CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 14808/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata dal difensore, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo non ha specifica attinenza con la vicenda in esame, in quanto non ricorre per il residuo reato di calunnia un'ipotesi di riforma in peius in punto di qualificazione del fatto; Ritenuto che il secondo motivo è privo di concreta correlazione ai temi del processo, non venendo in rilievo una perizia balistica; Ritenuto che il terzo motivo, riguardante le attenuanti generiche, non si pone in specifico rapporto con la sentenza impugnata, con cui le attenuanti sono state negate, essendosi invece operato un aumento per la recidiva; Ritenuto che il quarto motivo in tema di prescrizione è manifestamente infondato, in quanto muovendo dalla data del fatto, cioè il 31/07/2008, deve computarsi un termine massimo di anni sedici e mesi otto (anni sei, aumentata di due terzi per la recidiva reiterata specifica nel quinquennio, poi aumentata di ulteriori due terzi ex art. 161 cod. pen.); Ritenuto che il quinto motivo riguardante l'ipotesi della particolare tenuità del fatto non si confronta con gli esatti termini della vicenda risultando dunque aspecifico; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I