CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 21703/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da [OSCURATO:PERSONA] in quanto il domicilio indicato, presso l'abitazione del padre, sarebbe inidoneo in quanto sarebbe in esecuzione la misura dell'allontanamento dalla casa familiare; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione di quanto evidenziato nella memoria depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l'assenza di verifiche circa la sopravvenuta cessazione della misura cautelare; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento a agli elementi in atti - l'annotazione della Stazione carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] che dava atto dell'efficacia della misura al tempo della verifica senza che nulla di diverso o specifico fosse evidenziato nella memoria, nella quale si ribadiva soltanto la disponibilità manifestata dal padre ad accogliere il figlio- si è confrontato con quanto emerso e ogni ulteriore elemento sopravvenuto avrebbe dovuto essere documentato dalla difesa e, comunque, potrà essere oggetto di un nuovo e distinto procedimento; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.