CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2018 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio e il rigetto nel resto del ricorso; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 31 ottobre 2014, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], c:oncesse le circostanze attenuanti generiche, per plurimi delitti di peculato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali e ha applicato al medesimo l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici. Si contesta all'imputato, in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]), avente ad oggetto «la gestione di complessi patrimoniali e immobiliari a scopo termale, turistico, alberghiero, ricreativo, industriale delle [OSCURATO:SOCIETA]», con capitale interamente detenuto dal Comune di Castellammare di Stabia, ed avendo per ragione del suo incarico la disponibilità di denaro pubblico di proprietà dell'ente comunale, di essersi appropriato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso commesse anche in tempi diversi, di complessivi euro 29.613,60, disponendo delle somme di denaro a mezzo di pagamenti effettuati mediante utilizzo di una carta di credito intestata alla [OSCURATO:SOCIETA]. e a lui in uso; fatti commessi in Castellammare di Stabia, a partire dal 19 settembre 2010, primo pagamento mediante utilizzo della carta di credito, e fino al 10 gennaio 2012, data dell'ultimo pagamento accertato, (capo a). [OSCURATO:PERSONA] è, altresì, imputato, in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., di ulteriori delitti di peculato per essersi appropriato, anche disponendo in favore di terzi, di un navigatore satellitare, di due telefoni cellulari, di due personal computer portatili, di una ínternet key, di una somma pari a 200 euro, beni poi parzialmente restituiti a seguito delle reiterate richieste del Collegio sindacale, fatti commessi in Castellammare di Stabia, in epoca successiva al 29 giugno 2010 (atto di nomina) e fino al 27 gennaio 2012 (capo b). 2. Con la decisione impugnata la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ha rideterminato la pena in due anni di reclusione, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena ed applicando al medesimo l'interdizione temporanea dai pubblici uffici in luogo di quella perpetua; la Corte di appello ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 3. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], con distinti ricorsi, impugnano tale sentenza e ne chiedono l'annullamento. 3.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi e, segnatamente: - 1) l'erronea applicazione degli artt. 31.4, 357 e 358 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di ravvisare la natura giuridica non pubblicistica della [OSCURATO:SOCIETA]. e, dunque, la mancanza dei presupposti normativi per qualificare in termini di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio l'amministratore [OSCURATO:PERSONA]; - 2) l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen., in quanto la Corte di appello di Napoli ha ritenuto sussistente il delitto di peculato in assenza dell'elemento costitutivo dell'interversione del possesso e, dunque, dell'illecita appropriazione da parte dell'imputato di somme detenute per ragioni del suo ufficio, anche a fronte di una totale assenza di regolamentazione in ordine alle modalità di utilizzo e ai limiti imposti all'amministratore per le spese di rappresentanza dell'ente; con il medesimo motivo si contesta anche l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello in punto di mancata riconducibilità degli esborsi contestati alle spese di rappresentanza; - 3) l'erronea applicazione degli artt. 314, 5 e 47, primo e terzo comma, cod. pen., nonché il vizio di illogicità della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato sub specie della consapevolezza di agire quale incaricato di pubblico servizio; - 4) l'inosservanza del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. pen. nella parte in cui, in assenza di impugnazione della pubblica accusa, la Corte di appello di Napoli aveva escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche riconosciute all'imputato dalla sentenza di primo grado; con il medesimo motivo il ricorrente deduce altresì l'omessa motivazione in punto di denegato riconoscimento del beneficio della non menzione della sentenza in favore dell'imputato da parte della Corte di appello. 3.2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi e segnatamente: - 1) la carenza e l'illogicità della motivazione in punto di qualificazione in termini pubblicistici della [OSCURATO:SOCIETA].; - 2) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo, non essendo stato provato che la condotta del ricorrente sia stata posta in essere volontariamente; - 3) la mancata applicazione degli artt. 133, 62 bis cod. pen., la violazione del divieto di reformatio in peius e la mancata concessione del beneficio della non menzione. 3.3. Gli avv.ti Ciruzzi e Balice hanno presentato due motivi aggiunti, deducendo: -1) l'erronea applicazione degli arti:. 314, 357 e 358 cod. pen. e l'inosservanza dell'art. 4 I. 10 marzo 1975, n. 70, del principio dell'onere della prova e del divieto di analogia in malam partem.-2) l'erronea applicazione degli artt. 314, 5 e 47, commi 1 e 3 cod. pen., nonché il vizio di illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen. in capo all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato. 2. Il primo motivo di ciascun ricorso contesta l'erronea applicazione degli artt.314, 357 e 358 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ricondotto le condotte contestate al delitto di peculato, pur in assenza dei presupposti normativi per qualificare in termini di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio l'amministratore [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'art. 5 dello statuto costitutivo della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]) S.p.a. sancisce che «la società ha per oggetto la gestione di complessi patrimoniali e immobiliari a scopo termale, turistico, alberghiero, ricreativo, industriale delle [OSCURATO:SOCIETA]. Può all'uopo compiere tutti quegli atti che, direttamente o indirettamente, siano rivolti al conseguimento del fine suddetto». L'art. 11 dello statuto, inoltre, contempla la possibilità di cedere le azioni della [OSCURATO:SOCIETA]., previo riconoscimento del diritto di prelazione agli altri soci, ma non sancisce che la maggioranza delle azioni debba rimanere nelle mani dell'attuale socio unico e, segnatamente, del Comune di Castellammare di Stabia; tale disposizione, ad avviso del ricorrente, sarebbe evidentemente incompatibile con la gestione di un servizio pubblico da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., pur controllata dal Comune di Castellammare di Stabia, sarebbe dunque una società privata che esercita attività di impresa nei settori alberghiero, turistico e commerciale in regime di concorrenza e non svolgerebbe servizi pubblici, né sarebbe concessionaria di pubblico servizio per conto del Comune. Nessun rilievo potrebbe, inoltre, assumere, quanto alla natura giuridica della [OSCURATO:SOCIETA]., la circostanza che il Comune di Castellammare operi sulla stessa un controllo di gestione e che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato nominato amministratore con provvedimento amministrativo del sindaco„ in quanto tali elementi, ai sensi dell'art. 2497 bis cod. civ., non inciderebbero sulla natura privatistica della società. Parimenti la valutazione del Comune di Castellammare di Stabia circa il carattere strategico della [OSCURATO:SOCIETA]., operata con delibera n. 109 del 6 dicembre 2010, non avrebbe prodotto la trasformazione della natura giuridica dell'ente, bensì solo imposto modalità diverse di tenuta e di comunicazione della contabilità. 2.2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato la carenza e l'illogicità della motivazione in punto di qualificazione in termini pubblicistici della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello, infatti, qualificando tale società come ente pubblico, avrebbe applicato lo statuto della pubblica amministrazione, in via di interpretazione analogica in malam partem,, a una società che gestiva in forma imprenditoriale complessi alberghieri. [OSCURATO:SOCIETA] appello, inoltre, avrebbe omesso di pronunciarsi sui temi devoluti al suo esame nell'atto di appello e, segnatamente, in ordine all'innegabile sovrapposizione, nell'ambito della medesima gestione aziendale, di funzioni pubbliche e private (ente pubblico e imprenditore) e, dunque, sull'ineludibile necessità di inquadrare in sede penale ogni singola spesa asseritamente non inerente nell'esercizio della funzione pubblicistica o privatistica, al fine di distinguere tra ipotesi di peculato o di appropriazione indebita. Rileva, inoltre, il difensore che attribuendo al [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di incaricato di pubblico servizio, la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 4 della legge n. 70 del 1975, che dispone che gli enti pubblici possono essere istituiti o riconosciuti solo per legge, e avrebbe obliterato i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di qualificazione privatistica dei dipendenti bancari (Sez. U., n. 8342, del 23 maggio 1987, Tuzet, Rv. 176404). 3. La decisione impugnata, richiamandosi alle statuizioni della sentenza di primo grado, ha rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. è una società a totale partecipazione pubblica, con capitale interamente detenuto dal Comune di Castellammare di Stabia, e che era destinata a gestire complessi immobiliari a scopo termale, turistico, alberghiero, ricreativo, industriale e commerciale. [OSCURATO:SOCIETA]. S.p.a. in particolare deteneva il 98,1% della società [OSCURATO:SOCIETA]., destinata a gestire lo storico complesso delle Terme di Castellammare, e la parte residua del capitale sociale era del Comune di Castellammare di Stabia. La Corte d'appello ha, dunque, ritenuto, sulla base di quanto rilevato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che il Comune di Castellammare di Stabia avesse trasferito una sua funzione istituzionale, quella di gestione del patrimonio immobiliare pubblico, a una società creata ad hoc per esercitare una funzione di cui l'ente locale era l'originario titolare.Secondo la Corte d'appello sulla base del criterio oggettivo funzionale, imperniato sulla natura della disciplina pubblicistica dell'attività svolta, la [OSCURATO:SOCIETA]., pertanto, prestava un pubblico servizio. Nella valutazione della Corte di appello, le finalità pubblicistiche dell'ente troverebbero espresso riferimento nella delibera numero 109 del 6 Dicembre 2010, con la quale il Comune di Castellammare, in attuazione di disposizioni della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che imponeva a tutti gli enti locali la dismissione delle società partecipate, fatta eccezione di quelle ritenute strategiche dell'ente per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, aveva previsto il mantenimento in vita della [OSCURATO:SOCIETA]. e della sua partecipazione totalitaria, stante la funzione di eminente interesse generale svolta. Il potere di nomina e revoca dei vertici affidato all'ente pubblico, la sottoposizione dell'ente a controllo preventivo e successivo degli atti, la subordinazione al potere di direzione controllo costituirebbero, inoltre, nella valutazione della Corte di Appello, indici indiscutibili di riconoscimento della natura pubblica dell'attività svolta. 4. La decisione impugnata e la sentenza di primo grado fanno, dunque, conseguire la qualifica di incaricato di pubblico servizio del [OSCURATO:PERSONA] alla partecipazione totalitaria pubblica della [OSCURATO:SOCIETA]. e alla finalità pubblica ravvisabile nella gestione dello storico complesso delle Terme di Castellammare di Stabia. Questa argomentazione non è, tuttavia, conforme alla disciplina vigente. A seguito della legge 26 aprile 1990, n. 86, il legislatore ha, infatti, delineato la nozione di pubblico ufficiale (art. 357 cod. pen.) e di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 cod. pen.) secondo una concezione oggettivo-funzionale, che ha superato il riferimento presente nella disciplina previgente al «rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione», e che si incentra sul regime giuridico dell'attività concretamente esercitata. L'attuale formulazione dell'art. 357 cod. pen. prevede, infatti, che «agli effetti della legge penale», è pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, dovendosi ritenere amministrativa la funzione «disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». La qualifica di pubblico ufficiale postula, pertanto, che il soggetto agente svolga in concreto mansioni tipiche dell'attività pubblica, che può manifestarsi nelle forme della pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, prescindendo dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con l'ente.Ne discende che, ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale «agli effetti della legge penale», non deve aversi riguardo alla natura dell'ente da cui lo stesso dipende, né alla tipologia del relativo rapporto di impiego, né ancora all'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o con l'ente pubblico, ma deve valutarsi esclusivamente la natura dell'attività effettivamente espletata dall'agente, ancorché lo stesso sia un soggetto "privato". Il criterio oggettivo-funzionale della nozione di «pubblico ufficiale» impone dunque un'attenta valutazione dell'attività concretamente esercitata dal soggetto, la ricerca e l'individuazione della disciplina normativa alla quale essa è sottoposta, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, e la verifica della presenza dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 cod. pen., id est la constatazione che, nel suo svolgimento, l'agente abbia concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitato poteri autoritativi o certificativi (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211190; Sez. 6, n. 1943 del 13/01/1999, Mascia ed altro, Rv. 213910). 5. L'art. 358 cod. pen., inoltre, definisce «incaricato di un pubblico servizio» colui il quale, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d'impiego con un determinato ente pubblico. La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che il legislatore del 1990, nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, ha privilegiato il criterio oggettivo - funzionale, utilizzando la locuzione «a qualunque titolo» ed eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel testo previgente dell'art. 358 cod. pen., al rapporto d'impiego con lo Stato o altro ente pubblico (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835). Il comma secondo del medesimo art. 358 cod. pen. esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357 cod. pen. ma caratterizzato dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri deliberativi, autoritativi o certificativi). Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell'autonomia privata (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835; Sez. 6 n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, Rv. 254337). Agli effetti della legge penale, dunque, l'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio da parte dell'agente deve essere escluso quando l'attività svolta dal soggetto sia regolata in forma privatistica, anche se ne è parte una persona giuridica pubblica o una società partecipata quasi totalitariamente da un ente pubblico. 6. [OSCURATO:SOCIETA] appello di Napoli, pur formalmente richiamando il criterio oggettivo-funzionale nell'interpretazione dell'art. 358 cod. pen., si è attestata sulla disamina di elementi sintomatici della pubblicità dell'ente e sull'affermazione dell'interesse pubblico perseguito dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che, tuttavia, sono neutri rispetto alla necessaria verifica delle mansioni concretamente svolte dall'agente e del loro regime giuridico. Nella decisione impugnata e nella sentenza di primo grado, infatti, si approfondiscono i temi relativi alla composizione del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. e all'influenza esercitata sulla stessa dal Comune di Castellammare di Stabia (mediante il potere di nomina e di revoca dei vertici, la sottoposizione a controllo preventivo e successivo, la subordinazione ai potere di direzione e controllo), ma gli artt. 357 e 358 cod. pen. non consentono di desumere la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dalla qualità dell'ente di appartenenza, in quanto la funzione pubblica e il pubblico servizio possono essere svolti sia da soggetti privati che da soggetti pubblici. La partecipazione quasi totalitaria della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte del Comune di Castellammare di Stabia e l'influenza e il controllo dallo stesso esercitati sulla società sono, pertanto, irrilevanti sotto il profilo penale al fine di affermare la sussistenza di un pubblico servizio. Parimenti irrilevante è la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]., nell'esercizio della propria attività di impresa, persegua un interesse pubblico e, segnatamente, l'interesse alla gestione dei beni patrimoniali del Comune di Castellammare di Stabia, in quanto il perseguimento dell'interesse pubblico è pienamente compatibile con il ricorso a forme non imperative dell'attività svolta e, dunque, con un regime integralmente privatistico della stessa. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve, rilevarsi che, per quanto emerge dalle sentenze di merito, la [OSCURATO:SOCIETA]., pur partecipata in via esclusiva dal Comune di Castellammare di Stabia, svolgeva la funzione di gestione del patrimonio immobiliare alla stessa devoluto secondo schemi e modalità di gestione non solo prive sul piano oggettivo dei profili tipici del servizio pubblico previste dall'art. 358 cod. pen. ma incompatibili con lo stesso, in quanto integralmente privatistiche. In nessun punto delle sentenze di merito emerge, inoltre, che gli esborsi contestati al [OSCURATO:PERSONA] siano stati posti in essere nell'esercizio concreto ed effettivo di atti e di mansioni dell'imputato costituenti espressione di un servizio pubblico.Nella sentenza impugnata, peraltro, non si evidenzia alcun tratto dal quale possa inferirsi che l'imputato operasse secondo un regime diverso da quello privatistico. 7. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, le condotte contestate all'imputato devono essere qualificate come ipotesi di appropriazione indebita di cui agli artt. 81, 646 cod. pen., aggravata dall'abuso di prestazione di opera ai sensi dell'art. 61 n. 11, cod. pen. Integra, infatti, il delitto di appropriazione indebita aggravato dall'abuso delle relazioni di ufficio la condotta dell'amministratore che si appropri di denaro della società stessa distraendolo dallo scopo cui è destinato (ex plurimis: Sez. 2, n. 50087 del 14/11/2013, Biondo, Rv. 257646 -01). La diversa qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza dalla Corte di cassazione senza preventivamente renderne edotte le parti, del resto, non determina, alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, quando non avvenga «a sorpresa», in quanto la stessa sia stata prospettata, se non sollecitata, proprio dall'imputato e dal suo difensore. Nel caso di specie l'insussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio del [OSCURATO:PERSONA] costituisce specifico rnotivo di impugnazione nei ricorsi presentati nell'interesse dell'imputato e, peraltro, la riqualificazione delle condotte contestate quali episodi di appropriazione indebita è direttamente evocata nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 8. Tale riqualificazione impone, tuttavia, la declaratoria della prescrizione dei reati per i quali si procede. L'ultima condotta delittuosa contestata risale, infatti, al 27 gennaio 2012 e, pertanto, atteso che il termine massimo di prescrizione per il delitto di appropriazione indebita aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen. è di sette anni e mezzo, l'ultimo episodio delittuoso contestato risulta prescritto in data 27 luglio 2019. A tale data vanno, tuttavia, aggiunti i 448 giorni di sospensione del corso della prescrizione indicati in dettaglio a pag. 10 della sentenza impugnata (77 giorni dal 20 febbraio 2014 all'8 maggio 2014, 21 giorni dall'8 maggio 2014 al 29 maggio 2014, 7 giorni dal 29 maggio 2014 al 5 giugno 2014, 63 giorni dal 13 dicembre 2016 al 28 marzo 2019, 197 giorni dall'8 giugno 2017 al 23 gennaio 2018, 83 giorni dal 22 maggio 2018 al 13 settembre 2018). 9 ko Secondo questo calcolo, non contestato dalle parti, deve, dunque, ritenersi che l'ultimo reato di appropriazione indebita aggravata si sia prescritto in data 17 agosto 2020 (e, dunque, in pendenza dei termini per ricorrere per cassazione). La causa di non punibilità della prescrizione, del resto, può essere riconosciuta anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 129 cod. pen., sulla base delle circostanze di fatto appurate dal giudice del merito (Sez. 5, n. 25155 del 15/02/2005, Sampaolesi, Rv. 231896 - 01; Sez. 5, n. 11885 del 5/10/1998, Fabiani, Rv. 211923 - 01). Secondo il costante orientamento di questa Corte, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria, da parte del Giudice di legittimità, di una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, cod. proc. pen., comporta il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, la quale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253458; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Capuzzo, Rv. 240955; Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223575; Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, Meloni e altri, Rv. 217255). Gli elementi da cui poter evincere l'inesistenza del fatto, la irrilevanza penale di esso o la non commissione dello stesso da parte dell'imputato, devono, dunque, emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla Corte di Cassazione attiene più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocull, che a quello di "apprezzamento" ed è quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n, 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 -01). Declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi che mancano le condizioni per prosciogliere l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dai reati addebitati al medesimo, avendo le sentenze di merito - con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicità, e con una corretta lettura delle risultanze probatorie-, accertato come il medesimo abbia posto in essere plurime condotte di spesa di somme appartenenti alla società per interessi privati e in assenza di una precisa regolamentazione delle stesse, e di appropriazione di beni strumentali di beni al medesimo concessi in uso in ragione della sua funzione. Dalle sentenze di merito, dunque, non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.9. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto i reati contestati, qualificati come appropriazione indebita di cui agli artt. 81, 646 cod. iDen., sono estinti per intervenuta prescr