CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 18961/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37965/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 392/2019 depositata il 10/05/2019. Pag. 2di 8– R.G. 37965 - 19 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Unione di B anche italiane s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. imp ugn a la sentenza CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 392/2019 depositata il 10/05/2019che ne ha respinto l’appello (in allora proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi incorporata a seguito di fusione) avverso la sentenza Trib. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1660 che ha condannato la banca a pagare a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (la prima anche in proprio e tutti quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) le somme indebitamente incassate per illegittimità della capitalizzazione trimestrale d’interessi, competenze,spese ed onerirelativi all’apertura di credito e conto corrente per un importo pari ad euro 28.805,71; 2. l a corte ha premesso che il tribunale : a) rigettava l’eccezione di prescrizione, già per sua interruzione nel decennio e comunque decorrenza dalla chiusura del rapporto, così come l’invocata valenza della non contestazione della quantificazione degli interessi applicati, stante la causa petendipropria dell’indebito oggettivo e il rinvio nel contratto di apertura di credito a condizioni usualmente praticate dalle banche (su piazza) , senza pattuizione espressa della misura ultralegale; b) rideterminava i tassi a debito fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (per la vigenza della l. n. 154 del 1992)al saggio legale ai sensi dell’art.1284 c.c. e i successivi ai sensi dell’art.117 co.7 TUB, mentre le c.m.s. andavano negate non applicandosi il meccanismo sostitutivo che la banca non aveva provato exart.117 co.7 lett. b) TUB; c ) pronunciava la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi; d) fissava a saldo zero, come base di partenza, il ricalcolo de i tassi e delle altre condizioni anteriori al 1.1.1989 (allorquando il saldo passivo era di Lit 15.907.397), posta la non diligenzadella banca nel curare la conservazione dei relativi documenti e nonostante le richieste (una ‘pluralità di comunicazioni’) di consegna dei client i , così giungendo alla somma di condanna sopra menzionata; Pag. 3di 8– R.G. 37965 - 19 3. l a c orte , sui cinque motivi dell’appello e premesse le differenze del conto corrente bancario da quello ordinario, nonché i limiti normativi della remunerazione della c.m.s. , ha deciso che: a) la prescrizione della ripetizione di indebito vantata dal correntista per la nullità della clausola di capitalizzazione trimestraledegli interessi anatocistici relativi all’apertura di credito è decennale e decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, ove le rimesse abbiano avuto funzione ripristinatoria, prima essendo mancato uno spostamento patrimoniale verso la banca e dunque un pagamento indebito; b) nella specie,le delibere di aumento dell’importo affidato avevano innalzato il limite di operatività del cliente e così anche qualificato le rimesse come ripristinatorie della provvista cui egli poteva attingere, né in precedenza la banca aveva eccepito atti solutori anche del periodo anteriore al decennio in cui si collocava la richiesta di restituzione; c) non essendo in discussione i contratti di conto corrente, l’insufficienza della produzione documentale del correntista non è irrilevante, potendo egli chiedere alla banca documenti e rendiconti e, in difetto di collaborazione, essendo invocabile il criterio del saldo zero da cui far procedere il conteggio del rapporto per il periodo non dimostrato contabilmente dalla banca, comunque tenuta a conservare le scritture relative ad un rapporto ancora controverso o non esaurito; d) la situazione dedotta in giudizio e lo scopo perseguito dai clienti eranoquelli di ripetere quanto pagato per illegittimità di clausole applicate al rapporto, fondato sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi in via espressa dedotta, che era stata premessa da una più generale denuncia di applicazione di interessi ultralegali e invalidità delle condizioni generali del contratto, tenuto conto anche della sua rilevabilità d’ufficio; e) corretta era l’acquisizione delle risultanze della C.T.U., senza necessità di dar conto di ogni critica della appellante banca e comunque con condivisione della stessa, in secondo grado ed alla luce dei chiarimenti ivi resi, incluso l’errore rilevato, non incidente sul quantumfinale; Pag. 4di 8– R.G. 37965 - 19 4. a vverso la sentenza vie ne proposto ricorso per cassazione da l l a banca, affidato atre motivi; resistonocon controricorso i correntisti ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], con memoria finale. [OSCURATO:PERSONA] 1. –I motivi proposti possono essere come di seguito riassunti . 1.1 con il primo si deduce la violazione degli artt. 2033 e 2948 c.c., avendo la sentenza erroneamente applicato la regola dell’onere della prova posto a carico della banca, omettendo di disporre un supplemento di C.T.U. e non considerando che alla banca bastava invocare l’inerzia del cliente, mentre era questi a dover dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti per il periodo d’interesse; 1.2. con il secondo motivo si adduce la violazione dell’art.2697 c.c., avendo la corte sanzionato la banca per la mancata produzione integrale degli estratti conto, così muovendo dal saldo zero, mentre al cliente è bastato assolvere ad un onere di allegazione, senza in realtà provare il proprio diritto a ripetere il supposto e non dimostrato indebito; 1.3.con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art.1283 c.c. e della delibera CICRdel 9.3.2000, ove la sentenza ha negato, per i contratti pendenti, l’applicazione del principio della capitalizzazione trimestrale, attiva e passiva, come seguito dalla banca dalla vigenza della nuova disposizione, con adeguamento in fatto praticato al rapporto di causa dal 1.7.2000, pur se senza approvazione scritta; 2. il primo motivo è inammissibile, per plurimi profili; la corte ha, per un verso, escluso la opposta prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito, dando rilievo a ‘ delibere di aumento dell’importo affidato ’ (pag.14) che avrebbero così avuto l’effetto di qu ali ficare , secondo la premessa riportata dai giudici reggini, siccome ripristinatori della provvista e non solutori i versamenti del periodo; in tal modo, la decorrenza della prescrizione doveva procedere dalla chiusura del conto, conclusione corretta alla luce già di Cass. s.u. 24418/2010;la circostanza delle delibere ulteriori, incrementative dell’affidamento, non ha trovato una specifica ragione di Pag. 5di 8– R.G. 37965 - 19 impugnazionenel ricorso, essendosi limitata la banca ad invocare il principio della successiva Cass. s.u. 15895/2019 che in tanto rileverebbe ove si fosse fatta questione di ritualità o tempestività dell’eccezione, tema invece non posto in giudizio; 2.1. per altro verso, la sentenza ha ricordato che, avanti al tribunale, nessunaeccezione della banca era stata sollevata rispetto a tale natura delle rimesse dei correntisti con riguardo al periodo anteriore al decennio dall’atto interruttivo della prescrizione; anche questa parte della motivazione non appare essere stata censurata, conseguendone l’immunità da vizi della sentenza in punto di prescrizione e sua decorrenza, in relazione ad un accertato contratto di apertura di credito in conto corrente; 3. il secondo motivo è fondato; la sentenza , pur intercettando un indirizzo interpretativo (esplicitato allora da Cass. 5091 del 2016) che, nei giudizi promossi dal correntista per sentir dichiarare la nullità di clausole contrattuali relativi ad interessi ultralegali, anatocismo e in generale indebiti, ha distinto, a giustificazione della limitatezza della prova, la insufficienza della documentazione dalla sua rilevanza, non rispetta principi nel frattempo consolidati in punto di onere della prova; si osserva invero che mentre il citato precedente tematizza la relazione tra consulenza tecnica e diritto della parte al conseguimento del rendiconto sul periodo decennale di cui all’art.119TUB, la fattispecie di causa è totalmente diversa, poiché non è dato riscontrare alcuna C.T.U. che si sia estesa al periodo anteriore, per il quale invece, del tutto unilateralmente, le sue conclusioni –per come condivise dal giudice di merito – muovono dal presupposto per cui, nell’impossibilità di accertare l’andamento pregresso del conto, il suo saldo di partenza (negativo per il correntista) è stato ridotto a saldo zero; tale operazione appare errata; 3.1. oltre a doversi segnalare che non risulta a ltrimenti meglio identificata una domanda del correntista svolta in giudizio e rivolta alla banca per il rendiconto (apparendo perciò inutile l’argomento speso a pag.15), non è condivisibile l’affermazione per cui, nonostante ad agire sia Pag. 6di 8– R.G. 37965 - 19 il correntista co n azione di indebito , la banca avrebbe l’obbligo di conservare le scritture contabili anche oltre il decennio, per il sol fatto che esse si riferiscano a rapporto contestato, con la conseguenza per cui tale omissione, in fatto, determinerebbe l’impossibilità per essa di provare il proprio credito e così lo stesso sarebbe azzerato per il periodo privo di prodotta contabilità, anche quando ad agire, si ripete, sia proprio il correntista; è veroall’opposto, come affermato di recente da questa Corte, che nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correnti sta, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dallabanca, ometta di depositare tutti gliestratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento delconto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili),«va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primoestratto conto disponibile o da quelli inter medi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. 37800/2022); ciò in quanto proprio tale correntista è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora eglidepositi solo alcuni di essi, « da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento» (Cass. 35979/2022) del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato(Cass. 12993/2023); 3.2. quantopremesso neppure è in contraddizione con le aperture alla pluralità dei mezzi di prova, ulteriori agli estratti conto ed ai quali benil correntista può ricorrere, unitamente ai possibili esiti positivi dei riscontri di una C.T.U., senza però che il principio – quale condivisibilmente espresso Pag. 7di 8– R.G. 37965 - 19 in Cass. 11543 del 2022 –possa soccorrere in causa, perché nessuna prova di un saldo diverso da quello addotto dalla banca è stata ricostruita in giudizio, né con la C.T.U. (che anzi è partita, in difetto di estratti conto, da un saldo zero), né da altri apporti documentali per quel periodoe a valenza riduttiva deldebito così espresso (nulla avendo prodotto il correntista); così che la regola di giudizio introdotta (pag. 14-15) si risolve in un errat o rovesciamento a carico della banca (convenuta) dell’onere di provare i fatti costitutivi dell’indebito, invece a caricodel cliente (attore); infatti, n el caso di domanda proposta dal correntista– come deciso, tra le altre, da Cass.11543 del 2019 - l'accertamento del dare e avere può anche attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; «ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato»(così anche Cass. 37800/2022, 7697/2023); 4. il terzo motivo è infondato, alla luce del principio condivisibilmente espresso già da Cass. 9140/ 2020 per cui , a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, co.3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi – come nella specie - prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, «sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione Pag. 8di 8– R.G. 37965 - 19 formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera» (conf. Ca ss. 29420/2020) all’accoglimento del ricorso sul secondo motivo, consegue la cassazione con rinvio avanti al giudice di merito, anche per la liquidazione delle spese. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorsoquanto al secondo motivo, dichiara inammissibile il primo e infondato il terzo, cassa e