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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07885/2025

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12482/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio -controricorrente- nonchécontro BISCOSSI GRAZIAe GENERALI ITALIA S .

P .

A . -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 108/2023depositata il 13/02/2023. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 12482/2023 Cron.

Rep.

C.C. 10/2/2025 C.C. 14/4/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Terni, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti all’inesatta e difettosa attività professionale svolta in suo favore in tre diversi giudizi; che si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando, la sola convenuta Biscossi, la chiamata in manleva della società di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]; che quest’ultima si costituì, chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 13 febbraio 2023, in riforma della decisione del Tribunale, ha accolto in parte la domanda e ha condannato i due professionisti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell’appellante, oltre che al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio; che contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; che resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Consideratoche, con atto del 19 gennaio 2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rinuncia che è stata contestualmente sottoscritta anche dal difensore del controricorrente, munito di mandato speciale; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e non si deve provvedere sulle spese, stante l’accettazione della parte resistente; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiaraestinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12482/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio -controricorrente- nonchécontro BISCOSSI GRAZIAe GENERALI ITALIA S . P . A . -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 108/2023depositata il 13/02/2023. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 12482/2023 Cron. Rep. C.C. 10/2/2025 C.C. 14/4/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Terni, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni conseguenti all’inesatta e difettosa attività professionale svolta in suo favore in tre diversi giudizi; che si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando, la sola convenuta Biscossi, la chiamata in manleva della società di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA]; che quest’ultima si costituì, chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 13 febbraio 2023, in riforma della decisione del Tribunale, ha accolto in parte la domanda e ha condannato i due professionisti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell’appellante, oltre che al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio; che contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; che resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Consideratoche, con atto del 19 gennaio 2025, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rinuncia che è stata contestualmente sottoscritta anche dal difensore del controricorrente, munito di mandato speciale; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e non si deve provvedere sulle spese, stante l’accettazione della parte resistente; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima. P.Q.M. La Corte dichiaraestinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consig
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