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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 33989/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 5646 del 26/01/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che in insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], propone, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., ricorso straordinario al giudice di legittimità per errore a suo avviso contenuto nella sentenza di Questa Corte di legittimità n. 5646/2023, del 23/01/2023, dep. il 09/02/2023, con la quale è stato rigettato il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia con la quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione della sentenza del Tribunale di Brescia, confermata dalla Corte di appello di Brescia, che lo aveva riconosciuto responsabile, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti infedele, art. 81 cod. pen. e 2 d.

Igs 74 del 2000.

2. Deduce il ricorrente, l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la sentenza.Argomenta il ricorrente la violazione dell'art. 630 cod.proc.pen. e l'errore in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata che avrebbe disatteso la rilevanza della prova nuova, costituita dal contenuto di una missiva inoltrata dal carcere da [OSCURATO:PERSONA], condannato per associazione a delinquere e reati fiscali, diretta alla sua, in allora, segretaria [OSCURATO:PERSONA], con la quale chiedeva a quest'ultima perdono per averla coinvolta nei reati e dichiarava la effettività delle prestazioni svolte indicate nelle fatture oggetto del processo.

In secondo luogo, avrebbe di fatto arbitrariamente anticipato il giudizio rescissorio alla fase rescindente là dove avrebbe ritenuto la presenza di elementi di riscontro costituiti da un'intercettazione ambientale e da incontri tra il Trombetta e il Serafin monitorati dalla p.g., essendo estranei tali elementi al Piccoli, e con ciò incorrente in un ulteriore errore di fatto.

Il Procuratore generale, in udienza, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto dal difensore non munito di procura speciale.

Si osserva, con ordine dirimente, che le Sezioni Unite Zangari hanno affermato il principio di diritto secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014, Zangari, Rv. 264048 - 01 Ai sensi dell'art. 625 bis, comma 2, cod. proc. pen., dunque, spetta al condannato provvedere personalmente, ovvero col ministero di un procuratore speciale, sia alla proposizione del ricorso straordinario, sia alla presentazione dell'atto nella Cancelleria della Corte di cassazione (Sez. 4, del 05/07/2011, n. 13918; Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, Marusi, Rv. 269186 - 01; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Rv. 253246; Sez.

Un. n. 32744 del 27/11/2014, Rv. 264050; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, RV. 263207).

Dopo le modifiche operate dalla legge n. 103 del 2017, si è confermato il principio di diritto sopra enunciato, evidenziando che non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01).4.

Quanto al caso in esame, risulta che il ricorso straordinario è stato presentato dal difensore, pur abilitato al patrocinio avanti alla Corte di cassazione, ma privo di procura speciale da parte del condannato.

Ciò è evidente dalla semplice lettura del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del condannato.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento della spese processuali.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 5646 del 26/01/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che in insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], propone, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., ricorso straordinario al giudice di legittimità per errore a suo avviso contenuto nella sentenza di Questa Corte di legittimità n. 5646/2023, del 23/01/2023, dep. il 09/02/2023, con la quale è stato rigettato il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia con la quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione della sentenza del Tribunale di Brescia, confermata dalla Corte di appello di Brescia, che lo aveva riconosciuto responsabile, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti infedele, art. 81 cod. pen. e 2 d. Igs 74 del 2000. 2. Deduce il ricorrente, l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la sentenza.Argomenta il ricorrente la violazione dell'art. 630 cod.proc.pen. e l'errore in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata che avrebbe disatteso la rilevanza della prova nuova, costituita dal contenuto di una missiva inoltrata dal carcere da [OSCURATO:PERSONA], condannato per associazione a delinquere e reati fiscali, diretta alla sua, in allora, segretaria [OSCURATO:PERSONA], con la quale chiedeva a quest'ultima perdono per averla coinvolta nei reati e dichiarava la effettività delle prestazioni svolte indicate nelle fatture oggetto del processo. In secondo luogo, avrebbe di fatto arbitrariamente anticipato il giudizio rescissorio alla fase rescindente là dove avrebbe ritenuto la presenza di elementi di riscontro costituiti da un'intercettazione ambientale e da incontri tra il Trombetta e il Serafin monitorati dalla p.g., essendo estranei tali elementi al Piccoli, e con ciò incorrente in un ulteriore errore di fatto. Il Procuratore generale, in udienza, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto dal difensore non munito di procura speciale. Si osserva, con ordine dirimente, che le Sezioni Unite Zangari hanno affermato il principio di diritto secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, Zangari, Rv. 264048 - 01 Ai sensi dell'art. 625 bis, comma 2, cod. proc. pen., dunque, spetta al condannato provvedere personalmente, ovvero col ministero di un procuratore speciale, sia alla proposizione del ricorso straordinario, sia alla presentazione dell'atto nella Cancelleria della Corte di cassazione (Sez. 4, del 05/07/2011, n. 13918; Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, Marusi, Rv. 269186 - 01; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Rv. 253246; Sez. Un. n. 32744 del 27/11/2014, Rv. 264050; Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, RV. 263207). Dopo le modifiche operate dalla legge n. 103 del 2017, si è confermato il principio di diritto sopra enunciato, evidenziando che non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039 - 01).4. Quanto al caso in esame, risulta che il ricorso straordinario è stato presentato dal difensore, pur abilitato al patrocinio avanti alla Corte di cassazione, ma privo di procura speciale da parte del condannato. Ciò è evidente dalla semplice lettura del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del condannato. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento della spese processuali. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore del
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