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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 43451/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdat-9-everstraffe-Perttr udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità (quanto alla congruità della pena tra tante, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; quanto al vizio di "erronea qualificazione giuridica" del fatto, il vizio proponibile ai sensi della citata norma è limitato ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione - ipotesi neppure prospettata nel ricorso, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdat-9-everstraffe-Perttr udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. in sede di legittimità (quanto alla congruità della pena tra tante, Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509; quanto al vizio di "erronea qualificazione giuridica" del fatto, il vizio proponibile ai sensi della citata norma è limitato ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione - ipotesi neppure prospettata nel ricorso, tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere pronunciata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]