CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 41610/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2993/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – 28/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22830/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il 05/01/1971 avverso l’ordinanza dell’08/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, da eseguirsi negli [OSCURATO:PERSONA] d’America, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41610/2025 Roma, lì, 29/12/2025 relazione a titolo esecutivo sospeso ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Secondo il Tribunale di sorveglianza, la misura alternativa si sarebbe infatti potuta eseguire solo nell’ambito del territorio nazionale, o del territorio di altro Paese membro dell’Unione europea. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 71-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e degli artt. 5 e 6 CEDU. Il ricorrente rileva, preliminarmente, che la declaratoria di inammissibilità avrebbe potuto essere adottata solo in caso di manifesta infondatezza dell’istanza per carenza dei requisiti di legge, o in caso di reiterazione mera di istanza già rigettata. Nel caso di specie, né l’una né l’altra condizione sarebbero integrate. Il ricorrente sostiene infatti che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, gli [OSCURATO:PERSONA] d’America hanno sottoscritto e ratificato la [OSCURATO:PERSONA] sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, e i successivi Protocolli addizionali, che costituirebbero base giuridica idonea per dare corso oltre Oceano alla misura alternativa richiesta, esistendo tra l’altro, nell’ordinamento dello Stato di esecuzione, un apposito Ufficio (l’[OSCURATO:PERSONA]) che, anche sulla base di «protocolli» da predisporre all’occorrenza «tramite gli opportuni canali ministeriali», avrebbe potuto incaricarsi di vigilare sul suo andamento. La giurisprudenza di legittimità avrebbe già sostanzialmente legittimato un tale esito, facendo leva sulla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, attuata con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, relativa al «reciproco riconoscimento», da dare nell’Unione europea, «alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive». 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del «principio di proporzionalità» e dell’art. 27, terzo comma, Cost., nonché il vizio della motivazione. L’ordinanza impugnata non avrebbe valutato l’iniziale richiesta del condannato, intesa all’esecuzione della misura alternativa in Italia, e non avrebbe considerato le ripercussioni della decisione adottata sulla sua vita personale e professionale, omettendo di operare i dovuti bilanciamenti anche in omaggio alla finalità rieducativa della pena. Sarebbero, inoltre, violati l’art. 3 Cost. e l’art. 14 CEDU in ragione della discriminazione operata rispetto al caso di [OSCURATO:PERSONA], fratello del deducente e condannato per lo stesso suo reato, ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale da svolgersi in Italia. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di esecuzione individualizzata della pena. La trattazione effettiva e motivata del suo caso, che il ricorrente reputa essere mancata, sarebbe stata necessaria a tutela del suo diritto «a un procedimento equo e a un rimedio effettivo», sancito dallo strumento convenzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Occorre anzitutto precisare che l’art. 71-sexies Ord. pen. non trova più applicazione nell’ordinamento giuridico, assieme alle rimanenti norme già racchiuse nel capo II-bis del titolo II Ord. pen., a seguito dell’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, come sancito dall’art. 236, comma 2, disp. att. del medesimo codice (Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248994-01; Sez. 1, n. 2654 del 12/05/1998, Arfaoni, Rv. 210718-01). Trova applicazione, in sua vece, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che analogamente subordina la possibilità di definire senza formalità il procedimento di sorveglianza, senza l’attivazione del contraddittorio camerale, al rilievo del difetto delle condizioni di legge per l’accoglimento dell’istanza, o al rilievo della sua natura meramente reiterativa di altra già respinta e dei medesimi suoi argomenti. Tali requisiti debbono sussistere, perché l’istanza possa essere decisa senza la previa fissazione dell’udienza nel contraddittorio delle parti. Nel caso di specie, l’udienza è stata convocata e si è regolarmente tenuta, sicché la regola processuale invocata dal ricorrente, e di cui si lamenta la violazione, risulta non pertinente. 3. La declaratoria di inammissibilità dell’istanza del condannato, pronunciata all’esito dell’udienza camerale, è – al di là di ciò – del tutto conforme al diritto positivo. 4. La questione, se la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale possa svolgersi, stabilmente e in via continuativa, non all’interno del territorio nazionale ma in un Paese estero, è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha da tempo – e in linea di principio – escluso tale generale possibilità, evidenziando come gli [OSCURATO:PERSONA] di esecuzione penale esterna, che sovrintendono alla misura, siano deputati a svolgere solo in ambito nazionale la loro attività la quale, per le sue peculiarità e la sua specifica natura, non è ricompresa tra le funzioni statali esercitabili da parte di [OSCURATO:PERSONA] consolari (Sez. 7, n. 34747 dell'11/12/2014, dep. 2015, Calanna, Rv. 264445- 01; Sez. 1, n. 45585 del 24/11/2010, Scozzari, Rv. 249172-01; Sez. 1, n. 18862 del 27/3/2007, Magnani, Rv. 237363-01; Sez. 1, n. 46022 del 29/10/2004, Bravo, Rv. 230160-01). [OSCURATO:PERSONA] di esecuzione penale esterna è inibito di condurre, di iniziativa o a richiesta dell’Autorità giudiziaria, verifiche in ambiti spaziali extradomestici (Sez. 1, n. 10788 del 19/02/2013, Mazza). E il ruolo svolto dai medesimi [OSCURATO:PERSONA] è, per come delineato dalla normativa di riferimento, centrale nell’esecuzione della misura alternativa, ad essi spettando compiti di assistenza dell’affidato in prova (art. 47, comma 9, Ord. pen.), l’obbligo di riferire periodicamente (almeno con cadenza trimestrale, ex art. 97, comma 9, reg. esec.) al Magistrato di sorveglianza (art. 47, comma 10, Ord. pen.), anche ai fini di un’eventuale modifica delle prescrizioni, nonché l’attività di sostegno dovuta al condannato nel corso del trattamento, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo (art. 118, comma 8, reg. esec.). Non sarebbe neppure possibile, nell’ipotesi in cui l’affidato risiedesse ed operasse in territorio estero, alcun serio controllo da parte degli organi competenti in ordine alla puntuale osservanza delle prescrizioni imposte all’atto della concessione del beneficio penitenziario, alla corretta esecuzione del medesimo e al progressivo reinserimento dell’interessato, da uomo libero, nel contesto sociale. 5. Tale consolidato indirizzo esegetico ha ricevuto, altresì, l’avallo della Corte costituzionale che, con ordinanza n. 146 del 2001, ha riconosciuto non contrastante con la Costituzione la limitazione dell’esecuzione di misure penali nazionali all’ambito territoriale dello Stato, in assenza di pur auspicabili sviluppi della normativa sovranazionale e di accordi di cooperazione con altre Nazioni. La Corte costituzionale ha evidenziato che l’esecuzione di una misura restrittiva, come l’affidamento in prova, comportante l’esercizio di poteri autoritativi per il controllo sull’osservanza delle prescrizioni imposte, implica poteri che non potrebbero essere esercitati al di fuori del territorio nazionale in mancanza di intese specifiche con le Autorità di altro Stato e che la possibilità di espiare le pene nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] diversi da quello che ha emesso la condanna, prevista da strumenti convenzionali internazionali già vigenti, comporta l’esecuzione delle stesse o di altre analoghe misura ad opera delle Autorità di altro Stato, che è cosa diversa dall’esecuzione di una misura penale ad opera delle Autorità italiane in territorio estero. 6. Il generale divieto di svolgimento dell’affidamento in prova al servizio sociale nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] stranieri è dunque derogabile, secondo l’autorevole insegnamento del giudice delle leggi, in presenza di strumenti convenzionali atti alla bisogna. Tra questi strumenti, definiti successivamente alla pronuncia della Consulta, va senz’altro annoverata la decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, volta a disciplinare -in seno all’Unione europea- il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative all’esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale, in vista della sorveglianza funzionale alle misure di sospensione condizionale e all’attuazione delle sanzioni sostitutive. La decisione quadro è stata attuata, nell’ordinamento interno, con il d.lgs. n. 38 del 2016, con il quale si è così completato l’ordito normativo di attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione, avviato con riferimento alla disciplina del mandato di arresto europeo e delle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] (legge 22 aprile 2005, n. 69), e proseguito con quella delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale (d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161) e delle decisioni relative alle misure alternative alla detenzione cautelare (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36). E, nel novero delle sanzioni sostitutive previste dalla decisione quadro n. 2008/947/GAI, eseguibili all’interno dei singoli [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione, l’affidamento in prova al servizio sociale, previsto dall’ordinamento penale italiano, può a legittimo titolo rientrare, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23720 del 20/06/2025, Sindoni, Rv. 288282-01; Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, Rv. 279338-01; Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144-01; Sez. 1, n. 15091 del 16/05/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275807-01). 7. L’impossibilità di dare esecuzione all’affidamento in prova al servizio sociale resta, invece, ferma con riferimento al territorio di [OSCURATO:PERSONA] esteri non appartenenti all’Unione europea, per i quali non esistono strumenti convenzionali di portata analoga alla decisione quadro sopra citata. Quanto, in particolare, agli [OSCURATO:PERSONA] d’America, non è certamente invocabile il Trattato tra detto Stato e la Repubblica italiana di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, rivisto con strumento adottato a Roma il 3 maggio 2006 (ratificato e reso esecutivo con legge 16 marzo 2009, n. 25), cui si è riferita la difesa ricorrente dinanzi al Tribunale di sorveglianza. Lo strumento, infatti, concerne la cooperazione giudiziaria per indagini, notifiche e acquisizione di prove per rogatoria nell’ambito del procedimento penale, mentre non regola la fase di esecuzione della pena. Né è invocabile la [OSCURATO:PERSONA] sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, con i successivi Protocolli addizionali. Benché a quest’ultima abbiano certamente aderito gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, che l’hanno firmata lo stesso 21 marzo 1983, ratificata l’11 marzo 1985 e vista entrare in vigore il 1° luglio 1985 – la contraria, erronea, affermazione del giudice a quo deve essere in tal senso rettificata in questa sede – la [OSCURATO:PERSONA] ha diverso oggetto e persegue diverse finalità, essendo diretta alla dislocazione dell’intera fase dell’esecuzione penale dal Paese della condanna al Paese di cui il condannato sia cittadino. [OSCURATO:PERSONA] di Strasburgo contempla dunque, ad esempio, la possibilità che cittadini americani, condannati in Italia a pena detentiva, siano trasferiti negli [OSCURATO:PERSONA] per scontarvi la pena stessa, sempre nella medesima forma, sotto la responsabilità dell’Autorità locale; e contempla, ovviamente, la possibilità inversa. [OSCURATO:PERSONA] comporta, più in generale, l’evenienza, subordinata peraltro a speciali condizioni, tra cui la negoziazione tra Governi, che l’esecuzione di una pena detentiva, inflitta in Italia, avvenga ad opera dell’Autorità di uno Stato differente. Tale evenienza, per ripetere le parole della citata pronuncia della Corte costituzionale, è «diversa da quella della esecuzione di una misura penale, ad opera delle autorità italiane, sul territorio di un altro Stato». 8. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, connessi e congiuntamente esaminabili, sono manifestamente infondati. 9. Nessuna disposizione della CEDU regola direttamente la materia dell’espiazione della pena fuori del territorio del Paese che ha inflitto la condanna, né pone agli [OSCURATO:PERSONA] membri obblighi di attivazione al riguardo. Le garanzie convenzionali operano, semmai, in negativo, giacché intendono assicurare che nessuna misura, anche di natura penale, che importi l’allontanamento dell’interessato dal territorio di uno Stato membro, adottata a qualsiasi titolo, ne metta a repentaglio la vita (Al-Saadoon e Mufdhi c. [OSCURATO:PERSONA], n. 61498/08, CEDU 2010, §§ 123 e 140-143), o assoggetti l’individuo al pericolo di subire trattamenti inumani o degradanti (Allanazarova c. Russia, n. 46721/15, 14 febbraio 2017; Aswat c. [OSCURATO:PERSONA], n. 17299/12, 16 aprile 2013), in violazione degli artt. 2 e 3 della [OSCURATO:PERSONA]; o ancora lo esponga al rischio di subire nel Paese di destinazione un flagrante diniego di giustizia, in violazione dell’art. 6 (Soering c. [OSCURATO:PERSONA], 7 luglio 1989, serie A, n. 161, § 113), o gravi e sproporzionate ingerenze nella vita familiare, in violazione dell’art. 8 (Üner c. [OSCURATO:PERSONA] [GC], n. 46410/99, CEDU 2006-XII; Zakharchuk c. Russia, n. 2967/12, 17 dicembre 2019, §§ 46-49; Levakovic c. Danimarca, n. 7841/14, 23 ottobre 2018, §§ 42-45). L’esecuzione penale rispetta del resto, come regola, il principio di territorialità, sicché la possibilità di scontare la pena nel proprio Paese di origine, o di intervenuto radicamento, è ammessa solo nei limiti previsti e disciplinati da specifici accordi di cooperazione internazionale, sia a livello bilaterale che multilaterale, stipulati principalmente per facilitare il reinserimento sociale del condannato e per ragioni umanitarie; accordi che, nel caso di specie, non soccorrono per le ragioni già evidenziate. 10. E’, infine, palesemente priva di pregio la denuncia di discriminazione, che sarebbe stata patita dal condannato rispetto al fratello [OSCURATO:PERSONA], stante l’assoluta diversità delle situazioni a raffronto. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto e ottenuto di svolgere in Italia l’affidamento in prova al servizio sociale, mentre il ricorrente, che pure aveva inizialmente ventilato una tale opzione, ha poi insistito, in via esclusiva, per l’esecuzione in territorio statunitense, e in tale prospettiva la sua istanza, come è corretto, è stata unicamente valutata. 11. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]