2 dell'art. 648 cod. pen., operata dalla CORTEbresciana, contraddicendo la sentenza del GUP.

La motivazione resa sul punto è congrua e coerente allorché, aderendo alle argomentazioni del P.G., essa ha osservato come l'oggetto ricettato fosse una motoslitta funzionante, dotata di una sua propria utilità trovandosi in una località di montagna, e fosse stata posta in vendita nel 2013 sul sito subito.it al prezzo di 1.500 euro.

Quel che sostiene il ricorrente, circa una forte distanza tra il prezzo di vendita e il valore effettivo del bene, sollecita una lettura alternativa alternativa di elementi fattuali, e un altrettanto alternativo riesame del merito, precluso a questo Giudice di legittimità, oltre a non essere accompagnato da alcuna specifica valutazione a sostegno, come per es. una consulenza tecnica di parte.

4. Del pari infondato è il terzo motivo, sul diniego delle attenuanti generiche.

Va considerato in proposito che il Giudice di appello, pur disapplicando, al contrario del GUP, la contestata recidiva specifica, ha tuttavia valorizzato i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato, e ha escluso rilievo, anche quanto all'incidenza sulle generiche, al risarcimento del danno, poiché corrisposto in epoca successiva alla consumazione del reato.

In presenza di tale congrua e coerente motivazione, resta al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

5. Ai sensi dell'art. 619 co. 2 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va pertanto rettificata nel senso che, con la riduzione non applicata in sede di appello a seguito del ricorso al giudizio abbreviato, la pena deve determinarsi in anni uno mesi quattro di reclusione e 344 euro di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344 euro di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso a Roma il 12/04/2022 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio provvedendo alla rettifica ex art. 619,2° co. C.P.P.; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 6/07/2020-dep. 28/07/2020, su ricorso per cassazione del PROCURATORE GENERALE, convertito in appello, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BRESCIA in composizione monocratica il 25/10/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Angelo a pena di giustizia per il reato di ricettazione, per avere egli acquistato, o comunque ricevuto, la motoslitta Polaris RMK provento di furto nel 2006 ai danni di MOSSINI Piero, reato accertato a EDOLO il 13/10/2013, ritenute la recidiva e l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen. La CORTE territoriale escludeva tale attenuante, disapplicava la recidiva, e rideterminava la pena, facendola coincidere quanto alla reclusione col minimo edittale previsto per la ricettazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 co. 2 cod. pen. Rileva che, poiché l'argomento decisivo ai fini della riforma in appello è che il bene ricettato fosse stato posto in vendita nel 2013 sul sito subito.it al prezzo di 1.500 euro, tale importo tuttavia non corrispondeva al valore effettivo della motoslitta, che era vecchia e mal messa, bensì a quanto chi l'aveva posta in vendita confidava di ricavarne, tant'è che poi essa era rimasta invenduta; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 co. 2 cod. pen. Reitera il motivo già proposto in appello sul difetto di elemento psicologico del delitto contestato, e sostiene che non era stata dimostrata la consapevolezza della provenienza illecita del bene; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 bis cod. pen., essendo stata generica e assertiva la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, senza che la CORTE abbia tenuto conto neanche a tal fine dell'avvenuto risarcimento del danno; - come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) in relazione all'art. 442 cod. proc. pen. perché, essendosi svolto il primo grado nelle forme del giudizio abbreviato, la sanzione determinata dal Collegio di appello non è stata poi ridotta di un terzo. Il PROCURATORE GENERALE rassegna conclusioni scritte nel senso di ritenere fondato l'ultimo motivo, con conseguente nuova determinazione della pena attraverso l'abbattimento di un terzo. Valuta invece gli altri motivi manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, come precisato dal P.G., soltanto con riferimento all'ultimo dei motivi proposti, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza, e rideterminazione della pena, tenendo conto della diminuzione per il rito abbreviato, poiché la CORTE territoriale non ha proceduto in tal senso dopo aver quantificato la sanzione da irrogare. 2. Gli altri motivi sono invece infondati. Lo è certamente il secondo, che censura la sentenza impugnata quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico della ricettazione: esso, articolato in fatto, è stato proposto oltre i limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). A fronte della reiterazione della censura, del tutto generica, secondo cui il Collegio di appello avrebbe confuso la posizione di [OSCURATO:PERSONA] con quella della moglie coimputata [OSCURATO:PERSONA] Elena, la CORTE territoriale ha ripreso e confermato l'ampia e logica ricostruzione della vicenda svolta dal TRIBUNALE, e ha dato conto della non incidenza, quanto al potere di fatto che le due pronunce di merito hanno ravvisato avere egli esercitato sulla motoslitta custodita all'interno della ditta [OSCURATO:PERSONA], della natura o della durata del suo rapporto di lavoro con la ditta medesima. 3. Infondato è pure il primo motivo, sulla qualificazione del fatto ai sensi del comma 1 e non del comma 2 dell'art. 648 cod. pen., operata dalla CORTEbresciana, contraddicendo la sentenza del GUP. La motivazione resa sul punto è congrua e coerente allorché, aderendo alle argomentazioni del P.G., essa ha osservato come l'oggetto ricettato fosse una motoslitta funzionante, dotata di una sua propria utilità trovandosi in una località di montagna, e fosse stata posta in vendita nel 2013 sul sito subito.it al prezzo di 1.500 euro. Quel che sostiene il ricorrente, circa una forte distanza tra il prezzo di vendita e il valore effettivo del bene, sollecita una lettura alternativa alternativa di elementi fattuali, e un altrettanto alternativo riesame del merito, precluso a questo Giudice di legittimità, oltre a non essere accompagnato da alcuna specifica valutazione a sostegno, come per es. una consulenza tecnica di parte. 4. Del pari infondato è il terzo motivo, sul diniego delle attenuanti generiche. Va considerato in proposito che il Giudice di appello, pur disapplicando, al contrario del GUP, la contestata recidiva specifica, ha tuttavia valorizzato i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato, e ha escluso rilievo, anche quanto all'incidenza sulle generiche, al risarcimento del danno, poiché corrisposto in epoca successiva alla consumazione del reato. In presenza di tale congrua e coerente motivazione, resta al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 5. Ai sensi dell'art. 619 co. 2 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va pertanto rettificata nel senso che, con la riduzione non applicata in sede di appello a seguito del ricorso al giudizio abbreviato, la pena deve determinarsi in anni uno mesi quattro di reclusione e 344 euro di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 344 euro di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso a Roma il 12/04/2022 Il consigliere estensor
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