CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28159/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale a lui ascritto in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] srl dichiarata fallita il 17 dicembre 2012; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'assenza di un logico apparato motivazione, è genero poiché si risolve in affermazione astratte prive di confronto concreto con le ragioni della decisione; Ritenuto che il secondo motivo, che deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al c.d. imprenditore occulto, è inedito, perché non coltivato con il gravame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1