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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 1972

Cassazione n. 31074/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/11/1972 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 12 febbraio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia perchè ritenuto colpevole del reato di ricettazione.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è privo di concreta specificità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 3 sulla gravità della condotta tenuta dall'imputato e sui numerosi precedenti penali a suo carico per reati contro il patrimonio, a conferma della negativa personalità dello stesso) e, in ogni caso, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, sarebbe stato sufficiente il riferimento alla congruità della stessa (v.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il C nsigliere esten [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/11/1972 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 12 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 12 febbraio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia perchè ritenuto colpevole del reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è privo di concreta specificità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 3 sulla gravità della condotta tenuta dall'imputato e sui numerosi precedenti penali a suo carico per reati contro il patrimonio, a conferma della negativa personalità dello stesso) e, in ogni caso, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, sarebbe stato sufficiente il riferimento alla congruità della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il C nsigliere esten [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31074/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris