Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31809/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello d Venezia 11 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Vicenza il 23 giugno 2020, all'esito del dibattimento, l'ha riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 -sexies e 7, e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandola alla pena di giustizia.

La ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (artt. 133 e 62 bis cod. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio, ingiustificatamente severo anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato poiché la ricorrente contesta in modo generico il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), incentrata sul carattere particolarmente grave della condotta posta in essere.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello d Venezia 11 giugno 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Vicenza il 23 giugno 2020, all'esito del dibattimento, l'ha riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 -sexies e 7, e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandola alla pena di giustizia. La ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (artt. 133 e 62 bis cod. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio, ingiustificatamente severo anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato poiché la ricorrente contesta in modo generico il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua (pagine 2 e 3 della sentenza impugnata), incentrata sul carattere particolarmente grave della condotta posta in essere. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17
Sentenza Cassazione n. 31809/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris