Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33673/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ignazio - di fiducia

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 9/12/2024 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso sia per il proprio assistito sia, quale sostituto processuale dell’Avv.ssa D’Ignazio, per XXXXXXXXXXXXXXXXX, chiedendo l’accoglimento di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 9 dicembre 2024 la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza in data 28 marzo 2024 del Tribunale di Avezzano ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dei soli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità di: - [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due episodi di furto aggravato commessi in data 1° gennaio 2022 ed in data 17 febbraio 2022 (capi 1 e 2 della rubrica delle imputazioni); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due reati di ricettazione accertati in data 5 gennaio 2022 ed in data 17 febbraio 2022 (capi 3 e 4); - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al concorso nei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di una carta bancomat (capi 6 e 7); - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al concorso nei reati di rapina aggravata e di lesioni personali volontarie aggravate (capi 8 e 9).

2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:

2.1. per [OSCURATO:PERSONA]:

2.1.1. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 512, 526, comma 1-bis, e 191, commi 1 e 2, cod. proc. pen. con riferimento ai reati di cui ai capi 8 e 9 della rubrica delle imputazioni.

Evidenzia la difesa del ricorrente che sarebbero state illegittimamente acquisite ed utilizzate i fini probatori le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, persona offesa in relazione ai predetti reati, atteso che sarebbe emerso che lo stesso si è sottratto volontariamente a rendere testimonianza innanzi al Tribunale essendogli stato regolarmente notificato l’invito a comparire in due occasioni (la seconda delle quali prevedeva anche l’accompagnamento coattivo dello stesso), e non essendosi lo stesso comunque presentato adducendo uno stato di indigenza economica che gli impediva di effettuare la trasferta.

A ciò si aggiunge che avrebbero errato i Giudici di merito allorquando hanno affermato che non era prevedibile il fatto che il predetto teste non si sarebbe presentato al dibattimento avendo lo stesso fornito l’indicazione di una residenza, atteso che il numero di telefono fornito era quello della scheda SIM contenuta nel telefono sottrattogli e gli indirizzi di recapito non erano comunque idonei essendo uno corrispondente allo studio di un difensore in Avezzano e l’altro relativo ad un indirizzo fittizio di Torino.

Anche la condizione di indigenza del testimone non potrebbe, poi, essere ritenuta idonea ad escludere la volontà del XXXXXXXXXX di sottrarsi alla possibilità di rendere dichiarazioni.

Inoltre, l’inutilizzabilità ai fini probatori del verbale di denuncia della persona offesa non potrebbe essere sopperita dagli altri elementi probatori indicati, quali l’individuazione fotografica, i tabulati telefonici, le immagini tratte dalle telecamere, nonché dalle dichiarazioni dei testi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Altresì difetterebbe qualsiasi documentazione sanitaria comprovante il reato di lesioni di cui al capo 9 della rubrica delle imputazioni.

2.1.2. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111, comma 4, Cost., 6, comma 3, CEDU, 526, comma 1-bis, e 191 commi 1 e 2, cod. proc. pen. in relazione ai capi 8 e 9 della rubrica delle imputazioni per erronea utilizzazione dell’art. 512 cod. proc. pen.

Nel motivo di ricorso si ribadisce che l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato è stata formulata esclusivamente sulla base della denuncia presentata dalla persona offesa che, come già evidenziato, è probatoriamente inutilizzabile. 2.1.3 Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla configurabilità dei reati di cui ai capi 8 e 9 della rubrica delle imputazioni.

Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello non si è adeguatamente confrontata con le censure mosse con il secondo motivo di appello laddove si era evidenziata la possibilità di una ricostruzione alternativa della vicenda attraverso la contestazione degli elementi probatori indicati dal Tribunale. 2.1.4 Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla configurabilità del reato di cui al capo 4 della rubrica delle imputazioni.

Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente di avere dedotto in sede di gravame la non sussistenza del reato di ricettazione per mancanza di prova della commissione del fatto e assenza dei requisiti per la configurabilità dello stesso e che la Corte di appello si sarebbe limitata a motivare apparentemente sul punto richiamando in modo sintetico quanto affermato nella sentenza del Tribunale.

2.1.5. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo 5 della rubrica delle imputazioni.

Rileva, anche in questo caso, la difesa del ricorrente di avere dedotto in sede di gravame la non sussistenza del contestato reato di ricettazione per mancanza di prova della commissione del fatto e assenza dei requisiti per la configurabilità dello stesso e che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato al riguardo, limitandosi a richiamare quanto già indicato nella sentenza del Tribunale.

2.1.6. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla configurabilità del reato di cui al capo 5 della rubrica delle imputazioni.

Ancorché nell’intestazione del motivo di ricorso la difesa ripropone la questione della prova della commissione del fatto da parte del proprio assistito, nello sviluppo del relativo motivo si contesta la mancata riconduzione del fatto nella fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 648 cod. pen. evidenziando che, sia il telefono cellulare di cui al capo 4 che i beni di cui al capo 5, sono comunque di modesto valore (per il capo 6 nessuna richiesta era stata avanzata al riguardo).

2.1.7. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla configurabilità dei reati di cui al capo 6 e 7 della rubrica delle imputazioni con riguardo alla richiesta di esclusione di tale reato per mancanza dei presupposti in capo alla condotta del ricorrente.

Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che l’imputato non avrebbe avuto alcun contatto diretto con il bene oggetto di contestata ricettazione in quanto dalle risultanze probatorie è emerso che il soggetto che ha avuto la disponibilità della carta bancomat di cui alle imputazioni è stato solo il coimputato [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che non è dato comprendere quale contributo materiale o morale il ricorrente avrebbe fornito per la consumazione delle azioni delittuose.

2.1.8. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen., 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. con riferimento al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero ben potuto essere concesse in relazione ai molteplici elementi evidenziati nell’atto di gravame.

Evidenzia al riguardo la difese del ricorrente che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare per relationem quanto già affermato dal Tribunale.

2.1.9. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen., 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. con riferimento al mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

Evidenza la difesa del ricorrente che la Corte di appello non avrebbe fatto corretto uso dei parametri che regolano la materia anche in relazione ai reati di cui ai capi 6 e 7 della rubrica delle imputazioni stante la modestia dell’importo di prelevato con la carta oggetto di imputazione (20,00 euro).

Quanto, poi, ai reati di cui ai capi 8 e 9 si evidenzia il modesto valore dei beni sottratti e si ribadisce l’assenza di prova con riferimento al reato di lesioni.

2.1.10. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen., 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. con riferimento alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della particolare tenuità del danno.

2.2. per [OSCURATO:PERSONA]:

2.2.1. Necessità di accertamento della capacità di intendere dell’imputato alla luce di fatti sopravvenuti.

Rappresenta al riguardo la difesa dell’imputato che successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello oggetto del ricorso in esame, nell’ambito di altro procedimento penale innanzi al Tribunale di Avezzano, anch’esso relativo a fatti risalenti al febbraio 2022 è stato conferito incarico per l’effettuazione di perizia psichiatrica nel confronti di [OSCURATO:PERSONA] che si è conclusa con il riconoscimento a carico dell’imputato ed all’epoca dei fatti di una capacità di intendere e di volere grandemente scemate e, quindi, chiede che l’accertamento peritale sia esteso anche ai fatti oggetto del presente procedimento.

2.2.2. In relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica delle imputazioni: a) Violazione ed erronea applicazione della legge ex art. 606 lettere b) e c), in relazione agli artt. 624 c.p., 189 e 192 cod. proc. pen., nullità della sentenza per travisamento delle prove, contraddittorietà intrinseca e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen. in punto di riconosciuta integrazione della fattispecie di reato di furto con destrezza e di riconosciuta responsabilità dell'imputato; b) Violazione della legge penale ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 625, secondo comma, n. 4, cod. pen., nullità della sentenza per travisamento delle prove, contraddittorietà intrinseca e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettera e), in ordine alla omessa esclusione della circostanza aggravante della destrezza, in quanto l'imputato non tenne alcun tipo di condotta connotata da un'abilità tale da eludere la vigilanza della persona offesa e non sussiste prova del contrario; c) Violazione e/o erronea applicazione di legge ex art. 606, lettera c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. degli artt. 125, 189 e 192 cod. proc. pen., art. 3 Cost., travisamento delle prove; carenza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ex art. 606, lettera e), cod. proc. pen., con riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna adottata nei confronti dell'imputato; mancanza della motivazione per omesso riscontro alle censure articolate con l'atto di appello; d) Violazione di legge ex art- 606, lettera c), cod. proc. pen. relativamente alla nullità, inammissibilità inutilizzabilità e comunque inattendibilità della ricognizione effettuata in sede dibattimentale per violazione dell'art. 213 e ss. cod. proc. pen. e degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen.; omessa motivazione ex art. 606, lettera e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta attendibilità di tale riconoscimento.

Deduce al riguardo la difesa del ricorrente che quanto alla circostanza aggravante dell’aver agito con destrezza vi sarebbe una mancanza di coerenza strutturale della motivazione della sentenza impugnata alla luce della tempistica descritta nell’azione e della frazione temporale nella quale l’impossessamento sarebbe avvenuto.

Con riguardo, poi, all’individuazione fotografica compiuta dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenzia la difesa del ricorrente che il primo dei due soggetti ha dichiarato di non essere certo del riconoscimento dell’XXXX, né ha fornito una descrizione dello stesso e che anche il [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto l’XXXX solo in occasione di una seconda attività di individuazione compiuta a circa un mese dai fatti mentre non aveva effettuato altra positiva individuazione nell’immediatezza degli eventi, situazione questa che inciderebbe negativamente anche sulla attendibilità di tale individuazione.

Del pari sarebbe inattendibile anche il riconoscimento personale dell’XXXX effettuato in sede dibattimentale.

2.2.3. In relazione al reato di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni: a) Violazione di legge, nullità della sentenza, travisamento delle prove, contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606 lettere b), c) ed e) in relazione agli art. 125, 189, 192 cod. proc. pen., 624 e 625 n. 2 e n. 5 cod. pen., risultando il convincimento espresso dai giudici del merito invalido ed infondato in quanto derivante da travisamento con conseguente erronea valutazione della valenza probatoria degli elementi indiziari, acquisiti nella sede dibattimentale che non consentono di ritenere provato al di là di ogni ragionevole dubbio che l'autore della spaccata e del furto avvenuto la notte del 17 febbraio 2022 in danno del Bar “[OSCURATO:PERSONA]” di Avezzano, sia da identificare in [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione di legge e omessa o comunque illogica motivazione ex art. 606 lettere b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta configurabilità ed integrazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 5, cod. pen., in quanto dall'esame delle immagini video delle telecamere installate da tale Friggioni, si evince l'impossibilità di identificazione dell'autore della spaccata e del furto ai [OSCURATO:PERSONA] del bar “[OSCURATO:PERSONA]” non a causa del camuffamento delle fattezze dell’imputato ma a causa della bassa qualità delle immagini video favorite dalla scarsità dell’illuminazione pubblica e dall’orario notturno, nonché dal posizionamento delle stesse telecamere.

Evidenzia al riguardo la difesa del ricorrente che dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza di XXXXXXXXXXXXXXXXX, proprietario dell’appartamento sovrastante il bar “[OSCURATO:PERSONA]” non sarebbe possibile identificare XXX Dni XXXX come l’autore dell’azione e che anche l’operante di P.G. [OSCURATO:PERSONA] non è stato in grado di indicare quale dei due soggetti ripresi dalle telecamere potesse indentificarsi nell’odierno ricorrente.

La difesa del ricorrente contesta altresì la configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 5, cod. pen. in quanto l’impossibilità di identificazione dell’autore della “spaccata” e del successivo furto non è dipesa dal camuffamento delle fattezze dell’imputato ma da problemi di visibilità legati all’orario notturno, alla mancanza di illuminazione e dal posizionamento delle telecamere.

2.2.4. in relazione ai reati di cui ai capi 6 e 7, violazione di legge, nullità della sentenza, travisamento delle prove e vizi di motivazione ex art. 606 lettere b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 189 e 192 cod. proc. pen., 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen. non potendosi ritenersi integrati gli elementi costitutivi delle fattispecie di reato contestate.

Evidenza al riguardo la difesa del ricorrente che non solo non è stato sentito in dibattimento il teste XXXXXXXXXX, persona offesa, ma che non è neppure stato acquisito alcun elemento probatorio atto a dimostrare che i due cittadini extracomunitari che hanno provveduto presso un bar al contestato pagamento di 20,00 euro abbiano utilizzato proprio la carta sottratta all’indicata persona offesa.

A ciò si aggiunge che essendo stato l’utilizzo della carta bancomat effettuato in un ristretto ambito temporale rispetto alla sottrazione della stessa, al più gli imputati avrebbero dovuto essere accusati di furto e non del reato di ricettazione e, ancora, che non risulta provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della provenienza furtiva della carta che era in possesso del di lui fratello [OSCURATO:PERSONA] e che abbia comunque concorso con quest’ultimo nell’azione delittuosa in contestazione.

Infine, secondo la difesa del ricorrente sarebbero illogiche le motivazioni adottate dai Giudici di merito per escludere la circostanza attenuante del fatto di lieve entità con riguardo al reato di ricettazione, ciò anche alla luce della lievità del danno economico causato alla persona offesa, dell’utilizzo della carta solo per un brevissimo arco temporale e dell’atteggiamento collaborativo dell’imputato in sede processuale che si è sottoposto ad esame confermando che la carta bancomat utilizzata era nella disponibilità del fratello.

2.2.5. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.

Deduce la difesa del ricorrente che la condotta processuale dell’imputato che ha partecipato attivamente al giudizio e che si è astenuto dal commettere ulteriori reati avrebbe potuto portare ad una riduzione del trattamento sanzionatorio oltre che al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e che, di conseguenza, i Giudici del merito hanno omesso di prendere in considerazione gli elementi sul punto evidenziati dalla stessa difesa.

2.3. per [OSCURATO:PERSONA]:

2.3.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. con riguardo ai capi 8 e 9 della rubrica delle imputazioni per mancata assunzione di prova decisiva ed illegittima acquisizione della denuncia della persona offesa e del verbale di individuazione fotografica dallo stessa compiuta in violazione dell’art. 512 cod. proc. pen.

Il motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quello già riassunto al superiore punto 2.1.1 formulato nell’interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Prima di affrontare l’esame dei motivi di ricorso, appare doveroso prendere le mosse dalla richiesta formulata dalla difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver rappresentato che successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello oggetto del ricorso in esame, nell’ambito di altro procedimento penale innanzi al Tribunale di Avezzano sempre in relazione a fatti risalenti al 17 febbraio 2022, è stato conferito incarico per l’effettuazione di perizia psichiatrica nel confronti di [OSCURATO:PERSONA] che si è conclusa con il riconoscimento a carico dell’imputato ed all’epoca dei fatti di una capacità di intendere e di volere grandemente scemata, ha chiesto che l’accertamento peritale sia esteso anche ai fatti oggetto del presente procedimento.

La richiesta è inammissibile sia perché, anche in assenza di quanto successivamente emerso in altro procedimento penale, ben avrebbe potuto la difesa dell’imputato richiedere ai Giudici di merito autonomo accertamento peritale sulle condizioni di capacità di intendere e di volere dell’XXX, sia perché «Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, PMT c/Moretti, Rv. 277609 – 01), sia, infine, perché «In tema di mezzi di prova, è inammissibile la richiesta di perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere dell'imputato proposta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto richiede necessariamente valutazioni di merito incompatibili con tale giudizio» (Sez. 3, n. 52637 del 11/07/2017, Z., Rv. 271857 – 01).

2. Procedendo ora in relazione alla numerazione progressiva dei capi di imputazione deve ricordarsi che al capo 1 della rubrica delle imputazioni è contestato al solo imputato [OSCURATO:PERSONA] il reato di furto aggravato (artt. 624, 625 n. 4, cod. pen.) ai [OSCURATO:PERSONA] di XXXXXXXXXXXXXXXXX (minorenne) al quale sarebbe stato sottratto dalla tasca con destrezza un telefono cellulare.

In relazione a tale vicenda la difesa ha articolato una serie di doglianze riassunte al superiore paragrafo 2.2.2.

2.1. Con i primi due profili di ricorso (sub-paragrafi a e b), che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, la difesa del ricorrente contesta la configurabilità del reato di furto anche in relazione alla circostanza aggravante dell’avere agito con destrezza evidenziando che l'imputato non tenne alcun tipo di condotta connotata da un'abilità tale da eludere la vigilanza della persona offesa sul bene sottratto.

Sottolinea sul punto la difesa che vi sarebbe un vizio di coerenza strutturale nella motivazione della sentenza impugnata alla luce della tempistica descritta nell’azione e della frazione temporale nella quale l’impossessamento sarebbe avvenuto.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale (pag. 8 e segg.) ha così ricostruito il fatto: il [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in compagnia di un amico ([OSCURATO:PERSONA]), si avvedeva che una persona lo stava seguendo, indi intentava una sorta di repentina fuga, ma giunto nei pressi di abitazione di altro amico ove sperava di rifugiarsi, cadeva a terra, l’inseguitore lo aiutava a rialzarsi e gli chiedeva che cosa avesse nelle tasche, al che il [OSCURATO:PERSONA] gli mostrava il suo telefono cellulare che poi rimetteva nella tasca dei pantaloni.

Indi l’inseguitore “lo abbracciava come per tranquillizzarlo” e poi si allontanava.

Giunto presso la propria abitazione la persona offesa si avvedeva di non essere più in possesso del predetto telefono.

Emerge sempre dalla sentenza del Tribunale: a) che il [OSCURATO:PERSONA], sia in esito ad individuazione fotografica, sia in esito ad individuazione di persona compiuta in sede dibattimentale, ha riconosciuto con certezza nell’odierno imputato [OSCURATO:PERSONA] la persona che la notte dei fatti lo aveva aiutato a rialzarsi e che anche il Rubeo ha effettuato una positiva individuazione fotografica dell’imputato con grado di certezza pari all’80%; b) che successivi accertamenti di P.G. consentivano di appurare che all’interno del telefono cellulare di proprietà della persona offesa era stata inserita una scheda SIM intestata ad una donna che ha, poi, riferito che detta scheda era utilizzata anche da [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha sostanzialmente ripreso gli elementi indicati dal Tribunale ritenendo confermata l’individuazione dell’odierno imputato ed affermando testualmente che l’imputato «adoperava un atteggiamento alquanto scaltro nei confronti della persona offesa, sfilandogli il telefono dalla tasca mentre lo aiutava a rialzarsi».

Osserva l’odierno Collegio che se non v’è dubbio come il momento temporale della sottrazione del bene indicato dalla Corte di appello (“mentre l’imputato aiutava la persona offesa a rialzarsi”) è differente rispetto a quello indicato dalla persona offesa e dallo stesso Tribunale, la questione risulta del tutto priva di rilevanza alla luce della unicità del contesto temporale nel quale si è svolta la vicenda e del fatto oggettivo che in tali circostanze il bene è stato sottratto all’evidenza con destrezza dalla tasca della persona offesa, a nulla rilevando se l’azione predatoria è stata consumata al momento dell’aiuto fornito al [OSCURATO:PERSONA] per rialzarsi ovvero nell’immediatamente successivo momento dell’abbraccio.

Non appare quindi porsi in dubbio, alla luce della ricostruzione dei fatti e degli elementi probatori operata nelle sentenze di merito, che sia configurabile anche la circostanza aggravante contestata che, come chiarito da consolidata giurisprudenza (ex multis: Sez. 5, n. 48877 del 14/09/2022, Pelo, Rv. 283871 – 01), si configura allorquando l’azione risulta caratterizzata da particolare scaltrezza idonea a eludere la vigilanza del soggetto passivo e per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui. 2.2 Con il terzo ed il quarto profilo di ricorso (v. sub-paragrafi c e d) relativi sempre al capo 1 della rubrica delle imputazioni si contestano violazioni di legge e vizi di motivazione, sia con riferimento al giudizio di attendibilità delle individuazioni fotografiche, sia di quella de visu avvenuta in sede dibattimentale ad opera della persona offesa.

Dette detta doglianze oltre che manifestamente infondate avendo sia il Tribunale che la Corte di appello positivamente, quanto conformemente, valutato con idonea motivazione l’attendibilità di dette individuazioni, sono anche inammissibili tendendo parte ricorrente a richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione nel merito del compendio probatorio.

A ciò si aggiunge che l’attendibilità di dette individuazioni risulta avere trovato conferma negli ulteriori accertamenti di P.G. circa la destinazione del telefono successiva alla sottrazione al [OSCURATO:PERSONA].

3. I fatti oggetto in contestazione al capo 2 in contestazione al solo imputato [OSCURATO:PERSONA] riguardano il furto, avvenuto in tempo di notte, della somma di circa 160,00 euro e di tre bottiglie di liquore (una di grappa Candolini, una di sambuca e una di anice) sottratti all’interno di un bar denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, azione realizzata mediante l’effrazione di una vetrina dell’esercizio commerciale e da parte di persona che ha agito travisata in quanto indossante un cappuccio, una sciarpa, un cappello con visiera ed una mascherina, il che ha comportato la contestazione all’imputato anche delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625, nn. 2 e 5, cod. pen.

In relazione a tale capo di imputazione la difesa dell’imputato ha dedotto (v. sup. par. 2.2.3) violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione sia all’attribuzione all’XXX del fatto delittuoso, sia in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 5, cod. pen.

Quanto all’affermazione della responsabilità dell’imputato in relazione alla consumazione dell’azione delittuosa la difesa ha evidenziato che dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza installate dal proprietario (XXXXXXXXXXXXXXXXX) dell’appartamento sovrastante l’esercizio commerciale non sarebbe possibile identificare l’XXX come l’autore dell’azione e che anche l’operante di P.G.

Sorgi non è stato in grado di indicare quale dei due soggetti ripresi dalle telecamere potesse indentificarsi nell’odierno ricorrente.

Al riguardo sia il Tribunale che la Corte di appello (da ultimo v. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) con motivazione congrua e non manifestamente illogica risultano avere operato un collegamento tra i plurimi elementi emersi dalle indagini, costituiti non solo dalla riprese del sistema di videosorveglianza che hanno documentato l’esecuzione dell’azione delittuosa, ma anche sulla base di altre riprese filmate che hanno consentito agli operanti di P.G. ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di verificare che circa tre ore dopo la consumazione dell’azione predatoria un soggetto indossante i medesimi capi di abbigliamento rispetto all’autore dell’azione delittuosa ed identificato in [OSCURATO:PERSONA] veniva ripreso in compagnia del fratello [OSCURATO:PERSONA] mentre scambiava con esso del denaro e mentre i due erano intenti a bere da bottiglie di liquore, una delle quali era quella della grappa Candolini asportata poche ore prima dall’esercizio commerciale.

Trattasi anche in questo caso di elementi debitamente analizzati sia dal Tribunale che dalla Corte di appello che hanno portato ad una concorde affermazione di responsabilità dell’imputato e che, come tali, non sono sindacabili in questa sede di legittimità.

Quanto poi alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 5, cod. pen. la difesa del ricorrente ha evidenziato che l’impossibilità di identificazione dell’autore della “spaccata” e del successivo furto non è dipesa dal camuffamento delle fattezze dell’autore ma da problemi di visibilità legati all’orario notturno, alla mancanza di illuminazione ed al posizionamento delle telecamere.

Giova sul punto evidenziare che se non è posto in dubbio che l’autore del furto abbia agito travisato con le modalità sopra descritte e se lo stesso è stato motivatamente identificato in [OSCURATO:PERSONA], correttamente risulta configurata a carico dello stesso anche la circostanza aggravante de qua.

Detta circostanza aggravante riguarda, infatti, le modalità di azione da parte dell’autore del reato che ha agito adottando artifizi finalizzati a rendere più difficoltosa la sua individuazione ed a nulla rileva se le difficoltà di identificazione delle fattezze del soggetto siano dipese anche da concorrenti elementi quali la scarsa illuminazione, il tempo di notte ed il posizionamento delle telecamere di sorveglianza.

Quanto detto rende manifestamente infondati anche i motivi di ricorso qui esaminati.

4. I fatti in contestazione ai capi 4 e 5, addebitati al solo [OSCURATO:PERSONA] riguardano rispettivamente la ricettazione del telefono cellulare provento di furto ai [OSCURATO:PERSONA] di XXXXXXXXXXXXXXXXX (v. capo 1 della rubrica delle imputazioni), nonché del denaro e di una bottiglia di liquore provento del furto ai [OSCURATO:PERSONA] del bar “[OSCURATO:PERSONA]” (capo 2).

Va detto subito che i motivi di ricorso (riassunti ai superiori paragrafi 2.1.4 e 2.1.5) con i quali si contesta la sussistenza dei reati e la loro attribuibilità all’imputato [OSCURATO:PERSONA] sono caratterizzati da assoluta genericità, il che li rende inammissibili, in quanto si limitano a contestare la portata della motivazione della Corte di appello ed a richiamare, altrettanto genericamente, quanto sostenuto nell’atto di gravame.

Le doglianze difensive sono, in ogni caso, anche manifestamente infondate laddove si sostiene che il Giudici di merito avrebbero reso sui punti una motivazione meramente apparente.

In realtà le motivazioni relative ai reati di ricettazione de quibus, sia del Tribunale che della Corte di appello che, in quanto, in cd.

“doppia conforme” costituiscono un unico corpo argomentativo, debbono essere lette nel complesso della trattazione dei reati di cui ai capi 1 e 2 e sono tutt’altro che apparenti.

Infatti, una volta indicate le ragioni per le quali è stato appurato il possesso non altrimenti e probatoriamente giustificato da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei beni oggetto dei due furti, non si vede su quali ulteriori elementi avrebbero dovuto motivare i Giudici di merito.

Per solo dovere di completezza occorre ricordare che si è già effettuata la trattazione dei due fatti predatori e degli elementi che hanno portato i Giudici del merito a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] è l’autore materiale degli stessi.

Quanto al primo dei due episodi delittuosi, si è poi anche evidenziato come, successivamente alla sottrazione del telefono, gli accertamenti di P.G. consentivano di appurare che all’interno dello stesso era stata inserita una scheda SIM intestata ad una donna (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) che ha riferito che detta scheda era utilizzata anche da [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale risulta aver debitamente valutato le dichiarazioni che la donna ha reso e, nonostante il parziale cambiamento di versione in sede dibattimentale, ha motivatamente ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] ha avuto in uso il telefono cellulare de quo e che, di conseguenza, deve rispondere della ricettazione dello stesso.

La Corte di appello (v. pag. 7 della relativa sentenza) richiamando a sua volta il contenuto dei tabulati telefonici ha sostanzialmente concordato con quanto aveva già evidenziato il Tribunale.

Quanto, poi, ai beni provento di furto ai [OSCURATO:PERSONA] del bar “[OSCURATO:PERSONA]” si è altresì già detto come il Tribunale (pag. 11) e la Corte di appello (pag. 8) hanno debitamente evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], è stato riconosciuto dagli operanti di P.G. sulla base di filmati delle videocamere di sorveglianza mentre, a distanza di circa tre ore dal compimento del furto, è stato ripreso mentre si trovava in compagnia del fratello [OSCURATO:PERSONA] ed era intento a contare del denaro con accanto la bottiglia di grappa sottratta all’esercizio commerciale.

In punto di diritto deve solo essere ricordato che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «Ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, la ricezione, che ne è l'elemento materiale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da reato e, quindi, vi rientra anche il possesso per "mero titolo di compiacenza".

Quanto al profitto, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa (nella specie possibilità di utilizzare il bene)» (Sez. 1, n. 8245 del 11/05/1987, Piga, Rv. 176392 – 01) e, ancora, che «L'espressione "ricevere cosa proveniente da delitto", di cui all'art 648 cod. pen., si riferisce a qualsiasi possesso, anche temporaneo, della cosa, mentre il profitto comprende ogni forma di utilita o vantaggio, che possa ricavarsi dal possesso stesso» (Sez. 2, n. 12712 del 03/05/1978, Curcu, Rv. 140228 – 01).

5. I fatti in contestazione ai capi 6 e 7 della rubrica delle imputazioni vedono gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiamati a rispondere, in concorso tra loro, della ricettazione di una carta bancomat di provenienza illecita in quanto oggetto di furto in abitazione ai danni di XXXXXXXXXXXXXX e dell’uso indebito di detta carta con la quale effettuavano un pagamento di 20,00 euro presso un bar di Avezzano.

Nei ricorsi qui in esame la difesa di [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.7) nel contestare l’affermazione della responsabilità del proprio assistito sostiene che l’imputato non avrebbe avuto alcun contatto diretto con il bene oggetto di ricettazione in quanto dalle risultanze probatorie è emerso che il soggetto che ha avuto la disponibilità della carta bancomat di cui alle imputazioni è stato solo il coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.2.4), dopo avere lamentato i fatti che non è stata raccolta in sede dibattimentale la deposizione della persona offesa XXXXXXXXXX, né che nell’acquisto presso il bar sia stata utilizzata la carta di cui elle imputazioni, ha, poi, sostenuto che non risulta provato che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della provenienza furtiva della carta che era in possesso del di lui fratello [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza, ciascuna delle difese dei due imputati sostiene che la carta di provenienza illecita era in possesso del coimputato.

Entrambi i ricorsi sul punto ed in tutte le loro articolazioni sono manifestamente infondati.

Quanto alla mancata audizione dibattimentale della persona offesa XXXXXXXXXX, la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] sembra trascurare il fatto che, come si evince a pag. 13 della sentenza del Tribunale, «con il consenso di tutte le parti», all’udienza del 22 ottobre 2022 è stata acquisita la denuncia presentata dalla persona offesa e che le indagini sono proprio nate (come riferito dal teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA]) dal fatto che il XXXXXXXXXX aveva indicato delle transazioni operate con la sua carta in epoca successiva alla sottrazione.

Ancora, in palese contrasto con quanto asserito nel ricorso, la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] trascura il fatto che il Tribunale (pag. 8) ha evidenziato che la transazione oggetto dell’imputazione emerge dall’estratto del conto corrente del XXXXXXXXXX.

Risulta, sempre sulla base delle sentenze di merito, che alla luce delle transazioni indicate dal XXXXXXXXXX gli operanti individuavano una delle stesse come effettuata presso il bar della Stazione di Avezzano ed ivi si recavano e visionavano i filmati del circuito di videosorveglianza dal quale si evinceva che i due imputati avevano compiuto la transazione di cui all’imputazione effettuando l’acquisto di sigarette e che, in particolare «il primo [[OSCURATO:PERSONA] - ndr] utilizzava la carta bancomat consegnandola alla dipendente del bar per effettuare l’acquisto delle sigarette, poi l’esercente restituiva la carta e dava lo scontrino ad [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] prendeva i pacchetti di sigarette posti sul bancone e li riponeva nelle tasche del suo giubbino».

Sia il Tribunale (pag. 14 e 15) che la Corte di appello (pag. 8) ancora una volta in cd.

“doppia conforme”, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, hanno quindi debitamente evidenziato come sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, entrambi gli imputati debbono ritenersi colpevoli dei reati di cui ai capi qui in esame.

6. I fatti oggetto di contestazione di cui ai capi 8 e 9 della rubrica delle imputazioni vedono gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiamati a rispondere in concorso tra loro sia del reato di concorso in rapina aggravata ai [OSCURATO:PERSONA] di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al quale furono sottratti 60,00 euro in contanti ed un telefono cellulare marca HuaweiI, sia del reato di lesioni personali volontarie aggravate (ecchimosi e contusioni multiple conseguenti ad una gomitata ad un occhio ed a calci e pugni) ai [OSCURATO:PERSONA] della stessa persona offesa.

6.1. In relazione all’intervenuta condanna per tali fatti sono stati, innanzitutto, formulati i primi due motivi di ricorso nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.1 e 2.1.2) nonché l’unico motivo di ricorso nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.3.1) che appaiono meritevoli di trattazione congiunta per sovrapponibilità delle doglianze proposte.

Come detto, i ricorrenti si dolgono dell’intervenuta acquisizione processuale delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e del verbale di individuazione fotografica dallo stesso compiuta in applicazione del disposto dell’art. 512 cod. pen.

Sul punto già il Tribunale (pagg. 6 e 7 della relativa sentenza) aveva dato atto dell’imprevedibilità della sopravvenuta irreperibilità del predetto teste evidenziando che lo stesso non solo in origine aveva indicato un luogo di residenza in Torino ed un domicilio in Avezzano, ma anche aveva fornito un recapito telefonico ed il nominativo della fidanzata del tempo.

Il XXXXXXXXXX era altresì stato regolarmente identificato con un documento di identità rilasciato dal Comune di residenza oltre che essere stato rintracciato dalla P.G. in plurime occasioni (dall’agosto 2022 all’agosto del 2023).

Dopodiché lo stesso non risultava più essere stato controllato sul territorio nazionale dopo il 17 novembre 2023 e le successive documentate ricerche di P.G. dello stesso avevano dato esito negativo.

La Corte di appello (v. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) ha ripercorso i citati elementi aggiungendo che al XXXXXXXXXX era stata regolarmente notificata la citazione a comparire in qualità di testimone all’udienza del 5 ottobre 2023 e che lo stesso aveva comunicato agli agenti di P.G. che gli avevano notificato l’atto di non poter presenziare all’udienza in quanto versava in stato di assoluta indigenza tale da non potersi recare ad Avezzano, dopodiché lo stesso era divenuto irreperibile.

Di conseguenza la Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame nei quali si era dedotta l’inutilizzabilità degli elementi indicati in quanto, secondo i ricorrenti, acquisiti nel mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 512 cod. pen.

Osserva l’odierno Collegio che il verbale di denuncia sporta dalla persona offesa ed il verbale di positiva individuazione fotografica degli imputati dallo stesso compiuta sono stati illegittimamente utilizzati ai fini probatori.

Il vizio non verte però sulla mancata corretta applicazione dell’art. 512 cod. proc. pen. come invocato dalle difese dei ricorrenti atteso che, almeno in origine, alla luce degli elementi indicati in fase di identificazione della persona offesa, non appariva di certo prevedibile la possibilità che il XXXXXXXXXX divenisse irreperibile al punto da non poter rendere la propria testimonianza in sede dibattimentale.

Il problema questione verte invece sulla non corretta applicazione da parte dei giudici di merito del disposto dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. che testualmente dispone che «La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parete dell’imputato o del suo difensore».

Orbene, nel caso in esame, non v’è dubbio che la persona offesa XXXXXXXXXX era stata informata della esistenza del processo ed era stata regolarmente citata a comparire in qualità di testimone, limitandosi ad addurre di non potersi recare nel luogo di celebrazione del processo a causa del proprio stato di indigenza (circostanza non provata).

Questa in proposito ha chiarito che «Ai fini della lettura e dell'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, al dato della condizione di irreperibilità del teste, in sé neutro, deve aggiungersi la valutazione degli elementi indicativi del carattere volontario o meno del suo allontanamento, con la precisazione ulteriore che la volontarietà dell'assenza, che comporta l'operatività del divieto di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., può essere determinata da una qualsiasi libera scelta e non necessariamente dall'intenzione di sottrarsi al contraddittorio» (Sez. 3, n. 3068 del 08/09/2016, dep. 2017 L.R., Rv. 269055 – 01; Sez. 2, n. 1945 del 22/12/2014, dep. 2015, Capozzo, Rv. 261825 – 01).

A ciò si aggiunge che sempre questa Corte ha chiarito che «Ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso» (Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, S., Rv. 269397 – 01).

Orbene, nel caso in esame tali accertamenti non risultano del tutto compiuti e l’unico elemento ricavabile è quello della comunque manifestata volontà dell’interessato a non recarsi (come detto per motivi solo dallo stesso asseriti ma rimasti indimostrati) presso il luogo ove avrebbe dovuto rendere testimonianza.

Dette emergenze, in assenza dei necessari approfonditi accertamenti anche in relazione a quest’ultimo profilo rende processualmente inutilizzabili ai fini probatori sia le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX sia individuazione fotografica dallo stesso compiuta sempre in sede predibattimentale.

Tuttavia, ricorda il Collegio che «Nel giudizio di legittimità, laddove risulti l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd.

"prova di resistenza", valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata» (ex ceteris: Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Rv. 285533 – 01) e rileva che, nel caso in esame, i ricorsi degli imputati che si dolgono della mancata dichiarazione di inutilizzabilità degli elementi probatori sopra indicati, non risultano essersi adeguatamente spinti ad illustrare le ragioni per le quali, senza l’utilizzazione di detti elementi, pur in presenza di altri elementi probatori correttamente acquisiti in fase dibattimentale, non sarebbe stato comunque possibile addivenire all’affermazione della penale responsabilità degli imputati.

Infatti, basta osservare, che, come emerge dalle sentenze di merito (Trib. pag. 15 e segg. – C. App. pagg. 9 e 10) la denuncia e l‘individuazione fotografica compiute dalla persona offesa non sono gli unici elementi probatori emersi a carico degli imputati, essendo stata evidenziata la concorrenza di altri elementi non solo in relazione all’effettiva sussistenza dei fatti (emersa a seguito dall’intervento nell’immediatezza del personale di P.G. che ebbe a constatare e documentare le lesioni patite dalla persona offesa ma anche dai filmati del circuito di videosorveglianza presente nel luogo dell’aggressione) ma anche da altri filmati documentanti gli spostamenti degli imputati e della persona offesa nell’immediatezza della consumazione del reato che consentivano di ricostruire l’evoluzione dei fatti oltre che dalle testimonianze dei testi di P.G. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che ricostruivano i movimenti dei soggetti coinvolti ed individuati anche in base ai capi di abbigliamento indossati) nonché dei testi di P.G. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che a loro volta avevano incrociato i tre giovani autori dell’azione delittuosa e che avevano identificato due di essi negli attuali imputati).

Trattasi quindi di elementi precisi e concordanti che, anche una volta estrapolati dal contesto probatorio i menzionati atti non utilizzabili, consentono di ritenere comunque fondata l’affermazione di penale responsabilità degli imputati.

6.2. Manifestamente infondato è, poi, l’ulteriore profilo di ricorso formulato dell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.1) nel quale si è dedotta l’assenza di prova delle lesioni patite dalla persona offesa XXXXXXXXXX per assenza di documentazione medica in atti.

Sul punto è sufficiente rilevare che nel capo 9 di imputazione è espressamente indicato che le lesioni sono comprovate dalla documentazione fotografica in atti e che i Giudici di merito hanno dato atto che la conferma delle lesioni si evince dalla foto scattate al XXXXXXXXXX dalla [OSCURATO:PERSONA] subito dopo la rapina e dalle deposizioni degli operanti di P.G. intervenuti nell’immediatezza dei fatti che hanno potuto constatare la presenza di dette lesioni, oltre che dai filmati di videosorveglianza che hanno documentato le modalità estremamente violente dell’azione compiuta dagli imputati.

6.3. Del tutto generico e, quindi, inammissibile in relazione al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, e 5 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è il terzo motivo di ricorso formulato dell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.3) nel quale la difesa del ricorrente sostiene che la Corte territoriale non si è adeguatamente confrontata con le censure mosse con il secondo motivo di appello laddove si era evidenziata la possibilità di una ricostruzione alternativa della vicenda attraverso la contestazione degli elementi probatori indicati dal Tribunale.

In ogni caso occorre solo ulteriormente evidenziare che i giudici di merito nelle sentenze di entrambi gradi - che possono essere valutate unitariamente trattandosi di c.d.

“doppia conforme” sui punti di interesse - risultano avere adeguatamente valutato gli elementi posti a fondamento della penale responsabilità dell’imputato ed avere prodotto al riguardo una motivazione congrua e non manifestamente illogica e che parte ricorrente tende inammissibilmente a sottoporre a questa Corte di legittimità una nuova valutazione del compendio probatorio trascurando il fatto che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

7. Le circostanze attenuanti ed i trattamenti sanzionatori.

7.1. Al riguardo: a) la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.6) contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4 cod. pen. in relazione ai reati di ricettazione di cui ai capi 4, 5 e 6 della rubrica delle imputazioni e la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.2.4) contesta a sua volta il mancato riconoscimento della medesima circostanza attenuante in relazione al solo capo 6; b) in relazione ai reati agli stessi rispettivamente contestati, la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.9) e la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.2.5) contestano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.; c) la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.8 e 2.1.10) e la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.2.5) contestano il trattamento sanzionatorio con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 7.2.

Ritiene il Collegio che tutti i motivi di ricorso di cui al paragrafo che precede sono manifestamente infondati.

Sulla premessa che quanto al generale trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha ridotto quello riservato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rileva l’odierno Collegio che le motivazioni sui punti sia del Tribunale che della Corte di appello sono congrue, logiche e rispettose dei principi di diritto che governano le rispettive materie.

La Corte di appello (pag. 10) ha motivatamente escluso che i fatti di ricettazione di cui alle imputazioni siano inquadrabili nell’ipotesi della lieve entità evidenziando che gli oggetti di provenienza illecita non appaiono di trascurabile valore e che le modalità con cui si sono svolte le azioni delittuose che hanno portato alla ricezione dei beni denotano una significativa gravità.

Al riguardo va ricordato che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res"» (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gravitone, Rv. 271154 – 01) e non è quindi ricollegabile, come vorrebbero i ricorrenti, al solo valore dei beni acquisiti.

E, ancora, che «In tema di ricettazione, non è configurabile l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento» (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina, Rv. 283338 – 01).

Analogamente è a dirsi del mancato riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

Il Tribunale sul punto, richiamando un assunto giurisprudenziale condiviso anche dall’odierno Collegio, ha prodotto congrua motivazione spiegando le ragioni per le quali in nessuno dei reati contro il patrimonio oggetto di contestazione può essere riconosciuta agli imputati detta circostanza attenuante evidenziando che non ci si trova in presenza di pregiudizi patrimoniali lievissimi anche alla luce degli effetti che le rispettive persone offese hanno subito in relazione alle sottrazioni dei beni, alle modalità delle azioni, nonché quanto ai reati di cui ai capi 1 e 2 al fatto che detti reati sono stati consumati dei confronti di un ragazzo minore di soli 15 anni.

La Corte di appello ha sostanzialmente fatto proprie le motivazioni addotte dal Tribunale.

Quanto, infine, al lamentato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche invocate dalle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] già il Tribunale aveva evidenziato che gli imputati non sono soggetti incensurati, che gli stessi non hanno tenuto un comportamento collaborativo, non hanno mostrato alcun segno di resipiscenza ed hanno commesso una serie di gravi reati in un arco temporale ristretto, situazione alla quale si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso alcuni reati mentre si trovava sottoposto a misura cautelare personale per altri fatti.

La Corte di appello anche in questo caso ha sostanzialmente fatto proprie le motivazioni del Tribunale aggiungendo che non ricorrono nei confronti degli imputati elementi di positiva valutazione tali da porte al riconoscimento agli stessi delle circostanze attenuanti generiche.

Ricorda in proposito il Collegio che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

8. Alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra riportate consegue il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Il ricorso formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità di detto ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ignazio - di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 9/12/2024 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso sia per il proprio assistito sia, quale sostituto processuale dell’Avv.ssa D’Ignazio, per XXXXXXXXXXXXXXXXX, chiedendo l’accoglimento di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 dicembre 2024 la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza in data 28 marzo 2024 del Tribunale di Avezzano ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dei soli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità di: - [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due episodi di furto aggravato commessi in data 1° gennaio 2022 ed in data 17 febbraio 2022 (capi 1 e 2 della rubrica delle imputazioni); - [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due reati di ricettazione accertati in data 5 gennaio 2022 ed in data 17 febbraio 2022 (capi 3 e 4); - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al concorso nei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di una carta bancomat (capi 6 e 7); - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al concorso nei reati di rapina aggravata e di lesioni personali volontarie aggravate (capi 8 e 9). 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo: 2.1. per [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 512, 526, comma 1-bis, e 191, commi 1 e 2, cod. proc. pen. con riferimento ai reati di cui ai capi 8 e 9 della rubrica delle imputazioni. Evidenzia la difesa del ricorrente che sarebbero state illegittimamente acquisite ed utilizzate i fini probatori le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, persona offesa in relazione ai predetti reati, atteso che sarebbe emerso che lo stesso si è sottratto volontariamente a rendere testimonianza innanzi al Tribunale essendogli stato regolarmente notificato l’invito a comparire in due occasioni (la seconda delle quali prevedeva anche l’accompagnamento coattivo dello stesso), e non essendosi lo stesso comunque presentato adducendo uno stato di indigenza economica che gli impediva di effettuare la trasferta. A ciò si aggiunge che avrebbero errato i Giudici di merito allorquando hanno affermato che non era prevedibile il fatto che il predetto teste non si sarebbe presentato al dibattimento avendo lo stesso fornito l’indicazione di una residenza, atteso che il numero di telefono fornito era quello della scheda SIM contenuta nel telefono sottrattogli e gli indirizzi di recapito non erano comunque idonei essendo uno corrispondente allo studio di un difensore in Avezzano e l’altro relativo ad un indirizzo fittizio di Torino. Anche la condizione di indigenza del testimone non potrebbe, poi, essere ritenuta idonea ad escludere la volontà del XXXXXXXXXX di sottrarsi alla possibilità di rendere dichiarazioni. Inoltre, l’inutilizzabilità ai fini probatori del verbale di denuncia della persona offesa non potrebbe essere sopperita dagli altri elementi probatori indicati, quali l’individuazione fotografica, i tabulati telefonici, le immagini tratte dalle telecamere, nonché dalle dichiarazioni dei testi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Altresì difetterebbe qualsiasi documentazione sanitaria comprovante il reato di lesioni di cui al capo 9 della rubrica delle imputazioni. 2.1.2. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111, comma 4, Cost., 6, comma 3, CEDU, 526, comma 1-bis, e 191 commi 1 e 2, cod. proc. pen. in relazione ai capi 8 e 9 della rubrica delle imputazioni per erronea utilizzazione dell’art. 512 cod. proc. pen. Nel motivo di ricorso si ribadisce che l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato è stata formulata esclusivamente sulla base della denuncia presentata dalla persona offesa che, come già evidenziato, è probatoriamente inutilizzabile. 2.1.3 Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla configurabilità dei reati di cui ai capi 8 e 9 della rubrica delle imputazioni. Rileva la difesa del ricorrente che la Corte di appello non si è adeguatamente confrontata con le censure mosse con il secondo motivo di appello laddove si era evidenziata la possibilità di una ricostruzione alternativa della vicenda attraverso la contestazione degli elementi probatori indicati dal Tribunale. 2.1.4 Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla configurabilità del reato di cui al capo 4 della rubrica delle imputazioni. Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente di avere dedotto in sede di gravame la non sussistenza del reato di ricettazione per mancanza di prova della commissione del fatto e assenza dei requisiti per la configurabilità dello stesso e che la Corte di appello si sarebbe limitata a motivare apparentemente sul punto richiamando in modo sintetico quanto affermato nella sentenza del Tribunale. 2.1.5. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo 5 della rubrica delle imputazioni. Rileva, anche in questo caso, la difesa del ricorrente di avere dedotto in sede di gravame la non sussistenza del contestato reato di ricettazione per mancanza di prova della commissione del fatto e assenza dei requisiti per la configurabilità dello stesso e che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato al riguardo, limitandosi a richiamare quanto già indicato nella sentenza del Tribunale. 2.1.6. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla configurabilità del reato di cui al capo 5 della rubrica delle imputazioni. Ancorché nell’intestazione del motivo di ricorso la difesa ripropone la questione della prova della commissione del fatto da parte del proprio assistito, nello sviluppo del relativo motivo si contesta la mancata riconduzione del fatto nella fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 648 cod. pen. evidenziando che, sia il telefono cellulare di cui al capo 4 che i beni di cui al capo 5, sono comunque di modesto valore (per il capo 6 nessuna richiesta era stata avanzata al riguardo). 2.1.7. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla configurabilità dei reati di cui al capo 6 e 7 della rubrica delle imputazioni con riguardo alla richiesta di esclusione di tale reato per mancanza dei presupposti in capo alla condotta del ricorrente. Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che l’imputato non avrebbe avuto alcun contatto diretto con il bene oggetto di contestata ricettazione in quanto dalle risultanze probatorie è emerso che il soggetto che ha avuto la disponibilità della carta bancomat di cui alle imputazioni è stato solo il coimputato [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che non è dato comprendere quale contributo materiale o morale il ricorrente avrebbe fornito per la consumazione delle azioni delittuose. 2.1.8. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen., 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. con riferimento al mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero ben potuto essere concesse in relazione ai molteplici elementi evidenziati nell’atto di gravame. Evidenzia al riguardo la difese del ricorrente che la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare per relationem quanto già affermato dal Tribunale. 2.1.9. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen., 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. con riferimento al mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Evidenza la difesa del ricorrente che la Corte di appello non avrebbe fatto corretto uso dei parametri che regolano la materia anche in relazione ai reati di cui ai capi 6 e 7 della rubrica delle imputazioni stante la modestia dell’importo di prelevato con la carta oggetto di imputazione (20,00 euro). Quanto, poi, ai reati di cui ai capi 8 e 9 si evidenzia il modesto valore dei beni sottratti e si ribadisce l’assenza di prova con riferimento al reato di lesioni. 2.1.10. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen., 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. con riferimento alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della particolare tenuità del danno. 2.2. per [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1. Necessità di accertamento della capacità di intendere dell’imputato alla luce di fatti sopravvenuti. Rappresenta al riguardo la difesa dell’imputato che successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello oggetto del ricorso in esame, nell’ambito di altro procedimento penale innanzi al Tribunale di Avezzano, anch’esso relativo a fatti risalenti al febbraio 2022 è stato conferito incarico per l’effettuazione di perizia psichiatrica nel confronti di [OSCURATO:PERSONA] che si è conclusa con il riconoscimento a carico dell’imputato ed all’epoca dei fatti di una capacità di intendere e di volere grandemente scemate e, quindi, chiede che l’accertamento peritale sia esteso anche ai fatti oggetto del presente procedimento. 2.2.2. In relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica delle imputazioni: a) Violazione ed erronea applicazione della legge ex art. 606 lettere b) e c), in relazione agli artt. 624 c.p., 189 e 192 cod. proc. pen., nullità della sentenza per travisamento delle prove, contraddittorietà intrinseca e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen. in punto di riconosciuta integrazione della fattispecie di reato di furto con destrezza e di riconosciuta responsabilità dell'imputato; b) Violazione della legge penale ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 625, secondo comma, n. 4, cod. pen., nullità della sentenza per travisamento delle prove, contraddittorietà intrinseca e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettera e), in ordine alla omessa esclusione della circostanza aggravante della destrezza, in quanto l'imputato non tenne alcun tipo di condotta connotata da un'abilità tale da eludere la vigilanza della persona offesa e non sussiste prova del contrario; c) Violazione e/o erronea applicazione di legge ex art. 606, lettera c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. degli artt. 125, 189 e 192 cod. proc. pen., art. 3 Cost., travisamento delle prove; carenza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ex art. 606, lettera e), cod. proc. pen., con riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna adottata nei confronti dell'imputato; mancanza della motivazione per omesso riscontro alle censure articolate con l'atto di appello; d) Violazione di legge ex art- 606, lettera c), cod. proc. pen. relativamente alla nullità, inammissibilità inutilizzabilità e comunque inattendibilità della ricognizione effettuata in sede dibattimentale per violazione dell'art. 213 e ss. cod. proc. pen. e degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen.; omessa motivazione ex art. 606, lettera e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta attendibilità di tale riconoscimento. Deduce al riguardo la difesa del ricorrente che quanto alla circostanza aggravante dell’aver agito con destrezza vi sarebbe una mancanza di coerenza strutturale della motivazione della sentenza impugnata alla luce della tempistica descritta nell’azione e della frazione temporale nella quale l’impossessamento sarebbe avvenuto. Con riguardo, poi, all’individuazione fotografica compiuta dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenzia la difesa del ricorrente che il primo dei due soggetti ha dichiarato di non essere certo del riconoscimento dell’XXXX, né ha fornito una descrizione dello stesso e che anche il [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto l’XXXX solo in occasione di una seconda attività di individuazione compiuta a circa un mese dai fatti mentre non aveva effettuato altra positiva individuazione nell’immediatezza degli eventi, situazione questa che inciderebbe negativamente anche sulla attendibilità di tale individuazione. Del pari sarebbe inattendibile anche il riconoscimento personale dell’XXXX effettuato in sede dibattimentale. 2.2.3. In relazione al reato di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni: a) Violazione di legge, nullità della sentenza, travisamento delle prove, contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606 lettere b), c) ed e) in relazione agli art. 125, 189, 192 cod. proc. pen., 624 e 625 n. 2 e n. 5 cod. pen., risultando il convincimento espresso dai giudici del merito invalido ed infondato in quanto derivante da travisamento con conseguente erronea valutazione della valenza probatoria degli elementi indiziari, acquisiti nella sede dibattimentale che non consentono di ritenere provato al di là di ogni ragionevole dubbio che l'autore della spaccata e del furto avvenuto la notte del 17 febbraio 2022 in danno del Bar “[OSCURATO:PERSONA]” di Avezzano, sia da identificare in [OSCURATO:PERSONA]; b) violazione di legge e omessa o comunque illogica motivazione ex art. 606 lettere b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta configurabilità ed integrazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 5, cod. pen., in quanto dall'esame delle immagini video delle telecamere installate da tale Friggioni, si evince l'impossibilità di identificazione dell'autore della spaccata e del furto ai [OSCURATO:PERSONA] del bar “[OSCURATO:PERSONA]” non a causa del camuffamento delle fattezze dell’imputato ma a causa della bassa qualità delle immagini video favorite dalla scarsità dell’illuminazione pubblica e dall’orario notturno, nonché dal posizionamento delle stesse telecamere. Evidenzia al riguardo la difesa del ricorrente che dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza di XXXXXXXXXXXXXXXXX, proprietario dell’appartamento sovrastante il bar “[OSCURATO:PERSONA]” non sarebbe possibile identificare XXX Dni XXXX come l’autore dell’azione e che anche l’operante di P.G. [OSCURATO:PERSONA] non è stato in grado di indicare quale dei due soggetti ripresi dalle telecamere potesse indentificarsi nell’odierno ricorrente. La difesa del ricorrente contesta altresì la configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 5, cod. pen. in quanto l’impossibilità di identificazione dell’autore della “spaccata” e del successivo furto non è dipesa dal camuffamento delle fattezze dell’imputato ma da problemi di visibilità legati all’orario notturno, alla mancanza di illuminazione e dal posizionamento delle telecamere. 2.2.4. in relazione ai reati di cui ai capi 6 e 7, violazione di legge, nullità della sentenza, travisamento delle prove e vizi di motivazione ex art. 606 lettere b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 189 e 192 cod. proc. pen., 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen. non potendosi ritenersi integrati gli elementi costitutivi delle fattispecie di reato contestate. Evidenza al riguardo la difesa del ricorrente che non solo non è stato sentito in dibattimento il teste XXXXXXXXXX, persona offesa, ma che non è neppure stato acquisito alcun elemento probatorio atto a dimostrare che i due cittadini extracomunitari che hanno provveduto presso un bar al contestato pagamento di 20,00 euro abbiano utilizzato proprio la carta sottratta all’indicata persona offesa. A ciò si aggiunge che essendo stato l’utilizzo della carta bancomat effettuato in un ristretto ambito temporale rispetto alla sottrazione della stessa, al più gli imputati avrebbero dovuto essere accusati di furto e non del reato di ricettazione e, ancora, che non risulta provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della provenienza furtiva della carta che era in possesso del di lui fratello [OSCURATO:PERSONA] e che abbia comunque concorso con quest’ultimo nell’azione delittuosa in contestazione. Infine, secondo la difesa del ricorrente sarebbero illogiche le motivazioni adottate dai Giudici di merito per escludere la circostanza attenuante del fatto di lieve entità con riguardo al reato di ricettazione, ciò anche alla luce della lievità del danno economico causato alla persona offesa, dell’utilizzo della carta solo per un brevissimo arco temporale e dell’atteggiamento collaborativo dell’imputato in sede processuale che si è sottoposto ad esame confermando che la carta bancomat utilizzata era nella disponibilità del fratello. 2.2.5. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. Deduce la difesa del ricorrente che la condotta processuale dell’imputato che ha partecipato attivamente al giudizio e che si è astenuto dal commettere ulteriori reati avrebbe potuto portare ad una riduzione del trattamento sanzionatorio oltre che al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e che, di conseguenza, i Giudici del merito hanno omesso di prendere in considerazione gli elementi sul punto evidenziati dalla stessa difesa. 2.3. per [OSCURATO:PERSONA]: 2.3.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. con riguardo ai capi 8 e 9 della rubrica delle imputazioni per mancata assunzione di prova decisiva ed illegittima acquisizione della denuncia della persona offesa e del verbale di individuazione fotografica dallo stessa compiuta in violazione dell’art. 512 cod. proc. pen. Il motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quello già riassunto al superiore punto 2.1.1 formulato nell’interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di affrontare l’esame dei motivi di ricorso, appare doveroso prendere le mosse dalla richiesta formulata dalla difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver rappresentato che successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di appello oggetto del ricorso in esame, nell’ambito di altro procedimento penale innanzi al Tribunale di Avezzano sempre in relazione a fatti risalenti al 17 febbraio 2022, è stato conferito incarico per l’effettuazione di perizia psichiatrica nel confronti di [OSCURATO:PERSONA] che si è conclusa con il riconoscimento a carico dell’imputato ed all’epoca dei fatti di una capacità di intendere e di volere grandemente scemata, ha chiesto che l’accertamento peritale sia esteso anche ai fatti oggetto del presente procedimento. La richiesta è inammissibile sia perché, anche in assenza di quanto successivamente emerso in altro procedimento penale, ben avrebbe potuto la difesa dell’imputato richiedere ai Giudici di merito autonomo accertamento peritale sulle condizioni di capacità di intendere e di volere dell’XXX, sia perché «Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, PMT c/Moretti, Rv. 277609 – 01), sia, infine, perché «In tema di mezzi di prova, è inammissibile la richiesta di perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere dell'imputato proposta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto richiede necessariamente valutazioni di merito incompatibili con tale giudizio» (Sez. 3, n. 52637 del 11/07/2017, Z., Rv. 271857 – 01). 2. Procedendo ora in relazione alla numerazione progressiva dei capi di imputazione deve ricordarsi che al capo 1 della rubrica delle imputazioni è contestato al solo imputato [OSCURATO:PERSONA] il reato di furto aggravato (artt. 624, 625 n. 4, cod. pen.) ai [OSCURATO:PERSONA] di XXXXXXXXXXXXXXXXX (minorenne) al quale sarebbe stato sottratto dalla tasca con destrezza un telefono cellulare. In relazione a tale vicenda la difesa ha articolato una serie di doglianze riassunte al superiore paragrafo 2.2.2. 2.1. Con i primi due profili di ricorso (sub-paragrafi a e b), che appaiono meritevoli di trattazione congiunta, la difesa del ricorrente contesta la configurabilità del reato di furto anche in relazione alla circostanza aggravante dell’avere agito con destrezza evidenziando che l'imputato non tenne alcun tipo di condotta connotata da un'abilità tale da eludere la vigilanza della persona offesa sul bene sottratto. Sottolinea sul punto la difesa che vi sarebbe un vizio di coerenza strutturale nella motivazione della sentenza impugnata alla luce della tempistica descritta nell’azione e della frazione temporale nella quale l’impossessamento sarebbe avvenuto. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale (pag. 8 e segg.) ha così ricostruito il fatto: il [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in compagnia di un amico ([OSCURATO:PERSONA]), si avvedeva che una persona lo stava seguendo, indi intentava una sorta di repentina fuga, ma giunto nei pressi di abitazione di altro amico ove sperava di rifugiarsi, cadeva a terra, l’inseguitore lo aiutava a rialzarsi e gli chiedeva che cosa avesse nelle tasche, al che il [OSCURATO:PERSONA] gli mostrava il suo telefono cellulare che poi rimetteva nella tasca dei pantaloni. Indi l’inseguitore “lo abbracciava come per tranquillizzarlo” e poi si allontanava. Giunto presso la propria abitazione la persona offesa si avvedeva di non essere più in possesso del predetto telefono. Emerge sempre dalla sentenza del Tribunale: a) che il [OSCURATO:PERSONA], sia in esito ad individuazione fotografica, sia in esito ad individuazione di persona compiuta in sede dibattimentale, ha riconosciuto con certezza nell’odierno imputato [OSCURATO:PERSONA] la persona che la notte dei fatti lo aveva aiutato a rialzarsi e che anche il Rubeo ha effettuato una positiva individuazione fotografica dell’imputato con grado di certezza pari all’80%; b) che successivi accertamenti di P.G. consentivano di appurare che all’interno del telefono cellulare di proprietà della persona offesa era stata inserita una scheda SIM intestata ad una donna che ha, poi, riferito che detta scheda era utilizzata anche da [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha sostanzialmente ripreso gli elementi indicati dal Tribunale ritenendo confermata l’individuazione dell’odierno imputato ed affermando testualmente che l’imputato «adoperava un atteggiamento alquanto scaltro nei confronti della persona offesa, sfilandogli il telefono dalla tasca mentre lo aiutava a rialzarsi». Osserva l’odierno Collegio che se non v’è dubbio come il momento temporale della sottrazione del bene indicato dalla Corte di appello (“mentre l’imputato aiutava la persona offesa a rialzarsi”) è differente rispetto a quello indicato dalla persona offesa e dallo stesso Tribunale, la questione risulta del tutto priva di rilevanza alla luce della unicità del contesto temporale nel quale si è svolta la vicenda e del fatto oggettivo che in tali circostanze il bene è stato sottratto all’evidenza con destrezza dalla tasca della persona offesa, a nulla rilevando se l’azione predatoria è stata consumata al momento dell’aiuto fornito al [OSCURATO:PERSONA] per rialzarsi ovvero nell’immediatamente successivo momento dell’abbraccio. Non appare quindi porsi in dubbio, alla luce della ricostruzione dei fatti e degli elementi probatori operata nelle sentenze di merito, che sia configurabile anche la circostanza aggravante contestata che, come chiarito da consolidata giurisprudenza (ex multis: Sez. 5, n. 48877 del 14/09/2022, Pelo, Rv. 283871 – 01), si configura allorquando l’azione risulta caratterizzata da particolare scaltrezza idonea a eludere la vigilanza del soggetto passivo e per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui. 2.2 Con il terzo ed il quarto profilo di ricorso (v. sub-paragrafi c e d) relativi sempre al capo 1 della rubrica delle imputazioni si contestano violazioni di legge e vizi di motivazione, sia con riferimento al giudizio di attendibilità delle individuazioni fotografiche, sia di quella de visu avvenuta in sede dibattimentale ad opera della persona offesa. Dette detta doglianze oltre che manifestamente infondate avendo sia il Tribunale che la Corte di appello positivamente, quanto conformemente, valutato con idonea motivazione l’attendibilità di dette individuazioni, sono anche inammissibili tendendo parte ricorrente a richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione nel merito del compendio probatorio. A ciò si aggiunge che l’attendibilità di dette individuazioni risulta avere trovato conferma negli ulteriori accertamenti di P.G. circa la destinazione del telefono successiva alla sottrazione al [OSCURATO:PERSONA]. 3. I fatti oggetto in contestazione al capo 2 in contestazione al solo imputato [OSCURATO:PERSONA] riguardano il furto, avvenuto in tempo di notte, della somma di circa 160,00 euro e di tre bottiglie di liquore (una di grappa Candolini, una di sambuca e una di anice) sottratti all’interno di un bar denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, azione realizzata mediante l’effrazione di una vetrina dell’esercizio commerciale e da parte di persona che ha agito travisata in quanto indossante un cappuccio, una sciarpa, un cappello con visiera ed una mascherina, il che ha comportato la contestazione all’imputato anche delle circostanze aggravanti di cui all’art. 625, nn. 2 e 5, cod. pen. In relazione a tale capo di imputazione la difesa dell’imputato ha dedotto (v. sup. par. 2.2.3) violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione sia all’attribuzione all’XXX del fatto delittuoso, sia in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 5, cod. pen. Quanto all’affermazione della responsabilità dell’imputato in relazione alla consumazione dell’azione delittuosa la difesa ha evidenziato che dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza installate dal proprietario (XXXXXXXXXXXXXXXXX) dell’appartamento sovrastante l’esercizio commerciale non sarebbe possibile identificare l’XXX come l’autore dell’azione e che anche l’operante di P.G. Sorgi non è stato in grado di indicare quale dei due soggetti ripresi dalle telecamere potesse indentificarsi nell’odierno ricorrente. Al riguardo sia il Tribunale che la Corte di appello (da ultimo v. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) con motivazione congrua e non manifestamente illogica risultano avere operato un collegamento tra i plurimi elementi emersi dalle indagini, costituiti non solo dalla riprese del sistema di videosorveglianza che hanno documentato l’esecuzione dell’azione delittuosa, ma anche sulla base di altre riprese filmate che hanno consentito agli operanti di P.G. ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di verificare che circa tre ore dopo la consumazione dell’azione predatoria un soggetto indossante i medesimi capi di abbigliamento rispetto all’autore dell’azione delittuosa ed identificato in [OSCURATO:PERSONA] veniva ripreso in compagnia del fratello [OSCURATO:PERSONA] mentre scambiava con esso del denaro e mentre i due erano intenti a bere da bottiglie di liquore, una delle quali era quella della grappa Candolini asportata poche ore prima dall’esercizio commerciale. Trattasi anche in questo caso di elementi debitamente analizzati sia dal Tribunale che dalla Corte di appello che hanno portato ad una concorde affermazione di responsabilità dell’imputato e che, come tali, non sono sindacabili in questa sede di legittimità. Quanto poi alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 5, cod. pen. la difesa del ricorrente ha evidenziato che l’impossibilità di identificazione dell’autore della “spaccata” e del successivo furto non è dipesa dal camuffamento delle fattezze dell’autore ma da problemi di visibilità legati all’orario notturno, alla mancanza di illuminazione ed al posizionamento delle telecamere. Giova sul punto evidenziare che se non è posto in dubbio che l’autore del furto abbia agito travisato con le modalità sopra descritte e se lo stesso è stato motivatamente identificato in [OSCURATO:PERSONA], correttamente risulta configurata a carico dello stesso anche la circostanza aggravante de qua. Detta circostanza aggravante riguarda, infatti, le modalità di azione da parte dell’autore del reato che ha agito adottando artifizi finalizzati a rendere più difficoltosa la sua individuazione ed a nulla rileva se le difficoltà di identificazione delle fattezze del soggetto siano dipese anche da concorrenti elementi quali la scarsa illuminazione, il tempo di notte ed il posizionamento delle telecamere di sorveglianza. Quanto detto rende manifestamente infondati anche i motivi di ricorso qui esaminati. 4. I fatti in contestazione ai capi 4 e 5, addebitati al solo [OSCURATO:PERSONA] riguardano rispettivamente la ricettazione del telefono cellulare provento di furto ai [OSCURATO:PERSONA] di XXXXXXXXXXXXXXXXX (v. capo 1 della rubrica delle imputazioni), nonché del denaro e di una bottiglia di liquore provento del furto ai [OSCURATO:PERSONA] del bar “[OSCURATO:PERSONA]” (capo 2). Va detto subito che i motivi di ricorso (riassunti ai superiori paragrafi 2.1.4 e 2.1.5) con i quali si contesta la sussistenza dei reati e la loro attribuibilità all’imputato [OSCURATO:PERSONA] sono caratterizzati da assoluta genericità, il che li rende inammissibili, in quanto si limitano a contestare la portata della motivazione della Corte di appello ed a richiamare, altrettanto genericamente, quanto sostenuto nell’atto di gravame. Le doglianze difensive sono, in ogni caso, anche manifestamente infondate laddove si sostiene che il Giudici di merito avrebbero reso sui punti una motivazione meramente apparente. In realtà le motivazioni relative ai reati di ricettazione de quibus, sia del Tribunale che della Corte di appello che, in quanto, in cd. “doppia conforme” costituiscono un unico corpo argomentativo, debbono essere lette nel complesso della trattazione dei reati di cui ai capi 1 e 2 e sono tutt’altro che apparenti. Infatti, una volta indicate le ragioni per le quali è stato appurato il possesso non altrimenti e probatoriamente giustificato da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei beni oggetto dei due furti, non si vede su quali ulteriori elementi avrebbero dovuto motivare i Giudici di merito. Per solo dovere di completezza occorre ricordare che si è già effettuata la trattazione dei due fatti predatori e degli elementi che hanno portato i Giudici del merito a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] è l’autore materiale degli stessi. Quanto al primo dei due episodi delittuosi, si è poi anche evidenziato come, successivamente alla sottrazione del telefono, gli accertamenti di P.G. consentivano di appurare che all’interno dello stesso era stata inserita una scheda SIM intestata ad una donna (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) che ha riferito che detta scheda era utilizzata anche da [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale risulta aver debitamente valutato le dichiarazioni che la donna ha reso e, nonostante il parziale cambiamento di versione in sede dibattimentale, ha motivatamente ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] ha avuto in uso il telefono cellulare de quo e che, di conseguenza, deve rispondere della ricettazione dello stesso. La Corte di appello (v. pag. 7 della relativa sentenza) richiamando a sua volta il contenuto dei tabulati telefonici ha sostanzialmente concordato con quanto aveva già evidenziato il Tribunale. Quanto, poi, ai beni provento di furto ai [OSCURATO:PERSONA] del bar “[OSCURATO:PERSONA]” si è altresì già detto come il Tribunale (pag. 11) e la Corte di appello (pag. 8) hanno debitamente evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], è stato riconosciuto dagli operanti di P.G. sulla base di filmati delle videocamere di sorveglianza mentre, a distanza di circa tre ore dal compimento del furto, è stato ripreso mentre si trovava in compagnia del fratello [OSCURATO:PERSONA] ed era intento a contare del denaro con accanto la bottiglia di grappa sottratta all’esercizio commerciale. In punto di diritto deve solo essere ricordato che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «Ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, la ricezione, che ne è l'elemento materiale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da reato e, quindi, vi rientra anche il possesso per "mero titolo di compiacenza". Quanto al profitto, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa (nella specie possibilità di utilizzare il bene)» (Sez. 1, n. 8245 del 11/05/1987, Piga, Rv. 176392 – 01) e, ancora, che «L'espressione "ricevere cosa proveniente da delitto", di cui all'art 648 cod. pen., si riferisce a qualsiasi possesso, anche temporaneo, della cosa, mentre il profitto comprende ogni forma di utilita o vantaggio, che possa ricavarsi dal possesso stesso» (Sez. 2, n. 12712 del 03/05/1978, Curcu, Rv. 140228 – 01). 5. I fatti in contestazione ai capi 6 e 7 della rubrica delle imputazioni vedono gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiamati a rispondere, in concorso tra loro, della ricettazione di una carta bancomat di provenienza illecita in quanto oggetto di furto in abitazione ai danni di XXXXXXXXXXXXXX e dell’uso indebito di detta carta con la quale effettuavano un pagamento di 20,00 euro presso un bar di Avezzano. Nei ricorsi qui in esame la difesa di [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.7) nel contestare l’affermazione della responsabilità del proprio assistito sostiene che l’imputato non avrebbe avuto alcun contatto diretto con il bene oggetto di ricettazione in quanto dalle risultanze probatorie è emerso che il soggetto che ha avuto la disponibilità della carta bancomat di cui alle imputazioni è stato solo il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.2.4), dopo avere lamentato i fatti che non è stata raccolta in sede dibattimentale la deposizione della persona offesa XXXXXXXXXX, né che nell’acquisto presso il bar sia stata utilizzata la carta di cui elle imputazioni, ha, poi, sostenuto che non risulta provato che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della provenienza furtiva della carta che era in possesso del di lui fratello [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, ciascuna delle difese dei due imputati sostiene che la carta di provenienza illecita era in possesso del coimputato. Entrambi i ricorsi sul punto ed in tutte le loro articolazioni sono manifestamente infondati. Quanto alla mancata audizione dibattimentale della persona offesa XXXXXXXXXX, la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] sembra trascurare il fatto che, come si evince a pag. 13 della sentenza del Tribunale, «con il consenso di tutte le parti», all’udienza del 22 ottobre 2022 è stata acquisita la denuncia presentata dalla persona offesa e che le indagini sono proprio nate (come riferito dal teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA]) dal fatto che il XXXXXXXXXX aveva indicato delle transazioni operate con la sua carta in epoca successiva alla sottrazione. Ancora, in palese contrasto con quanto asserito nel ricorso, la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] trascura il fatto che il Tribunale (pag. 8) ha evidenziato che la transazione oggetto dell’imputazione emerge dall’estratto del conto corrente del XXXXXXXXXX. Risulta, sempre sulla base delle sentenze di merito, che alla luce delle transazioni indicate dal XXXXXXXXXX gli operanti individuavano una delle stesse come effettuata presso il bar della Stazione di Avezzano ed ivi si recavano e visionavano i filmati del circuito di videosorveglianza dal quale si evinceva che i due imputati avevano compiuto la transazione di cui all’imputazione effettuando l’acquisto di sigarette e che, in particolare «il primo [[OSCURATO:PERSONA] - ndr] utilizzava la carta bancomat consegnandola alla dipendente del bar per effettuare l’acquisto delle sigarette, poi l’esercente restituiva la carta e dava lo scontrino ad [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] prendeva i pacchetti di sigarette posti sul bancone e li riponeva nelle tasche del suo giubbino». Sia il Tribunale (pag. 14 e 15) che la Corte di appello (pag. 8) ancora una volta in cd. “doppia conforme”, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, hanno quindi debitamente evidenziato come sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, entrambi gli imputati debbono ritenersi colpevoli dei reati di cui ai capi qui in esame. 6. I fatti oggetto di contestazione di cui ai capi 8 e 9 della rubrica delle imputazioni vedono gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiamati a rispondere in concorso tra loro sia del reato di concorso in rapina aggravata ai [OSCURATO:PERSONA] di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al quale furono sottratti 60,00 euro in contanti ed un telefono cellulare marca HuaweiI, sia del reato di lesioni personali volontarie aggravate (ecchimosi e contusioni multiple conseguenti ad una gomitata ad un occhio ed a calci e pugni) ai [OSCURATO:PERSONA] della stessa persona offesa. 6.1. In relazione all’intervenuta condanna per tali fatti sono stati, innanzitutto, formulati i primi due motivi di ricorso nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.1 e 2.1.2) nonché l’unico motivo di ricorso nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.3.1) che appaiono meritevoli di trattazione congiunta per sovrapponibilità delle doglianze proposte. Come detto, i ricorrenti si dolgono dell’intervenuta acquisizione processuale delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e del verbale di individuazione fotografica dallo stesso compiuta in applicazione del disposto dell’art. 512 cod. pen. Sul punto già il Tribunale (pagg. 6 e 7 della relativa sentenza) aveva dato atto dell’imprevedibilità della sopravvenuta irreperibilità del predetto teste evidenziando che lo stesso non solo in origine aveva indicato un luogo di residenza in Torino ed un domicilio in Avezzano, ma anche aveva fornito un recapito telefonico ed il nominativo della fidanzata del tempo. Il XXXXXXXXXX era altresì stato regolarmente identificato con un documento di identità rilasciato dal Comune di residenza oltre che essere stato rintracciato dalla P.G. in plurime occasioni (dall’agosto 2022 all’agosto del 2023). Dopodiché lo stesso non risultava più essere stato controllato sul territorio nazionale dopo il 17 novembre 2023 e le successive documentate ricerche di P.G. dello stesso avevano dato esito negativo. La Corte di appello (v. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) ha ripercorso i citati elementi aggiungendo che al XXXXXXXXXX era stata regolarmente notificata la citazione a comparire in qualità di testimone all’udienza del 5 ottobre 2023 e che lo stesso aveva comunicato agli agenti di P.G. che gli avevano notificato l’atto di non poter presenziare all’udienza in quanto versava in stato di assoluta indigenza tale da non potersi recare ad Avezzano, dopodiché lo stesso era divenuto irreperibile. Di conseguenza la Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame nei quali si era dedotta l’inutilizzabilità degli elementi indicati in quanto, secondo i ricorrenti, acquisiti nel mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 512 cod. pen. Osserva l’odierno Collegio che il verbale di denuncia sporta dalla persona offesa ed il verbale di positiva individuazione fotografica degli imputati dallo stesso compiuta sono stati illegittimamente utilizzati ai fini probatori. Il vizio non verte però sulla mancata corretta applicazione dell’art. 512 cod. proc. pen. come invocato dalle difese dei ricorrenti atteso che, almeno in origine, alla luce degli elementi indicati in fase di identificazione della persona offesa, non appariva di certo prevedibile la possibilità che il XXXXXXXXXX divenisse irreperibile al punto da non poter rendere la propria testimonianza in sede dibattimentale. Il problema questione verte invece sulla non corretta applicazione da parte dei giudici di merito del disposto dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. che testualmente dispone che «La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parete dell’imputato o del suo difensore». Orbene, nel caso in esame, non v’è dubbio che la persona offesa XXXXXXXXXX era stata informata della esistenza del processo ed era stata regolarmente citata a comparire in qualità di testimone, limitandosi ad addurre di non potersi recare nel luogo di celebrazione del processo a causa del proprio stato di indigenza (circostanza non provata). Questa in proposito ha chiarito che «Ai fini della lettura e dell'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, al dato della condizione di irreperibilità del teste, in sé neutro, deve aggiungersi la valutazione degli elementi indicativi del carattere volontario o meno del suo allontanamento, con la precisazione ulteriore che la volontarietà dell'assenza, che comporta l'operatività del divieto di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., può essere determinata da una qualsiasi libera scelta e non necessariamente dall'intenzione di sottrarsi al contraddittorio» (Sez. 3, n. 3068 del 08/09/2016, dep. 2017 L.R., Rv. 269055 – 01; Sez. 2, n. 1945 del 22/12/2014, dep. 2015, Capozzo, Rv. 261825 – 01). A ciò si aggiunge che sempre questa Corte ha chiarito che «Ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso» (Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, S., Rv. 269397 – 01). Orbene, nel caso in esame tali accertamenti non risultano del tutto compiuti e l’unico elemento ricavabile è quello della comunque manifestata volontà dell’interessato a non recarsi (come detto per motivi solo dallo stesso asseriti ma rimasti indimostrati) presso il luogo ove avrebbe dovuto rendere testimonianza. Dette emergenze, in assenza dei necessari approfonditi accertamenti anche in relazione a quest’ultimo profilo rende processualmente inutilizzabili ai fini probatori sia le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX sia individuazione fotografica dallo stesso compiuta sempre in sede predibattimentale. Tuttavia, ricorda il Collegio che «Nel giudizio di legittimità, laddove risulti l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. "prova di resistenza", valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata» (ex ceteris: Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Rv. 285533 – 01) e rileva che, nel caso in esame, i ricorsi degli imputati che si dolgono della mancata dichiarazione di inutilizzabilità degli elementi probatori sopra indicati, non risultano essersi adeguatamente spinti ad illustrare le ragioni per le quali, senza l’utilizzazione di detti elementi, pur in presenza di altri elementi probatori correttamente acquisiti in fase dibattimentale, non sarebbe stato comunque possibile addivenire all’affermazione della penale responsabilità degli imputati. Infatti, basta osservare, che, come emerge dalle sentenze di merito (Trib. pag. 15 e segg. – C. App. pagg. 9 e 10) la denuncia e l‘individuazione fotografica compiute dalla persona offesa non sono gli unici elementi probatori emersi a carico degli imputati, essendo stata evidenziata la concorrenza di altri elementi non solo in relazione all’effettiva sussistenza dei fatti (emersa a seguito dall’intervento nell’immediatezza del personale di P.G. che ebbe a constatare e documentare le lesioni patite dalla persona offesa ma anche dai filmati del circuito di videosorveglianza presente nel luogo dell’aggressione) ma anche da altri filmati documentanti gli spostamenti degli imputati e della persona offesa nell’immediatezza della consumazione del reato che consentivano di ricostruire l’evoluzione dei fatti oltre che dalle testimonianze dei testi di P.G. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che ricostruivano i movimenti dei soggetti coinvolti ed individuati anche in base ai capi di abbigliamento indossati) nonché dei testi di P.G. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che a loro volta avevano incrociato i tre giovani autori dell’azione delittuosa e che avevano identificato due di essi negli attuali imputati). Trattasi quindi di elementi precisi e concordanti che, anche una volta estrapolati dal contesto probatorio i menzionati atti non utilizzabili, consentono di ritenere comunque fondata l’affermazione di penale responsabilità degli imputati. 6.2. Manifestamente infondato è, poi, l’ulteriore profilo di ricorso formulato dell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.1) nel quale si è dedotta l’assenza di prova delle lesioni patite dalla persona offesa XXXXXXXXXX per assenza di documentazione medica in atti. Sul punto è sufficiente rilevare che nel capo 9 di imputazione è espressamente indicato che le lesioni sono comprovate dalla documentazione fotografica in atti e che i Giudici di merito hanno dato atto che la conferma delle lesioni si evince dalla foto scattate al XXXXXXXXXX dalla [OSCURATO:PERSONA] subito dopo la rapina e dalle deposizioni degli operanti di P.G. intervenuti nell’immediatezza dei fatti che hanno potuto constatare la presenza di dette lesioni, oltre che dai filmati di videosorveglianza che hanno documentato le modalità estremamente violente dell’azione compiuta dagli imputati. 6.3. Del tutto generico e, quindi, inammissibile in relazione al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, e 5 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è il terzo motivo di ricorso formulato dell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.3) nel quale la difesa del ricorrente sostiene che la Corte territoriale non si è adeguatamente confrontata con le censure mosse con il secondo motivo di appello laddove si era evidenziata la possibilità di una ricostruzione alternativa della vicenda attraverso la contestazione degli elementi probatori indicati dal Tribunale. In ogni caso occorre solo ulteriormente evidenziare che i giudici di merito nelle sentenze di entrambi gradi - che possono essere valutate unitariamente trattandosi di c.d. “doppia conforme” sui punti di interesse - risultano avere adeguatamente valutato gli elementi posti a fondamento della penale responsabilità dell’imputato ed avere prodotto al riguardo una motivazione congrua e non manifestamente illogica e che parte ricorrente tende inammissibilmente a sottoporre a questa Corte di legittimità una nuova valutazione del compendio probatorio trascurando il fatto che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. 7. Le circostanze attenuanti ed i trattamenti sanzionatori. 7.1. Al riguardo: a) la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.6) contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma 4 cod. pen. in relazione ai reati di ricettazione di cui ai capi 4, 5 e 6 della rubrica delle imputazioni e la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.2.4) contesta a sua volta il mancato riconoscimento della medesima circostanza attenuante in relazione al solo capo 6; b) in relazione ai reati agli stessi rispettivamente contestati, la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.9) e la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.2.5) contestano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.; c) la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.1.8 e 2.1.10) e la difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. sup. par. 2.2.5) contestano il trattamento sanzionatorio con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 7.2. Ritiene il Collegio che tutti i motivi di ricorso di cui al paragrafo che precede sono manifestamente infondati. Sulla premessa che quanto al generale trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha ridotto quello riservato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rileva l’odierno Collegio che le motivazioni sui punti sia del Tribunale che della Corte di appello sono congrue, logiche e rispettose dei principi di diritto che governano le rispettive materie. La Corte di appello (pag. 10) ha motivatamente escluso che i fatti di ricettazione di cui alle imputazioni siano inquadrabili nell’ipotesi della lieve entità evidenziando che gli oggetti di provenienza illecita non appaiono di trascurabile valore e che le modalità con cui si sono svolte le azioni delittuose che hanno portato alla ricezione dei beni denotano una significativa gravità. Al riguardo va ricordato che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res"» (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gravitone, Rv. 271154 – 01) e non è quindi ricollegabile, come vorrebbero i ricorrenti, al solo valore dei beni acquisiti. E, ancora, che «In tema di ricettazione, non è configurabile l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità ove l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito, in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale, ma quello, non determinabile, derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento» (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina, Rv. 283338 – 01). Analogamente è a dirsi del mancato riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Il Tribunale sul punto, richiamando un assunto giurisprudenziale condiviso anche dall’odierno Collegio, ha prodotto congrua motivazione spiegando le ragioni per le quali in nessuno dei reati contro il patrimonio oggetto di contestazione può essere riconosciuta agli imputati detta circostanza attenuante evidenziando che non ci si trova in presenza di pregiudizi patrimoniali lievissimi anche alla luce degli effetti che le rispettive persone offese hanno subito in relazione alle sottrazioni dei beni, alle modalità delle azioni, nonché quanto ai reati di cui ai capi 1 e 2 al fatto che detti reati sono stati consumati dei confronti di un ragazzo minore di soli 15 anni. La Corte di appello ha sostanzialmente fatto proprie le motivazioni addotte dal Tribunale. Quanto, infine, al lamentato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche invocate dalle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] già il Tribunale aveva evidenziato che gli imputati non sono soggetti incensurati, che gli stessi non hanno tenuto un comportamento collaborativo, non hanno mostrato alcun segno di resipiscenza ed hanno commesso una serie di gravi reati in un arco temporale ristretto, situazione alla quale si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso alcuni reati mentre si trovava sottoposto a misura cautelare personale per altri fatti. La Corte di appello anche in questo caso ha sostanzialmente fatto proprie le motivazioni del Tribunale aggiungendo che non ricorrono nei confronti degli imputati elementi di positiva valutazione tali da porte al riconoscimento agli stessi delle circostanze attenuanti generiche. Ricorda in proposito il Collegio che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 8. Alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra riportate consegue il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Il ricorso formulato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve, invece, essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità di detto ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33673/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris