CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del14/05/2015 del Tribunale di Napoli, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dimesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui all’articolo 648, comma secondo,cod. pen.2. Avverso tale provvedimento ricorre il [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione inordine alla consapevolezza della provenienza illecita dei DVD abusivamente riprodotti e allastessa possibilità che l’imputato avesse egli stesso proceduto alla loro riproduzione.2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione inordine al mancato proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto.2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e mancanza assoluta dimotivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all’articolo 20-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile.Questa Corte ritiene (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li, Rv. 277594 - 01) che, ai finidella configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato alreato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione siacredibile (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per laricettazione di prodotti con marchi contraffatti, in presenza di una confessione dell'imputatodi aver concorso alla commissione del reato presupposto di contraffazione, confessione lacui credibilità non era stata messa in discussione dal giudice di merito che anzi l'avevautilizzata per provare la sua responsabilità).Nel caso in esame, tuttavia, l’imputato si limita a prospettare in modo meramenteesplorativo e senza addurre alcun elemento di prova in tal senso, la possibilità che egli abbiaconcorso nella duplicazione dei supporti in ragione della estrema facilità della relativaprocedura.Va in proposito rammentato che, nell’ordinamento processuale penale, a frontedell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni omassime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti edoggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d.«vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti glielementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep.2020, Pomilio, Rv. 278679 - 03; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01).La presente doglianza difetta, in tutta evidenzia, della necessaria specificità ed èconseguentemente inammissibile.3. Il secondo motivo è del pari inammissibile.La Corte territoriale esclude che sussista, sotto il profilo soggettivo, la possibilità diritenere il fatto di particolare tenuità alla luce dei numerosi precedenti penali dell’imputato,argomentando ex art. 131-bis, comma 4, cod. pen. (secondo cui la particolare tenuità vaesclusa se l’imputato ha commesso «più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto,isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati cheabbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate»).Il motivo di ricorso, anche qui genericamente, si limita a ritenere che la Corte territorialeavrebbe dovuto esaminare gli altri elementi previsti dalla norma invocata, senza curarsi dicontestare, invece, la valenza ostativa dei precedenti specifici contestati, i qualiescluderebbero, a parere del giudicante, la occasionalità del comportamento.La doglianza difetta quindi della necessaria specificità estrinseca.4. Il terzo motivo è inammissibile.4.1. Ed infatti, il motivo di appello inerente alla omessa motivazione sulla richiesta disostituzione della pena detentiva con altra pena sostitutiva era inammissibile in ragione dellasua generica formulazione.[OSCURATO:PERSONA] rileva in proposito che l’inammissibilità del motivo d'impugnazione, nonrilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione,essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 591,comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv.281630 – 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 – 04; Sez. 2, n. 40816del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 – 01).Va ribadito che - in linea con quanto si è pacificamente ritenuto in riferimento alle«sanzioni sostitutive» disciplinate dall'originario art. 53 legge n. 689 del 1981- la sostituzionedelle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deveessere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame,tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità delcondannato (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558).Principio, questo, trasponibile anche alle nuove «pene sostitutive», atteso che ladisciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazionegiudiziale ancorata ai parametri di cui al citato art. 133, puntualmente richiamato anchedall'attuale tenore dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023,Rv. 285090).Questa Corte (Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902 – 01, inmotivazione) ha anche affermato che, poiché i presupposti per l'adozione di una penasostitutiva restano comunque legati ad un giudizio prognostico positivo da rendere facendoleva sugli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., grava sul ricorrente «l’onere di precisarequali fossero gli elementi, pretermessi nel caso dai giudici del merito, utili ad una positivadelibazione della sollecitazione in tal senso veicolata con le conclusioni rese in sede diappello», principio applicabile anche al caso in cui, nei motivi di appello si sia censuratal’omessa applicazione di una pena sostitutiva da parte del primo giudice.La giurisprudenza di legittimità ha anche sostenuto (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025,Rossi, Rv. 288792 – 01; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01; Sez. 2,n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460 - 01) l’obbligo, a pena diinammissibilità, di formulare, nell'atto di gravame, «una specifica e motivata richiesta diapplicazione delle pene sostitutive, non rientrando la conversione della pena detentiva nelnovero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod.proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principiodevolutivo dell'appello» (in motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'appellante èonerato di supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle penedetentive brevi, conseguendo, al mancato assolvimento di tale onere, l'inammissibilitàoriginaria della richiesta).L’unico precedente in senso difforme (Sez. 2, n. 15129 del 07/02/2024, C., Rv. 286233 -01) secondo cui l’applicazione della pena sostitutiva «rientra nei poteri ufficiosi del giudice ela richiesta difensiva di prima istanza risulta essere una mera sollecitazione di detto potere,sicché non può considerarsi inammissibile anche se generica, alla stregua di altri beneficiconcedibili d'ufficio come la sospensione condizionale della pena», non può esserecondiviso, in quanto il passaggio da un sistema di «sanzioni» sostitutive a un sistema di«pene» sostitutive, e quindi di pene «principali», ancorché irrogate in seconda battuta,determina, esattamente come la richiesta di applicazione di circostanze, l’obbligo dispecificare le ragioni che sostengono la domanda ai sensi dell’articolo 581 cod. proc. pen.,mentre non può essere applicata analogicamente la giurisprudenza in tema di «benefici»,che sono estranei alla sanzione in sé.4.2. Nel caso in esame, l’atto di appello conteneva una assolutamente aspecificarichiesta di applicazione di tali pene sostitutive, genericamente indicate, per il cuiriconoscimento si deduceva in modo apodittico la sussistenza degli elementi oggettivi esoggettivi e l’assenza di motivi ostativi, senza contenere l’indicazione né della penasostitutiva richiesta né del consenso prestato (da parte dell’imputato o del procuratorespeciale) alla esecuzione di eventuali obblighi di facere.Consenso che – come risulta dalla sentenza impugnata - non risulta essere statoprestato neppure all’udienza di discussione del 23 ottobre 2025 (dove il difensore di fiduciarisultava assente ed è stato sostituito da difensore d’ufficio prontamente reperibile).La richiesta, dunque, era priva della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementidi fatto» che la sostenevano, carenza che ne determinava sul punto la originariainammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591,comma 1, lett. c), del codice di rito.Questa Corte ritiene infatti pacificamente inammissibile per carenza d’interesse ilricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso inconsiderazione un motivo di appello generico, poiché i motivi generici restano viziati dainammissibilità «originaria», quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciatoin concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 – 01).Ne consegue la irrilevanza della omessa risposta da parte della Corte d’appello sullarichiesta formulata nell’atto di impugnazione per difetto di interesse, in quanto nessun effettofavorevole l’imputato potrebbe conseguire dall’annullamento della sentenza impugnata.5. Il ricorso in conclusione deve essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n.186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, anorma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore dellaCassa delle ammende, che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]