CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 34177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto, con requisitoria del 30 gennaio 2023, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con atto del 5 febbraio 2023, ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 settembre 2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, il 27 agosto 2022, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato del reato di devastazione e saccheggio, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso, in concorso con altri, danneggiando, in modo indiscriminato, veicoli e beni esposti alla pubblica fede, in pieno centro abitato, mediante l'utilizzo di armi da fuoco ed armi improprie. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono stati emessi i menzionati provvedimenti cautelari è scaturito da quanto accaduto, nella notte tra il 13 ed il 14 agosto 2022, nelle adiacenze del lungomare di [OSCURATO:PERSONA], frequentato, anche a quell'ora, stante l'imminenza della festività di Ferragosto, e, in specie, dalla commissione di una serie di danneggiamenti, a mezzo di colpi di armi da fuoco e spranghe, diretti verso distinti beni collocati sulla pubblica via. In dettaglio, essendo state udite talune esplosioni, i militari della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], allertati dalle persone che si trovavano in zona, si sono portati sul luogo teatro della sparatoria e, giunti sul posto, hanno riscontrato che, effettivamente, numerosi colpi di arma da fuoco erano stati esplosi in direzione dell'abitazione e dei veicoli di proprietà della famiglia Facenza. Dall'escussione delle vittime, è emerso, al riguardo, che, intorno alle ore 02:00, il veicolo [OSCURATO:PERSONA], intestato a [OSCURATO:PERSONA] ed a lui in uso, parcheggiato dinanzi il cancello che dà accesso alla sua abitazione, è stato attinto da colpi di arma da fuoco e che, pochi minuti dopo, analoga condotta è stata perpetrata in danno dell'auto [OSCURATO:PERSONA], intestata ed in uso a [OSCURATO:PERSONA], figlio di Pasquale, parcheggiata di fronte la sua abitazione. All'esito di tali incursioni, [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio Morgan si sono recati, a bordo del mezzo [OSCURATO:PERSONA], benché danneggiato, presso un fondo di loro proprietà, già in passato soggetto a danneggiamento, onde sincerarsi dell'esistenza di eventuali danni anche con riferimento a tale immobile. Contestualmente, [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA], sospettando che gli autori degli atti intimidatori dovessero essere identificati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si sono diretti verso l'abitazione del secondo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha immediatamente contestato l'accaduto, non esitando a schiaffeggiarlo. La reazione di [OSCURATO:PERSONA] ha dato la stura ad un aspro alterco, nel corso del quale Cornicello ha colpito [OSCURATO:PERSONA] con un'asta in ferro, cagionandogli lesioni all'addome ed al braccio. Al termine della lite, [OSCURATO:PERSONA] si è portato presso l'abitazione del padre per essere medicato, mentre il figlio [OSCURATO:PERSONA] è tornato a casa, ove già si trovavano la madre e la nonna. Poco dopo le 03:00, tuttavia, ha avuto luogo un nuovo raid, perpetrato da alcuni soggetti che, sopraggiunti nelle adiacenze dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], hanno esploso numerosi colpi di arma da fuoco in direzione dell'immobile, nonché dei veicoli, una [OSCURATO:PERSONA] ed una [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dei Facenza ed ivi parcheggiati, che hanno colpito anche con spranghe in ferro. Dalle dichiarazioni rese, in proposito, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è emerso che tra i soggetti che parteciparono all'ultima fase dell'azione illecita vi era [OSCURATO:PERSONA], visivamente riconosciuto nel novero dei soggetti che, armi in pugno, hanno sparato all'indirizzo dell'abitazione e delle autovetture. Il frastuono causato dalla nuova aggressione ha richiamato l'attenzione delle persone che si trovavano sul lungomare, che hanno allertato una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Cirò, [OSCURATO:PERSONA], che, recatasi sul posto, ha notato la presenza di due vetture, una Panda bianca ed una Renault grigia — a bordo di una delle quali, condotta da [OSCURATO:PERSONA], figlio di Cataldo, si trovavano, tra gli altri, Antony e [OSCURATO:PERSONA]Aquila (il primo dei quali è stato inserito da [OSCURATO:PERSONA] nel novero degli autori dell'aggressione), mentre sull'altra sedeva, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] — che, alla vista dei militi, sono fuggite ed hanno fatto perdere le proprie tracce. Dalle indagini successivamente svolte dalla polizia giudiziaria e, in specie, dalla registrazione delle videocamere installate nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] è emerso, tra l'altro, che [OSCURATO:PERSONA], ivi giunto intorno alle ore 02:45, si è allontanato, a bordo della propria [OSCURATO:PERSONA], alle ore 02:56, per fare ritorno solo alle ore 04:28. 3. Dalla ricostruzione cronologica dei fatti sopra riportati, Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame hanno concordemente desunto che alcuni dei coindagati, chiamati a raccolta da [OSCURATO:PERSONA], si sono incontrati, subito dopo l'alterco intercorso con [OSCURATO:PERSONA], presso la sua abitazione, ove hanno concordato le modalità della nuova spedizione armata per poi allontanarsi, a bordo delle rispettive auto, dirigendosi tutti in un'unica direzione e quindi, alcuni di essi, fare ritorno presso l'abitazione di Cornicello dopo circa mezz'ora, e, infine, separarsi definitivamente prendendo direzioni diverse. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i giudici della cautela hanno ritenuto che, raccordando i dati ricavati dall'analisi delle telecamere installate presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] con quanto caduto sotto la diretta percezione dei Carabinieri al momento del loro intervento, debba riconoscersi la sussistenza di un solido quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo C) dell'incolpazione provvisoria. [OSCURATO:PERSONA] è stato, invero, limpidamente riconosciuto dai militari operanti, quale conducente della [OSCURATO:PERSONA] che, alla vista delle forze dell'ordine, si è dato a repentina fuga ed è stato, peraltro, individuato ed associato alla medesima automobile per essere stato ripreso dal sistema di videosorveglianza in un momento antecedente l'azione delittuosa cui gli è contestato di avere concorso. I giudici della cautela hanno, dunque, concluso che l'intervenuto riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] ad opera dei militari, intervenuti a brevissima distanza temporale dagli spari, la condotta di guida da lui serbata nel frangente in cui si è avveduto dell'arrivo delle forze dell'ordine e la sua riscontrata presenza presso l'abitazione familiare nel lasso temporale antecedente la preparazione dell'agguato costituiscono elementi dimostrativi, nel loro insieme e nell'ottica della gravità indiziaria, della sua partecipazione al gruppo di fuoco autore del secondo agguato ai danni della famiglia Facenza. 4. Il Tribunale del riesame, in replica alle obiezioni sollevate dall'indagato, ha osservato che il concreto dipanarsi dei fatti permette di ascrivergli la posizione di concorrente, in quanto latore di un contributo materiale di sicuro rilievo eziologico. Ha, in specie, ritenuto che, senza il suo concorso, una parte dei correi non sarebbe giunta sul posto né avrebbe potuto, successivamente, guadagnare la fuga e l'impunità, per aggiungere, subito dopo, che la sua riscontrata partecipazione ad almeno un segmento della fase preparatoria, svoltasi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], convince del fatto che egli era perfettamente a parte delle intenzioni dei complici. Il Tribunale del riesame ha, sotto altro aspetto, rltenuto che l'esistenza di pregressi contrasti tra i Facenza ed il gruppo riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] corrobora l'impianto accusatorio, anziché scalfirlo, giacché è proprio l'esistenza del richiamato conflitto ad aver determinato l'attuazione di una spedizione punitiva armata da parte dei Cornicello, attraverso la tipica modalità di risoluzione dei conflitti adottata dall'utilizzo di metodi di sopraffazione tipici del contesto mafioso di riferimento. Né, ha aggiunto, la gravità del quadro indiziario viene meno in ragione delle discrasie tra le rispettive propalazioni di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai modelli di auto sopraggiunti presso la loro abitazione in occasione del secondo agguato, che devono essere verosimilmente ricondotte alla comprensibile agitazione delle persone offese nel momento della violenta aggressione, che ha fatto sì che [OSCURATO:PERSONA], emotivamente turbato dagli spari rivolti in direzione della sua abitazione e trovandosi, peraltro, egli stesso all'interno dell'unità immobiliare, non abbia, in quegli attimi di estrema concitazione, correttamente individuato le caratteristiche delle auto sopraggiunte. La divergenza, hanno continuato i giudici catanzaresi, trova congrua giustificazione anche valorizzando il diverso angolo di visuale sussistente tra [OSCURATO:PERSONA], che era in luogo protetto, ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] il quale, viceversa, era maggiormente esposto ad una situazione di pericolo, trovandosi all'interno dell'abitazione oggetto della sparatoria. A fronte dei descritti elementi investigativi, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il quale, in concorso con altri, ha posto in essere danneggiamenti su larga scala, in particolare contro le auto in uso alla famiglia di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], esplodendo nella loro direzione diversi colpi di arma da fuoco e distruggendole con l'uso di spranghe, come riferito dalle persone offese, barricate in casa. Inoltre, a giudizio del Collegio calabrese, i concorrenti nel reato hanno sparato in direzione dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ad altezza d'uomo, come risulta dagli atti di indagine, colpendo una finestra e la porta di ingresso che, tuttavia, non sono riusciti a sfondare, così realizzando una condotta che, per le modalità che la contraddistinguono, deve ritenersi abbia leso il bene giuridico dell'ordine pubblico, inteso dalla collettività come tranquillità e sicurezza. Il Tribunale del riesame ha, altresì, evidenziato l'entità e la vastità dei danni perpetrati alla famiglia Facenza grazie all'impiego di spranghe di ferro ed armi da fuoco ed ha, dunque, enfatizzato le dimensioni dell'evento, che ha assunto una portata tale da destare allarme anche nei !soggetti che, a poca distanza, hanno udito l'esplosione dei colpi di arma da fuoco, distintamente riconosciuti, ed hanno, di conseguenza, subito allertato i militari che transitavano sul lungomare. I giudici della cautela hanno, del pari, avallato l'impostazione accusatoria con riferimento all'aggravante del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 cod.pen., sul rilievo che la condotta tenuta dall'indadato, consisUta nel recarsi insieme ai correi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], armati dn spranghe, pistole ed un fucile, nello sparare ad altezza d'uomo in direzione dell'abitazione della vittima e nel distruggere le auto riconducibili al nucleo familiare della vittima, è tale da porre in essere una coartazione psicologica avente i caratteri propri dell'organizzazione criminale. Ha, per contro, disatteso la doglianza difensiva che, ai fini dell'esclusione dell'aggravante, valorizza l'intervento di Facenza ai danni di [OSCURATO:PERSONA], che egli non ha avuto timore ad affrontare e schiaffeggiare. Ha, infine, rilevato che la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., applicabile in ragione della contestazione della menzionata aggravante, non risulta, nel caso di specie, superata, atteso, anzi, che le gravi modalità della condotta inducono a ritenere sussistente il concreto e attuale pericolo che l'indagato, se rimesso in libertà, possa porre in essere altri, e più gravi, atti intimidatori nei confronti della famiglia Facenza. Tanto, in considerazione della spregiudicatezza mostrata da [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha esitato a partecipare ad una spedizione punitiva armata all'interno di un centro cittadino, in una via a pochi passi dal lungomare, in piena estate, ed ha palesato propensione alla trasgressione, oltre che alla violenza, nel momento in cui, accortosi della presenza delle forze dell'ordine, ha dato vita, con freddezza e disinvoltura, ad una precipitosa fuga alla vista delle forze dell'ordine. 5. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame condiviso la valutazione del Giudice per le indagini preliminari in ordine alla sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza per il delitto ascrittogli in ragione della sua mera presenza in prossimità dei luoghi che sono stati teatro della seconda aggressione in pregiudizio della famiglia Facenza, trascurando come il concorso di persone esiga un effettivo e concreto contributo causale in termini di facilitazione della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale o l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non valgono a realizzare la fattispecie concorsuale. Il Tribunale del riesame, obietta il ricorrente, ha omesso, nel richiamare la disciplina in materia di concorso, di individuare gli elementi di fatto a sostegno del suo convincimento e, in particolare, di indicare le ragioni che lo hanno indotto a concludere che la sua presenza si sia tradotta in un contributo agevolativo nell'economia del reato. Eccepisce, al riguardo, che i dati disponibili depongono nel senso che la sua presenza, registrata prima dela realizzazione della sparatoria e, poscia, ad episodio terminato, si è risolta in una condotta non punibile perché priva di attitudine eziologica ed in relazione alla quale, peraltro, egli ha offerto, in sede di interrogatorio di garanzia, adeguate giustificazioni. Né, sottolinea, i giudici della cautela hanno avuto cura di illustrare in che modo egli avrebbe rafforzato, sul piano morale, l'altrui proposito criminoso che, all'atto del suo coinvolgimento, era già compiutamente delineato, sicché la carenza di prova in merito alla sua diretta partecipazione alle azioni di danneggiamento concorre, in definitiva, ad attestare, in questa prospettiva, il difetto degli elementi costitutivi dell'ipotizzato concorso nel reato. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ancora, vizio di motivazione in relazione alla contestata aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. che, a suo modo di vedere, avrebbe dovuto essere esclusa in ragione dell'assenza di qualsivoglia metus in capo ai Facenza i quali, anzi, non hanno esitato, non appena scoperti i primi danneggiamenti, a portarsi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per redarguirlo con mezzi violenti, per poi esporre, in denunzia, una versione poco veritiera dei fatti. Eccepisce, ulteriormente, che il Tribunale del riesame ha evocato, in modo del tutto generico e senza il benché minimo conforto documentale, la contiguità di [OSCURATO:PERSONA] e dei correi ad ambienti di 'ndrangheta. 6. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 30 gennaio 2023, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente, con atto del 5 febbraio 2023, ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Preliminarmente, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, D, risolvono, in realtà, nella // sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, liana, Rv. 255460). 3. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha descritto, in termini sostanzialmente incontroversi, gli elementi investigativi che attengono alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto idonei a supportare, in chiave di gravità indiziaria, l'impostazione accusatoria. Se, invero, la presenza del giovane presso l'abitazione familiare nel frangente in cui il padre — adirato perché schiaffeggiato da [OSCURATO:PERSONA] — e gli altri autori del fatto stavano organizzando la nuova aggressione è ,f; significativa, da un canto, di percepibile adesione, di ordine innanzitutto morale, all'iniziativa criminosa, che si è tradotta in un tangibile rafforzamento del proposito dei correi, i quali, già da quel momento, hanno potuto contare sul suo valido ausilio, la condotta da lui serbata una volta raggiunto il luogo di consumazione dei danneggiamenti appare, dall'altro, senz'altro dimostrativa dell'avere egli arrecato all'impresa delittuosa un valido apporto di natura materiale. In questo senso depone, in particolare, la circostanza, di innegabile rilievo eziologico, che [OSCURATO:PERSONA], mettendo a disposizione la sua [OSCURATO:PERSONA] e conducendola personalmente, abbia consentito ai correi di portarsi nelle adiacenze dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e, specificamente, ad [OSCURATO:PERSONA]Aquila, riconosciuto dai Carabinieri mentre si trovava all'interno del veicolo, di danneggiare, con una spranga di ferro, le vetture di Facenza (il quale, nascosto dietro un cespuglio, ha osservato la scena ed individuato, tra gli autori del raid, il passeggero della [OSCURATO:PERSONA]). D'altro canto, che [OSCURATO:PERSONA] rosse, in quel frangente, pienamente cosciente della finalità perseguite dai soggetti con cue egli si accompagnava è plasticamente dimostrato dall'atteggiamento tenuto aiHarrivo della pattuglia dei Carabinieri, concretatosi in un repentino ed immediato aiiontanamento che, deve logicamente ritenersi, non avrebbe avuto luogo qualoi D egli fosse stato, come dedotto, inconsapevole strumento di un progetto delittuoso al quale era del tutto estraneo. La motivazione dell'ordinanza impugnata, scevra da fratture razionali e coerente con le emergenze istruttorie, resiste, pertanto, alle obiezioni del ricorrente che, dopo avere correttamente enunciato le coordinate ermeneutiche che regolano la materia, appunta la propria attenzione sull'omessa, diretta partecipazione all'azione tipica (costituita dall'esplosione dei colpi di arma da fuoco e dal danneggiamento dei veicoli con le spranghe di ferro) che, tuttavia, coesiste, nella struttura del concorso di persone del reato, con altre forme di agevolazione, oltre che di apporto di tipo psicologico, che, nel caso di specie, sono state, per quanto riportato nel provvedimento del Tribunale del riesame, convenientemente tratteggiate e valutate. 4. Non meno infondata è la residua doglianza del ricorrente, vertente sulla contestazione dell'aggravante speciale, sub specie di impiego, nella commissione del fatto illecito, delle condizioni tipiche del fenomeno mafioso, cioè dell'evocazione della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. La giurisprudenza di legittimità ha precisato, al riguardo, che «La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 dl. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art.416-bis, cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso» (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 - 01), ovvero, in caso di reato, quale quello qui in contestazione, connotato dall'uso della violenza, che la violenza assuma veste tipicamente mafiosa (così, tra le altre, Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 - 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha ravvisato i tratti dell'agire mafioso nella spregiudicatezza mostrata dagli indagati i quali, noncuranti della presenza, nella zona che è stata teatro dei danneggiamenti, di una moltitudine di persone, non hanno esitato a porre in essere -- grazie alla disponibilità di un piccolo arsenale, composto da almeno un fucile e due pistole, di cui una semiautomatica (la cui qualificazione giuridica, in questa sede ininfluente ai fini della decisione, potrà e dovrà essere valutata nel prosieguo del procedimento, con precipuo riferimento alla clandestinità delle armi ed alla sussistenza degli estremi della loro ricettazione) -- un'azione eclatante, intesa, con ogni evidenza, a ribadire la propria supremazia nei confronti delle persone offese ed a rivendicare, coram populo, la propria caratura malavitosa, producendo un effetto di intimidazione destinato a propagarsi oltre la cerchia delle vittime dei danneggiamenti. Una ricostruzione, questa, che non appare distonica rispetto ai canoni interpretativi sopra richiamati e che non è inficiata dalla carenza di prova in ordine all'appartenenza o alla contiguità di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi complici alle organizzazioni di 'ndranghela stanziate sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] e dei comuni limitrofi né, tantomeno, dalla reazione approntata, dopo i primi danneggiamenti, da [OSCURATO:PERSONA], che i Cornicello, muovendosi secondo il registro tipico delle organizzazioni mafiose, intesero sanzionare hic et nunc allestendo, nel giro di un'ora, un'azione criminosa tale — per le proditorie modalità esecutive, la vastità dei danneggiamenti e l'utilizzo di armi di diversa tipologia — da lasciare intendere, ai Facenza ed alla popolazione tutta, la ferma volontà di non rinunciare alla supremazia sul territorio. L'applicazione della circostanza aggravante comporta, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'operatività della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, della quale il ricorrente, nell'ambito del secondo motivo, invoca il superamento senza, però, indicare elementi, che i giudici della cautela avrebbero trascurato, a tal fine rilevanti ed omettendo di considerare, vieppiù, che egfl è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari anziché a quella del