CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. chiede l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 febbraio 2018, il Tribunale di Chieti condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre mesi di arresto per il reato di cui all'art.679 cod. pen., per aver detenuto in concorso fra loro materiale infiammabile, circa 1.600 litri di gasolio per autotrazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano gravame rivolto alla Corte di appello di L'Aquila che, all'udienza del 28 ottobre 2019, dava lettura del seguente dispositivo di sentenza: «Visto l'art. 605 c.p.p., conferma la sentenza in data 21.2.2018 del Tribunale di Chieti, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle ulteriori spese». 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorsi per cassazione con atto unitario, articolato in cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 546 cod. proc. pen. La sentenza di appello è nulla, perché nel dispositivo manca alcun riferimento all'imputata [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 49, secondo comma, cod. pen. Il Tribunale ha affermato la responsabilità degli imputati in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen., nonostante dalle risultanze processuali sia emersa l'inidoneità dell'azione a ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma. Dalla stessa testimonianza resa dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA] emerge che il rifornimento degli autoveicoli avveniva senza dispersione di carburante, in una zona periferica con una densità di popolazione pressoché nulla, in prossimità dell'autorimessa [OSCURATO:SOCIETA]. La cisterna dalla quale veniva erogato il carburante è legittimamente detenuta e omologata. Di conseguenza, manca l'idoneità dell'azione a ledere il bene giuridico tutelato, ossia l'ordine pubblico, con la conseguenza che manca del tutto il disvalore della condotta sociale, neanche identificabile in una entità ridotta. Il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi, ma si è limitato a riportare integralmente la motivazione resa dal giudice di primo grado. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La difesa lamenta il mancato proscioglimento degli imputati in ragione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. L'applicazione della norma è stata negata a causa della sussistenza di condanne riportate in precedenza dagli imputati. La mera presenza di precedenti penali, in realtà, non costituisce di per sé elemento sufficiente a fondare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. È infatti necessario, affinché si possa concludere in tal senso, che gli imputati abbiano commesso più reati, anche successivi, della stessa indole. Condizione che non sussiste dal momento che tali precedenti hanno diversa natura. 3.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 132 cod. pen. Manca un discorso argomentativo in riferimento alla pena. È stata inflitta una pena detentiva in luogo di quella pecuniaria nonostante l'estemporaneità dei fatti, le modalità con cui si svolsero e l'inidoneità dell'azione a mettere chiunque in pericolo o ad arrecare danni all'ambiente. 3.5. Con il quinto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici del merito avrebbero dovuto verificare, a tali fini, se la reiterazione dell'illecito potesse considerarsi sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell'autore, con specifico riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro fattore significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza. Non basta la presenza e la mera indicazione di precedenti condanne a carico degli imputati per fondare il diniego delle suddette attenuanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di impugnazione esposto nell'atto unitario è riferibile esclusivamente alla posizione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e risulta fondato, con assorbimento di tutti gli ulteriori motivi proposti nell'interesse di costei. Le doglianze difensive colgono nel segno laddove denunciano la nullità della sentenza per violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., in quanto il dispositivo della sentenza di appello è riferibile alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], e nulla dispone in ordine alla posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che vizia radicalmente la sentenza, e non è emendabile mediante la procedura di correzione dell'errore materiale, l'omissione, nel dispositivo letto in udienza e riprodotto in calce alla motivazione, del nominativo di uno degli imputati, a nulla rilevando che nella stessa motivazione sia esaminata la relativa posizione e sia argomentata, trattandosi di decisione di appello, la conferma della condanna nei suoi confronti (Sez. 1, n. 13559 del 12/03/2009, Matarese, Rv. 243141). 2. I motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono generici o manifestamente infondati, quindi inammissibili. 2.1. In ordine al secondo motivo, con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 49, comma secondo, cod. pen., deve rilevarsi che il reato contestato, previsto dall'art. 679 cod. pen., che sanziona l'omessa denuncia della detenzione di materiale esplodente ovvero infiammabile, tutela il bene giuridico costituito dalla corretta informativa dell'autorità di pubblica sicurezza circa l'esistenza, in un determinato territorio, di materiali di tal genere e non il diverso bene giuridico costituito dalla pubblica incolumità (Sez. 1, n. 30016 del 29/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279731 - 01). È il reato di cui all'art. 678 cod. pen., invece, diretto a salvaguardare la pubblica incolumità dai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, dall'importazione, dal trasporto o dalla mera detenzione di materiale esplodente ovvero infiammabile. Il motivo di ricorso, quindi, risulta disassiale rispetto al fatto in contestazione. Peraltro, la sentenza di appello, alle pagg. 3 e 4, risponde anche alla non pertinente doglianza difensiva, evidenziando i dati acquisiti in ordine alla pericolosità della condotta dell'imputato per la pubblica incolumità e riferendo che [OSCURATO:PERSONA] fu visto mentre, su pubblica strada, con modalità pericolose, riforniva di gasolio degli autoveicoli, mediante una pistola erogatrice collegata a un serbatoio installato su un cassone di un furgone. 2.2. Per quanto concerne il terzo motivo, volto a criticare la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., deve notarsi che la sentenza impugnata reca motivazione esente da aporie logiche ed è corretta in diritto nell'affermare che non può escludersi la punibilità del fatto per particolare tenuità, avuto riguardo all'estrema pericolosità e alla non occasionalità della condotta, consistita nella gestione di un impianto privato di rifornimento di gasolio. 2.3. Con riguardo al quarto motivo, recante critiche sul trattamento sanzionatorio e sull'obbligo di motivazione in proposito, deve notarsi che non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 132 cod. pen. nella sentenza impugnata, che correttamente valorizza le modalità della condotta e le personalità negativa dell'imputato e, conseguentemente, ritiene congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado, e dunque la scelta della pena detentiva invece di quella pecuniaria. 2.4. In relazione al quinto motivo, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, occorre rilevare, per un verso, che il diniego è stato adeguatamente motivato dal giudice del merito con il riferimento ai plurimi precedenti penali dell'imputato, mentre, per altro verso, il ricorrente impropriamente evoca le regole di giudizio proprie del riconoscimento della recidiva e del conseguente aggravamento sanzionatorio. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., detto ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese proc