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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44436/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quale si lamenta, rispettivamente, la violazione di legge e il vizio della motivazione e travisamento della prova con riguardo alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di trasferimento fraudolento di valori prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, attesa la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagg. 7-9 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata assunzione della prova decisiva costituita dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha logicamente motivato in ordine alla superfluità di tali testimonianze in considerazione dell'univoco quadro probatorio che emergeva dalle prove già acquisite (si vedano, in particolare, le pagg. 6-7 della sentenza impugnata); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento sanzionatorio è esente da vizi logici e giuridici (sì veda la pag. 9 della sentenza impugnata) e conforme al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti o all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quale si lamenta, rispettivamente, la violazione di legge e il vizio della motivazione e travisamento della prova con riguardo alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di trasferimento fraudolento di valori prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito e, comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, attesa la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagg. 7-9 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata assunzione della prova decisiva costituita dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha logicamente motivato in ordine alla superfluità di tali testimonianze in considerazione dell'univoco quadro probatorio che emergeva dalle prove già acquisite (si vedano, in particolare, le pagg. 6-7 della sentenza impugnata); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento sanzionatorio è esente da vizi logici e giuridici (sì veda la pag. 9 della sentenza impugnata) e conforme al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti o all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in
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