CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 57) [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Le censure proposte in relazione alla mancata declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c:od. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti. Deve ritenersi manifestamente infondata anche la doglianza in ordine all'asserita mancata concessione della sospensione condizionale della pena, risultando pacificamente dal dispositivo della sentenza impugnata che la decisione del primo giudice è stata "conferma(ta) nel resto", ivi c:ompreso il beneficio in questione, già riconosciuto, appunto, dal Tribunale. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha confermato la concessione del detto beneficio. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso