Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17079/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 11 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, pronunciata in data 8 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di truffa aggravata, ha escluso la recidiva per [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena per quest'ultima e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si censura la carenza della motivazione in ordine alla prova posta a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di truffa contestato, è meramente riproduttivo di doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sugli elementi univoci e convergenti che provano il concorso dell'imputata nell'azione criminosa) e, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte, è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01); considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici, alla luce dei precedenti specifici, ha ritenuto la condotta dell'imputato espressione di una incrementata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 11 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, pronunciata in data 8 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di truffa aggravata, ha escluso la recidiva per [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena per quest'ultima e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si censura la carenza della motivazione in ordine alla prova posta a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di truffa contestato, è meramente riproduttivo di doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sugli elementi univoci e convergenti che provano il concorso dell'imputata nell'azione criminosa) e, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte, è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01); considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici, alla luce dei precedenti specifici, ha ritenuto la condotta dell'imputato espressione di una incrementata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] Presidente
Sentenza Cassazione n. 17079/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris