Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 2024

Cassazione n. 39435/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che, ha confermato la sentenza del 4 ottobre 2021 del Tribunale di Macerata che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento della costituita parte civile; - che il ricorrente ha ulteriormente argomentato con memoria del 4 settembre 2024; - che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori" Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Rv. 275636; - che il primo motivo del ricorso con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione in relazione all'emessa ordinanza di rigetto, nel processo di primo grado, riguardo al dedotto legittimo impedimento del difensore è manifestamente infondato, in quanto, dall'esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura del vizio denunciato) risulta che l'istanza era manifestamente tardiva, in quanto è stata inviata al Tribunale il 5 marzo 2021, con riferimento all'udienza dell'8 marzo 2021, laddove il provvedimento di fissazione dell'udienza (per la quale era stato ipotizzato l'impedimento) era del 16 febbraio 2021; - che il secondo motivo del ricorso con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 216

I. fall., è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze generiche in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie non ammessa in sede di legittimità, omettendo, il ricorrente, di confrontarsi con le plurime rationes decidendi (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato); • - che il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'aggravante della gravità del danno di cui all'art. 219

I. fall., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente applicato i consolidati principi giurisprudenziali di legittimità elaborati sul punto, quanto alla necessaria valutazione del danno in relazione alla diminuzione della massa attiva disponibile per il riparto, non percentuale ma globale, riconducibile causalmente al comportamento del fallito (ex plurimis, Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541) (cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato); - che il quarto motivo del ricorso del ricorrente con cui lamenta l'inosservanza della legge penale e il vizio della motivazione in relazione all'omesso bilanciamento in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, sorretto da adeguata e non illogica motivazione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che, ha confermato la sentenza del 4 ottobre 2021 del Tribunale di Macerata che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento della costituita parte civile; - che il ricorrente ha ulteriormente argomentato con memoria del 4 settembre 2024; - che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori" Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Rv. 275636; - che il primo motivo del ricorso con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione in relazione all'emessa ordinanza di rigetto, nel processo di primo grado, riguardo al dedotto legittimo impedimento del difensore è manifestamente infondato, in quanto, dall'esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura del vizio denunciato) risulta che l'istanza era manifestamente tardiva, in quanto è stata inviata al Tribunale il 5 marzo 2021, con riferimento all'udienza dell'8 marzo 2021, laddove il provvedimento di fissazione dell'udienza (per la quale era stato ipotizzato l'impedimento) era del 16 febbraio 2021; - che il secondo motivo del ricorso con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 216 I. fall., è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze generiche in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie non ammessa in sede di legittimità, omettendo, il ricorrente, di confrontarsi con le plurime rationes decidendi (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato); • - che il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'aggravante della gravità del danno di cui all'art. 219 I. fall., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente applicato i consolidati principi giurisprudenziali di legittimità elaborati sul punto, quanto alla necessaria valutazione del danno in relazione alla diminuzione della massa attiva disponibile per il riparto, non percentuale ma globale, riconducibile causalmente al comportamento del fallito (ex plurimis, Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541) (cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato); - che il quarto motivo del ricorso del ricorrente con cui lamenta l'inosservanza della legge penale e il vizio della motivazione in relazione all'omesso bilanciamento in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, sorretto da adeguata e non illogica motivazione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settemb
Sentenza Cassazione n. 39435/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris