CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 39854/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa Tribunale di Livorno in data 31 ottobre 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva '.1 svq`k,44.4Z qr, dichiarato responsabile del reato di porto Mi armr—in luogo pubblico, rideterminava la pena, confermando nel resto il provvedimento. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro generiche. 1.1. In ordine alla affermazione di responsabilità, la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle censure difensive. 1.2. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. integra un giudizio di fatto; le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. Sez. 6, n. 42688 del 24.9.2008, Caridi, Rv. 242419). Per identità di ratio, il principio va esteso al giudizio di comparazione fra le circostanze di segno opposto, previsto dall'art. 69 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito, in proposito, che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, Ordinanza n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z, Rv. 272460). Sotto altro profilo, è stato chiarito che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410). 1.3. Inoltre, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001). 1.4. Tanto premesso in astratto, con riguardo al caso in esame deve osservarsi che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei superiori insegnamenti giurisprudenziali. Da una lettura complessiva del provvedimento impugnato, infatti, emerge che i giudici hanno preso in considerazione la collocazione dei coltelli - sul pianale anteriore del veicolo, ben visibili ed utilizzabili -, la mancanza di giustificazioni circa il porto delle armi, la sussistenza di numerosi precedenti penali; hanno dunque ritenuto, con motivazione corretta e adeguata, tali elementi sufficienti a ritenere integrato 1,3- contravvenzione, indipendentemente dal dato formale relativo alla proprietà del veicolo. Sono stati poi valorizzati la pericolosità delle armi e il contesto spazio-temporale del porto, ossia un luogo particolarmente affollato in un tardo pomeriggio estivo. Il provvedimento impugnato risulta dunque connotato da coerenza e linearità logica e le censure denunciate si pongono in palese contrasto con il dato normativo. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]