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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19751/2026

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n Roma, via dei Portoghesi n.– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], comeda procura speciale allegata al controricorso:– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Liguria n. 841/02/24, depositata il 6.11.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Liguria accoglieval’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Corte diGiustizia tributaria di primo grado di Imperia, che aveva parzialmenteaccolto il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso il diniego diNumero registro generale 9518/2025Numero sezionale 4543/2026Numero di raccolta generale 19751/2026Data pubblicazione 14/06/2026rimborso di un credito IVA, dichiarando che la contribuente aveva diritto alrimborso limitatamente alla somma di euro 186.882,76 e agli interessi dilegge sulla somma così determinata a decorrere dalla presentazione delladomanda di rimborso;- dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali si evince, per quelloche ancora interessa in questa sede, che:- la società contribuente aveva versato nell’anno 1996 l’IVA sulla fatturaemessa in relazione alla cessione di alcuni beni alla [OSCURATO:SOCIETA]., conaddebito della relativa imposta in via di rivalsa (regolarmente saldata dallacessionaria), poi riqualificata dall’Agenzia delle entrate in sede di verificafiscale nei confronti della cessionaria come trasferimento di azienda,esente dal campo IVA e soggetta ad imposta di registro; a conclusionedella controversia instaurata dalla cessionaria, essendo state confermate,con sentenza di questa Corte n. 440 del 2015, la qualifica dell’operazionecome cessione di azienda e la non debenza dell’IVA, la cessionaria avevainteramente versato quanto preteso dall’Agenzia e richiesto poi allacedente [OSCURATO:PERSONA] la restituzione dell’IVA a suo tempo pagata in via dirivalsa; a quel punto la contribuente presentava in data 9.08.2016 istanzadi rimborso dell’IVA, da ritenersi indebitamente versata, oltre interessi;- gli interessi andavano riconosciuti dal giorno in cui l’imposta IVA erastata indebitamente pagata e non dalla presentazione dell’istanza dirimborso, essendo diretti a compensare la mancata disponibilità deldenaro;- anche accedendo alla tesi dedotta dall'Amministrazione, secondo laquale ex art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto hadiritto di ripetere ciò che ha pagato.

Ha inoltre diritto ai frutti e agliinteressi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede,oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”, era statala stessa Agenzia a rilevare che le cessioni da cui scaturiva l'IVA nonfossero soggette ab origine all’imposta;Numero registro generale 9518/2025Numero sezionale 4543/2026Numero di raccolta generale 19751/2026Data pubblicazione 14/06/2026- se l’imposta non era dovuta ex lege, gli interessi dovevano decorrere dalgiorno del pagamento non dovuto, anche perché una restituzione parzialedegli interessi era contraria al diritto unionale e al principio di neutralitàdell’IVA;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della Corte di giustizia conricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;- la contribuente resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 della l. n.29 del 1961, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CGT-2 individuato nel pagamento indebito il dies a quo ai finidella decorrenza degli interessi sui crediti IVA derivanti da versamenti nondovuti; in mancanza di una disciplina eurounitaria in materia di interessicon riferimento ai tributi armonizzati, va applicata la disciplina interna(artt. 1 e 5 della l. n. 29 del 1961) secondo la quale gli interessi di mora,nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestrecompiuto, decorrono dalla data della domanda di rimborso, posto che gliinteressi divengono esigibili solo quando le somme versate sianoriconosciute come tali a seguito di un provvedimento emesso in sedeamministrativa o giudiziaria e siano oggetto di domanda di rimborso, conla quale non solo viene manifestata la volontà del contribuente di ottenereil rimborso, ma anche si determina la messa in mora dell’Amministrazione,da cui decorre il calcolo degli interessi da qualificarsi come moratori, senzaalcun pregiudizio per la neutralità dell’IVA;- preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivoper la novità della questione perché involgente presupposti normativiprima non prospettati;- in materia di procedimento civile, «l'applicazione del principio "iura novitcuria", di cui all'art. 113, comma primo, cod. proc. civ., fa salva lapossibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica aifatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa,Numero registro generale 9518/2025Numero sezionale 4543/2026Numero di raccolta generale 19751/2026Data pubblicazione 14/06/2026ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispeciesottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisioneprincipi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.

Taleregola deve essere, peraltro, coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., che viene violato quando ilgiudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni propostedalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e nonrilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quellodomandato; resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basatanon già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversielementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass. n.12943 del 2012);- le parti possono, quindi, prospettare nuovi profili di difesa o richiederel'applicazione di norme trascurate dal giudice di merito anche se maiinvocate nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata,sebbene ciò sia subordinato alla condizione che per l’applicabilità o menodelle norme che si assumono violate o falsamente applicate dai giudici dimerito, non sia necessario accertare elementi di fatto prima mai dedotti;- la questione prospettata, nell’invocare la disposizione di cui agli artt. 1 e5 della l. n. 29 del 1961, implica una mera qualificazione giuridica e nondetermina anche la valutazione di una diversa “causa petendi”;- tanto chiarito, il motivo è fondato;- occorre premettere che la Corte di Giustizia dell’UE ha ripetutamentesottolineato (ex multis, sentenza 27 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas)che, in mancanza di una disciplina unionale in materia di domande dirimborso delle imposte, spetta all’ordinamento giuridico interno diciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali talidomande possono essere presentate, purché i requisiti in questionerispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non sianomeno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su normedi natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamenteNumero registro generale 9518/2025Numero sezionale 4543/2026Numero di raccolta generale 19751/2026Data pubblicazione 14/06/2026impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridicodell'Unione (in termini, sentenza del 15 marzo 2007, ReemtsmaCigarettenfabriken, causa C-35/05, punto 37);- con la decisione del 10 settembre 2002 emessa nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99, la Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA],esaminando il problema della "modalità di calcolo degli interessi applicabilialle somme" da restituire prevista dalla legge 25 gennaio 1961 n. 29, haespressamente riaffermato il principio (già enunciato con la sua sentenzadel 15 settembre 1998, resa nelle cause riunite C-279/96, C- 280/96 e C-281/96, [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui "il diritto comunitario non osta ache la normativa di uno Stato membro preveda in materia di interessi, perla restituzione di imposte indebitamente riscosse, modalità di calcolomeno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati,purché le modalità di cui trattasi si applichino indifferentemente alle azionibasate sul diritto nazionale e a quelle basate sul diritto comunitario";- alla luce degli esposti principi si evince che la ripetizione di imposteindebitamente corrisposte è regolata, per quanto riguarda l’IVA, dallenorme proprie dettate dalla citata legge n. 29 del 1961, la quale all'art. 5dispone che "sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affarie ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa ogiudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cuial precedente articolo 1 a decorrere dalla data della domanda dirimborso".

L'art. 1 della legge al quale rinvia il riprodotto art. 5, a suavolta prevede che "sulle somme dovute all'erario per tasse e imposteindirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misurasemestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto"(misura variata da diverse disposizioni normative successive);- come è stato condivisibilmente precisato da questa Corte (Cass. n.25585 del 2023), gli interessi, che l’art. 5 della legge n. 29/1961 qualificamoratori, divengono esigibili nel momento in cui le somme versateNumero registro generale 9518/2025Numero sezionale 4543/2026Numero di raccolta generale 19751/2026Data pubblicazione 14/06/2026indebitamente sono riconosciute come tali a seguito di un provvedimentoemesso in sede amministrativa o giudiziaria;- nella specie, il definitivo accertamento dell’indebito oggettivo circa ilversamento dell’imposta del 1996 è avvenuto con la sentenza della Cortedi cassazione n. 440 del 2015, per essere stata l’operazione commercialeposta in essere dalla cedente qualificata come cessione di azienda,estranea al campo IVA;- sebbene gli interessi sulle somme versate indebitamente fossero esigibilia seguito della suddetta sentenza della Corte di cassazione, va altresìconsiderato che l’art. 5 cit. prevede espressamente che tali interessi sonodovuti «dalla data della domanda di rimborso» (e non dai singolipagamenti, v.

Cass. n. 8651/1998, n. 12025/1999; Cass. v.

Cass. sez. 5,n. 13860 del 2004), che ben può consistere nella domanda proposta, invia amministrativa, ai sensi dell'art. 13, D.P.R. n. 641/1972 (Cass.1837/2000; Cass. n. 5278 del 2004);- si tratta, invero, di interessi da ritardo nell’adempimento dell’obbligo direstituzione e non si interessi di pieno diritto di cui all'art. 1282 cod. civ.(o di quelli di cui all'art. 2033 cod. civ.), essendo esclusa dall'art. 5 della l.n. 29/1961 la decorrenza degli interessi dal giorno del pagamento.

Lastessa nozione di ritardo imputabile, a seguito di "domanda", presuppone,infatti, che l'obbligo sia stato fatto valere con richiesta ricettizia, cioèpartecipata al debitore. (Cass. n. 5278 del 2004; n. 25585/2023 cit.).

Neconsegue che, una volta esclusa la mora ex re (gli interessi "moratori"decorrono dalla "domanda"), non è configurabile una moraindipendentemente dalla ricezione dell'intimazione al pagamento (Cass. n.5278 del 2004);- in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassatain relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado del Liguria per nuovo esame e per la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 9518/2025Numero sezionale 4543/2026Numero di raccolta generale 19751/2026Data pubblicazione 14/06/2026La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n Roma, via dei Portoghesi n.– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], comeda procura speciale allegata al controricorso:– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Liguria n. 841/02/24, depositata il 6.11.2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Liguria accoglieval’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Corte diGiustizia tributaria di primo grado di Imperia, che aveva parzialmenteaccolto il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso il diniego diNumero registro generale 9518/2025Numero sezionale 4543/2026Numero di raccolta generale 19751/2026Data pubblicazione 14/06/2026rimborso di un credito IVA, dichiarando che la contribuente aveva diritto alrimborso limitatamente alla somma di euro 186.882,76 e agli interessi dilegge sulla somma così determinata a decorrere dalla presentazione delladomanda di rimborso;- dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali si evince, per quelloche ancora interessa in questa sede, che:- la società contribuente aveva versato nell’anno 1996 l’IVA sulla fatturaemessa in relazione alla cessione di alcuni beni alla [OSCURATO:SOCIETA]., conaddebito della relativa imposta in via di rivalsa (regolarmente saldata dallacessionaria), poi riqualificata dall’Agenzia delle entrate in sede di verificafiscale nei confronti della cessionaria come trasferimento di azienda,esente dal campo IVA e soggetta ad imposta di registro; a conclusionedella controversia instaurata dalla cessionaria, essendo state confermate,con sentenza di questa Corte n. 440 del 2015, la qualifica dell’operazionecome cessione di azienda e la non debenza dell’IVA, la cessionaria avevainteramente versato quanto preteso dall’Agenzia e richiesto poi allacedente [OSCURATO:PERSONA] la restituzione dell’IVA a suo tempo pagata in via dirivalsa; a quel punto la contribuente presentava in data 9.08.2016 istanzadi rimborso dell’IVA, da ritenersi indebitamente versata, oltre interessi;- gli interessi andavano riconosciuti dal giorno in cui l’imposta IVA erastata indebitamente pagata e non dalla presentazione dell’istanza dirimborso, essendo diretti a compensare la mancata disponibilità deldenaro;- anche accedendo alla tesi dedotta dall'Amministrazione, secondo laquale ex art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto hadiritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agliinteressi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede,oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”, era statala stessa Agenzia a rilevare che le cessioni da cui scaturiva l'IVA nonfossero soggette ab origine all’imposta;Numero registro generale 9518/2025Numero sezionale 4543/2026Numero di raccolta generale 19751/2026Data pubblicazione 14/06/2026- se l’imposta non era dovuta ex lege, gli interessi dovevano decorrere dalgiorno del pagamento non dovuto, anche perché una restituzione parzialedegli interessi era contraria al diritto unionale e al principio di neutralitàdell’IVA;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della Corte di giustizia conricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;- la contribuente resisteva con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 della l. n.29 del 1961, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per avere la CGT-2 individuato nel pagamento indebito il dies a quo ai finidella decorrenza degli interessi sui crediti IVA derivanti da versamenti nondovuti; in mancanza di una disciplina eurounitaria in materia di interessicon riferimento ai tributi armonizzati, va applicata la disciplina interna(artt. 1 e 5 della l. n. 29 del 1961) secondo la quale gli interessi di mora,nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestrecompiuto, decorrono dalla data della domanda di rimborso, posto che gliinteressi divengono esigibili solo quando le somme versate sianoriconosciute come tali a seguito di un provvedimento emesso in sedeamministrativa o giudiziaria e siano oggetto di domanda di rimborso, conla quale non solo viene manifestata la volontà del contribuente di ottenereil rimborso, ma anche si determina la messa in mora dell’Amministrazione,da cui decorre il calcolo degli interessi da qualificarsi come moratori, senzaalcun pregiudizio per la neutralità dell’IVA;- preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivoper la novità della questione perché involgente presupposti normativiprima non prospettati;- in materia di procedimento civile, «l'applicazione del principio "iura novitcuria", di cui all'art. 113, comma primo, cod. proc. civ., fa salva lapossibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica aifatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa,Numero registro generale 9518/2025Numero sezionale 4543/2026Numero di raccolta generale 19751/2026Data pubblicazione 14/06/2026ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispeciesottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisioneprincipi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Taleregola deve essere, peraltro, coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., che viene violato quando ilgiudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni propostedalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e nonrilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quellodomandato; resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basatanon già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversielementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass. n.12943 del 2012);- le parti possono, quindi, prospettare nuovi profili di difesa o richiederel'applicazione di norme trascurate dal giudice di merito anche se maiinvocate nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata,sebbene ciò sia subordinato alla condizione che per l’applicabilità o menodelle norme che si assumono violate o falsamente applicate dai giudici dimerito, non sia necessario accertare elementi di fatto prima mai dedotti;- la questione prospettata, nell’invocare la disposizione di cui agli artt. 1 e5 della l. n. 29 del 1961, implica una mera qualificazione giuridica e nondetermina anche la valutazione di una diversa “causa petendi”;- tanto chiarito, il motivo è fondato;- occorre premettere che la Corte di Giustizia dell’UE ha ripetutamentesottolineato (ex multis, sentenza 27 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas)che, in mancanza di una disciplina unionale in materia di domande dirimborso delle imposte, spetta all’ordinamento giuridico interno diciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali talidomande possono essere presentate, purché i requisiti in questionerispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non sianomeno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su normedi natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamenteNumero registro generale 9518/2025Numero sezionale 4543/2026Numero di raccolta generale 19751/2026Data pubblicazione 14/06/2026impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridicodell'Unione (in termini, sentenza del 15 marzo 2007, ReemtsmaCigarettenfabriken, causa C-35/05, punto 37);- con la decisione del 10 settembre 2002 emessa nelle cause riunite C-216/99 e C-222/99, la Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA],esaminando il problema della "modalità di calcolo degli interessi applicabilialle somme" da restituire prevista dalla legge 25 gennaio 1961 n. 29, haespressamente riaffermato il principio (già enunciato con la sua sentenzadel 15 settembre 1998, resa nelle cause riunite C-279/96, C- 280/96 e C-281/96, [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui "il diritto comunitario non osta ache la normativa di uno Stato membro preveda in materia di interessi, perla restituzione di imposte indebitamente riscosse, modalità di calcolomeno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati,purché le modalità di cui trattasi si applichino indifferentemente alle azionibasate sul diritto nazionale e a quelle basate sul diritto comunitario";- alla luce degli esposti principi si evince che la ripetizione di imposteindebitamente corrisposte è regolata, per quanto riguarda l’IVA, dallenorme proprie dettate dalla citata legge n. 29 del 1961, la quale all'art. 5dispone che "sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affarie ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa ogiudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cuial precedente articolo 1 a decorrere dalla data della domanda dirimborso". L'art. 1 della legge al quale rinvia il riprodotto art. 5, a suavolta prevede che "sulle somme dovute all'erario per tasse e imposteindirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misurasemestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto"(misura variata da diverse disposizioni normative successive);- come è stato condivisibilmente precisato da questa Corte (Cass. n.25585 del 2023), gli interessi, che l’art. 5 della legge n. 29/1961 qualificamoratori, divengono esigibili nel momento in cui le somme versateNumero registro generale 9518/2025Numero sezionale 4543/2026Numero di raccolta generale 19751/2026Data pubblicazione 14/06/2026indebitamente sono riconosciute come tali a seguito di un provvedimentoemesso in sede amministrativa o giudiziaria;- nella specie, il definitivo accertamento dell’indebito oggettivo circa ilversamento dell’imposta del 1996 è avvenuto con la sentenza della Cortedi cassazione n. 440 del 2015, per essere stata l’operazione commercialeposta in essere dalla cedente qualificata come cessione di azienda,estranea al campo IVA;- sebbene gli interessi sulle somme versate indebitamente fossero esigibilia seguito della suddetta sentenza della Corte di cassazione, va altresìconsiderato che l’art. 5 cit. prevede espressamente che tali interessi sonodovuti «dalla data della domanda di rimborso» (e non dai singolipagamenti, v. Cass. n. 8651/1998, n. 12025/1999; Cass. v. Cass. sez. 5,n. 13860 del 2004), che ben può consistere nella domanda proposta, invia amministrativa, ai sensi dell'art. 13, D.P.R. n. 641/1972 (Cass.1837/2000; Cass. n. 5278 del 2004);- si tratta, invero, di interessi da ritardo nell’adempimento dell’obbligo direstituzione e non si interessi di pieno diritto di cui all'art. 1282 cod. civ.(o di quelli di cui all'art. 2033 cod. civ.), essendo esclusa dall'art. 5 della l.n. 29/1961 la decorrenza degli interessi dal giorno del pagamento. Lastessa nozione di ritardo imputabile, a seguito di "domanda", presuppone,infatti, che l'obbligo sia stato fatto valere con richiesta ricettizia, cioèpartecipata al debitore. (Cass. n. 5278 del 2004; n. 25585/2023 cit.). Neconsegue che, una volta esclusa la mora ex re (gli interessi "moratori"decorrono dalla "domanda"), non è configurabile una moraindipendentemente dalla ricezione dell'intimazione al pagamento (Cass. n.5278 del 2004);- in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassatain relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado del Liguria per nuovo esame e per la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 9518/2025Numero sezionale 4543/2026Numero di raccolta generale 19751/2026Data pubblicazione 14/06/2026La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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