CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 03239/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6075-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3286/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 6075/2017 Numero sezionale 2146/2021 -i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], promittenti venditori Numero di raccolta generale 3239/2022Data pubblicazione 02/02/2022 nel contratto preliminare di compravendita immobiliare che ha dato origine al contenzioso in esame, impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha respinto il gravame da essi proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano con la quale, decidendo sulla domanda proposta dalla promissaria acquirente società [OSCURATO:PERSONA] era stato accertato il loro inadempimento al contratto preliminare in questione ed era stata dichiarata la risoluzione del contratto con condanna al risarcimento dei danni; -il tribunale aveva ravvisato la legittimazione attiva in capo a Rav sostenendo che la volontà delle parti contrattuali, al di là della formale denominazione dell’accordo in termini di cessione del contratto, fosse quella di vincolare [OSCURATO:SOCIETA]. a nominare la CGI in sede di stipula del rogito (secondo il meccanismo dell’art. 1401 cod. civ.); - il tribunale aveva poi ritenuto provati gli inadempimenti imputati ai convenuti e cioè la mancata corresponsione degli oneri accessori liquidati dal Comune ai fini del permesso di costruire, la mancata presentazione dal notaio e la mancata predisposizione di quanto necessario per la stipula del rogito; diversamente non erano stati provati gli inadempimenti che i promittenti venditori imputavano alla promissaria acquirente; -a sostegno dell’appello i convenuti soccombenti avevano ribadito l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della società [OSCURATO:SOCIETA]. per avere la stessa ceduto il contratto alla [OSCURATO:SOCIETA]. e, nel merito, avevano dedotto l’errata valutazione dei comportamenti delle parti e degli atti effettuata dal tribunale là dove, diversamente da quanto ritenuto, non aveva accertato l’inadempimento della promissaria acquirente; -la corte d’appello ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione confermando le sopra richiamate considerazioni del tribunale; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 6075/2017 Numero sezionale 2146/2021 -nel merito, la corte distrettuale ha confermato che l’omessa Numero di raccolta generale 3239/2022Data pubblicazione 02/02/2022 corresponsione della quota di oneri dovuti al Comune dai promittenti venditori, la mancata comparizione dinanzi al notaio nonché l’omessa predisposizione di quanto necessario per la cancellazione dei pesi gravanti sull’immobile, costituiscono elementi fondatamente valorizzati dal tribunale ed alla luce dei quali risulta motivatamente acclarato l'inadempimento dei medesimi; -la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a tre motivi cui resiste la società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione con controricorso; considerato che: -con il primo motivo si deducono due profili di censura e rispettivamente: a)l’omesso esame di fatti del giudizio essenziali ai fini della decisione e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. per non avere la corte d’appello esaminato il contratto di cessione del preliminare prodotto come documento n. 11 ai fini della valutazione della fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva puntualmente sollevata dalla parte convenuta in primo grado; b) la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per avere erroneamente e falsamente applicato le norme in materia di cessione del contratto e quelle riguardanti l’interpretazione dei contratti sulla base della volontà negoziale; assumono i ricorrenti che il giudice d’appello aveva erroneamente valutato il comportamento tenuto posteriormente alla stipula del contratto di cessione del 5/5/2008 intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. senza considerare il comportamento di queste ultime coinvolte nel contratto medesimo ma quello dei signori Meyer e Vincenzi, parti del contratto ceduto; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 6075/2017 Numero sezionale 2146/2021 -ad avviso dei ricorrenti, tale criterio ermeneutico sarebbe privo di Numero di raccolta generale 3239/2022Data pubblicazione 02/02/2022 fondamento logico giuridico e si porrebbe in aperto contrasto e violazione dell’art. 1362 cod. civ. che suggerisce la valutazione del comportamento posteriore delle parti contraenti e non dei terzi, sebbene questi terzi subiscano le conseguenze riflesse del contratto tra altri intervenuto; -il motivo è infondato con riguardo al primo profilo, poiché la corte ha chiaramente motivato condividendo le precise osservazioni svolte dal tribunale, fra le quali vi era anche l’interpretazione del contratto intervenuto fra Rav e CGI in termini di nomina di CGI in sede di stipula del rogito e non di cessione del contratto; -conseguentemente, non trova fondamento la tesi del mancato esame del contratto da parte della corte territoriale, non potendosi desumere dal mancato esplicito riferimento un vizio idoneo a inficiare la motivazione del rigetto del gravame; -con riguardo al secondo profilo, la censura è inammissibile perché attiene alla interpretazione degli accordi tra Rav e la società CGI richiamata dalla corte d’appello nei termini svolta dal giudice del tribunale; -costituisce principio consolidato che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt.1362 e seguenti cod. civ. o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione; pertanto onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 6075/2017 Numero sezionale 2146/2021 violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si Numero di raccolta generale 3239/2022Data pubblicazione 02/02/2022 risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (cfr. Cass. 22536/2007; 10554/2010;id.14355/2016);. -nel caso di specie la corte ha espresso un apprezzamento rimesso al giudice del merito e rispetto al quale non sussiste alcuna specifica errata applicazione del criterio interpretativo, atteso che la questione concernente la legittimazione attiva di Rav è stata ricostruita non sulla scorta del comportamento dei promittenti venditori ( come denunciato a pag. 8, terzo cpv del ricorso) ma sulla scorta della complessiva interpretazione del tenore dell’accordo intervenuto fra la stessa attrice Rav e la società CGI (cfr. pag.2 della sentenza, secondo cpv.); -con il secondo motivo si deducono parimenti due profili di censura e rispettivamente: a) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., si deduce l’omesso esame di fatti essenziali ai fini della decisione e oggetto di discussione tra le parti; b) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ. per la mancata valutazione dell’inadempimento contrattuale della società [OSCURATO:SOCIETA]. e l’errore di diritto nell’applicazione dei criteri ermeneutici al contratto; -il motivo è infondato con riguardo al primo profilo; -assumono i ricorrenti che la corte d’appello avrebbe omesso di valutare gli inadempimenti prospettati a carico della Rav; -la doglianza, tuttavia, non trova fondamento poiché la corte ha valutato decisivi gli inadempimenti accertati nei loro confronti con riguardo al mancato pagamento degli oneri relativi alla ristrutturazione della parte di immobile non oggetto della compravendita in conseguenza del quale, prosegue la corte d’appello, la promissaria acquirente era in difficoltà ai fini dell’ottenimento del rilascio a costruire; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 6075/2017 Numero sezionale 2146/2021 -la corte territoriale ha altresì ritenuto rilevante la mancata Numero di raccolta generale 3239/2022Data pubblicazione 02/02/2022 comparizione avanti al notaio anche perché non era esclusa la possibilità che essa potesse avvenire su richiesta dei promittenti venditori ove effettivamente interessati alla stipula del definitivo; -a fronte di ciò, l’allegata circostanza che CGI avesse richiesto una riduzione del prezzo concordato nel preliminare, così manifestando l’inadempimento al contratto preliminare, appare essere stata ritenuta implicitamente non decisiva, analogamente a quanto già sostenuto dal tribunale e dalle cui argomentazioni prende le mosse anche sulla questione la motivazione della corte milenese; -il secondo profilo è poi infondato perché la corte territoriale motiva la conclusione partendo dall’affermazione del carattere prevalente dell’inadempimento dei promittenti venditori, in tal modo confermando l’effettuazione della valutazione comparativa; -i ricorrenti non attingono efficacemente le considerazioni sul carattere cronologicamente precedente del rifiuto di pagare gli oneri contrattualmente concordati e della mancata attivazione dei promittenti venditori per convocare comunque la controparte in sede notarile per la stipula del contratto definitivo, convocazione che, come già sopra evidenziato, non spettava necessariamente alla promissaria acquirente; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. Att. cod. proc. civ. per essere la motivazione insussistente comunque apparente; -la censura è inammissibile ex art. 360 bis n.1 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 7155/2017) -costituisce principio consolidato che ricorre l’omessa motivazione della sentenza quando la stessa si fondi su una motivazione omessa o apparente ovvero quando il giudice del merito pretermetta del tutto di indicare gli elementi posti a fondamento del proprio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a Numero registro generale 6075/2017 Numero sezionale 2146/2021 convincimento oppure li indichi senza compiere alcuna indagine circa Numero di raccolta generale 3239/2022Data pubblicazione 02/02/2022 i presupposti logici e giuridici (cfr. Cass. 2067/1998; id.1756/2006; id.9105/2017; id.20921/2019); -nel caso di specie la censura in oggetto non si confronta con le specifiche motivazioni con cui la corte ha esaminato e disatteso entrambe le censure dando chiaramente conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto; -il ricorso va dunque rigettato e le spese di lite vanno poste a carico dei ricorrenti in applicazione del principio della soccombenza; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara i ricorrenti tenuti alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquida in euro 4100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 7 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3