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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 20132/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure sono generiche sia in relazione alla sussistenza dei reati di cui all'art. 337 e 582 cod. peri, con riferimento alle percosse ricevute dal ricorrente per insussistenza dei riscontri del preteso pestaggio; sia in relazione sospensione condizionale della pena, negata in base al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della insussistenza di elementi per una prognosi positiva di futura astensione dal delitto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24.2.2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure sono generiche sia in relazione alla sussistenza dei reati di cui all'art. 337 e 582 cod. peri, con riferimento alle percosse ricevute dal ricorrente per insussistenza dei riscontri del preteso pestaggio; sia in relazione sospensione condizionale della pena, negata in base al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito sul rilievo della insussistenza di elementi per una prognosi positiva di futura astensione dal delitto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023
Sentenza Cassazione n. 20132/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris