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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09510/2026

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difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DeRuberto (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1233 del 23/11/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/2/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026RILEVATO CHE:− nella notte del 25 giugno 2013, il treno n. 60629, proveniente daTorino Orbassano e diretto a Maddaloni, sviò presso la stazione di Formia,dopo avere percorso circa nove chilometri in condizioni di progressivodeterioramento dell’assetto di marcia, a causa del distacco della boccoladestra del carrello anteriore del quindicesimo carro bisarca, identificato conil n. 23834363032.9, di proprietà della S.I.T.F.A. - [OSCURATO:PERSONA]− lo sviamento e il deragliamento del carro (e di quelli ad esso collegati)cagionarono danni ingenti all’infrastruttura ferroviaria gestita da RFI - Rete− la compagnia [OSCURATO:SOCIETA]. (già INA Assitalia), coassicuratricedella polizza «Assicurazione danni a materiale rotabile e infrastruttura»stipulata il 5 giugno 2010 con [OSCURATO:SOCIETA]., provvide aliquidare alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] l’indennizzo di € 2.210.000,00 (alnetto della franchigia), relativo ai danni materiali riportati in via principaleda [OSCURATO:SOCIETA]., società beneficiaria della copertura assicurativa e proprietariadell’infrastruttura danneggiata;− in forza di tale pagamento, [OSCURATO:SOCIETA] si surrogò nei dirittidell’assicurata, agendo giudizialmente, innanzi al Tribunale di Torino, neiconfronti di S.I.T.F.A. ai sensi dell’art. 1916 c.c.: l’attrice chiese la condannaal rimborso dell’indennizzo versato, deducendo la responsabilità dellasocietà convenuta - ai sensi degli artt. 2051, 1218 e 2043 c.c. - per l’omessao inadeguata manutenzione del carro bisarca di sua proprietà;− S.I.T.F.A. si costituì eccependo, in via preliminare, il difetto dilegittimazione attiva dell’attrice e contestando, nel merito, tanto il nessocausale quanto l’imputabilità dell’evento alla propria condotta: il carro erastato regolarmente sottoposto ai controlli prescritti e la causa dell’incidenteconsisteva esclusivamente nel malfunzionamento del sistema RTB;Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026− il Tribunale, con la sentenza n. 271 del 19 gennaio 2021, rigettòl’eccezione preliminare e accolse parzialmente la domanda attorea,ritenendo S.I.T.F.A. responsabile nella misura del 40%, in quantoproprietaria e detentrice del carro e soggetto responsabile della suamanutenzione; attribuì invece alle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] laresidua responsabilità del 60%, in relazione al mancato funzionamentodell’impianto RTB; condannò, dunque, S.I.T.F.A. al pagamento di €884.000, oltre accessori, pari alla quota corrispondente al grado diresponsabilità individuato;− S.I.T.F.A. propose appello avverso tale decisione articolando cinquemotivi, relativi al difetto di legittimazione attiva dell’assicuratore, alla nullitàdella C.T.U. e dei suoi esiti, all’insussistenza della propria responsabilità,all’esclusiva imputabilità dell’evento a RFI per il malfunzionamento delsistema RTB, alla quantificazione del danno liquidato;− la Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 1233 del 23 novembre2022, rigettò integralmente il gravame e confermò la decisione del primogiudice; in particolare, affermò la legittimità della surrogazionedell’assicuratore, la validità della C.T.U., la correttezza dell’accertamento inordine alle cause del sinistro e la congruità della liquidazione del danno;− avverso tale decisione la S.I.T.F.A. - [OSCURATO:PERSONA] motivi;− [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso;− le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, primo comma,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 19/2/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a normadell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026CONSIDERATO CHE:− il ricorso è inammissibile;− l’intero ricorso e tutti i motivi scontano una prima ragione di inam-missibilità costituita dalla violazione delle disposizioni dell’art. 366 c.p.c.;− in primo luogo, ad onta della prescrizione di sinteticità (art. 121 c.p.c.)e, soprattutto, del requisito della «chiara esposizione dei fatti della causaessenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso» (art. 366, primo comma,n. 3, c.p.c.) la ricorrente si dilunga - con inaccettabile prolissità - per 25pagine nell’esposizione della vicenda processuale, soffermandosi anche suminuzie del tutto irrilevanti ai fini della decisione delle censure (basti pen-sare, ad esempio, alla costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]., allatitolarità delle azioni societarie, all’individuazione della capogruppo, alla suaiscrizione nel registro delle imprese, ecc.);− inoltre, le istanze e difese dell’odierna ricorrente sono riportate in ma-niera pletorica (in alcuni casi anche con parecchie ripetizioni e ridondanze),mentre le difese ed eccezioni dell’originaria attrice (e pure le sentenze dimerito) sono sintetizzate al punto da non consentire la comprensione delfatto processuale ai fini della decisione del ricorso (ad esempio, rispettoall’eccezione di carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], alle pagine10-11 del ricorso la ricorrente si limita ad affermare: «Va sin d’ora precisatoche il Tribunale prima e la Corte d’Appello dopo, non hanno mai preso po-sizione su queste eccezioni svolte sin dalla prima difesa dinanzi al Tribunalee riproposte dinanzi alla Corte d’Appello.

L’attrice in prima udienza di trat-tazione non ha dedotto nulla e solo con la memoria 1 ex art. 183 c.p.c. (doc.4) ha integrato tardivamente quanto avrebbe dovuto dedurre con l’atto dicitazione.

Questa tardività è stata prontamente sollevata in primo grado conla memoria 2 dalla convenuta, ma il Tribunale ha ignorato tutto.», senzacon ciò spiegare le ragioni della pretesa creditoria esposta nell’atto di cita-zione e poi precisata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., né chiarireNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026quale eccezione di tardività sia stata formulata con la seconda memoria, néillustrare il contenuto della decisione di primo grado);− la stessa illustrazione della sentenza impugnata è frammentaria, arti-colata nei diversi motivi, inframmezzata da considerazioni della ricorrente edal rinvio ad atti dei gradi di merito, così, a dispetto della norma suindicata,costringendo la Corte di legittimità a una faticosa e complessa opera di di-stillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, i quali, per-ciò, si articolano in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscon-tri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nelricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione delle sen-tenze di merito (in proposito, Cass. Sez. 6, 28/05/2018, n. 13312, Rv.648924-01);− in secondo luogo, la formulazione delle censure viola il dispostodell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., perché, per essere «chiara e sin-tetica», l’esposizione di ogni singolo motivo non può essere articolata inmolteplici e diversi profili di doglianza (il fatto che la ricorrente abbia omessodi specificare il vizio dedotto a norma dell’art. 360 c.p.c. non impedisce diravvisare il cumulo tra le doglianze di cui ai nn. 3), 4) e 5) della norma) inmaniera tale da rimettere a questa Corte il compito di isolare le singolecensure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’im-pugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (in tema, Cass. Sez. 2,23/10/2018, n. 26790, Rv. 651379-01);− perciò, di seguito saranno esaminati soltanto i profili dei singoli motividi impugnazione che, benché cumulati e facenti riferimento alle diverse ipo-tesi contemplate dall’art. 360, primo comma, permettono di cogliere conchiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili e suscettibili di unesame separato (Cass. Sez. 1, 09/12/2021, n. 39169, Rv. 663425-02);− va comunque ribadito che «l’onere di specificità dei motivi, sancitodall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci ilvizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità dellaNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - lanorma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»(Cass. Sez.

U., 28/10/2020, n. 23745, Rv. 659448-01);− si ravvisa, poi, la lacunosità del ricorso rispetto al requisito ex art.366, primo comma, n. 6, c.p.c., posto che, dei 33 documenti allegati all’attointroduttivo ai quali la ricorrente fa rinvio (probabilmente, fraintendendo ilruolo della Corte di legittimità, che non è chiamata a riesaminare le que-stioni di fatto o il materiale probatorio), soltanto per alcuni è compiutaun’adeguata «illustrazione del contenuto rilevante» (quest’ultima manca,ad esempio, per la C.T.U. svolta in primo grado, che forma oggetto delsecondo e del terzo motivo, e che viene sottoposta a un confronto “quanti-tativo” - per numero di pagine - con la bozza trasmessa ai cc.tt.pp., senzaperò specificare quali novità e differenze significative siano state apportatenel testo definitivo);− inoltre, in presenza di una “doppia conforme” sono ex lege inammis-sibili le censure riconducibili al vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.(art. 360, quarto comma, c.p.c.);− infine, si deve sin d’ora rilevare l’inammissibilità dei motivi nelle partiin cui - dietro all’apparente richiamo di eterogenee disposizioni normative,sostanziali e processuali (come statuito da Cass. Sez. 5, 06/11/2024, n.28541, Rv. 672672-01; conforme a Cass. Sez. 5, 14/09/2016, n. 18021,Rv. 641127-01, «In tema di ricorso per cassazione, i motivi d’impugnazione,se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unita-ria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una ne-gazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C.Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le sepa-rate censure») - si denuncia l’insufficienza della motivazione e/o la pretesaomessa considerazione delle risultanze istruttorie e/o l’asseritamente erro-nea valutazione delle prove o delle presunzioni tratte dal giudice di merito;− a riguardo è sufficiente un richiamo a consolidati orientamenti giuri-sprudenziali: «È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’appa-rente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di man-canza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dalgiudice di merito» (Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03);«In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o im-plicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della de-cisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuoridei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» e «la do-glianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probato-ria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - se-condo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altroe diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una diffe-rente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), op-pure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione,abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezza-mento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitatoil proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosiNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di moti-vazione.» (Cass. Sez.

U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01 e 659037-02); «La deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primocomma, cod. civ., suppone allora un’attività argomentativa che si deveestrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che ilragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però,come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettosodel paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello dellaconcordanza.

Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazionedel ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmicompiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d.falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l’evidenziare in modochiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno osotto tutti quei paradigmi» (Cass. Sez.

U., 24/01/2018, n. 1785); «Il ricor-rente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendoneuno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’ana-lisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità,in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesami-nare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto ilprofilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazionedel giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fattiin discussione.» (ex multis, Cass. Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505, Rv.669412-01); «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’oneredella prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gra-vare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla diffe-renza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazioneNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non ancheche il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.» (ex multis, Cass. Sez. 5,15/10/2024, n. 26739, Rv. 672706-01);− fermi i rilievi di inammissibilità sopra esposti, dal primo motivo (cosìrubricato: «Eccezioni preliminari relative all’inammissibilità/improcedibilitàe difetto di legittimazione attiva dell’attrice per la mancanza dei requisitiall’azione di surrogazione ex art. 1916, co.

I c.c. anche in relazione dell’art.1891 c.c.

I - Nullità della sentenza.

Violazione dell’art. 112 c.p.c., anche inriferimento all’art. 164 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1916c.c., anche in combinazione con l’art. 1891 c.c.

Falsa applicazione dell’art.1188 c.c.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 ss. c.c. anche inriferimento agli artt. 1362 ss. c.c.

Violazione dell’art. 132 c.p.c.

Omessa,insufficiente ed errata motivazione.») è possibile enucleare una critica che,essendo esposta in maniera sufficientemente chiara e non attenendo a que-stioni di fatto incensurabili in questa sede, può essere esaminata;− ci si riferisce, in particolare, alla dedotta violazione dell’art. 1891,comma 2, c.c., disposizione che la Corte d’appello avrebbe trasgredito am-mettendo un consenso tacito degli assicurati all’esercizio, da parte dellacontraente, dei diritti derivanti dal contratto assicurativo: la S.I.T.F.A. so-stiene, infatti, che la legittimazione all’azione ex art. 1916 c.c. deriva dalpagamento eseguito in favore dell’assicurato (che, nel caso, è [OSCURATO:PERSONA]), unico soggetto titolare del diritto all’indennizzo, e che, in-vece, il pagamento a favore del contraente (nel caso, pacificamente ese-guito da [OSCURATO:SOCIETA] a favore di [OSCURATO:SOCIETA].) im-pedisce la realizzazione del presupposto normativo prescritto per la rivalsa;Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026soltanto un consenso espresso dell’assicurato avrebbe permesso alla con-traente di percepire l’indennizzo assicurativo;− in proposito si osserva che questa Corte ha statuito che «Nel contrattodi assicurazione per conto di chi spetta, il consenso a pretendere l’inden-nizzo in luogo dell’avente diritto non può essere presunto in base alla merasottoscrizione di una clausola di assicurazione che attribuisce al contraentedetta potestà, occorrendo che la stessa sia confermata da un consensoespresso del terzo beneficiario del contratto, titolare della pretesa ex art.1891, comma 2, c.c., atteso che tale norma configura un’ipotesi di sostitu-zione processuale, la quale può trovare titolo in uno specifico mandatodell’avente diritto che, quanto all’incasso, può avere ad oggetto sia creditigià sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cuivalidità ed efficacia sarebbero necessarie l’esistenza del diritto e la consa-pevolezza di tale esistenza» (Cass. Sez. 3, 02/03/2018, n. 4923, Rv.647363-01) e, più recentemente, ritenuto che «l’art 1891, secondo comma,c.c. sia inderogabile» (Cass. Sez. 3, 17/06/2025, n. 16212; Cass. Sez. 3,23/06/2025, n. 16787), con conseguente inammissibilità di rinunce preven-tive dell’assicurato all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto stipulatoper suo conto;− tuttavia, la censura qui svolta non individua la ratio decidendi dellasentenza impugnata, che non si basa sull’art. 1891 c.c., bensì sull’art. 1188c.c.: «… la [OSCURATO:SOCIETA], quindi, ha ritualmente incassato l’in-dennizzo, ex art. 1188 c.c., quale (atecnico) rappresentante o indicatario e,cioè, strumento del creditore (RFI) per ricevere la prestazione, la cui volontàdi delegare il rappresentante o l’indicatario all’incasso, con relativo effettoliberatorio per il solvens ([OSCURATO:PERSONA]), è dimostrabile tramite qualsivoglia pre-sunzione (Cass. 2015 n. 20345), in questo caso offerta dalla comune ap-partenenza al Gruppo delle società RFI e Trenitalia controllate al 100% dallas.p.a. [OSCURATO:SOCIETA] e dal rituale pagamento dei premi da parte delleNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026prime, previsto nella medesima polizza che stabilisce il pagamento dell’in-dennizzo al contraente (per conto delle assicurate che, quindi, si presumonoconsenzienti).

Infondata, di conseguenza, è l’eccezione sollevata exart.1891, 2°c., c.c., secondo cui il contraente avrebbe fatto valere i dirittiderivanti dal contratto senza il consenso dell’assicurato, sempre premet-tendo che l’incasso dell’indennizzo non è stato fatto in proprio da Ferroviedello Stato, ma per conto degli assicurati e che, in ogni caso, tale consensopuò essere, appunto, implicito (Cass. 2007 n.9053).»;− dalla motivazione della pronuncia si evince chiaramente che il giudiced’appello non ha ammesso, dall’assicurato al contraente, un anticipato (conclausola contrattuale) ed implicito (anziché espresso) trasferimento dei di-ritti derivanti dal contratto assicurativo, ma ha piuttosto individuato nel pre-detto contratto l’univoca indicazione di un adiectus solutionis causa, avallatadagli assicurati per facta concludentia;− in altre parole, non viene in rilievo l’art. 1891, comma 2, c.c., perchéGenerali Italia ha pagato l’indennizzo alle società assicurate versandolo alsoggetto indicato ex art. 1188 c.c., di talché la contraente Ferrovie delloStato Italiane non ha esercitato diritti derivanti dal contratto, i quali sonorimasti in capo alle società assicurate;− palesemente inammissibile è la dedotta violazione dei canoni erme-neutici ex artt. 1362 ss. c.c. (anche in relazione alla temeraria pretesa dellaS.I.T.F.A. di essere considerata alla stregua di assicurata), sia perché «Ilmotivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giu-dice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362e ss. c.c., deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enuncia-zione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamenteapplicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impu-gnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio inter-pretativo legale» (Cass. Sez. 3, 21/06/2017, n. 15350, Rv. 644814-02), siaNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026perché «L’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di le-gittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica con-trattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudicedi merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpreta-zioni del testo negoziale» (Cass. Sez. 3, 10/05/2018, n. 11254, Rv. 648602-01);− col secondo motivo la ricorrente ha dedotto «Nullità della C.T.U. as-sunta, incompetenza del C.T.U., utilizzo errato della C.T.U., nullità del que-sito sottoposto al C.T.U..

Mancato raggiungimento dello scopo.

II - Viola-zione dell’art. 112 c.p.c.

Violazione dell’art. 88 c.p.c., degli artt. 24 e 111della Costituzione.

Violazione degli artt. 210 ss. c.c.

Violazione e falsa ap-plicazione degli artt. 61 ss. e dell’art. 194 c.p.c., anche in riferimento agliartt. 156 ss. c.p.c.

Violazione dell’art. 132 c.p.c.

Omessa, insufficiente ederrata motivazione.

Eccesso di potere.»;− la S.I.T.F.A. ha denunciato la nullità della C.T.U. disposta in primogrado, deducendo una serie di vizi processuali e funzionali: (i) incompetenzatecnica del consulente nominato, ritenuto privo del profilo specialistico ri-chiesto dalla materia (dinamica ferroviaria, meccanica delle boccole, nor-mativa di sicurezza); (ii) utilizzo errato della C.T.U. da parte del giudice,che ne ha fatto derivare la decisione in modo acritico; (iii) violazione delcontraddittorio, poiché la relazione definitiva ha differito dalla bozza circo-lata ai CTP senza adeguata interlocuzione; (iv) nullità del quesito per gene-ricità e per avere sostituito al necessario accertamento tecnico-scientificoun giudizio valutativo; (v) mancato raggiungimento dello scopo istruttorio,stante l’impossibilità di esaminare i reperti (rottamati) e la dipendenzadell’indagine da atti terzi incompleti;− in particolare, ha sostenuto che la C.T.U. si sia fondata su una rela-zione RFI del 30/9/2013 priva dei 23 allegati richiamati nel testo, più volterichiesti e mai prodotti, con conseguente impossibilità di verifica piena eviolazione dei canoni di lealtà processuale; ha aggiunto che il consulenteNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026non ha eseguito verifiche autonome realmente idonee a colmare la perditadei reperti, limitandosi a rielaborare materiali di altri senza una metodologiatecnico‑scientifica trasparente e ripetibile.

Da qui la richiesta di dichiararenulle la C.T.U. e le statuizioni che la recepiscono, ovvero di disporre rinno-vazione/integrazione istruttoria e ordine di esibizione degli allegati RFI;− ha aggiunto altresì che il Tribunale ha sostanzialmente delegato alC.T.U. l’accertamento decisivo, trasfondendo in sentenza l’elaborato peri-tale senza vaglio critico, nonostante le puntuali contestazioni difensive sucompetenza, quesito, fonti e metodo, con conseguente violazione degli artt.112, 132, 61, 194, 210 e 156 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e dei principîin tema di giusto processo;− col terzo motivo la ricorrente ha dedotto «Nullità della C.T.U. anchesotto il profilo del merito, essendo essa stata redatta in netto contrasto conle regole logiche e tecniche scientifiche, priva di alcun resoconto degli ap-profondimenti tecnico/scientifici svolti e della documentazione agli atti esa-minata.

III - Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. an-che in combinazione degli artt. 2697 ss. c.c.

Violazione dell’art. 112 c.p.c.e mancato esame della C.T.U. sotto il profilo del merito.

Violazione dell’art.156, II co. c.p.c.»;− la S.I.T.F.A. ha contestato nel merito la C.T.U., sostenendo che l’ela-borato non ha rispettato regole logiche e tecnico‑scientifiche, è risultato la-cunoso negli approfondimenti e privo di un tracciato metodologico verifica-bile; ha aggiunto che il consulente non ha dato conto dell’insieme della do-cumentazione esaminata, né ha spiegato in modo coerente come sia per-venuto alle conclusioni sulla carenza manutentiva imputata alla convenuta;ad avviso della ricorrente, il C.T.U. avrebbe sovrapposto valutazioni a datitecnici e ignorato elementi contrari risultanti dalle indagini parallele (Mini-stero, RFI, Trenitalia, S.I.T.F.A.), che avevano lasciato indeterminata l’ori-gine del grippaggio pur rilevando il ruolo del sistema RTB non funzionante;Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026da tanto si dovrebbe evincere l’inattendibilità intrinseca della perizia e l’er-roneità della sentenza che l’ha recepita;− la ricorrente ha quindi denunciato la violazione delle norme sulleprove, lamentando che il giudice di merito ha trasformato la C.T.U. in provasostitutiva, senza un vaglio critico delle sue basi e senza confronto con leobiezioni mosse dai consulenti di parte, così incorrendo anche nella viola-zione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (libero convincimento e valutazione delleprove), nonché dei criteri sull’onere probatorio (art. 2697 c.c.) e delle regolesulle nullità (art. 156 c.p.c.);− oltre a quanto già esposto riguardo alla lacunosità del ricorso (chedenuncia vizi attinenti alla C.T.U., ma omette di riportarla) e all’incensura-bilità in sede di legittimità degli apprezzamenti compiuti dal giudice di me-rito (anche in ordine alla scelta del proprio consulente), i suesposti motivisono altresì inammissibili perché non si confrontano con la decisione dellaCorte d’appello che - da pag. 7 a pag. 10 della sentenza - ha respinto, conampia motivazione e dovizia di argomenti, l’eccezione di nullità della con-sulenza e sottoposto a vaglio critico l’elaborato peritale, le argomentazionie le conclusioni del perito;− il quarto motivo, ancorché formalmente rubricato anche come denun-cia di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (questa la rubrica delladoglianza: «Il merito della causa.

I rapporti esistenti fra le parti.

La leggeda applicare.

La Corte d’Appello non ha esaminato e non si è pronunciatasulla maggior parte delle domande a lei sottoposte con il III-motivo di im-pugnazione in Appello.

IV - Violazione dell’art. 112 c.p.c.

Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1916 c.c. e 1891 c.c. in riferimento alle varie ipotesidi responsabilità: la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale.Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinazione con gli artt. 2697 ss.c.c.

Violazione degli articoli 2730 ss. c.c.

Violazione e falsa applicazione de-gli artt. 2727 ss. c.c.

Violazione dell’art. 132 c.p.c.

Violazione del C.U.U.Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026Omessa, insufficiente ed errata motivazione.

Eccesso di potere.»), si ri-solve, nella sua sostanza, in una richiesta di riesame del merito e nella sol-lecitazione di una nuova valutazione delle risultanze fattuali, non consentitein sede di legittimità;− la ricorrente, infatti, non individua un punto della decisione di appellorimasto privo di risposta, ma si limita a sostenere che la Corte territorialenon avrebbe adeguatamente esaminato la natura dei rapporti tra S.I.T.F.A.,Trenitalia e RFI, il regime della custodia e la natura della responsabilità;− nella sua confusa esposizione, la ricorrente sembra imputare allaCorte d’appello di non aver valutato la responsabilità contrattuale dellaS.I.T.F.A.; è però la stessa difesa ad affermare che «La responsabilità cheGenerali può fare valere nei confronti della S.I.T.F.A. non è contrattuale,perché [OSCURATO:SOCIETA]. non è stata surrogata nei diritti di Trenitalias.p.a.

Quindi, le osservazioni che seguono, vengono svolte dalla scriventedifesa per puro scrupolo professionale.» e, comunque, non è chiarito se laquestione è stata esaminata in primo grado sottoposta al giudice d’appelloo se costituisce un inammissibile novum in sede di legittimità;− il quinto motivo - «Doveri e responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA].

Il mancatofunzionamento del sistema di allarme RTB.

Interruzione del nesso causale.Il dovere del danneggiato di evitare il danno (art. 1227 c.c.).

V - Violazionedell’art. 112 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2018, 1223,2043 ss. c.c.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, I co., c.c. incombinazione con gli artt. 40 e 41 c.p..

Violazione dell’art. 1227, II co., cc.Violazione dell’art. 132 c.p.c.

Violazione del C.U.U.

Omessa, insufficiente ederrata motivazione.

Eccesso di potere.» - prospetta una censura di meritonon consentita in sede di legittimità;− la ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione dell’art.1227 c.c., ha in realtà sollecitato una nuova valutazione del nesso causalee della graduazione delle responsabilità, sostenendo che il mancato funzio-Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026namento del sistema RTB avrebbe costituito la causa esclusiva (o preva-lente) del sinistro: tale prospettazione non individua un errore di diritto im-putabile alla Corte d’appello, ma si risolve nella richiesta di un diverso ap-prezzamento dei fatti e delle risultanze tecniche, con particolare riferimentoal peso causale attribuito al guasto RTB rispetto allo stato manutentivo dellaboccola;− la formulazione stessa del sesto motivo («La quantificazione deldanno è avvenuta in assenza delle regole in materia delle prove …») dimo-stra inequivocabilmente la sua inammissibilità: la violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. non è denunciata secondo i canoni giurisprudenziali sopra ri-chiamati (Cass. Sez.

U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01 e 659037-02);− in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;− ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricor-rente le spese del giudizio di legittimità, liquidate - secondo i parametrinormativi e in considerazione dell’effettiva attività svolta - nella misura in-dicata nel dispositivo;− la palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce elementoidoneo e sufficiente per considerare temeraria, agli scopi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c., l’impugnazione di S.I.T.F.A.;− come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «nelgiudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorsobasato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenzaimpugnata o completamente privo dell’autosufficienza oppure contenenteuna mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito dellacontroversia» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021, Rv.663164-01) e «la proposizione di un ricorso per cassazione fondato sumotivi palesemente inammissibili, rende l’impugnazione incompatibile conun quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantireNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, devetenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto adazioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituiscecondotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, poichédetermina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi finiistituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna delsoccombente al pagamento, in favore della controparte, di una sommaequitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la qualeconfigura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiedel’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agentema unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva,consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente.» (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01, Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02, Cass., Sez. 3, Sentenzan. 14548 del 09/05/2022, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33324 del19/12/2024);− in applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulterioreimporto, equitativamente determinato, di Euro 10.000,00;− ratione temporis non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art.96, quarto comma, c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149 del 2022, normaapplicabile unicamente ai procedimenti instaurati successivamente al 28febbraio 2023;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-qua-ter, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13;Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026− la ricorrente ha richiesto l’applicazione dell’art. 52, primo comma, delD.Lgs. n. 196 del 2003 e, cioè, «che sia apposta a cura della medesimacancelleria …, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annota-zione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedi-mento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su rivistegiuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo inte-ressato riportati sulla sentenza o provvedimento»;− l’oscuramento ad istanza di parte costituisce eccezione alla regoladella pubblicità dei procedimenti e dei provvedimenti giurisdizionali, chetrova fondamento nei principî del giusto processo ex artt. 6 § 1 CEDU e 111Cost., in quanto la pubblicità costituisce momento ineliminabile del fair trial,rappresentando sia un elemento organizzativo delle attività processuali agaranzia degli interessi fondamentali delle parti (soprattutto nel settore pe-nale), sia un elemento di controllo esterno sull’operato delle Corti a tuteladi interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l’imparzia-lità delle procedure giudiziarie;− la menzionata regola è sancita anche nell’art. 51, secondo comma,del D.Lgs. n. 196 del 2003, secondo cui «Le sentenze e le altre decisionidell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria osegreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e ilsito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando lecautele previste dal presente capo», e l’eccezione - contemplata dall’art. 52del medesimo decreto legislativo - richiede, infatti, la sussistenza di «motivilegittimi» a sostegno dell’istanza di parte;− nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che la predetta istanzanon possa essere accolta, in quanto la materia della controversia non puòdi per sé definirsi né sensibile, né tantomeno caratterizzata in re ipsa daparticolare delicatezza, e, inoltre, la natura della causa petendi e il tenoreNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026delle difese escludono che nel caso de quo debba essere salvaguardato l’in-teresse alla riservatezza delle parti a scapito dell’interesse pubblicistico allapubblicità delle decisioni giurisdizionali;p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di que-sto giudizio, liquidate in Euro 23.668,00 per compensi ed Euro 200,00 peresborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge, nonché a pagare allamedesima controricorrente la somma di Euro 10.000,00 ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c.;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàcorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misurapari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 19 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] DeRuberto (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1233 del 23/11/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/2/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026RILEVATO CHE:− nella notte del 25 giugno 2013, il treno n. 60629, proveniente daTorino Orbassano e diretto a Maddaloni, sviò presso la stazione di Formia,dopo avere percorso circa nove chilometri in condizioni di progressivodeterioramento dell’assetto di marcia, a causa del distacco della boccoladestra del carrello anteriore del quindicesimo carro bisarca, identificato conil n. 23834363032.9, di proprietà della S.I.T.F.A. - [OSCURATO:PERSONA]− lo sviamento e il deragliamento del carro (e di quelli ad esso collegati)cagionarono danni ingenti all’infrastruttura ferroviaria gestita da RFI - Rete− la compagnia [OSCURATO:SOCIETA]. (già INA Assitalia), coassicuratricedella polizza «Assicurazione danni a materiale rotabile e infrastruttura»stipulata il 5 giugno 2010 con [OSCURATO:SOCIETA]., provvide aliquidare alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] l’indennizzo di € 2.210.000,00 (alnetto della franchigia), relativo ai danni materiali riportati in via principaleda [OSCURATO:SOCIETA]., società beneficiaria della copertura assicurativa e proprietariadell’infrastruttura danneggiata;− in forza di tale pagamento, [OSCURATO:SOCIETA] si surrogò nei dirittidell’assicurata, agendo giudizialmente, innanzi al Tribunale di Torino, neiconfronti di S.I.T.F.A. ai sensi dell’art. 1916 c.c.: l’attrice chiese la condannaal rimborso dell’indennizzo versato, deducendo la responsabilità dellasocietà convenuta - ai sensi degli artt. 2051, 1218 e 2043 c.c. - per l’omessao inadeguata manutenzione del carro bisarca di sua proprietà;− S.I.T.F.A. si costituì eccependo, in via preliminare, il difetto dilegittimazione attiva dell’attrice e contestando, nel merito, tanto il nessocausale quanto l’imputabilità dell’evento alla propria condotta: il carro erastato regolarmente sottoposto ai controlli prescritti e la causa dell’incidenteconsisteva esclusivamente nel malfunzionamento del sistema RTB;Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026− il Tribunale, con la sentenza n. 271 del 19 gennaio 2021, rigettòl’eccezione preliminare e accolse parzialmente la domanda attorea,ritenendo S.I.T.F.A. responsabile nella misura del 40%, in quantoproprietaria e detentrice del carro e soggetto responsabile della suamanutenzione; attribuì invece alle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] laresidua responsabilità del 60%, in relazione al mancato funzionamentodell’impianto RTB; condannò, dunque, S.I.T.F.A. al pagamento di €884.000, oltre accessori, pari alla quota corrispondente al grado diresponsabilità individuato;− S.I.T.F.A. propose appello avverso tale decisione articolando cinquemotivi, relativi al difetto di legittimazione attiva dell’assicuratore, alla nullitàdella C.T.U. e dei suoi esiti, all’insussistenza della propria responsabilità,all’esclusiva imputabilità dell’evento a RFI per il malfunzionamento delsistema RTB, alla quantificazione del danno liquidato;− la Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 1233 del 23 novembre2022, rigettò integralmente il gravame e confermò la decisione del primogiudice; in particolare, affermò la legittimità della surrogazionedell’assicuratore, la validità della C.T.U., la correttezza dell’accertamento inordine alle cause del sinistro e la congruità della liquidazione del danno;− avverso tale decisione la S.I.T.F.A. - [OSCURATO:PERSONA] motivi;− [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso;− le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, primo comma,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 19/2/2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a normadell’art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.;Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026CONSIDERATO CHE:− il ricorso è inammissibile;− l’intero ricorso e tutti i motivi scontano una prima ragione di inam-missibilità costituita dalla violazione delle disposizioni dell’art. 366 c.p.c.;− in primo luogo, ad onta della prescrizione di sinteticità (art. 121 c.p.c.)e, soprattutto, del requisito della «chiara esposizione dei fatti della causaessenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso» (art. 366, primo comma,n. 3, c.p.c.) la ricorrente si dilunga - con inaccettabile prolissità - per 25pagine nell’esposizione della vicenda processuale, soffermandosi anche suminuzie del tutto irrilevanti ai fini della decisione delle censure (basti pen-sare, ad esempio, alla costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]., allatitolarità delle azioni societarie, all’individuazione della capogruppo, alla suaiscrizione nel registro delle imprese, ecc.);− inoltre, le istanze e difese dell’odierna ricorrente sono riportate in ma-niera pletorica (in alcuni casi anche con parecchie ripetizioni e ridondanze),mentre le difese ed eccezioni dell’originaria attrice (e pure le sentenze dimerito) sono sintetizzate al punto da non consentire la comprensione delfatto processuale ai fini della decisione del ricorso (ad esempio, rispettoall’eccezione di carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], alle pagine10-11 del ricorso la ricorrente si limita ad affermare: «Va sin d’ora precisatoche il Tribunale prima e la Corte d’Appello dopo, non hanno mai preso po-sizione su queste eccezioni svolte sin dalla prima difesa dinanzi al Tribunalee riproposte dinanzi alla Corte d’Appello. L’attrice in prima udienza di trat-tazione non ha dedotto nulla e solo con la memoria 1 ex art. 183 c.p.c. (doc.4) ha integrato tardivamente quanto avrebbe dovuto dedurre con l’atto dicitazione. Questa tardività è stata prontamente sollevata in primo grado conla memoria 2 dalla convenuta, ma il Tribunale ha ignorato tutto.», senzacon ciò spiegare le ragioni della pretesa creditoria esposta nell’atto di cita-zione e poi precisata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., né chiarireNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026quale eccezione di tardività sia stata formulata con la seconda memoria, néillustrare il contenuto della decisione di primo grado);− la stessa illustrazione della sentenza impugnata è frammentaria, arti-colata nei diversi motivi, inframmezzata da considerazioni della ricorrente edal rinvio ad atti dei gradi di merito, così, a dispetto della norma suindicata,costringendo la Corte di legittimità a una faticosa e complessa opera di di-stillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, i quali, per-ciò, si articolano in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscon-tri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nelricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione delle sen-tenze di merito (in proposito, Cass. Sez. 6, 28/05/2018, n. 13312, Rv.648924-01);− in secondo luogo, la formulazione delle censure viola il dispostodell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., perché, per essere «chiara e sin-tetica», l’esposizione di ogni singolo motivo non può essere articolata inmolteplici e diversi profili di doglianza (il fatto che la ricorrente abbia omessodi specificare il vizio dedotto a norma dell’art. 360 c.p.c. non impedisce diravvisare il cumulo tra le doglianze di cui ai nn. 3), 4) e 5) della norma) inmaniera tale da rimettere a questa Corte il compito di isolare le singolecensure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’im-pugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (in tema, Cass. Sez. 2,23/10/2018, n. 26790, Rv. 651379-01);− perciò, di seguito saranno esaminati soltanto i profili dei singoli motividi impugnazione che, benché cumulati e facenti riferimento alle diverse ipo-tesi contemplate dall’art. 360, primo comma, permettono di cogliere conchiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili e suscettibili di unesame separato (Cass. Sez. 1, 09/12/2021, n. 39169, Rv. 663425-02);− va comunque ribadito che «l’onere di specificità dei motivi, sancitodall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci ilvizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità dellaNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - lanorma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»(Cass. Sez. U., 28/10/2020, n. 23745, Rv. 659448-01);− si ravvisa, poi, la lacunosità del ricorso rispetto al requisito ex art.366, primo comma, n. 6, c.p.c., posto che, dei 33 documenti allegati all’attointroduttivo ai quali la ricorrente fa rinvio (probabilmente, fraintendendo ilruolo della Corte di legittimità, che non è chiamata a riesaminare le que-stioni di fatto o il materiale probatorio), soltanto per alcuni è compiutaun’adeguata «illustrazione del contenuto rilevante» (quest’ultima manca,ad esempio, per la C.T.U. svolta in primo grado, che forma oggetto delsecondo e del terzo motivo, e che viene sottoposta a un confronto “quanti-tativo” - per numero di pagine - con la bozza trasmessa ai cc.tt.pp., senzaperò specificare quali novità e differenze significative siano state apportatenel testo definitivo);− inoltre, in presenza di una “doppia conforme” sono ex lege inammis-sibili le censure riconducibili al vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.(art. 360, quarto comma, c.p.c.);− infine, si deve sin d’ora rilevare l’inammissibilità dei motivi nelle partiin cui - dietro all’apparente richiamo di eterogenee disposizioni normative,sostanziali e processuali (come statuito da Cass. Sez. 5, 06/11/2024, n.28541, Rv. 672672-01; conforme a Cass. Sez. 5, 14/09/2016, n. 18021,Rv. 641127-01, «In tema di ricorso per cassazione, i motivi d’impugnazione,se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unita-ria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una ne-gazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C.Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le sepa-rate censure») - si denuncia l’insufficienza della motivazione e/o la pretesaomessa considerazione delle risultanze istruttorie e/o l’asseritamente erro-nea valutazione delle prove o delle presunzioni tratte dal giudice di merito;− a riguardo è sufficiente un richiamo a consolidati orientamenti giuri-sprudenziali: «È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’appa-rente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di man-canza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dalgiudice di merito» (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476, Rv. 656492-03);«In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o im-plicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della de-cisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuoridei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» e «la do-glianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probato-ria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - se-condo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altroe diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una diffe-rente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), op-pure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione,abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezza-mento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitatoil proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, aisensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosiNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di moti-vazione.» (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01 e 659037-02); «La deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primocomma, cod. civ., suppone allora un’attività argomentativa che si deveestrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che ilragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però,come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettosodel paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello dellaconcordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazionedel ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmicompiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d.falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l’evidenziare in modochiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno osotto tutti quei paradigmi» (Cass. Sez. U., 24/01/2018, n. 1785); «Il ricor-rente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendoneuno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’ana-lisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità,in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesami-nare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto ilprofilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazionedel giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fattiin discussione.» (ex multis, Cass. Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505, Rv.669412-01); «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’oneredella prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gra-vare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla diffe-renza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazioneNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendoespressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non ancheche il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.» (ex multis, Cass. Sez. 5,15/10/2024, n. 26739, Rv. 672706-01);− fermi i rilievi di inammissibilità sopra esposti, dal primo motivo (cosìrubricato: «Eccezioni preliminari relative all’inammissibilità/improcedibilitàe difetto di legittimazione attiva dell’attrice per la mancanza dei requisitiall’azione di surrogazione ex art. 1916, co. I c.c. anche in relazione dell’art.1891 c.c. I - Nullità della sentenza. Violazione dell’art. 112 c.p.c., anche inriferimento all’art. 164 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1916c.c., anche in combinazione con l’art. 1891 c.c. Falsa applicazione dell’art.1188 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 ss. c.c. anche inriferimento agli artt. 1362 ss. c.c. Violazione dell’art. 132 c.p.c. Omessa,insufficiente ed errata motivazione.») è possibile enucleare una critica che,essendo esposta in maniera sufficientemente chiara e non attenendo a que-stioni di fatto incensurabili in questa sede, può essere esaminata;− ci si riferisce, in particolare, alla dedotta violazione dell’art. 1891,comma 2, c.c., disposizione che la Corte d’appello avrebbe trasgredito am-mettendo un consenso tacito degli assicurati all’esercizio, da parte dellacontraente, dei diritti derivanti dal contratto assicurativo: la S.I.T.F.A. so-stiene, infatti, che la legittimazione all’azione ex art. 1916 c.c. deriva dalpagamento eseguito in favore dell’assicurato (che, nel caso, è [OSCURATO:PERSONA]), unico soggetto titolare del diritto all’indennizzo, e che, in-vece, il pagamento a favore del contraente (nel caso, pacificamente ese-guito da [OSCURATO:SOCIETA] a favore di [OSCURATO:SOCIETA].) im-pedisce la realizzazione del presupposto normativo prescritto per la rivalsa;Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026soltanto un consenso espresso dell’assicurato avrebbe permesso alla con-traente di percepire l’indennizzo assicurativo;− in proposito si osserva che questa Corte ha statuito che «Nel contrattodi assicurazione per conto di chi spetta, il consenso a pretendere l’inden-nizzo in luogo dell’avente diritto non può essere presunto in base alla merasottoscrizione di una clausola di assicurazione che attribuisce al contraentedetta potestà, occorrendo che la stessa sia confermata da un consensoespresso del terzo beneficiario del contratto, titolare della pretesa ex art.1891, comma 2, c.c., atteso che tale norma configura un’ipotesi di sostitu-zione processuale, la quale può trovare titolo in uno specifico mandatodell’avente diritto che, quanto all’incasso, può avere ad oggetto sia creditigià sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cuivalidità ed efficacia sarebbero necessarie l’esistenza del diritto e la consa-pevolezza di tale esistenza» (Cass. Sez. 3, 02/03/2018, n. 4923, Rv.647363-01) e, più recentemente, ritenuto che «l’art 1891, secondo comma,c.c. sia inderogabile» (Cass. Sez. 3, 17/06/2025, n. 16212; Cass. Sez. 3,23/06/2025, n. 16787), con conseguente inammissibilità di rinunce preven-tive dell’assicurato all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto stipulatoper suo conto;− tuttavia, la censura qui svolta non individua la ratio decidendi dellasentenza impugnata, che non si basa sull’art. 1891 c.c., bensì sull’art. 1188c.c.: «… la [OSCURATO:SOCIETA], quindi, ha ritualmente incassato l’in-dennizzo, ex art. 1188 c.c., quale (atecnico) rappresentante o indicatario e,cioè, strumento del creditore (RFI) per ricevere la prestazione, la cui volontàdi delegare il rappresentante o l’indicatario all’incasso, con relativo effettoliberatorio per il solvens ([OSCURATO:PERSONA]), è dimostrabile tramite qualsivoglia pre-sunzione (Cass. 2015 n. 20345), in questo caso offerta dalla comune ap-partenenza al Gruppo delle società RFI e Trenitalia controllate al 100% dallas.p.a. [OSCURATO:SOCIETA] e dal rituale pagamento dei premi da parte delleNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026prime, previsto nella medesima polizza che stabilisce il pagamento dell’in-dennizzo al contraente (per conto delle assicurate che, quindi, si presumonoconsenzienti). Infondata, di conseguenza, è l’eccezione sollevata exart.1891, 2°c., c.c., secondo cui il contraente avrebbe fatto valere i dirittiderivanti dal contratto senza il consenso dell’assicurato, sempre premet-tendo che l’incasso dell’indennizzo non è stato fatto in proprio da Ferroviedello Stato, ma per conto degli assicurati e che, in ogni caso, tale consensopuò essere, appunto, implicito (Cass. 2007 n.9053).»;− dalla motivazione della pronuncia si evince chiaramente che il giudiced’appello non ha ammesso, dall’assicurato al contraente, un anticipato (conclausola contrattuale) ed implicito (anziché espresso) trasferimento dei di-ritti derivanti dal contratto assicurativo, ma ha piuttosto individuato nel pre-detto contratto l’univoca indicazione di un adiectus solutionis causa, avallatadagli assicurati per facta concludentia;− in altre parole, non viene in rilievo l’art. 1891, comma 2, c.c., perchéGenerali Italia ha pagato l’indennizzo alle società assicurate versandolo alsoggetto indicato ex art. 1188 c.c., di talché la contraente Ferrovie delloStato Italiane non ha esercitato diritti derivanti dal contratto, i quali sonorimasti in capo alle società assicurate;− palesemente inammissibile è la dedotta violazione dei canoni erme-neutici ex artt. 1362 ss. c.c. (anche in relazione alla temeraria pretesa dellaS.I.T.F.A. di essere considerata alla stregua di assicurata), sia perché «Ilmotivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giu-dice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362e ss. c.c., deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enuncia-zione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamenteapplicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impu-gnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio inter-pretativo legale» (Cass. Sez. 3, 21/06/2017, n. 15350, Rv. 644814-02), siaNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026perché «L’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di le-gittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica con-trattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudicedi merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpreta-zioni del testo negoziale» (Cass. Sez. 3, 10/05/2018, n. 11254, Rv. 648602-01);− col secondo motivo la ricorrente ha dedotto «Nullità della C.T.U. as-sunta, incompetenza del C.T.U., utilizzo errato della C.T.U., nullità del que-sito sottoposto al C.T.U.. Mancato raggiungimento dello scopo. II - Viola-zione dell’art. 112 c.p.c. Violazione dell’art. 88 c.p.c., degli artt. 24 e 111della Costituzione. Violazione degli artt. 210 ss. c.c. Violazione e falsa ap-plicazione degli artt. 61 ss. e dell’art. 194 c.p.c., anche in riferimento agliartt. 156 ss. c.p.c. Violazione dell’art. 132 c.p.c. Omessa, insufficiente ederrata motivazione. Eccesso di potere.»;− la S.I.T.F.A. ha denunciato la nullità della C.T.U. disposta in primogrado, deducendo una serie di vizi processuali e funzionali: (i) incompetenzatecnica del consulente nominato, ritenuto privo del profilo specialistico ri-chiesto dalla materia (dinamica ferroviaria, meccanica delle boccole, nor-mativa di sicurezza); (ii) utilizzo errato della C.T.U. da parte del giudice,che ne ha fatto derivare la decisione in modo acritico; (iii) violazione delcontraddittorio, poiché la relazione definitiva ha differito dalla bozza circo-lata ai CTP senza adeguata interlocuzione; (iv) nullità del quesito per gene-ricità e per avere sostituito al necessario accertamento tecnico-scientificoun giudizio valutativo; (v) mancato raggiungimento dello scopo istruttorio,stante l’impossibilità di esaminare i reperti (rottamati) e la dipendenzadell’indagine da atti terzi incompleti;− in particolare, ha sostenuto che la C.T.U. si sia fondata su una rela-zione RFI del 30/9/2013 priva dei 23 allegati richiamati nel testo, più volterichiesti e mai prodotti, con conseguente impossibilità di verifica piena eviolazione dei canoni di lealtà processuale; ha aggiunto che il consulenteNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026non ha eseguito verifiche autonome realmente idonee a colmare la perditadei reperti, limitandosi a rielaborare materiali di altri senza una metodologiatecnico‑scientifica trasparente e ripetibile. Da qui la richiesta di dichiararenulle la C.T.U. e le statuizioni che la recepiscono, ovvero di disporre rinno-vazione/integrazione istruttoria e ordine di esibizione degli allegati RFI;− ha aggiunto altresì che il Tribunale ha sostanzialmente delegato alC.T.U. l’accertamento decisivo, trasfondendo in sentenza l’elaborato peri-tale senza vaglio critico, nonostante le puntuali contestazioni difensive sucompetenza, quesito, fonti e metodo, con conseguente violazione degli artt.112, 132, 61, 194, 210 e 156 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e dei principîin tema di giusto processo;− col terzo motivo la ricorrente ha dedotto «Nullità della C.T.U. anchesotto il profilo del merito, essendo essa stata redatta in netto contrasto conle regole logiche e tecniche scientifiche, priva di alcun resoconto degli ap-profondimenti tecnico/scientifici svolti e della documentazione agli atti esa-minata. III - Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. an-che in combinazione degli artt. 2697 ss. c.c. Violazione dell’art. 112 c.p.c.e mancato esame della C.T.U. sotto il profilo del merito. Violazione dell’art.156, II co. c.p.c.»;− la S.I.T.F.A. ha contestato nel merito la C.T.U., sostenendo che l’ela-borato non ha rispettato regole logiche e tecnico‑scientifiche, è risultato la-cunoso negli approfondimenti e privo di un tracciato metodologico verifica-bile; ha aggiunto che il consulente non ha dato conto dell’insieme della do-cumentazione esaminata, né ha spiegato in modo coerente come sia per-venuto alle conclusioni sulla carenza manutentiva imputata alla convenuta;ad avviso della ricorrente, il C.T.U. avrebbe sovrapposto valutazioni a datitecnici e ignorato elementi contrari risultanti dalle indagini parallele (Mini-stero, RFI, Trenitalia, S.I.T.F.A.), che avevano lasciato indeterminata l’ori-gine del grippaggio pur rilevando il ruolo del sistema RTB non funzionante;Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026da tanto si dovrebbe evincere l’inattendibilità intrinseca della perizia e l’er-roneità della sentenza che l’ha recepita;− la ricorrente ha quindi denunciato la violazione delle norme sulleprove, lamentando che il giudice di merito ha trasformato la C.T.U. in provasostitutiva, senza un vaglio critico delle sue basi e senza confronto con leobiezioni mosse dai consulenti di parte, così incorrendo anche nella viola-zione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (libero convincimento e valutazione delleprove), nonché dei criteri sull’onere probatorio (art. 2697 c.c.) e delle regolesulle nullità (art. 156 c.p.c.);− oltre a quanto già esposto riguardo alla lacunosità del ricorso (chedenuncia vizi attinenti alla C.T.U., ma omette di riportarla) e all’incensura-bilità in sede di legittimità degli apprezzamenti compiuti dal giudice di me-rito (anche in ordine alla scelta del proprio consulente), i suesposti motivisono altresì inammissibili perché non si confrontano con la decisione dellaCorte d’appello che - da pag. 7 a pag. 10 della sentenza - ha respinto, conampia motivazione e dovizia di argomenti, l’eccezione di nullità della con-sulenza e sottoposto a vaglio critico l’elaborato peritale, le argomentazionie le conclusioni del perito;− il quarto motivo, ancorché formalmente rubricato anche come denun-cia di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (questa la rubrica delladoglianza: «Il merito della causa. I rapporti esistenti fra le parti. La leggeda applicare. La Corte d’Appello non ha esaminato e non si è pronunciatasulla maggior parte delle domande a lei sottoposte con il III-motivo di im-pugnazione in Appello. IV - Violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1916 c.c. e 1891 c.c. in riferimento alle varie ipotesidi responsabilità: la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale.Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinazione con gli artt. 2697 ss.c.c. Violazione degli articoli 2730 ss. c.c. Violazione e falsa applicazione de-gli artt. 2727 ss. c.c. Violazione dell’art. 132 c.p.c. Violazione del C.U.U.Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026Omessa, insufficiente ed errata motivazione. Eccesso di potere.»), si ri-solve, nella sua sostanza, in una richiesta di riesame del merito e nella sol-lecitazione di una nuova valutazione delle risultanze fattuali, non consentitein sede di legittimità;− la ricorrente, infatti, non individua un punto della decisione di appellorimasto privo di risposta, ma si limita a sostenere che la Corte territorialenon avrebbe adeguatamente esaminato la natura dei rapporti tra S.I.T.F.A.,Trenitalia e RFI, il regime della custodia e la natura della responsabilità;− nella sua confusa esposizione, la ricorrente sembra imputare allaCorte d’appello di non aver valutato la responsabilità contrattuale dellaS.I.T.F.A.; è però la stessa difesa ad affermare che «La responsabilità cheGenerali può fare valere nei confronti della S.I.T.F.A. non è contrattuale,perché [OSCURATO:SOCIETA]. non è stata surrogata nei diritti di Trenitalias.p.a. Quindi, le osservazioni che seguono, vengono svolte dalla scriventedifesa per puro scrupolo professionale.» e, comunque, non è chiarito se laquestione è stata esaminata in primo grado sottoposta al giudice d’appelloo se costituisce un inammissibile novum in sede di legittimità;− il quinto motivo - «Doveri e responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. Il mancatofunzionamento del sistema di allarme RTB. Interruzione del nesso causale.Il dovere del danneggiato di evitare il danno (art. 1227 c.c.). V - Violazionedell’art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2018, 1223,2043 ss. c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, I co., c.c. incombinazione con gli artt. 40 e 41 c.p.. Violazione dell’art. 1227, II co., cc.Violazione dell’art. 132 c.p.c. Violazione del C.U.U. Omessa, insufficiente ederrata motivazione. Eccesso di potere.» - prospetta una censura di meritonon consentita in sede di legittimità;− la ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione dell’art.1227 c.c., ha in realtà sollecitato una nuova valutazione del nesso causalee della graduazione delle responsabilità, sostenendo che il mancato funzio-Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026namento del sistema RTB avrebbe costituito la causa esclusiva (o preva-lente) del sinistro: tale prospettazione non individua un errore di diritto im-putabile alla Corte d’appello, ma si risolve nella richiesta di un diverso ap-prezzamento dei fatti e delle risultanze tecniche, con particolare riferimentoal peso causale attribuito al guasto RTB rispetto allo stato manutentivo dellaboccola;− la formulazione stessa del sesto motivo («La quantificazione deldanno è avvenuta in assenza delle regole in materia delle prove …») dimo-stra inequivocabilmente la sua inammissibilità: la violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. non è denunciata secondo i canoni giurisprudenziali sopra ri-chiamati (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01 e 659037-02);− in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;− ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricor-rente le spese del giudizio di legittimità, liquidate - secondo i parametrinormativi e in considerazione dell’effettiva attività svolta - nella misura in-dicata nel dispositivo;− la palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce elementoidoneo e sufficiente per considerare temeraria, agli scopi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c., l’impugnazione di S.I.T.F.A.;− come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «nelgiudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorsobasato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenzaimpugnata o completamente privo dell’autosufficienza oppure contenenteuna mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito dellacontroversia» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021, Rv.663164-01) e «la proposizione di un ricorso per cassazione fondato sumotivi palesemente inammissibili, rende l’impugnazione incompatibile conun quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantireNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, devetenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto adazioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituiscecondotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, poichédetermina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi finiistituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna delsoccombente al pagamento, in favore della controparte, di una sommaequitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la qualeconfigura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiedel’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agentema unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva,consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente.» (Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01, Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02, Cass., Sez. 3, Sentenzan. 14548 del 09/05/2022, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33324 del19/12/2024);− in applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulterioreimporto, equitativamente determinato, di Euro 10.000,00;− ratione temporis non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art.96, quarto comma, c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149 del 2022, normaapplicabile unicamente ai procedimenti instaurati successivamente al 28febbraio 2023;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-qua-ter, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13;Numero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026− la ricorrente ha richiesto l’applicazione dell’art. 52, primo comma, delD.Lgs. n. 196 del 2003 e, cioè, «che sia apposta a cura della medesimacancelleria …, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annota-zione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedi-mento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su rivistegiuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo inte-ressato riportati sulla sentenza o provvedimento»;− l’oscuramento ad istanza di parte costituisce eccezione alla regoladella pubblicità dei procedimenti e dei provvedimenti giurisdizionali, chetrova fondamento nei principî del giusto processo ex artt. 6 § 1 CEDU e 111Cost., in quanto la pubblicità costituisce momento ineliminabile del fair trial,rappresentando sia un elemento organizzativo delle attività processuali agaranzia degli interessi fondamentali delle parti (soprattutto nel settore pe-nale), sia un elemento di controllo esterno sull’operato delle Corti a tuteladi interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l’imparzia-lità delle procedure giudiziarie;− la menzionata regola è sancita anche nell’art. 51, secondo comma,del D.Lgs. n. 196 del 2003, secondo cui «Le sentenze e le altre decisionidell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria osegreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e ilsito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando lecautele previste dal presente capo», e l’eccezione - contemplata dall’art. 52del medesimo decreto legislativo - richiede, infatti, la sussistenza di «motivilegittimi» a sostegno dell’istanza di parte;− nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che la predetta istanzanon possa essere accolta, in quanto la materia della controversia non puòdi per sé definirsi né sensibile, né tantomeno caratterizzata in re ipsa daparticolare delicatezza, e, inoltre, la natura della causa petendi e il tenoreNumero registro generale 2764/2023Numero sezionale 686/2026Numero di raccolta generale 9510/2026Data pubblicazione 14/04/2026delle difese escludono che nel caso de quo debba essere salvaguardato l’in-teresse alla riservatezza delle parti a scapito dell’interesse pubblicistico allapubblicità delle decisioni giurisdizionali;p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di que-sto giudizio, liquidate in Euro 23.668,00 per compensi ed Euro 200,00 peresborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge, nonché a pagare allamedesima controricorrente la somma di Euro 10.000,00 ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c.;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàcorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misurapari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 19 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 09510/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris