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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20536/2026

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I,2572 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 36/2021 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 03/02/2021 R.G.N. 113/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11451/2021RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20536/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Ancona hDaat a pubblicazione 18/06/2026rigettato l’appello principale e, dichiarato assorbito l’appelloincidentale, ha confermato la decisione di primo gradocondannando l’appellante, signora [OSCURATO:PERSONA], alpagamento delle spese di lite.2.

In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto infondato ilgravame proposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza delTribunale di Ancona, che aveva accolto la domanda di ripristinodella pensione per gli anni, 2016, 2017, 2018, omettendo dipronunciarsi sul periodo successivo a tali anni, ritenendoinammissibile la condanna a prestazioni future.3.

Ha proposto ricorso per cassazione la parte privata,articolando due motivi, illustrati con memoria; l’I.N.P.S. haresistito con controricorso.4.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo, la parte lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 15 della legge n. 78/2009 nonché deiprincipi generali in materia e l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.2.

Fondamentalmente, la signora [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corteanconetana erroneamente non si sarebbe pronunciatapositivamente sulla domanda avanzata di riconoscimento deldiritto alla prestazione assistenziale per gli anni 2019 eseguenti, nonostante la dimostrazione della permanenza delrequisito reddituale anche per l’anno 2019, con il deposito, incorso di causa, della dichiarazione 730/2020, che avrebbeNumero registro generale 11451/2021dovuto permettere al giudice d’appello di pronunciare laN umero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20536/2026condanna al pagamento dei ratei relativi a detto anno.

Data pubblicazione 18/06/20263.

In particolare, la parte deduce che «la stessa Corte di Appello,che ha pronunciato la sua sentenza in data 7.1.2021 avrebbeavuto modo di accertare e confermare il diritto accordatoeventualmente in via presuntiva, considerato che era statadepositata anche la dichiarazione dei redditi 2020 relativa all’anno 2019, la effettiva sussistenza in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] condizioni reddituali ai fini del riconoscimento in capo allastessa delle somme dovute nell’arco dell’anno 2019 o comunquefino alla pronuncia del Tribunale di Ancona che ha definito ilricorso di primo grado.

La sopravvenuta dimostrazione dellapermanenza in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] del requisito redditualeanche per l’anno 2019, con il deposito in corso di causa delladichiarazione 730/2020 per i redditi del 2019 avrebbe dovutopermettere alla Corte di Appello di pronunciare la condanna alpagamento dei ratei relativi a detto anno».4.

Il motivo è inammissibile come formulato sotto diversi profili.Infatti, innanzitutto, si rileva l’esposizione unitaria e indistintadi pretesi vizi di natura diversa (art. 360, comma primo, nn. 3e 5, c.p.c.), il che rende arduo discernere e apprezzare le singolecensure.5.

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata,delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, nel quale il singolomotivo assume una funzione identificativa condizionata dallasua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative dicensura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore.La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono,quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciatorientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice dirito (v., Cass. n. 12355/2020; n. 18202/2008).Numero registro generale 11451/20216.

Inoltre, quanto alla lamentata violazione di legge, in realtà laN umero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20536/2026parte ricorrente non individua alcuna affermazione delDlaat a pubblicazione 18/06/2026sentenza impugnata, nella quale si ravviserebbe un errore diinterpretazione dell’art. 15 della legge n. 78/2009 (violazione dilegge) o del suo ambito applicativo (falsa applicazione).7.La censura ruota sulla affermazione che gli elementi di provaforniti proverebbero l’ esistenza dei fatti costitutivi del diritto albeneficio assistenziale, con la conseguente spettanza delmedesimo.

In tal modo la parte ricorrente non considera che intema di ricorso per cassazione il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; diversamente, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità.

Ed invero, il vizio diviolazione di legge postula che l'accertamento in fatto operatodal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso; lacensura attiene, infatti, all'erronea ricognizione della fattispecieastratta normativa, senza contestare la valutazione dellerisultanze di causa (per tutte: Cass. 08 aprile 2024, n.9272;Cass. 16 luglio 2024, n.19651).8.

Infine, ed in ogni caso, si deve evidenziare che la Corte si èpronunciata sulla domanda relativa al periodo successivo al2019, affermando «in forza di un ormai risalente e consolidatoorientamento della Giurisprudenza di legittimità, da cui questoCollegio non ha motivo di discostarsi, “Dal rapportopensionistico, anche di origine contrattuale (quale quello aventead oggetto il trattamento erogato dal fondo pensioni di unistituto di credito) non scaturisce una singola compleNsumseivroa re gistro generale 11451/2021Numero sezionale 2572/2026obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitNaurmiaer o ddi ara ccolta generale 20536/2026assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni Daat a pubblicazione 18/06/2026cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'interaprestazione dovuta in quel determinato periodo.

Ne consegueche, trattandosi di una prestazione da pagarsi periodicamente,il giudice non può emettere una pronunzia con riferimento adobbligazioni future, la cui sopravvenienza dipenda dal mancatomutamento della situazione di fatto e di diritto esistente altempo della sentenza…” (Cass.,Sez.

Lav., Sent. n. 8484 del28/05/2003; conforme Cass.n.9771/2012).

A fortiori, rispettoall’obbligo dell’Inps di erogare un beneficio assistenziale, la cuispettanza e la determinazione della cui misura sonorigorosamente subordinate alla verifica annuale di sussistenzadel requisito reddituale, è inammissibile una condannadell’Istituto al pagamento di prestazioni future».9.

Ebbene, a fronte di tale fondamentale affermazione, lacensura avanzata in ricorso non attinge la decisione in modopertinente e specifico e non scalfisce la decisione impugnata;difatti, la parte ricorrente non provvede a sviluppare alcunaadeguata argomentazione dimostrativa volta a spiegare perchéil provvedimento impugnato sarebbe erroneo in parte qua.Manca, dunque, una critica specifica e puntuale alla decisione,come invece richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. edalla costante giurisprudenza di legittimità sul principio dispecificità del motivo.10.

Infine, quanto alla censura svolta ex art. 360 comma primo,n. 5 occorre considerare che la parte ricorrente lamenta lamancata valutazione dei documenti reddituali prodotti, mentrecostituisce un "fatto", agli effetti della suddetta norma, non una"questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in sensoNumero registro generale 11451/2021storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisaN umero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20536/2026circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodiDoat a pubblicazione 18/06/2026fenomenico rilevante (Cass. n. 7983/2014; Cass. n.17761/2016; Cass. n. 29883/2017; Cass. n. 21152/2014;Cass., sez.

Un. n. 5745/2015).

Non costituiscono, viceversa,"fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ. le argomentazioni odeduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017; Cass. n.21152/2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti ecircostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass.,sez.

L, n. 21439/2015).11.

In ogni caso, le censure non sono sviluppate secondo glienunciati di cui alle Sezioni unite nn. 8053 e 8054 del 2014.Invero, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigorosorispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testualeo extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazioneNumero registro generale 11451/2021dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutteN umero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20536/2026le risultanze probatorie.

Data pubblicazione 18/06/202612.

Nel caso di specie, gli elementi essenziali della doglianzanon risultano articolati secondo gli oneri minimi indicati dalleSezioni unite.13.

Il primo motivo è, quindi, inammissibile.14.

Col secondo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché dell’art. 152 disp. att.c.p.c. e dei principi generali in tema di soccombenza e didisciplina delle spese giudiziali.15.

Ad avviso della parte ricorrente, la Corte di Appello avrebbeviolato palesemente il disposto di cui all’art. 91 cit. laddove l’hacondannata alla refusione delle spese legali del primo grado digiudizio.In particolare, si sostiene in ricorso che - pur confermando lasentenza di primo grado, che aveva accolto integralmente ilricorso della ricorrente e, nella quale, l’Istituto venivacondannato a rifondere alla signora [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro1.800,00, oltre accessori a titolo di spese legali - la Corteavrebbe erroneamente condannato l’appellante “al pagamentodelle spese di lite del giudizio, che liquida in favore dell’Inps incomplessivi euro 1.800,00 per il primo grado ed in complessivieuro 3.310,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetariodelle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nellamisura di legge”.16.

Il motivo è fondato.17.

Secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, in materiadi procedimento civile, il potere del giudice d'appello diprocedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle speseprocessuali, quale conseguenza della pronunzia di meritoadottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte dellaNumero registro generale 11451/2021sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essereN umero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20536/2026mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, ladecisione sulle spese può essere dal giudice del gravamemodificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbiacostituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.18.

Pertanto, nel caso di specie, non correttamente il giudiced’appello, all’esito complessivo del giudizio, confermataintegralmente la sentenza impugnata, ed in assenzad’impugnazioni sul capo della pronuncia di primo grado relativoalle spese, ha provveduto ad una nuova complessivaliquidazione delle spese di lite per entrambi i gradi (v.

Cass. nn.27056/21; 9064/18; 11423/16; 18837/10).19.

Essendo stata accertato, nei termini di cui sopra, il vizio diextrapetizione della pronuncia, quest'ultima va cassata senzarinvio, ai sensi dell'art. 382, comma terzo, c.p.c., limitatamentealla parte relativa alla statuizione delle spese del giudizio diprimo grado, risolvendosi tale vizio in un eccesso del poteregiurisdizionale (cfr. Cass. n. 9064/18; 22558/2016).

Perl'effetto, deve intendersi confermata, e quindi resta ferma, lasola liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, comericonosciute nella relativa sentenza.20.

Le spese del giudizio di Cassazione sono compensateintegralmente per la reciproca soccombenza.

P.Q.MLa Corte, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, inaccoglimento del secondo motivo, cassa senza rinvio lasentenza impugnata, nella parte relativa alla statuizione dellespese del primo grado di giudizio.Dichiara compensate le spese del presente giudizio.Numero registro generale 11451/2021Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 25N umero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20536/2026maggio 2026.

Data pubblicazione 18/06/2026LA PRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I,2572 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 36/2021 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 03/02/2021 R.G.N. 113/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11451/2021RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20536/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Ancona hDaat a pubblicazione 18/06/2026rigettato l’appello principale e, dichiarato assorbito l’appelloincidentale, ha confermato la decisione di primo gradocondannando l’appellante, signora [OSCURATO:PERSONA], alpagamento delle spese di lite.2. In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto infondato ilgravame proposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza delTribunale di Ancona, che aveva accolto la domanda di ripristinodella pensione per gli anni, 2016, 2017, 2018, omettendo dipronunciarsi sul periodo successivo a tali anni, ritenendoinammissibile la condanna a prestazioni future.3. Ha proposto ricorso per cassazione la parte privata,articolando due motivi, illustrati con memoria; l’I.N.P.S. haresistito con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo, la parte lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 15 della legge n. 78/2009 nonché deiprincipi generali in materia e l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.2. Fondamentalmente, la signora [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corteanconetana erroneamente non si sarebbe pronunciatapositivamente sulla domanda avanzata di riconoscimento deldiritto alla prestazione assistenziale per gli anni 2019 eseguenti, nonostante la dimostrazione della permanenza delrequisito reddituale anche per l’anno 2019, con il deposito, incorso di causa, della dichiarazione 730/2020, che avrebbeNumero registro generale 11451/2021dovuto permettere al giudice d’appello di pronunciare laN umero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20536/2026condanna al pagamento dei ratei relativi a detto anno. Data pubblicazione 18/06/20263. In particolare, la parte deduce che «la stessa Corte di Appello,che ha pronunciato la sua sentenza in data 7.1.2021 avrebbeavuto modo di accertare e confermare il diritto accordatoeventualmente in via presuntiva, considerato che era statadepositata anche la dichiarazione dei redditi 2020 relativa all’anno 2019, la effettiva sussistenza in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] condizioni reddituali ai fini del riconoscimento in capo allastessa delle somme dovute nell’arco dell’anno 2019 o comunquefino alla pronuncia del Tribunale di Ancona che ha definito ilricorso di primo grado. La sopravvenuta dimostrazione dellapermanenza in capo alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] del requisito redditualeanche per l’anno 2019, con il deposito in corso di causa delladichiarazione 730/2020 per i redditi del 2019 avrebbe dovutopermettere alla Corte di Appello di pronunciare la condanna alpagamento dei ratei relativi a detto anno».4. Il motivo è inammissibile come formulato sotto diversi profili.Infatti, innanzitutto, si rileva l’esposizione unitaria e indistintadi pretesi vizi di natura diversa (art. 360, comma primo, nn. 3e 5, c.p.c.), il che rende arduo discernere e apprezzare le singolecensure.5. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata,delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, nel quale il singolomotivo assume una funzione identificativa condizionata dallasua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative dicensura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore.La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono,quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciatorientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice dirito (v., Cass. n. 12355/2020; n. 18202/2008).Numero registro generale 11451/20216. Inoltre, quanto alla lamentata violazione di legge, in realtà laN umero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20536/2026parte ricorrente non individua alcuna affermazione delDlaat a pubblicazione 18/06/2026sentenza impugnata, nella quale si ravviserebbe un errore diinterpretazione dell’art. 15 della legge n. 78/2009 (violazione dilegge) o del suo ambito applicativo (falsa applicazione).7.La censura ruota sulla affermazione che gli elementi di provaforniti proverebbero l’ esistenza dei fatti costitutivi del diritto albeneficio assistenziale, con la conseguente spettanza delmedesimo. In tal modo la parte ricorrente non considera che intema di ricorso per cassazione il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; diversamente, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione dellanorma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità. Ed invero, il vizio diviolazione di legge postula che l'accertamento in fatto operatodal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso; lacensura attiene, infatti, all'erronea ricognizione della fattispecieastratta normativa, senza contestare la valutazione dellerisultanze di causa (per tutte: Cass. 08 aprile 2024, n.9272;Cass. 16 luglio 2024, n.19651).8. Infine, ed in ogni caso, si deve evidenziare che la Corte si èpronunciata sulla domanda relativa al periodo successivo al2019, affermando «in forza di un ormai risalente e consolidatoorientamento della Giurisprudenza di legittimità, da cui questoCollegio non ha motivo di discostarsi, “Dal rapportopensionistico, anche di origine contrattuale (quale quello aventead oggetto il trattamento erogato dal fondo pensioni di unistituto di credito) non scaturisce una singola compleNsumseivroa re gistro generale 11451/2021Numero sezionale 2572/2026obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitNaurmiaer o ddi ara ccolta generale 20536/2026assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni Daat a pubblicazione 18/06/2026cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'interaprestazione dovuta in quel determinato periodo. Ne consegueche, trattandosi di una prestazione da pagarsi periodicamente,il giudice non può emettere una pronunzia con riferimento adobbligazioni future, la cui sopravvenienza dipenda dal mancatomutamento della situazione di fatto e di diritto esistente altempo della sentenza…” (Cass.,Sez. Lav., Sent. n. 8484 del28/05/2003; conforme Cass.n.9771/2012). A fortiori, rispettoall’obbligo dell’Inps di erogare un beneficio assistenziale, la cuispettanza e la determinazione della cui misura sonorigorosamente subordinate alla verifica annuale di sussistenzadel requisito reddituale, è inammissibile una condannadell’Istituto al pagamento di prestazioni future».9. Ebbene, a fronte di tale fondamentale affermazione, lacensura avanzata in ricorso non attinge la decisione in modopertinente e specifico e non scalfisce la decisione impugnata;difatti, la parte ricorrente non provvede a sviluppare alcunaadeguata argomentazione dimostrativa volta a spiegare perchéil provvedimento impugnato sarebbe erroneo in parte qua.Manca, dunque, una critica specifica e puntuale alla decisione,come invece richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. edalla costante giurisprudenza di legittimità sul principio dispecificità del motivo.10. Infine, quanto alla censura svolta ex art. 360 comma primo,n. 5 occorre considerare che la parte ricorrente lamenta lamancata valutazione dei documenti reddituali prodotti, mentrecostituisce un "fatto", agli effetti della suddetta norma, non una"questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in sensoNumero registro generale 11451/2021storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisaN umero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20536/2026circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodiDoat a pubblicazione 18/06/2026fenomenico rilevante (Cass. n. 7983/2014; Cass. n.17761/2016; Cass. n. 29883/2017; Cass. n. 21152/2014;Cass., sez. Un. n. 5745/2015). Non costituiscono, viceversa,"fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ. le argomentazioni odeduzioni difensive (Cass. n. 14802/2017; Cass. n.21152/2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti ecircostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass.,sez. L, n. 21439/2015).11. In ogni caso, le censure non sono sviluppate secondo glienunciati di cui alle Sezioni unite nn. 8053 e 8054 del 2014.Invero, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulatodall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esamedi un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigorosorispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testualeo extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazioneNumero registro generale 11451/2021dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutteN umero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20536/2026le risultanze probatorie. Data pubblicazione 18/06/202612. Nel caso di specie, gli elementi essenziali della doglianzanon risultano articolati secondo gli oneri minimi indicati dalleSezioni unite.13. Il primo motivo è, quindi, inammissibile.14. Col secondo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché dell’art. 152 disp. att.c.p.c. e dei principi generali in tema di soccombenza e didisciplina delle spese giudiziali.15. Ad avviso della parte ricorrente, la Corte di Appello avrebbeviolato palesemente il disposto di cui all’art. 91 cit. laddove l’hacondannata alla refusione delle spese legali del primo grado digiudizio.In particolare, si sostiene in ricorso che - pur confermando lasentenza di primo grado, che aveva accolto integralmente ilricorso della ricorrente e, nella quale, l’Istituto venivacondannato a rifondere alla signora [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro1.800,00, oltre accessori a titolo di spese legali - la Corteavrebbe erroneamente condannato l’appellante “al pagamentodelle spese di lite del giudizio, che liquida in favore dell’Inps incomplessivi euro 1.800,00 per il primo grado ed in complessivieuro 3.310,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetariodelle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nellamisura di legge”.16. Il motivo è fondato.17. Secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, in materiadi procedimento civile, il potere del giudice d'appello diprocedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle speseprocessuali, quale conseguenza della pronunzia di meritoadottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte dellaNumero registro generale 11451/2021sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essereN umero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20536/2026mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, ladecisione sulle spese può essere dal giudice del gravamemodificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbiacostituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.18. Pertanto, nel caso di specie, non correttamente il giudiced’appello, all’esito complessivo del giudizio, confermataintegralmente la sentenza impugnata, ed in assenzad’impugnazioni sul capo della pronuncia di primo grado relativoalle spese, ha provveduto ad una nuova complessivaliquidazione delle spese di lite per entrambi i gradi (v. Cass. nn.27056/21; 9064/18; 11423/16; 18837/10).19. Essendo stata accertato, nei termini di cui sopra, il vizio diextrapetizione della pronuncia, quest'ultima va cassata senzarinvio, ai sensi dell'art. 382, comma terzo, c.p.c., limitatamentealla parte relativa alla statuizione delle spese del giudizio diprimo grado, risolvendosi tale vizio in un eccesso del poteregiurisdizionale (cfr. Cass. n. 9064/18; 22558/2016). Perl'effetto, deve intendersi confermata, e quindi resta ferma, lasola liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, comericonosciute nella relativa sentenza.20. Le spese del giudizio di Cassazione sono compensateintegralmente per la reciproca soccombenza. P.Q.MLa Corte, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, inaccoglimento del secondo motivo, cassa senza rinvio lasentenza impugnata, nella parte relativa alla statuizione dellespese del primo grado di giudizio.Dichiara compensate le spese del presente giudizio.Numero registro generale 11451/2021Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 25N umero sezionale 2572/2026Numero di raccolta generale 20536/2026maggio 2026. Data pubblicazione 18/06/2026LA PRESIDENTE
Sentenza Cassazione n. 20536/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris