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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37278/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila - in sede di rito abbreviato - ha confermato la condanna di :[OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/90, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), illecitamente detenuto gr. 518 di marijuana, confezionati in un unico involucro rinvenuto sul pianale lato passeggero (ove era seduto il [OSCURATO:PERSONA]) dell'autovettura condotta dall'imputata (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA])

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità della ricorrente quale diretta detentrice della sostanza stupefacente, ignorando il compendio probatorio acquisito, da cui poteva al più evincersi il ruolo concorsuale della medesima, rispetto all'autore principale, [OSCURATO:PERSONA], il quale nell'immediatezza si era attribuito la responsabilità della detenzione della sostanza stupefacente.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale tenuto conto delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], di quelle rese dalla ricorrente nonché dal teste ammesso quale condizione dell'abbreviato.

III) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'applicazione dell'art. 85 d.P.R. 309/90, per avere i giudicanti irrogato le sanzioni accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente per anni due, senza argomentare in merito e senza fornire risposto allo specifico motivo di gravame presentato in sede di appello.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa della ricorrente ha depositato motivi nuovi e memoria difensiva scritta con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.5.

I primi due motivi dedotti non sono fondati, in quanto la motivazione della sentenza impugnata va integrata con quella di primo grado, trattandosi di una c.d.

"doppia conforme" di condanna che sfugge ai rilievi difensivi in punto di accertamento della responsabilità della prevenuta.

I giudici del merito hanno adeguatamente ravvisato il coinvolgimento della Paglialonga nel trasporto della sostanza stupefacente in questione, tenuto conto di quanto accertato dalla p.g. operante e della ritenuta inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall'imputata in sede di interrogatorio, sia con riferimento ai motivi del passaggio in macchina concesso al [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento alla somma contanti di 2.000 euro trovata all'interno di una busta occultata sotto il tappetino del sedile posteriore lato destro, mentre la donna aveva riferito di aver nascosto tale somma sotto al suo tappetino, lato guida.

Sotto questo profilo, il Tribunale ha logicamente ritenuto che le banconote erano state occultate dalla donna in quella specifica parte dell'abitacolo, prima ancora di porsi alla guida dell'auto, con la chiara intenzione di voler impedire che la busta venisse trovata da parte degli agenti in caso di controllo; atteggiamento ritenuto logicamente indicativo di una consapevole e condivisa compartecipazione della prevenuta all'impresa criminale del [OSCURATO:PERSONA], il quale, del resto, in sede di interrogatorio, non aveva escluso il coinvolgimento della Paglialonga nel trasporto illecito, pur chiarendo che il pacchetto contenente il mezzo chilo di droga era stato affidato a lui.

Anche la deposizione resa dal teste Cassanelli circa le ragioni del possesso da parte della prevenuta della somma di denaro di 2.000 euro è stata accuratamente vagliata dai giudici di merito e motivatamente ritenuta inattendibile (v. pagg. 4 segg. della sentenza di primo grado), tanto da averne disposto la trasmissione al PM onde valutare la sussistenza del reato di cui all'art. 372 cod. pen. 6.

È fondato, invece, il terzo motivo in ordine alle pene accessorie applicate dal primo giudice ex art. 85 d.P.R. 309/90, non avendo la Corte territoriale fornito alcuna risposta allo specifico motivo di appello che era stato proposto dall'imputata al riguardo.

7. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla questione concernente le pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie ex art. 85 d.P.R. 309/90 e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 7 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila - in sede di rito abbreviato - ha confermato la condanna di :[OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/90, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), illecitamente detenuto gr. 518 di marijuana, confezionati in un unico involucro rinvenuto sul pianale lato passeggero (ove era seduto il [OSCURATO:PERSONA]) dell'autovettura condotta dall'imputata (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità della ricorrente quale diretta detentrice della sostanza stupefacente, ignorando il compendio probatorio acquisito, da cui poteva al più evincersi il ruolo concorsuale della medesima, rispetto all'autore principale, [OSCURATO:PERSONA], il quale nell'immediatezza si era attribuito la responsabilità della detenzione della sostanza stupefacente. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale tenuto conto delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], di quelle rese dalla ricorrente nonché dal teste ammesso quale condizione dell'abbreviato. III) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'applicazione dell'art. 85 d.P.R. 309/90, per avere i giudicanti irrogato le sanzioni accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente per anni due, senza argomentare in merito e senza fornire risposto allo specifico motivo di gravame presentato in sede di appello. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa della ricorrente ha depositato motivi nuovi e memoria difensiva scritta con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.5. I primi due motivi dedotti non sono fondati, in quanto la motivazione della sentenza impugnata va integrata con quella di primo grado, trattandosi di una c.d. "doppia conforme" di condanna che sfugge ai rilievi difensivi in punto di accertamento della responsabilità della prevenuta. I giudici del merito hanno adeguatamente ravvisato il coinvolgimento della Paglialonga nel trasporto della sostanza stupefacente in questione, tenuto conto di quanto accertato dalla p.g. operante e della ritenuta inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall'imputata in sede di interrogatorio, sia con riferimento ai motivi del passaggio in macchina concesso al [OSCURATO:PERSONA], sia con riferimento alla somma contanti di 2.000 euro trovata all'interno di una busta occultata sotto il tappetino del sedile posteriore lato destro, mentre la donna aveva riferito di aver nascosto tale somma sotto al suo tappetino, lato guida. Sotto questo profilo, il Tribunale ha logicamente ritenuto che le banconote erano state occultate dalla donna in quella specifica parte dell'abitacolo, prima ancora di porsi alla guida dell'auto, con la chiara intenzione di voler impedire che la busta venisse trovata da parte degli agenti in caso di controllo; atteggiamento ritenuto logicamente indicativo di una consapevole e condivisa compartecipazione della prevenuta all'impresa criminale del [OSCURATO:PERSONA], il quale, del resto, in sede di interrogatorio, non aveva escluso il coinvolgimento della Paglialonga nel trasporto illecito, pur chiarendo che il pacchetto contenente il mezzo chilo di droga era stato affidato a lui. Anche la deposizione resa dal teste Cassanelli circa le ragioni del possesso da parte della prevenuta della somma di denaro di 2.000 euro è stata accuratamente vagliata dai giudici di merito e motivatamente ritenuta inattendibile (v. pagg. 4 segg. della sentenza di primo grado), tanto da averne disposto la trasmissione al PM onde valutare la sussistenza del reato di cui all'art. 372 cod. pen. 6. È fondato, invece, il terzo motivo in ordine alle pene accessorie applicate dal primo giudice ex art. 85 d.P.R. 309/90, non avendo la Corte territoriale fornito alcuna risposta allo specifico motivo di appello che era stato proposto dall'imputata al riguardo. 7. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla questione concernente le pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie ex art. 85 d.P.R. 309/90 e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 7 giugno
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