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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 2024

Cassazione n. 36394/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della memoria tardivamente depositata (il 05/09/2024) dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con sentenza del 02/10/2023, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 11/10/2019 del Tribunale di Pistoia, riduceva a un anno e quattro mesi di reclusione ed € 400,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione, confermando la condanna dello stesso Granieri per tale reato; osservato che, avverso tale sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, con i quali deduce, rispettivamente: 1) violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata qualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.) anziché come ricettazione (primo motivo); 2) violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata richiesta la concessione dei benefici di legge e, in particolare, della sospensione condizionale della pena, richiesta che era stata reiterata in sede di memoria depositata il 26/09/2023. considerato che, preliminarmente, si deve rilevare la tardività del ricorso; che, a tale riguardo, si deve osservare che: a) nel caso, previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., in cui il giudice, essendo la stesura della motivazione particolarmente complessa, indichi nel dispositivo un termine più lungo di quello del quindicesimo giorno da quello della pronuncia - come è avvenuto nella specie in cui la Corte d'appello di Firenze ha indicato il termine di sessanta giorni da quello della pronuncia - il termine per l'impugnazione di quarantacinque giorni, previsto, in tale caso, dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorre, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), prima ipotesi, cod. proc. pen., dalla scadenza del termine per il deposito indicato dal giudice nel dispositivo, mentre solo nel caso, previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., in cui la sentenza non venga depositata dal giudice entro il termine da lui indicato nel dispositivo, il termine per l'impugnazione di quarantacinque giorni decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione alla parte privata dell'avviso di deposito della sentenza (art. 585, comma 2, lett. c, seconda ipotesi, cod. proc. pen.); b) nel caso in esame, posto che la sentenza del 02/10/2023 della Corte d'appello di Firenze è stata depositata il 20/10/2023 e, quindi, entro il menzionato termine indicato nel dispositivo della stessa, ne consegue che il termine di quarantacinque giorni per proporre il ricorso per cassazione contro detta sentenza decorreva, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine di sessanta giorni dalla pronuncia e, pertanto, dal 01/12/2023; c) detto termine di quarantacinque giorni scadeva, perciò, lunedì 15/01/2024; d) il ricorso per cassazione del Granieri risulta depositato solo il 16/01/2024, oltre il suddetto termine di legge del 15/01/2024; che occorre altresì precisare che, poiché il giudizio di appello è stato celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non trova applicazione la previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen. che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606-01); ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della memoria tardivamente depositata (il 05/09/2024) dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con sentenza del 02/10/2023, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 11/10/2019 del Tribunale di Pistoia, riduceva a un anno e quattro mesi di reclusione ed € 400,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione, confermando la condanna dello stesso Granieri per tale reato; osservato che, avverso tale sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, con i quali deduce, rispettivamente: 1) violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata qualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.) anziché come ricettazione (primo motivo); 2) violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata richiesta la concessione dei benefici di legge e, in particolare, della sospensione condizionale della pena, richiesta che era stata reiterata in sede di memoria depositata il 26/09/2023. considerato che, preliminarmente, si deve rilevare la tardività del ricorso; che, a tale riguardo, si deve osservare che: a) nel caso, previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., in cui il giudice, essendo la stesura della motivazione particolarmente complessa, indichi nel dispositivo un termine più lungo di quello del quindicesimo giorno da quello della pronuncia - come è avvenuto nella specie in cui la Corte d'appello di Firenze ha indicato il termine di sessanta giorni da quello della pronuncia - il termine per l'impugnazione di quarantacinque giorni, previsto, in tale caso, dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorre, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), prima ipotesi, cod. proc. pen., dalla scadenza del termine per il deposito indicato dal giudice nel dispositivo, mentre solo nel caso, previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., in cui la sentenza non venga depositata dal giudice entro il termine da lui indicato nel dispositivo, il termine per l'impugnazione di quarantacinque giorni decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione alla parte privata dell'avviso di deposito della sentenza (art. 585, comma 2, lett. c, seconda ipotesi, cod. proc. pen.); b) nel caso in esame, posto che la sentenza del 02/10/2023 della Corte d'appello di Firenze è stata depositata il 20/10/2023 e, quindi, entro il menzionato termine indicato nel dispositivo della stessa, ne consegue che il termine di quarantacinque giorni per proporre il ricorso per cassazione contro detta sentenza decorreva, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine di sessanta giorni dalla pronuncia e, pertanto, dal 01/12/2023; c) detto termine di quarantacinque giorni scadeva, perciò, lunedì 15/01/2024; d) il ricorso per cassazione del Granieri risulta depositato solo il 16/01/2024, oltre il suddetto termine di legge del 15/01/2024; che occorre altresì precisare che, poiché il giudizio di appello è stato celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non trova applicazione la previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen. che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606-01); ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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