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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10713/2022

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sul ricorso 26362/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Cipro n. 46, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 -controricorrente - 2,0Z-1, avverso la sentenza n. 427/5/2012 della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA, depositata il 10/09/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Con avviso di accertamento n.

REQ010301148, notificato ad [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2006, l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Salerno, appurando per l'anno di imposta 2003 un maggiore imponibile per compensi non fatturati, recuperava nei confronti del contribuente importi dovuti ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre addizionali.

In pari data il Sanges veniva raggiunto, nella sua qualità di legale rappresentante della Associazione professionale "[OSCURATO:PERSONA] commercialisti associati", da altro avviso di accertamento n.

REQ0200301333, mediante il quale si recuperava il costo indebitamente dedotto relativo al canone di locazione afferente vani occupati dal Sanges in proprio.

I due avvisi venivano impugnati separatamente.

La CTP di Salerno, riuniti i ricorsi, accoglieva parzialmente quello avanzato dal Sanges in proprio avverso l'avviso di accertamento n.

REQ010301148, riducendo l'importo del maggior reddito accertato e incrementando l'ammontare dei costi deducibili; rigettava, di contro, quello proposto dal Sanges nella qualità anzidetta avverso l'avviso di accertamento n.

REQ0200301333. [OSCURATO:PERSONA] in proprio proponeva appello avverso il capo della sentenza di prime cure che immediatamente lo riguardava.

L'Agenzia delle entrate si costituiva e spiegava appello incidentale.

La CTR della Campania accoglieva l'appello erariale, confermando l'originario avviso di accertamento; rigettava, per converso, l'appello del contribuente.

Il ricorso per cassazione del contribuente è affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per carenza assoluta di motivazione.

Il motivo è inammissibile. a In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

Nella specie, il giudice d'appello, in realtà, ben lascia comprendere la ratio decidendi a supporto della sentenza.

A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato; onde al detto giudice non può imputarsi d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, giacché nè l'una ne' l'altra gli sono richieste - il disposto dell'art. 132, n. 4, c.p.c., non prevedendo ed, anzi, implicitamente escludendo, la redazione della motivazione come trascrizione e commento dei verbali e degli atti di causa sulle cui emergenze è basata - mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti, come nella specie, da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

Nel caso che occupa, la CTR ha evidenziato puntualmente e in misura appagante sul piano motivazionale che: l'accertamento operato dall'Agenzia è di natura contabile e analitica; sono emerse le differenze contestate in ordine ai maggiori compensi non contabilizzati sulla base del raffronto fra le fatture emesse e "il numero delle sentenze depositate nell'anno per le quali il contribuente risultava difensore incaricato"; il contribuente si è limitato "a fornire copiosa documentazione attestante la sola richiesta a mezzo raccomandata del pagamento ma non ha affatto documentato che l'incasso del compenso riguardante detto rilevante numero di prestazioni non fosse proprio avvenuto o che fosse avvenuto in tempi successivi", tanto da dover essere diversamente tassato.

Nell'assumere la carenza di motivazione, il contribuente aspira in realtà ad ottenere una più favorevole ricostruzione dei fatti, il che fuoriesce dal recinto applicativo del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per carenza assoluta di motivazione, segnatamente sulle "ragioni del rigetto motivi di appello di cui ai n.ri 3, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 e 7".

Il motivo è inammissibile.

Viene in apice un deficit di autosufficienza, posto che i motivi d'appello 3, 3.1 e 3.2 ci vengono cumulativamente raccontati, mentre i motivi 4, 5, 6 e 7 sono evocati ma non riportati.

Su questa premessa, viene contrapposta una diversa ricostruzione di fatto rispetto a quella valorizzata dal giudice di merito, in tal senso inammissibilmente mirando ad una rivisitazione istruttoria degli elementi vagliati nel giudizio d'appello e disattesi nella loro portata probatoria.

Viene sollecitata quindi un'inammissibile incursione della Corte nel perimetro del sindacato del giudice di merito.

In particolare, senza richiamare in rubrica l'art.2727 c.c., il contribuente giunge a sostenere nel corpo della censura che le presunzioni non rappresentino elementi probatori utilmente spendibili nell'accertamento fiscale.

In realtà, in tema di accertamento del maggior reddito è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo, sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi; è proprio quello che l'Agenzia ha fatto.

In tema di accertamento analitico-induttivo, l'amministrazione finanziaria può infatti far perno anche su presunzioni semplici, aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. n. 30985 del 2021; Cass. n. 20036 del 2016).

Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della normativa sugli studi di settore.Il motivo è infondato.

Parte contribuente assegna agli studi di settore una sorta di "vincolatività" ai fini dell'accertamento fiscale, nel senso che l'allineamento agli studi di settore escluderebbe la possibilità di procedere all'accertamento in parola.

Si tratta di un'opzione ricostruttiva in urto con i principi consolidati espressi nella giurisprudenza nomofilattica.

Gli studi di settore costituiscono solo uno degli strumenti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente: tale accertamento, infatti, può essere presuntivamente condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere, quindi, dalle risultanze degli specifici studi di settore e dalla conformità alle stesse dei ricavi aziendali dichiarati (Cass. 20060 del 2014; Cass. 23096 del 2012; v. anche Cass. 33340 del 2019).

Con il quarto motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2,

I. n. 212 del 2000, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR trascurato di argomentare in ordine alla doglianza del contribuente in ordine alla mancata, dettagliata informazione in ordine alle ragioni che hanno giustificato la verifica.

Il motivo è contrassegnato da inammissibilità, stante il difetto di autosufficienza.

Nella sentenza d'appello la censura non è lambita o adombrata e nel corpo del ricorso per cassazione la contribuente si limita a rappresentare d'averla dedotta nel gravame di merito, ripotando uno stralcio della sentenza di primo grado ed assumendo d'aver "replicato" denunciando la genericità della motivazione dell'incarico di verifica contabile "n. 81 del 06 ottobre 2005".

Detto incarico non è riportato, quindi rimane imperscrutabile.

Viene, dunque, in assorbente rilievo il sedimentato avviso di questa Corte secondo il quale "Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione" (Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 1543 del 2018; Cass. n. 20694 del 2018).

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, secondo la misura esplicitata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 26362/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Cipro n. 46, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 -controricorrente - 2,0Z-1, avverso la sentenza n. 427/5/2012 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 10/09/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Con avviso di accertamento n. REQ010301148, notificato ad [OSCURATO:PERSONA] il 13 ottobre 2006, l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Salerno, appurando per l'anno di imposta 2003 un maggiore imponibile per compensi non fatturati, recuperava nei confronti del contribuente importi dovuti ai fini Irpef, Irap e Iva, oltre addizionali. In pari data il Sanges veniva raggiunto, nella sua qualità di legale rappresentante della Associazione professionale "[OSCURATO:PERSONA] commercialisti associati", da altro avviso di accertamento n. REQ0200301333, mediante il quale si recuperava il costo indebitamente dedotto relativo al canone di locazione afferente vani occupati dal Sanges in proprio. I due avvisi venivano impugnati separatamente. La CTP di Salerno, riuniti i ricorsi, accoglieva parzialmente quello avanzato dal Sanges in proprio avverso l'avviso di accertamento n. REQ010301148, riducendo l'importo del maggior reddito accertato e incrementando l'ammontare dei costi deducibili; rigettava, di contro, quello proposto dal Sanges nella qualità anzidetta avverso l'avviso di accertamento n. REQ0200301333. [OSCURATO:PERSONA] in proprio proponeva appello avverso il capo della sentenza di prime cure che immediatamente lo riguardava. L'Agenzia delle entrate si costituiva e spiegava appello incidentale. La CTR della Campania accoglieva l'appello erariale, confermando l'originario avviso di accertamento; rigettava, per converso, l'appello del contribuente. Il ricorso per cassazione del contribuente è affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per carenza assoluta di motivazione. Il motivo è inammissibile. a In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. Nella specie, il giudice d'appello, in realtà, ben lascia comprendere la ratio decidendi a supporto della sentenza. A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato; onde al detto giudice non può imputarsi d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, giacché nè l'una ne' l'altra gli sono richieste - il disposto dell'art. 132, n. 4, c.p.c., non prevedendo ed, anzi, implicitamente escludendo, la redazione della motivazione come trascrizione e commento dei verbali e degli atti di causa sulle cui emergenze è basata - mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti, come nella specie, da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. Nel caso che occupa, la CTR ha evidenziato puntualmente e in misura appagante sul piano motivazionale che: l'accertamento operato dall'Agenzia è di natura contabile e analitica; sono emerse le differenze contestate in ordine ai maggiori compensi non contabilizzati sulla base del raffronto fra le fatture emesse e "il numero delle sentenze depositate nell'anno per le quali il contribuente risultava difensore incaricato"; il contribuente si è limitato "a fornire copiosa documentazione attestante la sola richiesta a mezzo raccomandata del pagamento ma non ha affatto documentato che l'incasso del compenso riguardante detto rilevante numero di prestazioni non fosse proprio avvenuto o che fosse avvenuto in tempi successivi", tanto da dover essere diversamente tassato. Nell'assumere la carenza di motivazione, il contribuente aspira in realtà ad ottenere una più favorevole ricostruzione dei fatti, il che fuoriesce dal recinto applicativo del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per carenza assoluta di motivazione, segnatamente sulle "ragioni del rigetto motivi di appello di cui ai n.ri 3, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 e 7". Il motivo è inammissibile. Viene in apice un deficit di autosufficienza, posto che i motivi d'appello 3, 3.1 e 3.2 ci vengono cumulativamente raccontati, mentre i motivi 4, 5, 6 e 7 sono evocati ma non riportati. Su questa premessa, viene contrapposta una diversa ricostruzione di fatto rispetto a quella valorizzata dal giudice di merito, in tal senso inammissibilmente mirando ad una rivisitazione istruttoria degli elementi vagliati nel giudizio d'appello e disattesi nella loro portata probatoria. Viene sollecitata quindi un'inammissibile incursione della Corte nel perimetro del sindacato del giudice di merito. In particolare, senza richiamare in rubrica l'art.2727 c.c., il contribuente giunge a sostenere nel corpo della censura che le presunzioni non rappresentino elementi probatori utilmente spendibili nell'accertamento fiscale. In realtà, in tema di accertamento del maggior reddito è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo, sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi; è proprio quello che l'Agenzia ha fatto. In tema di accertamento analitico-induttivo, l'amministrazione finanziaria può infatti far perno anche su presunzioni semplici, aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. n. 30985 del 2021; Cass. n. 20036 del 2016). Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della normativa sugli studi di settore.Il motivo è infondato. Parte contribuente assegna agli studi di settore una sorta di "vincolatività" ai fini dell'accertamento fiscale, nel senso che l'allineamento agli studi di settore escluderebbe la possibilità di procedere all'accertamento in parola. Si tratta di un'opzione ricostruttiva in urto con i principi consolidati espressi nella giurisprudenza nomofilattica. Gli studi di settore costituiscono solo uno degli strumenti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente: tale accertamento, infatti, può essere presuntivamente condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere, quindi, dalle risultanze degli specifici studi di settore e dalla conformità alle stesse dei ricavi aziendali dichiarati (Cass. 20060 del 2014; Cass. 23096 del 2012; v. anche Cass. 33340 del 2019). Con il quarto motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, I. n. 212 del 2000, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR trascurato di argomentare in ordine alla doglianza del contribuente in ordine alla mancata, dettagliata informazione in ordine alle ragioni che hanno giustificato la verifica. Il motivo è contrassegnato da inammissibilità, stante il difetto di autosufficienza. Nella sentenza d'appello la censura non è lambita o adombrata e nel corpo del ricorso per cassazione la contribuente si limita a rappresentare d'averla dedotta nel gravame di merito, ripotando uno stralcio della sentenza di primo grado ed assumendo d'aver "replicato" denunciando la genericità della motivazione dell'incarico di verifica contabile "n. 81 del 06 ottobre 2005". Detto incarico non è riportato, quindi rimane imperscrutabile. Viene, dunque, in assorbente rilievo il sedimentato avviso di questa Corte secondo il quale "Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione" (Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 1543 del 2018; Cass. n. 20694 del 2018). Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza, secondo la misura esplicitata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezio
Sentenza Cassazione n. 10713/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris