CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 settembre 2023
Cassazione n. 26123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nella causa vertente tra: LA [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 25, giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA]Amati e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 35, giusta procura in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 25, giusta procura in atti; ricorrente incidentale Avverso la sentenza n.3337-2022 della Corte d’Appello di R oma , depositata il 16.9.2022 , N.R.G. 2513-2020; Rilevato che dalla documentazio ne prodotta risulta rinuncia della parte ricorrent e e di quella ricorrente incidentale ecomunicazione allecontroparti; Rilevato che è intervenuta transazione tra tutte le parti in ordine alla controversia oggetto dei ricorsi in esame e che vi è “rinuncia al controricorso” da parte della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], per cui può procedersi alla compensazione delle spese; P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.Spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 6 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI