CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18843/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cuiha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensidell’art. 314 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] conriferimento alla detenzione da costei subita, dal 23 aprile 2018 fino al 22 gennaio2019, in regime di arresti domiciliari in un procedimento penale nel quale le erastato contestato il reato di cui all’art. 110 cod. pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9ottobre 1990 n. 309.1.1.Nel corso di una perquisizione effettuata il 30 settembre 2016 in un vanosottotetto, pertinenza della abitazione della [OSCURATO:PERSONA], erano stati trovati, oltread effetti personali della donna, 150 grammi di sostanza stupefacente del tipohashish. Secondo l’accusa, lo stupefacente apparteneva alla ricorrente ed almarito convivente, noto alle forze dell’ordine per essere dedito allo spaccio didroga. [OSCURATO:PERSONA] era stata arrestata in flagranza e in sede di interrogatorio ex art.294 cod. proc. pen. aveva affermato che il vano era accessibile a chiunque dallapubblica via e che i numerosi spacciatori abitanti in zona ben potevano avere ivioccultato la droga a sua insaputa. In esito alla convalida, il G.I.P. aveva rigettatola richiesta di misura cautelare avanzata nei suoi confronti.La misura cautelare era stata, invece, applicata dal G.I.P., come detto, il23 aprile 2018, dopo che erano state acquisite le intercettazioni telefonicherelative a dialoghi intercorsi due giorni prima della perquisizione, il 28 settembre2016, con la coimputata [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del nuovo interrogatorio di garanzia,[OSCURATO:PERSONA], oltre a ribadire che il vano ove era stata rinvenuta la droga eraaccessibile a chiunque, in relazione al contenuto delle conversazioni, avevaaffermato di svolgere attività di preparazione, cottura e rivendita di carciofi e chea tale attività si era riferita nel corso dei dialoghi registrati.Condannata dal Tribunale di Napoli in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] era stata poiassolta dalla Corte di appello con sentenza del 13 novembre 2020, divenutairrevocabile il 13 febbraio 2021, per non aver commesso il fatto.1.2. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpagrave nella condotta processuale della ricorrente consistita nell’ avere ella reso,in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., dichiarazioni menzognere aproposito del contenuto dei dialoghi intercettati il 28 settembre 2016.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore,formulando un unico, articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di leggee il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condizione ostativadella colpa grave. Secondo il difensore il provvedimento della Corte sarebbeconnotato da una ”indebita rivalutazione in senso colpevolista della sentenza diassoluzione”. La Corte, infatti, ha atto che, secondo la sentenza assolutoria, icontatti telefonici fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] ecomplice negli affari illeciti da quest’ultimo condotti, risalenti a due giorni primala perquisizione ben potevano riguardare affari e attività diverse dalla cessione distupefacenti; pur tuttavia, travisando il senso di tale passaggio della motivazione,ha affermato che la sentenza assolutoria aveva ritenuto provato il carattereillecito di tali affari. Sulla base di tale travisamento, la Corte, dunque, ha ritenutoche le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui icontatti con [OSCURATO:PERSONA] erano riferiti alla vendita di carciofi, fossero menzognere,ignorando che, come riportato dalla sentenza di primo grado, il collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], aveva escluso che [OSCURATO:PERSONA] fossecoinvolta nello spaccio delle droga ed aveva anzi confermato che ella vendevacarciofi arrostiti per far fronte ai problemi economici della famiglia.Secondo il difensore la Corte avrebbe anche violato il principio dellapresunzione di innocenza sancito dall’art. 6 Cedu, disconosciuto ogni qualvolta ladecisione giudiziaria riguardante un imputato “rifletta la sensazione che siacolpevole, senza che la sua colpevolezza sia stata legalmente accertata inprecedenza”. La stessa Corte Edu ha chiarito: che dopo un proscioglimentodivenuto definitivo non è più accettabile che vengano espressi sospettisull’innocenza di un accusato (in tal senso la sentenza Sekanina c. Austria 25agosto 1993 § 30); che una volta che una sentenza di proscioglimento siadivenuta definitiva esprimere dubbi sulla colpevolezza non è compatibile con lapresunzione di innocenza (sentenza Rushiti c. Austria 21 marzo 2000 §31); che “ildispositivo di una sentenza di proscioglimento deve essere rispettato da ogniautorità che si pronunci direttamente o incidentalmente sulla responsabilitàpenale dell’interessato (sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Grecia n. 35522/04 27settembre 2007 §39).Nel caso di specie la Corte della riparazione avrebbe arbitrariamente attribuitoalla ricorrente condotte illecite che non erano state confermate dalla sentenzaassolutoria e avrebbe operato una rivalutazione non consentita degli elementi giàconsiderati dal giudice del merito.3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], harassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto fondato il motivo.2. Come sintetizzato nella ricostruzione del fatto processuale, la Corte diappello ha ritenuto come connotata da colpa grave la condotta endoprocessualedella ricorrente consistita nell’avere reso dichiarazioni menzognere a propositodel contenuto di alcune conversazioni da ella intrattenute con [OSCURATO:PERSONA],due giorni prima il rinvenimento della sostanza stupefacente nella sua cantina. LaCorte, dopo aver riportato il messaggio sms inviato il 28 settembre 2016 alle ore21:34 da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (“vedi se puoi fare prima di mezzanotte,ti mando mio figlio lello nn posso parlare”) e la successiva conversazione delle ore23:50 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] informa [OSCURATO:PERSONA] di essere sotto casa, haritenuto che tali contatti non potessero che avere ad oggetto traffici illeciti,deponendo in tal senso il fatto che le donne si fossero viste a mezzanotte perstrada, e ha affermato che tale valutazione era stata condivisa anche dal giudicedel merito. La Corte, dunque, ha valutato come menzognere le dichiarazioni resedalla donna in sede di interrogatorio e poi ribadite nel corso dell’esamedibattimentale, secondo cui i dialoghi erano relativi alla vendita di carciofi cheella cucinava di notte; ha ritenuto, indi, che la falsa spiegazione offerta avevaindotto il giudice a ritenere che ella “avesse mentito perché consapevole del fattoche quelle conversazioni costituivano prova del fatto che lo stupefacente rinvenutonella intercapedine di casa sua, frammisto ad oggetti di sua proprietà due giornidopo, era di proprietà della odierna istante e che era in relazione allo smercio diesso che ella si doveva incontrare necessariamente prima di mezzanotte sullapubblica via con la coimputata [OSCURATO:PERSONA]”.3. Il percorso argomentativo adottato appare effettivamente viziato nel sensoindicato dalla ricorrente.4.In linea generale questa sezione ha già avuto modo di chiarire che ilmendacio in sede di interrogatorio può integrare la condizione ostativa della colpagrave, laddove, creando la falsa apparenza di reato, abbia indotto o contribuitoa indurre in errore il giudice della cautela. Vero è che l’art. 314, comma 1, cod.proc. pen, così come modificato dal d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, prevede chel’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3,lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo (cfr. art. 4,c. 1, lett. b, d. lgs. n. 188 del 2021), sicché il silenzio serbato dall’indagato odall’imputato nel corso dell’interrogatorio o esame non può di per se solointegrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione (Sez. 4,n. 8615 del 08/02/2022, Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, Rv.283241; Sez. 4 n. 8616 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata). In virtù di tale modifica,si è sostenuto che non può darsi rilievo, al fine della configurazione dellacondizione ostativa, alla affermazione da parte dell’indagato/imputato dellapropria innocenza, o di estraneità alle accuse mosse, in quanto tale affermazione,da un lato, a fronte del proscioglimento nel merito, non potrà essere ritenutaontologicamente “falsa” e, dall’altro, è anch’essa estrinsecazione del diritto didifendersi (Sez. 4, n. 6321 del 17/01/2024, Rv. 285806); si è, invece, affermatoche il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevantesulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa graveostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modificadell'art. 314 cod. proc. pen., posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti ocomportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio dellafacoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. In tal sensosi è sostenuto che altro è serbare il silenzio, altro è fornire una versioneoggettivamente e deliberatamente mendace atta a prospettare falsamentesituazioni, fatti o comportamenti (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581).5.Ferma restando la possibile rilevanza, in astratto, del mendacio, il tema cheviene in rilievo è quello della valutazione operata dalla Corte in ordine al caratteremenzognero delle dichiarazioni.In virtù del principio generale per cui il giudice della riparazione per l'ingiustadetenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvicausa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili,ma non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dalgiudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevoledubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al dirittoall'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientementeprovate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv.270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Rv. 274350), in tanto è possibileaccertato che la prospettazione effettuata dall’allora indagato sia oggettivamentefalsa.5.1.Deve ribadirsi che in sede di verifica della sussistenza di uncomportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non vienein rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale,ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbiacontribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Il pianodella affermazione della responsabilità e quello della individuazione di condottedolose o colpose che abbiano contribuito a configurare un grave quadro indiziariosono distinti. Stante l’autonomia del giudizio riparatorio rispetto a quello delmerito, nessun rilievo può essere attribuito alla neutralizzazione da parte delgiudice dell’assoluzione della portata dimostrativa del compendio probatorio: ilgiudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione e quello penale di cognizionepossono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materialeprobatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzodi parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv.256764).E’ ben possibile, dunque, che il giudice della riparazione valuti comedimostrative di colpa o dolo del richiedente condotte che il giudice del meritoabbia ritenuto non rilevanti sul piano della affermazione della responsabilità, inquanto nel giudizio riparatorio e nel giudizio penale operano regole di giudiziodiverse.Non è possibile, invece, che, nel decidere sull’esistenza del dolo o della colpagrave ostativi al riconoscimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 314, comma 1,cod. proc. pen. , il giudice della riparazione prenda in esame condotte che ilgiudice della cautela non aveva considerato (difettando, in caso contrario, larilevanza sinergica di tali condotte rispetto al provvedimento restrittivo dellalibertà personale) e condotte che il giudice del merito abbia ritenuto non accertatenella loro dimensione ontologica. Se diverse, come detto, sono le regole di giudizioche presiedono ai due giudizi, non possono essere diverse le valutazioni inmerito all’essersi verificate o meno certe circostanze.In altri termini il giudice della riparazione incontra il limite di non poterfondare il proprio giudizio su fatti esclusi dal giudice della cognizione, restandolibero di valutare autonomamente tutti i fatti che in quel giudizio sono statiaccertati o non negati.In questo senso deve leggersi anche la sentenza Sez. 4n. 34438 del 02/07/2019, Rv. 276859 – 01 che, nell’affermare che “nel giudizioavente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamentodella condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nelprocesso penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevoledubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizioneuna diversa valutazione probatoria”, ha, in realtà, precisato che tale giudicedeve pur sempre ravvisare la colpa grave dell'istante in condotte accertate nelgiudizio penale, anche se in tale sede ritenute non sufficienti a integrare lafattispecie contestate sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Nella fattispeciesottoposta all’attenzione della Corte, infatti, a fronte della detenzione patita inordine al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., il giudice della riparazione avevaritenuto gravemente colpose condotte, quali la presenza a colloqui tra gli associatie la coabitazione con colui che deteneva denaro, assegni e documentazionedell'associazione, che pure nel giudizio penale non erano state sufficienti adimostrare la consapevolezza dell'istante dell'illiceità dell'attività della cosca.La sentenza su indicata, dunque, pur se afferma l’ammissibilità di una“diversa valutazione probatoria” dello stesso materiale già preso in esame nelgiudizio di cognizione, ha inteso piuttosto ribadire il consolidato principio per cui,a fronte di una base fattuale riconosciuta dal giudice della cognizione comeesistente, ma insufficiente ai fini della affermazione della penale responsabilità, ilgiudice della riparazione può valorizzare tale base come indicativa di colpa e dolo,ostativi al riconoscimento dell’indennizzo.Il giudizio di riparazione non può fondarsi, in realtà, su una diversavalutazione probatoria, nel senso che non può dare per “provati” fatti che nonsono stati considerati tali nel giudizio di cognizione, ma deve valutare i fatti presiin esame dal giudice della cautela e già accertati secondo la regola dell’”al di là diogni ragionevole dubbio” nel giudizio di cognizione, con il differente metro digiudizio volto alla verifica di condotte ostative all’indennizzo, in quantogravemente colpose o dolose.6.L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi.Come rilevato dalla ricorrente, nel caso in esame la sentenza assolutoria si eralimitata ad affermare che “i contatti telefonici fra la donna e [OSCURATO:PERSONA],moglie di [OSCURATO:PERSONA] e complice degli affari illeciti dello stesso, risalgono a due giorniprima della data in cui avvenne la perquisizione, non potendosi escludere, quindiche riguardassero operazioni diverse dalla cessione di stupefacenti”. La Corte delmerito, dunque, aveva affermato non già che i contatti fossero riferiti ad affariilleciti, bensì solo che tali contatti potevano riguardare altri affari, diversi,appunto, da quelli collegati al traffico di droga. Coglie nel segno, dunque, lacensura della ricorrente nella parte in cui evidenzia che la Corte della riparazioneha operato una nuova considerazione in senso colpevolista del materialeprobatorio, sovrapponendo una propria autonoma valutazione di tale materiale aquella del giudice dell’assoluzione e cioè dando per accertate circostanze che,invece, erano state escluse. Dopo che la sentenza assolutoria aveva ritenutopossibile che le conversazioni e i messaggi su indicati si riferissero ad “altreoperazioni” e, dunque, non implausibili le spiegazioni che ne aveva dato laCefariello, la Corte, nell’esaminare lo stesso compendio, ovvero l’interrogatorioreso dalla ricorrente, ha sovrapposto alla valutazione della prova del giudice delmerito una propria differente valutazione, definendo inverosimili e menzognere lestesse dichiarazioni che nel processo di cognizione tali non erano state ritenute.7. In conclusione l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio allaCorte di appello di Napoli, che nel nuovo giudizio, nel valutare la sussistenza dicondotte del richiedente colpose o dolose sinergiche rispetto all’adozione delprovvedimento restrittivo della libertà personale, dovrà attenersi ai principi suindicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte diappello di Napoli.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]